Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 856/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 856/2025 promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. BEVILACQUA GIOVANNI C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 03/03/2025;
- rilevato che è nato a [...] il figlio in data 17/1/2007 Persona_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 12/5/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
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- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1 e vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto e con l'impegno a non interferire l'uno nella vita privata dell'altro.
2) entro il mese di dicembre 2025 trasferirà la propria residenza a Parte_2
Modena, in via Darfo Dallai n. 5, in unità abitativa di proprietà della Famiglia
Pt_2
3) Il figlio avrà collocazione prevalente presso la madre, con la Persona_1 quale abiterà in Modena Via Darfo Dallai n. 5, e ivi trasferirà la propria residenza anagrafica.
4) Il figlio concorderà direttamente con il padre Persona_1 Parte_1 tempi e modalità di visita presso lo stesso sia durante la settimana, sia nei giorni di sabato e domenica, sia nei periodi di vacanze natalizie, pasquali e estivi.
5) In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a favorire e a mantenere la conservazione di rapporti significativi con il figlio, nonché a collaborare fattivamente tra di loro al fine di garantire al figlio un'adeguata crescita, educazione e istruzione.
6) Ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo avrà con sé. Tuttavia, tenuto conto che i periodi di permanenza di presso la madre sono nettamente superiori – essendo spesso Persona_1 all'Estero il padre per motivi di lavoro - così come gli oneri gravanti su di essa, valutate le rispettive attuali capacità patrimoniali e reddituali dei genitori, anche al fine di mantenere per il figlio lo stesso tenore di vita in costanza di convivenza dei genitori, il padre , a decorrere dalla sottoscrizione del presente Parte_1 ricorso, si obbliga a versare alla SI.ra , in via anticipata entro il Parte_2 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...]
, la somma mensile di €. 4.000,00 ( euro quattromila) versamento da Per_1 eseguirsi sino a che il figlio non avrà conseguito la sua completa indipendenza economica, somma da versarsi a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra ; detto contributo sarà soggetto a rivalutazione annuale Parte_2
pagina 2 di 5 secondo gli indici Istat di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, a far tempo dall'anno successivo e mese corrispondente a quello di decorrenza. Le parti danno atto e riconoscono espressamente che l'assegno unico e universale sarà percepito in via integrale ed esclusiva dalla SI.ra . Parte_2
, pertanto, dichiara di rinunciare alla sua percezione provvedendo Parte_1 ad assolvere agli incombenti a tal fine necessari.
7)Le spese straordinarie necessarie per il figlio saranno sostenute Persona_1 nella misura del 70% dal padre e del 30% dalla madre, per tali devono intendersi quelle spese elencate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del
25/9/2019, sotto riprodotte:
* spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal sevizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
* spese mediche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
* spese scolastiche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
* spese scolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 3 di 5 * spese extrascolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia ( baby sitter); c) viaggi e vacanze.
8) I genitori si danno reciprocamente atto che il contributo al mantenimento per il figlio sarà versato dal padre direttamente alla madre . L'obbligazione Parte_2 in capo al padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio non è sospeso nei periodi di permanenza dello stesso con il padre.
9)Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia fin dalla firma del ricorso”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...] hanno proposto domanda congiunta
[...] per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
pagina 4 di 5 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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