CA
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 03/10/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere
dott. NO CO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 265 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2022
promossa da
(c.f. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Franco Tului, che la rappresenta e difende,
attrice
contro
(c.f. (P.IVA ), con sede in Cagliari ed ivi elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata presso lo studio dell'avv. NO Demuro, che, unitamente agli avv. Massimo
Proto e IU De Marco, la rappresenta e difende,
convenuta
la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse della voglia la Corte, occorrendo previa integrazione del Parte_1
contraddittorio con i firmatari della scrittura del 20 aprile 2017, Signori CP_2
, nonché accogliere le seguenti conclusioni: CP_3 Controparte_4
I – dichiarare nullo ed annullare il Lodo arbitrale pronunziato tra le su indicate parti il 2 marzo
2022 e notificato il 23 marzo 2022;
II. accertare e dichiarare che la delibera della società del 17 dicembre 2020 è Parte_2
nulla e/o annullare e comunque dichiarare improduttiva di effetti la stessa in tutte le sue statuizioni, per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo e/o per la mancata informativa dei soci e/o per l'insussistenza dei presupposti per l'aumento del capitale sociale ed il conseguente abuso del diritto;
III. per l'effetto della nullità e/o dell'annullamento o dell'improduttività degli effetti della suddetta delibera del 17 dicembre 2020, dichiarare tenuta e condannare la società Pt_2
in persona del legale rappresentante pro tempore a modificare i dati di bilancio ed in
[...]
particolare a modificare il capitale sociale e a riportare lo stesso ad € 100.000,00, a provvedere alle conseguenti iscrizioni in Camera di Commercio di Cagliari e, per l'effetto, condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
all'immediato rimborso, versamento e pagamento alla in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, dell'importo di € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00)
versato al momento della sottoscrizione del capitale sociale, oltre interessi ex D.Lgs. 232 del
2002;
IV. condannare la Società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_2
rimborso integrale delle spese e competenze professionali della difesa della al Parte_1
rimborso di quelle poste a proprio carico e a favore della pari ad euro Parte_2 40.515,76, nonché delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale, di tutte le competenze degli arbitri, delle spese per i bolli e di quelle per l'esecutorietà del per la sua Pt_3
registrazione oltre accessori anche contributivi e fiscali, pari ad euro 37.696,00 oltre iva se dovuta;
V. condannare la Società a rimborsare le spese e competenze del presente Parte_2
giudizio.
nell'interesse della voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, disattesa Controparte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- in linea preliminare, dichiarare l'avversa impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 829, comma 2, cod. proc. civ.;
- in linea principale, respingere l'avversa impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare in ogni sua parte il lodo impugnato;
- in linea subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento di uno o più motivi di impugnazione e qualora ricorressero le condizioni per il passaggio alla fase rescissoria,
respingere in ogni caso le avverse deduzioni e richieste, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la delibera dell'assemblea dei soci di del Controparte_1
17 dicembre 2020.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 21 giugno 2022, la Parte_1
ha impugnato per nullità il lodo pronunciato il 2 marzo 2022 con il quale il Collegio
[...]
Arbitrale aveva rigetto la domanda con la quale essa stessa aveva chiesto di accertare e
dichiarare che la delibera della società del 17 dicembre 2020 è nulla e/o Parte_2 annullare e comunque dichiarare improduttiva di effetti la stessa in tutte le sue statuizioni, per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo e/o per la mancata informativa dei
soci e/o per l'insussistenza dei presupposti per l'aumento del capitale sociale ed il conseguente abuso del diritto e di condannare la stessa alla restituzione delle CP_1
somme versate in esecuzione della predetta delibera.
