TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/11/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4861/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Via Campo di Tiro, Genova (GE) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio Avv. Antonella
RR (C.F. ) che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...] C.F._3
San Biagio di Valpolcevera 20h/5, Genova (GE), elettivamente domiciliata presso e nello studio dall'Avv. Antonella Magnani (C.F. ) che la rappresenta e difende, come da C.F._4 procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Camogli (GE) il 10/06/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati con sentenza n. 858/2022 emessa da questo stesso Tribunale il
25/02/2022, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Camogli (GE) il 10/06/2001 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, sita in Genova Via Campo di Tiro 7 interno 5
è a lui assegnata.
La Sig.ra ha trasferito altrove la propria abitazione sin da prima della separazione;
Pt_2
2) il sig. s'impegna a versare alla Sig.ra entro il 10 di ogni mese, a titolo di con-tributo Pt_1 Pt_2 per il suo mantenimento, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 350,00 rivalutabile annualmente in base agli indici istat;
3) I figli (11.08.2006) e (12.10.2008) studenti, attualmente, Persona_1 Persona_2 sono collocati in comunità. (29 maggio 2002), allo stato non indipendente Persona_3 economicamente, invece convive con il padre che provvede al suo mantenimento;
Il signor concorrerà al pagamento totale delle spese di mantenimento dei figli. La signora Pt_1 provvederà al loro mantenimento diretto quando questi saranno presso di lei. Pt_2
4) in merito al figlio minore , il Tribunale per i minorenni di Genova, con sentenza n. Persona_2 120/2025 del 22.05.2025, ha confermato l'affido al comune di residenza (Genova) già previsto nella sentenza di separazione del Tribunale ordinario della stessa città.
Il Tribunale per i minorenni, però, ha limitato la responsabilità genitoriale demandando ai Servizi sociali e sanitari le scelte educative, scolastiche, sanitarie e agli interventi relativi al minore.
Il Servizio Sociale dovrà, in collaborazione con i Servizi competenti,
- Mantenere la collocazione extrafamiliare del minore facendo proseguire al medesimo il percorso presso la comunità dove attualmente è collocato, con autorizzazione a disporre rientri di a casa Per_2 della zia nei periodi di festività o nei week end e con possibilità, qualora si ritenesse opportuno, di trasferimento in una struttura più idonea alle caratteristiche personologiche di o di rientro di Per_2
a casa;
Per_2
- Organizzare incontri osservati con il padre, con graduale liberalizzazione
-Mantenere incontri liberi con la madre.
-Monitorare il percorso sulla genitorialità e di mediazione dei genitori intrapreso -Man-tenere il progetto di sostegno a -Monitorare il nucleo familiare allargato;
Per_2
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001,
Numero 45, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Via Campo di Tiro, Genova (GE) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio Avv. Antonella
RR (C.F. ) che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...] C.F._3
San Biagio di Valpolcevera 20h/5, Genova (GE), elettivamente domiciliata presso e nello studio dall'Avv. Antonella Magnani (C.F. ) che la rappresenta e difende, come da C.F._4 procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Camogli (GE) il 10/06/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati con sentenza n. 858/2022 emessa da questo stesso Tribunale il
25/02/2022, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Camogli (GE) il 10/06/2001 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, sita in Genova Via Campo di Tiro 7 interno 5
è a lui assegnata.
La Sig.ra ha trasferito altrove la propria abitazione sin da prima della separazione;
Pt_2
2) il sig. s'impegna a versare alla Sig.ra entro il 10 di ogni mese, a titolo di con-tributo Pt_1 Pt_2 per il suo mantenimento, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 350,00 rivalutabile annualmente in base agli indici istat;
3) I figli (11.08.2006) e (12.10.2008) studenti, attualmente, Persona_1 Persona_2 sono collocati in comunità. (29 maggio 2002), allo stato non indipendente Persona_3 economicamente, invece convive con il padre che provvede al suo mantenimento;
Il signor concorrerà al pagamento totale delle spese di mantenimento dei figli. La signora Pt_1 provvederà al loro mantenimento diretto quando questi saranno presso di lei. Pt_2
4) in merito al figlio minore , il Tribunale per i minorenni di Genova, con sentenza n. Persona_2 120/2025 del 22.05.2025, ha confermato l'affido al comune di residenza (Genova) già previsto nella sentenza di separazione del Tribunale ordinario della stessa città.
Il Tribunale per i minorenni, però, ha limitato la responsabilità genitoriale demandando ai Servizi sociali e sanitari le scelte educative, scolastiche, sanitarie e agli interventi relativi al minore.
Il Servizio Sociale dovrà, in collaborazione con i Servizi competenti,
- Mantenere la collocazione extrafamiliare del minore facendo proseguire al medesimo il percorso presso la comunità dove attualmente è collocato, con autorizzazione a disporre rientri di a casa Per_2 della zia nei periodi di festività o nei week end e con possibilità, qualora si ritenesse opportuno, di trasferimento in una struttura più idonea alle caratteristiche personologiche di o di rientro di Per_2
a casa;
Per_2
- Organizzare incontri osservati con il padre, con graduale liberalizzazione
-Mantenere incontri liberi con la madre.
-Monitorare il percorso sulla genitorialità e di mediazione dei genitori intrapreso -Man-tenere il progetto di sostegno a -Monitorare il nucleo familiare allargato;
Per_2
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001,
Numero 45, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini