Art. 5. 1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi interni per il passaggio alla V qualifica funzionale, profilo di operatore professionale, l'anzianita' richiesta dall' articolo 112 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' ridotta da quattro a tre anni nei confronti dei dipendenti della IV qualifica funzionale con profilo professionale di assistente.
2. Ai fini dell'ammissione ai concorsi interni per il passaggio alla VI qualifica funzionale, profili professionali di collaboratore, collaboratore tecnico e collaboratore interprete bilingue, l'anzianita' richiesta dall' articolo 112 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' ridotta da cinque a quattro anni nei confronti dei dipendenti della V qualifica funzionale con profilo di operatore professionale.
Nota all'art. 5:
Il testo dell' art. 112 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente:
"Art. 112 (Anzianita' minima di servizio). - Le anzianita' minime di servizio nella categoria di appartenenza necessarie per l'ammissione ai concorsi interni per il passaggio di qualifica funzionale sono le seguenti:
tre anni dalla III alla IV qualifica;
quattro anni dalla IV alla V qualifica;
cinque anni dalla V alla VI qualifica;
quattro anni dalla VI alla VII qualifica;
quattro anni dalla VII alla VIII qualifica".
2. Ai fini dell'ammissione ai concorsi interni per il passaggio alla VI qualifica funzionale, profili professionali di collaboratore, collaboratore tecnico e collaboratore interprete bilingue, l'anzianita' richiesta dall' articolo 112 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' ridotta da cinque a quattro anni nei confronti dei dipendenti della V qualifica funzionale con profilo di operatore professionale.
Nota all'art. 5:
Il testo dell' art. 112 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente:
"Art. 112 (Anzianita' minima di servizio). - Le anzianita' minime di servizio nella categoria di appartenenza necessarie per l'ammissione ai concorsi interni per il passaggio di qualifica funzionale sono le seguenti:
tre anni dalla III alla IV qualifica;
quattro anni dalla IV alla V qualifica;
cinque anni dalla V alla VI qualifica;
quattro anni dalla VI alla VII qualifica;
quattro anni dalla VII alla VIII qualifica".