La attrice, in particolare, dopo avere premesso che con atto pubblico datato 26 febbraio
2016 aveva costituito con la società e che fin dal principio, la CP_3 Controparte_1
volontà delle parti è stata improntata a garantire quale linea guida nella gestione e nella vita
sociale una presenza assolutamente paritetica dei due soci, con attribuzione dei medesimi poteri e condivisione delle scelte, ha, innanzi tutto, ricordato che con scrittura privata del 20
aprile 2017 , la e la avevano previsto CP_3 Parte_1 CP_1
- all'articolo 1 della scrittura che "Ciascuna delle parti si impegna ad agire e a esercitare i diritti di voto ad essa spettanti nell'assemblea dei soci della in Parte_2
conformità ai termini e alle condizioni previsti nei presenti Patti e si impegna a fare tutto quanto in suo potere, affinché l'Organo Amministrativo agisca in conformità ai termini e alle con-dizioni della stessa" e che "Le parti prendono atto e accettano che in caso di conflitto tra le deposizioni dello statuto Sociale e quelle contenute nei presenti
Patti, queste ultime prevarranno ad ogni effetto";
- all'articolo 2 della scrittura che aveva l'obbligo di cedere a CP_3 CP_2
il 5% del capitale sociale della ad un corrispettivo che le parti
[...] Parte_2
dovevano determinare con un separato atto e che "le parti, nelle more del perfezionamento della cessione di quote intendono regolare i loro reciproci rapporti, ed i rapporti nei confronti della società, in modo paritetico, ovvero conferendosi e attribuendosi i medesimi poteri, avendo, seppur non ancora formalmente, di fatto,
percentuali paritetiche di partecipazione alle quote sociali"; - all'articolo 5 della scrittura che "Anche nel caso di futuri aumenti di capitale, al fine di mantenere invariate le rispettive quote partecipative così come previste a regime (ossia
50% e 50% , i Soci garantiscono e si obbligano reciprocamente a CP_3 Parte_1
determinare, anche in futuro, tutti i presupposti tecnici e finanziari idonei a consentire il rispetto delle predette percentuali partecipative".
La stessa attrice ha poi sottolineato che i suddetti accordi erano stati assunti non solo dai soci ma della stessa Società, la quale vi aveva preso parte per il tramite del proprio amministratore , ha evidenziato che nella medesima scrittura all'art. 8 era stato CP_3
previsto che "I presenti patti vincolano le Parti nonché i soggetti che per legge succedano nella posizione di una delle parti" ed ha aggiunto che il sig. , dopo aver stipulato la CP_3
scrittura oggetto di causa, nel mese di giugno del 2020 aveva conferito la propria partecipazione nella Controparte_4
La , quindi, sostenendo che dalle considerazioni che Parte_1
precedono discende, con immediatezza, che il Collegio arbitrale avrebbe dovuto allargare il
giudizio, imponendone la partecipazione, a tutti gli altri firmatari della scrittura che, in quanto tali, sono litisconsorti necessari e che del pari avrebbe dovuto integrare il
contraddittorio anche ed espressamente con gli aventi causa dei firmatari, nel caso di specie con la in relazione al su riportato contenuto dell'art. 8 della scrittura, ha Controparte_4
concluso che tale aspetto di natura processuale e pregiudiziale, che rileva per il solo fatto della sua mancata considerazione e precede e prevale su ogni considerazione di merito
ancorché in ipotesi di facile e pronta decisione …, è stato totalmente ignorato dal Collegio.
Pertanto, posto che il dispiega ineluttabilmente i suoi effetti su tutte le parti della Pt_3
scrittura dell'aprile 2017, ivi comprese quelle non presenti nel giudizio, è certamente nullo integrando le ipotesi di cui all'art. 829 c.p.c. comma primo nn. 4 e 9.
La stessa società attrice, inoltre, ha affermato che il Collegio Arbitrale si è, peraltro consapevolmente, sottratto al principale onere motivazionale che incombeva sullo stesso alla luce delle domande formulate dalla Società istante e soprattutto delle eccezioni difensive
della La , in particolare, dopo avere Parte_2 Parte_1
ricordato che la aveva eccepito nell'arbitrato la nullità delle clausole contenute nella CP_1
citata scrittura privata del 20 aprile 2017 (sulle quali essa stessa aveva fondato la domanda volta ad accertare che la delibera impugnata, contrariamente alle risultanze della votazione,
non aveva raggiunto la maggioranza richiesta), ha affermato che il Collegio bypassa
l'accertamento, presupposto e reso cogente ed ineludibile dalla domanda attrice e dalle
eccezioni della resistente, con l'assunto “La Scrittura privata potrà, al limite, laddove ritenuta valida, efficace e vincolante (indagine che non costituisce oggetto del presente
giudizio).” dando così evidenza dell'errore nel quale è incorso. Sostenendo, quindi, che proprio l'accertamento della validità della scrittura ed in specie delle clausole menzionate
(artt. 2 e 5 menzionati) … costituiva il presupposto logico giuridico della domanda attrice e di ogni successiva statuizione e che questo accertamento non avrebbe dovuto essere omesso
anche con riferimento all'eccezione di parte resistente che ha affermato che la clausola contenuta nei patti sociali del 20 aprile 2017 sarebbe “nulla” in quanto in contrasto con il
principio di relatività degli effetti del contratto la attrice ha concluso che il è certamente Pt_3
nullo integrando il presente motivo l'ipotesi di cui all'art. 829 c.p.c., comma primo, n. 12, non
essendosi pronunciato il Collegio su tutte le domande (ed eccezioni) direttamente e indirettamente proposte.
