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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/11/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1217/2025 R.G., promossa
DA
, con l'avv. PANIGO Parte_1
ZI
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
Causa in punto di recesso contrattuale, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la signora ha esposto di aver Parte_1
concluso con in data 9.3.2023 un preliminare di vendita di due Controparte_1
immobili (un'unità abitativa e un posto auto), che avrebbero dovuto essere realizzati e trasferiti entro e non oltre il 30.12.2023, e di aver versato a titolo di caparra confirmatoria l'importo di Euro 103.000,00. Si è doluta del grave inadempimento della controparte, responsabile di non aver costruito e trasferito quanto dovuto nonostante le diffide ad adempiere;
ha rappresentato di aver esercitato a seguito del grave inadempimento della promittente venditrice il diritto di recesso dal preliminare, comunicato con PEC del 28.5.2025, con cui è stato anche richiesto il versamento del doppio della caparra confirmatoria. Ha agito per far dichiarare la legittimità del recesso ed ottenere la condanna dell'avversaria al pagamento del doppio della caparra, oltre interessi ex art. 1284 IV co. c.c.
Con ricorso depositato in data 12.6.2025 la medesima istante ha chiesto l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 bis o 186 ter c.p.c. per l'importo di cui alla domanda principale con interessi dal 9.3.2023 e con provvedimento del 30.7.2025 questo
Giudice, dichiarata la contumacia della le ha ingiunto il pagamento immediato in CP_1
favore della ricorrente della somma di Euro 206.000,00, oltre interessi ex art. 1284 IV co. c.c. decorrenti dalla data del 18.7.2025 e spese di lite.
La causa, istruita nella persistente contumacia della convenuta solo con produzioni documentali, è approdata alla decisione che viene pronunciata con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. e destinata a sostituire integralmente (anche quanto alle spese di lite)
l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c..
Le domande meritano accoglimento.
Deve rilevarsi come con la produzione del contratto preliminare di vendita del 9.3.2023 la ricorrente abbia dato prova adeguata della fonte negoziale del suo diritto ad ottenere il trasferimento di quanto colà descritto entro il termine del 30.12.23; versando le ricevute dei pagamenti ha anche dimostrato la corresponsione della caparra confirmatoria. La parte convenuta – che, appunto, ha preferito non costituirsi – non ha provato di aver dato corso all'esecuzione delle prestazioni cui si è impegnata. Tanto consente di farla ritenere gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dal negozio, potendo affermarsi che la promittente venditrice non ha né ultimato le opere edificatorie degli immobili promessi né li ha trasferiti con contratto definitivo. E', dunque, giustificato l'esercizio della facoltà di recesso di cui all'art. 1385 c.c., comunicato il 28.5.2025 con PEC che in pari data è stata ricevuta dalla società.
Stante la legittimità del recesso, va condannata al pagamento in favore CP_1
della ricorrente del doppio della caparra versata e, così, di Euro 206.000,00, oltre interessi ex art. 1284 IV co. c.c. dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara il grave inadempimento di alle obbligazioni CP_1
assunte con il contratto preliminare del 9.3.2023;
- dichiara la legittimità del recesso dal contratto di cui al capo che precede, esercitato da in data 28.5.2025; Parte_1
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di Euro 206.000,00, oltre interessi ex art. Parte_1
1284 IV co. c.c. dalla data del 18.7.2025 al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro
[...] Parte_1
11.000,00, oltre spese vive per Euro 786,00, rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 27/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1217/2025 R.G., promossa
DA
, con l'avv. PANIGO Parte_1
ZI
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
Causa in punto di recesso contrattuale, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la signora ha esposto di aver Parte_1
concluso con in data 9.3.2023 un preliminare di vendita di due Controparte_1
immobili (un'unità abitativa e un posto auto), che avrebbero dovuto essere realizzati e trasferiti entro e non oltre il 30.12.2023, e di aver versato a titolo di caparra confirmatoria l'importo di Euro 103.000,00. Si è doluta del grave inadempimento della controparte, responsabile di non aver costruito e trasferito quanto dovuto nonostante le diffide ad adempiere;
ha rappresentato di aver esercitato a seguito del grave inadempimento della promittente venditrice il diritto di recesso dal preliminare, comunicato con PEC del 28.5.2025, con cui è stato anche richiesto il versamento del doppio della caparra confirmatoria. Ha agito per far dichiarare la legittimità del recesso ed ottenere la condanna dell'avversaria al pagamento del doppio della caparra, oltre interessi ex art. 1284 IV co. c.c.
Con ricorso depositato in data 12.6.2025 la medesima istante ha chiesto l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 bis o 186 ter c.p.c. per l'importo di cui alla domanda principale con interessi dal 9.3.2023 e con provvedimento del 30.7.2025 questo
Giudice, dichiarata la contumacia della le ha ingiunto il pagamento immediato in CP_1
favore della ricorrente della somma di Euro 206.000,00, oltre interessi ex art. 1284 IV co. c.c. decorrenti dalla data del 18.7.2025 e spese di lite.
La causa, istruita nella persistente contumacia della convenuta solo con produzioni documentali, è approdata alla decisione che viene pronunciata con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. e destinata a sostituire integralmente (anche quanto alle spese di lite)
l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c..
Le domande meritano accoglimento.
Deve rilevarsi come con la produzione del contratto preliminare di vendita del 9.3.2023 la ricorrente abbia dato prova adeguata della fonte negoziale del suo diritto ad ottenere il trasferimento di quanto colà descritto entro il termine del 30.12.23; versando le ricevute dei pagamenti ha anche dimostrato la corresponsione della caparra confirmatoria. La parte convenuta – che, appunto, ha preferito non costituirsi – non ha provato di aver dato corso all'esecuzione delle prestazioni cui si è impegnata. Tanto consente di farla ritenere gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dal negozio, potendo affermarsi che la promittente venditrice non ha né ultimato le opere edificatorie degli immobili promessi né li ha trasferiti con contratto definitivo. E', dunque, giustificato l'esercizio della facoltà di recesso di cui all'art. 1385 c.c., comunicato il 28.5.2025 con PEC che in pari data è stata ricevuta dalla società.
Stante la legittimità del recesso, va condannata al pagamento in favore CP_1
della ricorrente del doppio della caparra versata e, così, di Euro 206.000,00, oltre interessi ex art. 1284 IV co. c.c. dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara il grave inadempimento di alle obbligazioni CP_1
assunte con il contratto preliminare del 9.3.2023;
- dichiara la legittimità del recesso dal contratto di cui al capo che precede, esercitato da in data 28.5.2025; Parte_1
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di Euro 206.000,00, oltre interessi ex art. Parte_1
1284 IV co. c.c. dalla data del 18.7.2025 al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro
[...] Parte_1
11.000,00, oltre spese vive per Euro 786,00, rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 27/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella