Sentenza 13 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2002, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
0 2 02 0 / 02 Aula "A" RE PUBBLI CA I TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: LAVOROCAS SAZ IONE LA CORTE SUPREMA D I R.G.n. 8789/99 SEZIONE LAVORO Cron. 4983 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: L Presidente Rep. Dott. Vincenzo Trezza Consigliere Rel. Ud. 13.11.2001 TE GI Prestipino " Fernando Lupi " F1 Bruno Balletti 管理 11 Maura La Terza " ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da - inISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom. to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Vincenzo Morielli, Antonio Todaro, IG Contarini e Patrizia Tadris per procura speciale in calce al ricorso per cassazione. -- Ricorrente 4376
contro
TA RI, AR IG, BI GI, BI MA, RI IG, MO RE, AS ND, OS NI vedova Tredici, Di Seri EN vedova TO, elett.te dom.ti in Roma, Via Vittoria Colonna n. 32, presso 10 studio dell'Avv. Nicola Antonio Di Napoli, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso. Controricorrenti della sentenza del Tribunale di per l'annullamento Varese n. 2 del 25.1.1999 (R.G.n. 701/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.11.2001 dal Consigliere Relatore Dott. GI Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MA Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con distinti ricorsi del 19 ottobre 1995 RI TA, IG AR, GI BI, MA BI, IG RI, RE MO, ND AS, NI OS, vedova Tredici, e EN Di Seri. vedova TO (queste ultime in relazione all'attività lavorativa svolta dai defunti loro coniugi), convenivano davanti al Pretore del lavoro di Varese l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) er premesso. che il trattamento integrativo di pensione veniva loro erogato dalla gestione speciale 2 a normacostituita presso il medesimo Istituto dell'art. 75 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, avendo essi (0 i loro defunti mariti) fatto parte del personale dirigente dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie (INAM, del quale ormai era stata disposta la soppressione), chiedevano che il convenuto, ai sensi dell'art. 30 del regolamento di previdenza INAM, fosse condannato a riliquidare loro il suddetto trattamento di quiescenza, includendo nella base di calcolo la quota A dell'indennità di funzione riconosciuta ai dirigenti in servizio dal Comitato esecutivo dell'INPS in base all'art. 13 1. 9 marzo 1988 n. 89. convenutoCostituitosi in giudizio, l'ente contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Il Pretore, riuniti i ricorsi, li accoglieva con sentenza del 9 maggio 1998. Questa decisione, impugnata dall'INPS, veniva confermata dal Tribunale di Varese con sentenza del 25 gennaio 1999. I l giudice di appello Osservava che, avuto riguardo al sistema perequativo di aggancio al livello stipendiale del pari grado in servizio, previsto per i dirigenti in stato di quiescenza dall'art. 30 del 3 regolamento di previdenza integrativa dell'INAM (avente valore di legge per il rinvio operato dall'art. 75 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761), nel trattamento pensionistico degli appellati doveva tenersi conto della quota A dell'indennità di funzione riconosciuta ai dirigenti dell'INPS, la quale, come aveva affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6170 del 1998, "aveva carattere di generalità in quanto attribuita in quota fissa e continuativa sulla base del solo rivestimento della qualifica dirigenziale". Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS in base ad un unico motivo. Gli intimati hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo dell'impugnazione 1'Istituto ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 13, quarto comma, 1. 9 marzo 1989 n. 88, oltre a vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. e sostiene che il Tribunale, nel confermare la sentenza del primo giudice, con la quale era stato riconosciuto il diritto dedotto in giudizio dai pensionati, non ha considerato, in primo luogo, che la quota A dell'indennità elargita la delibera n. 740 del 1990 ai dirigenti INPS era con stata condizionata, in base all'art. 13 sopra indicato, 4 "all'effettivo esercizio della funzione dirigenziale", con la conseguenza che la stessa non poteva essere invocata dal personale non più in servizio, non potendo trovare applicazione, per la gerarchia delle fonti, la norma contenuta nell'art. 30 del regolamento di quiescenza del disciolto INAM;
e, in secondo luogo, che l'indennità non compete a coloro che, come gli attuali intimati, non erano transitati nell'INPS, per essere stati posti in stato di quiescenza prima dello scioglimento dell'INAM. Queste censure sono prive di fondamento. Questa Corte, nelle numerose sentenze nelle quali è stata trattata la questione che forma oggetto del presente giudizio (v., fra quelle già pubblicate, Cass. 20 giugno 1998 n. 6170, Cass. 17 giugno 1999 n. 6064, Cass. 6 aprile 2000 n. 4297, Cass. 28 settembre 2000 n. 12905, Cass. 3 marzo 2001 n. 3111), ha disatteso la sostenuta dall'INPS sulla base dei seguentitesi rilievi. I. Il trattamento integrativo di quiescenza del personale già dipendente del disciolto INAM, che si aggiungeva a quello obbligatorio e che era posto a carico di un apposito Fondo, era disciplinato dal regolamento del 3 ottobre 1969, il cui art. 30 contemplava un particolare meccanismo perequativo, 5 consistente nell'aggangio della pensione dell'avente diritto alle variazioni della retribuzione pensionabile del pari grado in servizio, purché tali variazioni costituissero l'oggetto di provvedimenti di carattere generale. Pertanto, qualora si fossero verificate variazioni retributive computabili ai fini del trattamento di quiescenza, con "carattere generale", dei pari in grado tuttora in attività, il dipendente chiedere la collocato a riposo ben poteva riliquidazione della pensione che tenesse conto della qualifica e della posizione ricoperte al momento della cessazione dal servizio. II. L'art. 75, terzo comma, 1. 20 dicembre 1979 n. 761, con il quale, proprio per effetto della soppressione dell'INAM e di altri enti pubblici mutualistici, stata costituita presso l'INPS una gestione speciale ad esaurimento con il compito di provvedere alla erogazione del trattamento integrativo sopra indicato, ha espressamente previsto che l'erogazione dovesse essere effettuata "secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza". Per effetto di tale rinvio come , del resto, già in precedenza da questa Corte era stato affermato (cfr. Cass. 11 maggio 1991 n. 5300 e Cass. Sez. Un. 17 marzo il regolamento di 1997, n. 2333, in motivazione) 6 previdenza e di quiescenza per il personale dell'INAM ha assunto valore di legge, sicché le norme in esso contenute hanno occupato il primo posto nella gerarchia delle fonti. III. L'art. 13 1. 9 marzo 1989 n. 88, recante disposizioni sulla ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL, nel disciplinare le competenze dei dirigenti, ha pure regolato l'indennità di funzione, deliberata dal comitato esecutivo "in presenza dell'effettivo esercizio della funzione stessa, determinandola sulla base dell'importanza della delle connesse responsabilità nonché deifunzione e disagi derivanti dalla mobilità". IV. Come è stato pure accertato nella fase di merito del presente giudizio (v., in particolare, la sentenza del primo giudice, alle cui argomentazioni ha fatto riferimento, condividendole, il giudice di appello), sulla base della disposizione di legge da ultimo indicata, il Comitato esecutivo dell'INPS, con delibera del 19 luglio 1990, ha deciso di erogare ai dirigenti in servizio una indennità di funzione pensionabile, che è stata suddivisa in tre quote: 1) la quota A, pari al dello stipendio iniziale della qualifica di40 appartenenza, stata attribuita in via continuativa sulla base del mero possesso della qualifica 7 dirigenziale collegata all'effettivo attuale esercizio della relativa funzione;
2) la quota B, di è stata correlata alla capacitàmisura variabile, gestionale del dipendente ed alla rilevanza funzionale della struttura;
3) la quota C è stata collegata alla distanza del luogo di lavoro dalla originaria residenza e alla difficoltà dei collegamenti pubblici. presenteV. Come occorre aggiungere, poiché nel discussione soltanto la quota Agiudizio è in dell'indennità di funzione concessa dall'INPS ai propri dirigenti - rectius, sono in discussione i riflessi che tale elargizione ha comportato sulle pensioni dei dirigenti INAM ormai in quiescenza, corrisposte dalla gestione speciale ad esaurimento costituita presso è evidente che dell'ammontare della stessa1'INPS - deve essere tenuto conto ai fini della riliquidazione del trattamento integrativo di quiescenza erogato agli attuali controricorrenti (mentre seri dubbi potrebbero essere manifestati, in ordine alla mancanza del secondo dei due requisiti di cui si dirà tra breve, se si facesse riferimento alle quote B e C). Fermo restando quanto sopra è stato detto circa la necessità della ricorrenza dei due requisiti previsti dall'art. 30 del regolamento INAM (la variazione delle retribuzioni pensionabili e la generalità del relativo 8 provvedimento), non è dubbio che l'uno e l'altro requisito sussistono riguardo al diritto dedotto in giudizio dai resistenti, per un verso, perché non vi è contestazione sul provvedimento che ha qualificato pensionabile la suddetta quota A dell'indennità e per un altro verso, perché tale quota è stata elargita a tutti coloro che, avendone la qualifica, svolgevano la funzione dirigenziale. E a nulla ovviamente rileva quanto ora sostiene l'Istituto ricorrente sia in ordine alla non effettività dell'esercizio della funzione dirigenziale da parte dei dipendenti ormai cessati dal servizio, sia riguardo al fatto che gli attuali controricorrenti (o i loro coniugi) fossero stati posti in stato di quiescenza senza essere transitati nei ruoli del personale dipendente dall'INPS, dovendosi in proposito Osservare: a) che il beneficio, collegato all'esercizio effettivO della funzione riguardo ai dipendenti in servizio, esplica la sua efficacia trattamento integrativo di sull'ammontare del quiescenza solo perché in tal senso era stato disposto dalla sopra indicata norma (primaria) contenuta nell'art. 30 del regolamento INAM e relativa al particolare meccanismo perequativo dell'aggancio della pensione alla retribuzione del pari grado in servizio non essendo controverso, in mancanza di una specifica 9 censura in tal senso, che gli attuali controricorrenti (o i loro coniugi) avessero in concreto esercitato dirigenziali alle dipendenze del disciolto funzioni INAM prima della cessazione dal servizio;
b) che, come Corte, il ha già avuto modo di affermare questa comma, del riferimento fatto nell'art. 75, quinto d.p.r. n. 761 del 1979, a proposito del finanziamento della gestione speciale ad esaurimento costituita presso 1'INPS, anche al personale in servizio e in quiescenza senza ulteriori precisazioni e limitazioni con riguardo a quest'ultima categoria", indica che l'INPS è tenuto ad erogare il trattamento integrativo precedenza corrisposto dall'appositoin Fondo 1'INAM Fa favore di tutti costituito presso indistintamente gli aventi diritto alle prestazioni del Fondo stesso" (Cass. 17 giugno 1999 n. 6064, in motivazione, sopra indicata). Tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, poiché la sentenza impugnata ha rettamente applicato i principi di diritto che regolano la materia e poiché nemmeno sussistono i vizi di motivazione denunciati dall'INPS, il ricorso deve essere rigettato e l'Istituto ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato a pagare ai resistenti le gli spese e onorari di questa fase del giudizio. 10
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente a pagare ai resistenti le spese e gli onorai del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 9,20, oltre ad Euro 2.000 (duemila) per onorari. Così deciso in Roma il 13 novembre 2001 Il Presidente: Il Consigliere estensore: Hlill I D , A IL CANCELLIERE O S S L L A 0 7 O 1 T Depositato in Cancelleria 3 B , . I 5 A T S 13 FEB. 2002oggi, D R . E A P A ' N S T L I S L 3 N E O 7 IL CANCELLIERE P G - D 8 O I M - I S 1 A N 1 D A E D E S , E I E O G T A R N G T O E E S I T S L T E G I E R A R I L D L E O D 11