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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/09/2025, n. 3968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3968 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14435/2024 R.G. promossa da
(avv. DANIELE LOCATELLI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv. FRANCESCA CARRARA) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1 Le parti, fra loro non coniugate, sono genitori di nato Persona_1 il 27 febbraio 2022 in Bergamo.
Il padre ha avviato il presente procedimento per conseguire una regolamentazione ex artt. 337- ter e ss. c.c. in relazione al figlio.
Con ordinanza in data 20 maggio 2025 sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ed è stata fissata udienza di discussione.
Acquisite le note conclusive delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
Vi è intesa sull'affidamento condiviso del minore, con collocamento presso la madre in
Brescia, via Lombardia, n. 2.
Nel corso della prima udienza, i genitori hanno raggiunto un accordo anche sul calendario ordinario di permanenza del bambino presso il padre, che è stato così delineato: «Le parti concordano, in via provvisoria, che il padre recuperi il figlio a casa della madre tutti i venerdì dopo il lavoro e lo riaccompagni dalla madre alla domenica dopo cena». Leggendo le conclusioni rassegnate dalle parti in vista dell'udienza di discussione, si ricava che detto accordo persiste tuttora. Benché durante gli ultimi tempi i genitori lamentino alcune inadempienze reciproche, entrambi richiamano, infine, il calendario in esame, che, pertanto, merita di essere confermato, con la precisazione, volta ad evitare contestazioni, che il padre dovrà recuperare il figlio il venerdì alle ore 17.30 circa e lo riaccompagnerà dalla madre alle ore 21.00 della domenica. Vi si aggiunge una disciplina delle festività così strutturata: le vacanze di Natale e Pasqua saranno suddivise a metà fra i genitori, alternando di anno in anno
Natale e Capodanno e Pasqua e Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo, il figlio trascorrerà col padre due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Resta dibattito intorno alla quantificazione dell'assegno di mantenimento. Il ricorrente offre un assegno di euro 200,00 mensili, mentre la resistente ne vorrebbe euro 350,00, con percezione integrale dell'assegno unico universale.
La resistente è, attualmente, priva di occupazione lavorativa, mentre il ricorrente dispone di un contratto di lavoro a tempo determinato, dal quale ritrae una retribuzione di circa euro 1.900,00 mensili. Inoltre, vi è una prevalenza dei tempi di cura della madre. Nondimeno, nella quantificazione, si deve tenere conto – quali fattori di moderazione dell'assegno – del fatto che il ricorrente è gravato di un finanziamento con rata mensile di euro 250,00 (doc. 10 ric.) e deve sostenere le spese di viaggio necessarie all'esercizio del suo diritto di visita (egli abita a Bergamo, mentre la resistente vive a
2 Brescia); inoltre, il padre – in base agli accordi raggiunti – terrà con sé il figlio tutti i fine settimana, assumendo, in tali periodi, l'onere del mantenimento diretto. Alla luce di questi dati, appare congruo fissare l'assegno in euro 300,00 mensili, somma che appare sostenibile alla luce dei redditi del padre
(integrati con la metà dell'assegno unico1). Vi si aggiunge la partecipazione al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso questo Ufficio, sottoscritto il 14 luglio 2016. In definitiva, si confermano le determinazioni assunte con l'ordinanza del 20 maggio 2025.
4.
L'esito della lite si basa, in larga parte, sull'accordo delle parti e, per quanto attiene all'assegno, la decisione non coincide perfettamente né con le richieste del padre, né con quelle della madre. Di conseguenza, le spese processuali saranno compensate. Va da sé che non vi sono profili di responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo alla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. affida il figlio ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2. dispone che il minore resti collocato presso la madre in Brescia, via Lombardia, n. 2;
3. dispone, quanto ai diritti di visita paterni, come in parte motiva;
4. conferma, quanto al mantenimento del minore, i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati con ordinanza del 20 maggio 2025;
5. compensa le spese di lite;
6. respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal ricorrente.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli 1 Non vi sono ragioni per assegnare l'intero assegno alla madre, in quanto, ad oggi, l'inadempimento del padre è oggetto di un semplice timore della madre, che, a quanto consta, non ha però trovato riscontro nella realtà. 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14435/2024 R.G. promossa da
(avv. DANIELE LOCATELLI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv. FRANCESCA CARRARA) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1 Le parti, fra loro non coniugate, sono genitori di nato Persona_1 il 27 febbraio 2022 in Bergamo.