La , infine, ha evidenziato che dalla declaratoria di Parte_1
nullità del consegue che la Corte é investita del merito della controversia ed è quindi Pt_3
chiamata a decidere sulle domande tutte proposte dalla illustrando, quindi, i Parte_1
motivi di impugnazione della delibera assembleare.
La si è costituita in giudizio ed ha resistito. Controparte_1
2.1 Orbene, come si è accennato, la società attrice, con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto la nullità del lodo per violazione dell'art. 829 c.p.c., nn. 4 e/o 9 in relazione agli
artt. 101 e 102 c.p.c. sostenendo che il Collegio arbitrale avrebbe dovuto allargare il giudizio, imponendone la partecipazione, a tutti gli altri firmatari della scrittura che, in
quanto tali, sono litisconsorti necessari e che tale aspetto di natura processuale e pregiudiziale … è stato totalmente ignorato dal Collegio, ma la censura è infondata.
La , infatti, aveva promosso il procedimento Parte_1
arbitrale al fine di ottenere l'annullamento o la dichiarazione di nullità o inefficacia della delibera di aumento del capitale sociale adottata, a maggioranza e con il suo voto contrario, dall'assemblea della convenuta, in data 17 dicembre 2020 e, come è noto, nei Controparte_1
giudizi di impugnazione avverso delibere assembleari, legittimata passiva è esclusivamente la società, alla quale è soggettivamente imputata la manifestazione di volontà espressa dall'assemblea dei soci, mentre i soci non impugnanti possono solo dispiegare intervento adesivo e devono, in ogni caso, sottostare agli effetti della sentenza di annullamento della delibera (gli effetti della sentenza di annullamento sono per il socio, riflessi e non diretti).
Al Collegio Arbitrale non era stato richiesto un accertamento destinato a produrre autonomamente efficacia di giudicato in ordine alla validità o produttività di effetti del contratto del 20 aprile 2017 e non si poneva, quindi, un'esigenza di integrazione del contraddittorio.
La del resto, ne aveva eccepito la nullità al fine limitato di paralizzare la pretesa CP_1
avversaria.
La valutazione da parte del Collegio in merito agli effetti della citata scrittura privata,
quindi, era stata compiuta in maniera esclusivamente strumentale e prodromica rispetto alla decisione sulla domanda (avente ad oggetto, come detto, l'impugnazione della delibera assembleare) e non era, pertanto, necessario che al giudizio dovessero partecipare anche tutte le parti che la avevano sottoscritta (o, addirittura, i loro aventi causa).
Vi è infatti litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti, così che non ricorre litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo (Cass. 16 febbraio 2023, n. 4849).
2.2 Con il secondo motivo di impugnazione, la ha poi dedotto la nullità del Parte_1
lodo per violazione dell'art. 829, c. I, n. 12 c.p.c. sostenendo che sottesa alla domanda
proposta dalla parte ricorrente vi era la domanda, che ne costituiva il presupposto logico giuridico, di accertamento della validità della scrittura ed in specie dello specifico patto
all'art. 2 della Scrittura privata ed aggiungendo che questo accertamento non avrebbe dovuto essere omesso anche con riferimento all'eccezione di parte resistente che ha affermato che la
clausola contenuta nei patti sociali del 20 aprile 2017 sarebbe “nulla” in quanto in contrasto con il principio di relatività degli effetti del contratto, ma anche tale motivo è infondato.
Come si è già osservato, infatti, la non aveva formulato alcuna domanda Parte_1
giudiziale di accertamento della validità della scrittura privata.
