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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 4467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4467 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile in persona del Giudice Istruttore dr.ssa CL LL ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12019/2024 R.G., promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bianco e Parte_1 C.F._1 Francesca Gandelli
RICORRENTE contro c.f. , contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTA
***
Oggetto: responsabilità del commercialista – risarcimento del danno
Conclusioni: per parte ricorrente: “In via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento della dott.ssa CP_1 agli incarichi professionali assunti in relazione alla compilazione e presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi IRPEF e IVA della dott.ssa relativamente agli anni 2016, 2017, 2018 e Pt_1 2019 e altresì in merito alla gestione degli avvisi bonari;
- condannare la dott.ssa alla CP_1 riconsegna della documentazione contabile a proprie mani di proprietà della dott.ssa e così Pt_1 nello specifico: scritture contabili;
libro cespiti;
fatture passive;
cedolini asl, tutti con riferimento al periodo compreso tra il 2016 e il 2019; - condannare la dott.ssa al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali allo stato quantificati nella misura di euro 13.156,52 (cfr. docc. 22-24) o quella veriore accertanda, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento delle somme da parte della dott.ssa sino all'effettivo pagamento da parte della dott.ssa , e al risarcimento di tutti gli Pt_1 CP_1 ulteriori pregiudizi anche non patrimoniali, compreso quello alla reputazione della dott.ssa da Pt_1 determinarsi in via equitativa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, comprensivi di rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge del presente giudizio ed altresì per l'assistenza legale all'invito alla negoziazione assistita (cfr. doc. n. 19) quale condizione di procedibilità ai sensi del DM n. 55/2014”.
***
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentirne accertare la responsabilità per inadempimento all'incarico CP_1 professionale affidatole concernente la redazione e la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA relative agli anni d'imposta dal 2016 al 2019. Ha allegato, in particolare: che dal settembre 2021 aveva iniziato a ricevere la notifica di numerose cartelle di pagamento per tributi IR e IV non pagati, inclusive di sanzioni, interessi ed oneri accessori, per il complessivo importo di € 48.951,29; di aver in seguito ricevuto anche la notifica di due pignoramenti sullo stipendio;
di aver pagato tutte le somme richieste con le cartelle di pagamento;
di aver appreso, dopo la revoca del mandato alla convenuta e la nomina di altro professionista, che alla erano CP_1 stati notificati gli avvisi bonari preliminari all'emissione alle cartelle di pagamento poi ricevute e che la predetta convenuta mai glieli aveva comunicati;
di aver ripetutamente chiesto alla la riconsegna CP_1 della propria documentazione fiscale, al fine di poter controllare la correttezza degli importi richiesti in Con pagamento dell' , tuttavia senza ottenere alcun adempimento sul punto.
Sulla base di queste premesse la ricorrente, ritenuto l'inadempimento della convenuta in relazione alla redazione delle dichiarazioni fiscali e alla gestione degli avvisi bonari, ne ha chiesto l'accertamento di responsabilità in ordine a tali profili con condanna al pagamento delle somme corrisposte a titolo di sanzioni ed oneri accessori per € 11.802,12, oltre ad € 1.354,40 per il compenso corrisposto al professionista subentrato alla convenuta e incaricato dell'assistenza per la gestione/verifica delle cartelle di pagamernto ricevute. Ha altresì chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno per la lesione della reputazione subita a causa dei due pignoramenti subiti nonché la condanna della alla restituzione della documentazione fiscale di proprietà di ella ricorrente e ancora in CP_1 possesso della convenuta.
Quest'ultima non si è costituita.
Dopo la prima udienza, con ordinanza 5.2.2025 la causa è stata ritenuta matura per la decisione. All'udienza 23.9.2025, fissata ex art. 281-sexies c.p.c., la difesa della ricorrente ha discusso la causa richiamandosi alle note conclusive previamente depositate. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con indicazione del deposito della sentenza nei termini di cui all'art. 281-sexies co. 3 c.p.c.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte convenuta, regolarmente convenuta in giudizio e non costituita.
La domanda è fondata, nei termini e limiti che seguono.
La fattispecie oggetto di causa attiene alla responsabilità del professionista, in particolare del commercialista. Sul punto opera il criterio di riparto dell'onere della prova valevole per le fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali, secondo cui è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (tra le tante, Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass. n. 9721/2025).
Nel caso di specie è documentalmente provato il rapporto contrattuale intercorso tra la convenuta e la ricorrente, in forza del quale la si è assunta l'obbligazione di redigere, nell'interesse della CP_1 le dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta dal 2016 al 2019 e di inviarle Pt_1
pagina 2 di 6 all'Agenzia delle Entrate nonché di trasmettere le dichiarazioni IVA relative agli anni d'imposta 2017 e 2018.
Tanto si ricava dalle dichiarazioni dei redditi 2017,2018,2019,2020 in cui la è indicata come CP_1 soggetto che ha predisposto le dichiarazioni e che le ha trasmesse (docc. 1-4: riquadro “impegno alla presentazione telematica”) nonché dalla nota 11.9.2023 dell'Agenzia delle Entrate attestante l'invio degli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni IVA alla quale “intermediaria” (doc. 18). CP_1
Risulta altresì provato che in relazione alle predette dichiarazioni fiscali oggetto dell'obbligazione assunta dalla convenuta ella ricevette, dal 2019 in avanti, taluni avvisi bonari relativi al mancato pagamento di IR e IV (doc. 18 cit.).
La ricorrente ha allegato di non mai ricevuto comunicazione di detti avvisi da parte della commercialista, con l'effetto di vedersi poi notificate talune cartelle di pagamento relative al mancato pagamento di IR ed IV, inclusive di sanzioni, interessi e oneri accessori, per un ammontare complessivo di € 48.951,29 (cfr. cartelle docc. 5-10), di cui € 11.802,12 a titolo di sanzioni e oneri di riscossione.
Tenuto conto dell'obbligazione assunta dalla convenuta, gravava certamente su quest'ultima, ex art. 1176 co. 2 c.c., l'onere di comunicare al contribuente/cliente di aver ricevuto gli avvisi bonari in questione, in quanto documenti concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso.
Sarebbe, pertanto, spettato alla , in applicazione del principio di diritto sopra esposto sull'onere CP_1 della prova in materia di responsabilità professionale, di provare l'avvenuta comunicazione di detti avvisi alla ricorrente, ma la contumacia della convenuta ha impedito che una simile prova potesse essere raccolta in giudizio.
Segue, per l'effetto, l'accertamento di responsabilità sul punto della convenuta per inadempimento professionale all'obbligazione assunta nei confronti della con riguardo all'erronea gestione Pt_1 degli avvisi bonari connessi alle dichiarazioni fiscali di cui agli anni d'imposta dal 2016 al 2019.
E' altresì provato che dalla mancata comunicazione degli avvisi bonari alla ricorrente sia derivata per quest'ultima la maggiorazione richiesta a titolo di sanzioni e oneri di riscossione.
Infatti, dalle cartelle di pagamento prodotte dalla (docc. 5.10) risultano le maggiorazioni Pt_1 richieste a tale titolo rispetto agli importi richiesti negli avvisi bonari (cd. controlli automatizzati) non comunicati alla ricorrente. Maggiorazioni indicate e sommate da quest'ultima nel prospetto prodotto sub doc. 21 per complessivi € 11.802,12 (€ 11.418,75 per sanzioni + € 383,37 a titolo di oneri di riscossione). Le somme riportate da parte ricorrente nel predetto prospetto sono corrette, in quanto coincidenti con quelle indicate nelle cartelle di pagamento (doc. 5-10). Occorre, però, detrarre gli importi indicati a titolo di sanzioni e oneri connessi alla cartella di pagamento n. 110 2021 00188165 54 000 (doc. 6), per € 1637,26 (doc. 21), atteso che detta cartella è stata oggetto di procedura di rottamazione (doc. 23).