Il padre ha avviato il presente procedimento per conseguire una regolamentazione ex artt. 337- ter e ss. c.c. in relazione al figlio.
Con ordinanza in data 20 maggio 2025 sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ed è stata fissata udienza di discussione.
Acquisite le note conclusive delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
Vi è intesa sull'affidamento condiviso del minore, con collocamento presso la madre in
Brescia, via Lombardia, n. 2.
Nel corso della prima udienza, i genitori hanno raggiunto un accordo anche sul calendario ordinario di permanenza del bambino presso il padre, che è stato così delineato: «Le parti concordano, in via provvisoria, che il padre recuperi il figlio a casa della madre tutti i venerdì dopo il lavoro e lo riaccompagni dalla madre alla domenica dopo cena». Leggendo le conclusioni rassegnate dalle parti in vista dell'udienza di discussione, si ricava che detto accordo persiste tuttora. Benché durante gli ultimi tempi i genitori lamentino alcune inadempienze reciproche, entrambi richiamano, infine, il calendario in esame, che, pertanto, merita di essere confermato, con la precisazione, volta ad evitare contestazioni, che il padre dovrà recuperare il figlio il venerdì alle ore 17.30 circa e lo riaccompagnerà dalla madre alle ore 21.00 della domenica. Vi si aggiunge una disciplina delle festività così strutturata: le vacanze di Natale e Pasqua saranno suddivise a metà fra i genitori, alternando di anno in anno
Natale e Capodanno e Pasqua e Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo, il figlio trascorrerà col padre due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Resta dibattito intorno alla quantificazione dell'assegno di mantenimento. Il ricorrente offre un assegno di euro 200,00 mensili, mentre la resistente ne vorrebbe euro 350,00, con percezione integrale dell'assegno unico universale.
La resistente è, attualmente, priva di occupazione lavorativa, mentre il ricorrente dispone di un contratto di lavoro a tempo determinato, dal quale ritrae una retribuzione di circa euro 1.900,00 mensili. Inoltre, vi è una prevalenza dei tempi di cura della madre. Nondimeno, nella quantificazione, si deve tenere conto – quali fattori di moderazione dell'assegno – del fatto che il ricorrente è gravato di un finanziamento con rata mensile di euro 250,00 (doc. 10 ric.) e deve sostenere le spese di viaggio necessarie all'esercizio del suo diritto di visita (egli abita a Bergamo, mentre la resistente vive a
2 Brescia); inoltre, il padre – in base agli accordi raggiunti – terrà con sé il figlio tutti i fine settimana, assumendo, in tali periodi, l'onere del mantenimento diretto. Alla luce di questi dati, appare congruo fissare l'assegno in euro 300,00 mensili, somma che appare sostenibile alla luce dei redditi del padre
(integrati con la metà dell'assegno unico1). Vi si aggiunge la partecipazione al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso questo Ufficio, sottoscritto il 14 luglio 2016. In definitiva, si confermano le determinazioni assunte con l'ordinanza del 20 maggio 2025.
4.
L'esito della lite si basa, in larga parte, sull'accordo delle parti e, per quanto attiene all'assegno, la decisione non coincide perfettamente né con le richieste del padre, né con quelle della madre. Di conseguenza, le spese processuali saranno compensate. Va da sé che non vi sono profili di responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo alla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. affida il figlio ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2. dispone che il minore resti collocato presso la madre in Brescia, via Lombardia, n. 2;
3. dispone, quanto ai diritti di visita paterni, come in parte motiva;
4. conferma, quanto al mantenimento del minore, i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati con ordinanza del 20 maggio 2025;
5. compensa le spese di lite;
6. respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal ricorrente.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli 1 Non vi sono ragioni per assegnare l'intero assegno alla madre, in quanto, ad oggi, l'inadempimento del padre è oggetto di un semplice timore della madre, che, a quanto consta, non ha però trovato riscontro nella realtà. 3