La dal canto suo, aveva sollevato solo in via di eccezione ed all'esclusivo fine di CP_1
paralizzare l'avversa domanda la questione relativa alla nullità di alcune delle clausole ivi contenute, e tale questione era stata affrontata dal Collegio Arbitrale, il quale, dopo avere affermato che la mera sottoscrizione da parte della Società dell'accordo contrattuale
intervenuto tra i soci, con il fine di determinare le modalità di esercizio del diritto di voto in assemblea, non è elemento idoneo a qualificare il contratto come “sociale”, con la pretesa di
attribuire allo stesso un'efficacia reale, che affinché gli accordi intervenuti tra soci possano ritenersi “patti sociali”, ai quali è attribuita l'efficacia erga omnes, gli stessi devono essere
contenuti nello statuto e sotto-stare dunque al regime di forma (atto pubblico) e pubblicità (presso il registro imprese) previsti, in materia di società a responsabilità limitata, dall'art.
2463 c.c.. Tali requisiti di forma e pubblicità sono pacificamente assenti nella Scrittura
privata, che si ritiene pertanto riconducibile all'istituto dei “patti parasociali”, e che pertanto la Scrittura privata del 2017 impegna i paciscenti soltanto nei loro reciproci … senza poter in
alcun modo incidere sul funzionamento dell'organo assembleare, aveva concluso che tutte le questioni e circostanze volte a dimostrare la perdita di efficacia della Scrittura privata
ovvero la sua validità, con riferimento alle quali le parti hanno ampiamente dibattuto nel corso del procedimento arbitrale, sono evidentemente ultronee rispetto all'oggetto del
presente contradditorio, e sono da considerarsi assorbite da quanto sopra illustrato.
L'omessa pronunzia, d'altra parte, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto,
e va esclusa ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni.
2.3 L'impugnazione del in definitiva, è infondata e deve essere rigettata. Pt_3
L'attrice, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano sulla base dei parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30
maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'attrice, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'impugnazione del Lodo proposta dalla Parte_1 [...]
2) condanna la stessa alla rifusione, in favore Parte_1
della delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
12.046,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'attrice, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 2 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. NO CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere
dott. NO CO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 265 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2022
promossa da
(c.f. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Franco Tului, che la rappresenta e difende,
attrice
contro
(c.f. (P.IVA ), con sede in Cagliari ed ivi elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata presso lo studio dell'avv. NO Demuro, che, unitamente agli avv. Massimo
Proto e IU De Marco, la rappresenta e difende,
convenuta
la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse della voglia la Corte, occorrendo previa integrazione del Parte_1
contraddittorio con i firmatari della scrittura del 20 aprile 2017, Signori CP_2
, nonché accogliere le seguenti conclusioni: CP_3 Controparte_4
I – dichiarare nullo ed annullare il Lodo arbitrale pronunziato tra le su indicate parti il 2 marzo
2022 e notificato il 23 marzo 2022;
II. accertare e dichiarare che la delibera della società del 17 dicembre 2020 è Parte_2
nulla e/o annullare e comunque dichiarare improduttiva di effetti la stessa in tutte le sue statuizioni, per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo e/o per la mancata informativa dei soci e/o per l'insussistenza dei presupposti per l'aumento del capitale sociale ed il conseguente abuso del diritto;
III. per l'effetto della nullità e/o dell'annullamento o dell'improduttività degli effetti della suddetta delibera del 17 dicembre 2020, dichiarare tenuta e condannare la società Pt_2
in persona del legale rappresentante pro tempore a modificare i dati di bilancio ed in
[...]
particolare a modificare il capitale sociale e a riportare lo stesso ad € 100.000,00, a provvedere alle conseguenti iscrizioni in Camera di Commercio di Cagliari e, per l'effetto, condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
all'immediato rimborso, versamento e pagamento alla in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, dell'importo di € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00)
versato al momento della sottoscrizione del capitale sociale, oltre interessi ex D.Lgs. 232 del
2002;
IV. condannare la Società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_2
rimborso integrale delle spese e competenze professionali della difesa della al Parte_1
rimborso di quelle poste a proprio carico e a favore della pari ad euro Parte_2 40.515,76, nonché delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale, di tutte le competenze degli arbitri, delle spese per i bolli e di quelle per l'esecutorietà del per la sua Pt_3
registrazione oltre accessori anche contributivi e fiscali, pari ad euro 37.696,00 oltre iva se dovuta;
V. condannare la Società a rimborsare le spese e competenze del presente Parte_2
giudizio.
