Ordinanza cautelare 7 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 26/06/2025, n. 4770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4770 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 04770/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02511/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2511 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Eliseo Laurenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Teverola, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza n. 7 in data 29.03.2024 (reg. gen. 19 del 29.03.2024) del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Teverola che ingiunge di provvedere a propria cura e spese alla demolizione e rimozione delle opere abusive in premessa indicate … nonché al ripristino dello stato originale dei luoghi; b) del verbale di diffida a sospendere i lavori in data 16.01.2024; c) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 14 maggio 2024 e depositato il successivo 22 maggio, la sig.ra -OMISSIS- ha premesso di aver presentato in data 23.11.2010 al Comune di Teverola una domanda di permesso di costruire per la realizzazione di una “copertura e chiusura del terrazzo dell’appartamento” preesistente (l’istanza non è stata inserita nella produzione di parte).
Secondo quanto ulteriormente rappresentato, l’istanza veniva accolta ed era rilasciato il permesso di costruire n. 16/2011 (anch’esso non allegato), ma nel corso dei lavori il Comune rilevava la realizzazione di opere abusive ed adottava quindi l’ordinanza n. 20/2012 con la quale ingiungeva l’eliminazione di tali opere (non prodotta in giudizio) che, sempre secondo quanto rappresentato dalla ricorrente, venivano eliminate a sua cura e spese.
1.2 La sig.ra -OMISSIS- soggiunge che con nota del 3.8.2023 comunicava al Comune l’esecuzione “di opere di edilizia libera” e in data 16.1.2024 il Comune procedeva ad un sopralluogo e ordinava la sospensione dei lavori “in attesa che l’Ufficio compia gli atti di accertamenti e verifica”.
In esito a tali accertamenti veniva adottata l’ordinanza di ripristino n. 7 del 29.3.2024 con la quale il comune rilevava la realizzazione di “un immobile in sopraelevazione al piano sottotetto esistente, con una superficie di circa 60,00 mq. e altezza utile interna di circa 2,90 mt, per un volume di 189,00 mc, composto da quattro vani, oltre un corridoio con sporto di balcone sul lato ovest, con strutture portanti verticali e orizzontali in legno lamellare e tamponature esterne con pareti di mattoni forati in argilla lungo il perimetro esterno dell’immobile. La copertura è costituita da solaio inclinato in legno con pannelli coibentati. A tale immobile è possibile accedere esclusivamente dalla proprietà di -OMISSIS- -OMISSIS- con la quale confina, anch’essa oggetto di ordinanza di ingiunzione alla demolizione del 27.3.2024, non essendo la stessa dotata di n proprio ingresso autonomo”.
Avverso tale ordinanza la sig.ra -OMISSIS- proponeva il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento sulla base delle seguenti censure.
I.- VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; DELL’ART. 3 L. N. 241/1990; 31 DPR N. 380/2001. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
L’ordinanza sarebbe illegittima, in quanto ingiungerebbe la demolizione di opere regolarmente assentite con il permesso di costruire n. 16/2011 nella parte non dichiarata decaduta.
II.- VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; DELL’ART. 3 L. N. 241/1990; 31 DPR N. 380/2001. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Non sarebbero poi state indicate puntualmente le opere abusive, con ciò rendendo anche impossibile l’esecuzione del provvedimento impugnato, senza contare che, in presenza di precedenti provvedimenti abilitativi, e di dichiarazioni di interventi regolarmente presentate sarebbe stato vieppiù necessario indicare specificatamente le opere da demolire.
III.- VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; DELL’ART. 7 L. N. 241/1990; 31 DPR N. 380/2001. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
L’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare l’avvio del procedimento al ricorrente, atteso che anche in presenza di attività vincolata sarebbe stato comunque necessario instaurare il contraddittorio, in quanto il ricorrente avrebbe fatto risultare che le opere oggetto dell’ordine di demolizione erano state realizzate in esecuzione del permesso di costruire n. 15/2011 e fatte oggetto di specifiche singole dichiarazioni.
IV.- VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; DELL’ART. 3 L. N. 241/1990; 15, 31 E 38 DPR N. 380/2001. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Il riferimento alla sentenza del TAR n. -OMISSIS-/2023 contenuto nella gravata ordinanza sarebbe improprio, in quanto tale pronuncia riguarderebbe un giudizio riferito ad altre parti e non estensibile quindi alla fattispecie, in cui le opere realizzate sarebbero conformi al titolo edilizio rilasciato nel 2011 mentre quelle incorso rientrerebbero nell’ambito della “edilizia libera”.
1.3 Il Comune di Teverola non si è costituito in giudizio.
1.4 Parte ricorrente ha depositato una relazione asseverata di un professionista.
1.5 Con ordinanza 7 giugno 2024, n. 1165 questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.
1.6 Parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a. e all’udienza pubblica del 19 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione e poi definita alle camere di consiglio svoltesi in date 19 febbraio 2025 e 17 aprile 2025.
2. I motivi di ricorso che per la loro connessione possono essere scrutinate congiuntamente, sono complessivamente infondati.