nell'interesse della voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, disattesa Controparte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- in linea preliminare, dichiarare l'avversa impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 829, comma 2, cod. proc. civ.;
- in linea principale, respingere l'avversa impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare in ogni sua parte il lodo impugnato;
- in linea subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento di uno o più motivi di impugnazione e qualora ricorressero le condizioni per il passaggio alla fase rescissoria,
respingere in ogni caso le avverse deduzioni e richieste, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la delibera dell'assemblea dei soci di del Controparte_1
17 dicembre 2020.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 21 giugno 2022, la Parte_1
ha impugnato per nullità il lodo pronunciato il 2 marzo 2022 con il quale il Collegio
[...]
Arbitrale aveva rigetto la domanda con la quale essa stessa aveva chiesto di accertare e
dichiarare che la delibera della società del 17 dicembre 2020 è nulla e/o Parte_2 annullare e comunque dichiarare improduttiva di effetti la stessa in tutte le sue statuizioni, per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo e/o per la mancata informativa dei
soci e/o per l'insussistenza dei presupposti per l'aumento del capitale sociale ed il conseguente abuso del diritto e di condannare la stessa alla restituzione delle CP_1
somme versate in esecuzione della predetta delibera.
La attrice, in particolare, dopo avere premesso che con atto pubblico datato 26 febbraio
2016 aveva costituito con la società e che fin dal principio, la CP_3 Controparte_1
volontà delle parti è stata improntata a garantire quale linea guida nella gestione e nella vita
sociale una presenza assolutamente paritetica dei due soci, con attribuzione dei medesimi poteri e condivisione delle scelte, ha, innanzi tutto, ricordato che con scrittura privata del 20
aprile 2017 , la e la avevano previsto CP_3 Parte_1 CP_1
- all'articolo 1 della scrittura che "Ciascuna delle parti si impegna ad agire e a esercitare i diritti di voto ad essa spettanti nell'assemblea dei soci della in Parte_2
conformità ai termini e alle condizioni previsti nei presenti Patti e si impegna a fare tutto quanto in suo potere, affinché l'Organo Amministrativo agisca in conformità ai termini e alle con-dizioni della stessa" e che "Le parti prendono atto e accettano che in caso di conflitto tra le deposizioni dello statuto Sociale e quelle contenute nei presenti
Patti, queste ultime prevarranno ad ogni effetto";
- all'articolo 2 della scrittura che aveva l'obbligo di cedere a CP_3 CP_2
il 5% del capitale sociale della ad un corrispettivo che le parti
[...] Parte_2
dovevano determinare con un separato atto e che "le parti, nelle more del perfezionamento della cessione di quote intendono regolare i loro reciproci rapporti, ed i rapporti nei confronti della società, in modo paritetico, ovvero conferendosi e attribuendosi i medesimi poteri, avendo, seppur non ancora formalmente, di fatto,
percentuali paritetiche di partecipazione alle quote sociali"; - all'articolo 5 della scrittura che "Anche nel caso di futuri aumenti di capitale, al fine di mantenere invariate le rispettive quote partecipative così come previste a regime (ossia
50% e 50% , i Soci garantiscono e si obbligano reciprocamente a CP_3 Parte_1
determinare, anche in futuro, tutti i presupposti tecnici e finanziari idonei a consentire il rispetto delle predette percentuali partecipative".
La stessa attrice ha poi sottolineato che i suddetti accordi erano stati assunti non solo dai soci ma della stessa Società, la quale vi aveva preso parte per il tramite del proprio amministratore , ha evidenziato che nella medesima scrittura all'art. 8 era stato CP_3
previsto che "I presenti patti vincolano le Parti nonché i soggetti che per legge succedano nella posizione di una delle parti" ed ha aggiunto che il sig. , dopo aver stipulato la CP_3
scrittura oggetto di causa, nel mese di giugno del 2020 aveva conferito la propria partecipazione nella Controparte_4
La , quindi, sostenendo che dalle considerazioni che Parte_1
precedono discende, con immediatezza, che il Collegio arbitrale avrebbe dovuto allargare il
giudizio, imponendone la partecipazione, a tutti gli altri firmatari della scrittura che, in quanto tali, sono litisconsorti necessari e che del pari avrebbe dovuto integrare il
contraddittorio anche ed espressamente con gli aventi causa dei firmatari, nel caso di specie con la in relazione al su riportato contenuto dell'art. 8 della scrittura, ha Controparte_4
concluso che tale aspetto di natura processuale e pregiudiziale, che rileva per il solo fatto della sua mancata considerazione e precede e prevale su ogni considerazione di merito
ancorché in ipotesi di facile e pronta decisione …, è stato totalmente ignorato dal Collegio.
Pertanto, posto che il dispiega ineluttabilmente i suoi effetti su tutte le parti della Pt_3
scrittura dell'aprile 2017, ivi comprese quelle non presenti nel giudizio, è certamente nullo integrando le ipotesi di cui all'art. 829 c.p.c. comma primo nn. 4 e 9.
La stessa società attrice, inoltre, ha affermato che il Collegio Arbitrale si è, peraltro consapevolmente, sottratto al principale onere motivazionale che incombeva sullo stesso alla luce delle domande formulate dalla Società istante e soprattutto delle eccezioni difensive
della La , in particolare, dopo avere Parte_2 Parte_1
ricordato che la aveva eccepito nell'arbitrato la nullità delle clausole contenute nella CP_1
citata scrittura privata del 20 aprile 2017 (sulle quali essa stessa aveva fondato la domanda volta ad accertare che la delibera impugnata, contrariamente alle risultanze della votazione,
non aveva raggiunto la maggioranza richiesta), ha affermato che il Collegio bypassa
l'accertamento, presupposto e reso cogente ed ineludibile dalla domanda attrice e dalle
eccezioni della resistente, con l'assunto “La Scrittura privata potrà, al limite, laddove ritenuta valida, efficace e vincolante (indagine che non costituisce oggetto del presente
giudizio).” dando così evidenza dell'errore nel quale è incorso. Sostenendo, quindi, che proprio l'accertamento della validità della scrittura ed in specie delle clausole menzionate
(artt. 2 e 5 menzionati) … costituiva il presupposto logico giuridico della domanda attrice e di ogni successiva statuizione e che questo accertamento non avrebbe dovuto essere omesso
anche con riferimento all'eccezione di parte resistente che ha affermato che la clausola contenuta nei patti sociali del 20 aprile 2017 sarebbe “nulla” in quanto in contrasto con il
principio di relatività degli effetti del contratto la attrice ha concluso che il è certamente Pt_3
nullo integrando il presente motivo l'ipotesi di cui all'art. 829 c.p.c., comma primo, n. 12, non
essendosi pronunciato il Collegio su tutte le domande (ed eccezioni) direttamente e indirettamente proposte.
La , infine, ha evidenziato che dalla declaratoria di Parte_1
nullità del consegue che la Corte é investita del merito della controversia ed è quindi Pt_3
chiamata a decidere sulle domande tutte proposte dalla illustrando, quindi, i Parte_1
motivi di impugnazione della delibera assembleare.
La si è costituita in giudizio ed ha resistito. Controparte_1
2.1 Orbene, come si è accennato, la società attrice, con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto la nullità del lodo per violazione dell'art. 829 c.p.c., nn. 4 e/o 9 in relazione agli
artt. 101 e 102 c.p.c. sostenendo che il Collegio arbitrale avrebbe dovuto allargare il giudizio, imponendone la partecipazione, a tutti gli altri firmatari della scrittura che, in
quanto tali, sono litisconsorti necessari e che tale aspetto di natura processuale e pregiudiziale … è stato totalmente ignorato dal Collegio, ma la censura è infondata.
La , infatti, aveva promosso il procedimento Parte_1
arbitrale al fine di ottenere l'annullamento o la dichiarazione di nullità o inefficacia della delibera di aumento del capitale sociale adottata, a maggioranza e con il suo voto contrario, dall'assemblea della convenuta, in data 17 dicembre 2020 e, come è noto, nei Controparte_1
giudizi di impugnazione avverso delibere assembleari, legittimata passiva è esclusivamente la società, alla quale è soggettivamente imputata la manifestazione di volontà espressa dall'assemblea dei soci, mentre i soci non impugnanti possono solo dispiegare intervento adesivo e devono, in ogni caso, sottostare agli effetti della sentenza di annullamento della delibera (gli effetti della sentenza di annullamento sono per il socio, riflessi e non diretti).