2.1 Giova in punto di fatto puntualizzare che, come anche ammesso nella relazione asseverata depositata da parte ricorrente, il permesso di costruire n. 16/2011 abilitava unicamente alla realizzazione di una copertura dell’appartamento “realizzata in materiale leggero smontabile del terrazzo di pertinenza dell’appartamento sottostante della sig.ra -OMISSIS-” (così relazione tecnica asseverata prodotta da parte ricorrente che richiama il permesso di costruire).
Con la gravata ordinanza di demolizione è invece stata rilevata la realizzazione di una “un immobile in sopraelevazione al piano sottotetto esistente, con una superficie di circa 60,00 mq. e altezza utile interna di circa 2,90 mt, per un volume di 189,00 mc, composto da quattro vani, oltre un corridoio con sporto di balcone sul lato ovest, con strutture portanti verticali e orizzontali in legno lamellare e tamponature esterne con pareti di mattoni forati in argilla lungo il perimetro esterno dell’immobile. La copertura è costituita da solaio inclinato in legno con pannelli coibentati. A tale immobile è possibile accedere esclusivamente dalla proprietà di -OMISSIS- -OMISSIS- con la quale confina, anch’essa oggetto di ordinanza di ingiunzione alla demolizione del 27.3.2024, non essendo la stessa dotata di n proprio ingresso autonomo”.
2.2 Ciò puntualizzato in punto di fatto, può ora passarsi allo scrutinio dei motivi di censura che sono complessivamente infondati.
2.3 Parte ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento demolitorio, in quanto non terrebbe conto che le opere realizzate sarebbero state oggetto del permesso di costruire n. 16/2011. In altri termini, parte ricorrente sembra voler accreditare la tesi che alcuni degli interventi oggetto del gravato ordine di demolizione (peraltro non specificati) rientrerebbero nell’ambito dell’originario permesso di costruire.
Sennonché risulta, come visto dal testo del provvedimento sopra riportato, che il titolo abilitativo riguardava solo la realizzazione di una copertura leggera ed amovibile del solaio, laddove nel caso di specie è stata realizzata una vera e propria nuova abitazione che non ha nulla a che vedere con quanto specificamente autorizzato.
2.4 La lettura poi della puntuale descrizione degli interventi abusivi realizzati consente di superare anche l’ulteriore censura secondo cui non sarebbero stati indicati in modo sufficientemente specifico gli abusi posti in essere.
Ed infatti, è la complessiva opera realizzata consistente in un’abitazione destinata a civile abitazione ad essere totalmente priva di qualunque titolo abilitativo, atteso che quand’anche si tenesse conto del permesso di costruire del 2011, risulterebbe che l’attività realizzata non può essere ricondotta a quella assentita nel 2011.
Anzi la stessa relazione asseverata prodotta dalla ricorrente, si limita a riportare lo stato di fatto rilevato anche in sede di sopralluogo, senza contraddire quanto rilevato dall’ufficio tecnico comunale.
2.5 Non si vede poi quale contributo avrebbe potuto dare al procedimento un’eventuale partecipazione della ricorrente, atteso che a fronte del riscontrato abuso non restava all’Amministrazione che adottare l’ordinanza gravata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
Del resto, secondo il condivisibile consolidato orientamento giurisprudenziale, l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti integrano atti vincolati, per la cui adozione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 9 agosto 2021, n. 5474, 29 aprile 2021, n. 2834, 10 dicembre 2020, n. 6025 e 18 maggio 2020, n. 1824).
Al riguardo occorre precisare, quanto al rapporto tra natura vincolata del provvedimento e garanzie partecipative, se pure è stato condivisibilmente ritenuto che “È illegittimo il provvedimento vincolato emesso senza che sia stata offerta al destinatario dello stesso provvedimento la preventiva “comunicazione di avvio del procedimento” ex art. 7 l. n. 241/1990, ove dal giudizio emerga che l'omessa comunicazione del procedimento avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie argomentazioni, idonee a determinare l'emanazione di un provvedimento con contenuto diverso” (cfr. Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd., 26 agosto 2020, n. 750, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 22 maggio 2023, n. 3101, 12 gennaio 2023, n. 277 cit. e 3 ottobre 2022, n. 6045), tale circostanza non è ravvisabile nella fattispecie per cui è causa, alla luce di quanto sopra esposto in riferimento alla ravvisata legittimità del provvedimento impugnato.
2.6 In questa ottica anche la citazione della sentenza n. -OMISSIS-/2023 di questa Sezione, contenuta nel provvedimento gravato e relativa al proprietario confinante della ricorrente non rileva nell’economia della motivazione che invece si fonda su di una puntuale descrizione di un abuso consistente in un’abitazione nuova del tutto difforme dal permesso di costruire del 2011 per come illustrato nella stessa perizia asseverata prodotta da parte ricorrente.
2.7 In definitiva tutte le censure si appalesano infondate e il ricorso deve conseguentemente essere respinto.
2.8 Nulla per le spese non essendosi costituito l’intimato Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 19 febbraio 2025 e 17 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.