Al Collegio Arbitrale non era stato richiesto un accertamento destinato a produrre autonomamente efficacia di giudicato in ordine alla validità o produttività di effetti del contratto del 20 aprile 2017 e non si poneva, quindi, un'esigenza di integrazione del contraddittorio.
La del resto, ne aveva eccepito la nullità al fine limitato di paralizzare la pretesa CP_1
avversaria.
La valutazione da parte del Collegio in merito agli effetti della citata scrittura privata,
quindi, era stata compiuta in maniera esclusivamente strumentale e prodromica rispetto alla decisione sulla domanda (avente ad oggetto, come detto, l'impugnazione della delibera assembleare) e non era, pertanto, necessario che al giudizio dovessero partecipare anche tutte le parti che la avevano sottoscritta (o, addirittura, i loro aventi causa).
Vi è infatti litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti, così che non ricorre litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo (Cass. 16 febbraio 2023, n. 4849).
2.2 Con il secondo motivo di impugnazione, la ha poi dedotto la nullità del Parte_1
lodo per violazione dell'art. 829, c. I, n. 12 c.p.c. sostenendo che sottesa alla domanda
proposta dalla parte ricorrente vi era la domanda, che ne costituiva il presupposto logico giuridico, di accertamento della validità della scrittura ed in specie dello specifico patto
all'art. 2 della Scrittura privata ed aggiungendo che questo accertamento non avrebbe dovuto essere omesso anche con riferimento all'eccezione di parte resistente che ha affermato che la
clausola contenuta nei patti sociali del 20 aprile 2017 sarebbe “nulla” in quanto in contrasto con il principio di relatività degli effetti del contratto, ma anche tale motivo è infondato.
Come si è già osservato, infatti, la non aveva formulato alcuna domanda Parte_1
giudiziale di accertamento della validità della scrittura privata.
La dal canto suo, aveva sollevato solo in via di eccezione ed all'esclusivo fine di CP_1
paralizzare l'avversa domanda la questione relativa alla nullità di alcune delle clausole ivi contenute, e tale questione era stata affrontata dal Collegio Arbitrale, il quale, dopo avere affermato che la mera sottoscrizione da parte della Società dell'accordo contrattuale
intervenuto tra i soci, con il fine di determinare le modalità di esercizio del diritto di voto in assemblea, non è elemento idoneo a qualificare il contratto come “sociale”, con la pretesa di
attribuire allo stesso un'efficacia reale, che affinché gli accordi intervenuti tra soci possano ritenersi “patti sociali”, ai quali è attribuita l'efficacia erga omnes, gli stessi devono essere
contenuti nello statuto e sotto-stare dunque al regime di forma (atto pubblico) e pubblicità (presso il registro imprese) previsti, in materia di società a responsabilità limitata, dall'art.
2463 c.c.. Tali requisiti di forma e pubblicità sono pacificamente assenti nella Scrittura
privata, che si ritiene pertanto riconducibile all'istituto dei “patti parasociali”, e che pertanto la Scrittura privata del 2017 impegna i paciscenti soltanto nei loro reciproci … senza poter in
alcun modo incidere sul funzionamento dell'organo assembleare, aveva concluso che tutte le questioni e circostanze volte a dimostrare la perdita di efficacia della Scrittura privata
ovvero la sua validità, con riferimento alle quali le parti hanno ampiamente dibattuto nel corso del procedimento arbitrale, sono evidentemente ultronee rispetto all'oggetto del
presente contradditorio, e sono da considerarsi assorbite da quanto sopra illustrato.
L'omessa pronunzia, d'altra parte, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto,
e va esclusa ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni.
2.3 L'impugnazione del in definitiva, è infondata e deve essere rigettata. Pt_3
L'attrice, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano sulla base dei parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30
maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'attrice, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'impugnazione del Lodo proposta dalla Parte_1 [...]
2) condanna la stessa alla rifusione, in favore Parte_1
della delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
12.046,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'attrice, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 2 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. NO CO