Occorre, inoltre, rilevare come sebbene gli importi richiesti a titolo di sanzione fossero inferiori negli avvisi bonari (pari al 10% dell'ammontare del tributo non pagato: cfr. “esiti controlli automatizzati” indicati nelle cartelle di pagamento) rispetto a quelli poi iscritti a ruolo (pari al 30% del tributo: cfr. cartelle di pagamento docc. 5-10), occorre rilevare come l'effetto della possibilità della ricorrente di accedere al pagamento in misura ridotta (cfr. art. 2 co. 2 d.lgs 462/1997 citato anche nelle cartelle prodotte) non possa essere considerato in questa sede, trattandosi di profilo rilevante ex art. 1227 co. 2 c.c., oggetto quindi di eccezione in senso proprio, non proposta dalla convenuta contumace (Cass. 26823/2017: “in tema di concorso del fatto colposo del creditore, previsto dall'art. 1227 co. 2 c.c., al giudice del merito è consentito svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da pagina 3 di 6 parte del creditore solo se sul punto vi sia stata espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio”).
Pertanto, può dirsi provato il danno patrimoniale subito dalla ricorrente pari ai maggior importi per sanzioni e oneri, per complessivi € 10.164,86 (€ 11.802,12 - € 1637,26), da porsi in diretta derivazione causale dalla mancata comunicazione degli avvisi bonari, che ha precluso alla ricorrente la possibilità del pagamento in misura ridotta di detto importo.
Detta somma costituisce debito di valore sicché sulla stessa spetta la rivalutazione monetaria a far data dai pagamenti da parte della ricorrente (quali risultanti dai bonifici prodotti dalla sub doc. 21): considerando in via equitativa la data del 15.6.2023 per la decorrenza della rivalutazione (pari alla metà del periodo 12.4.2022-6.5.2024 in cui sono stati fatti i pagamenti dalla ricorrente: cfr. doc. 21 cit.) e sviluppando il relativo calcolo con gli strumenti a disposizione dell'Ufficio la somma oggi dovuta è pari ad € 10.429,15. Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi su detta somma atteso che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ne ammette il riconoscimento solo in presenza della prova di un danno da ritardo che non risulti già ristorato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria (Cass. 6351/2025; Cass. 4398/2023). Prova non offerta nel caso di specie. Spettano, invece, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo
Spetta altresì alla ricorrente la somma di € 420 per le prestazioni rese dal dott. professionista Per_1 intervenuto successivamente alla revoca del mandato alla dr.ssa , in relazione ai controlli da CP_1 questo effettuati sulle cartelle ricevute dalla ricorrente in relazione agli anni d'imposta seguiti dalla convenuta (cfr. pro-forma n. 97/2024 sub doc. 24 ricorrente, al netto dell'iva ivi indicata, che per la ricorrente, soggetto all'iva, è mera partita di giro). Non spettano alla ricorrente gli ulteriori importi indicati nel predetto doc. 24 che afferiscono vuoi a prestazioni del dott. relative a dichiarazioni Per_1 fiscali diverse da quelle oggetto del presente giudizio (D.R. dal 2020 in avanti), vuoi a controlli/assistenza (vedi evidenziazioni nel predetto doc. 24) dei quali non è dimostrato il collegamento causale con l'inadempimento della convenuta come sopra descritto.
Rispetto a detta somma di € 420 non v'è prova dell'avvenuto pagamento da parte della ricorrente. Ciò non toglie che detto importo possa essere ugualamente riconosciuto, richiamandosi il principio per cui
“In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (Cass. n. 4718/16).
Su detta somma spettano gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
2.1. Può trovare accoglimento anche la domanda della ricorrente di condanna della convenuta alla restituzione dei documenti fiscali alla stessa consegnati per l'esecuzione dell'incarico professionale, come meglio indicati nelle conclusioni in epigrafe.
La ricorrente ha prodotto documentazione attestante le plurime richieste alla convenuta di riconsegna dei documenti in suo possesso a seguito della revoca del mandato e della nomina di altro professionista. Richieste risalenti fin all'aprile 2021 (doc. 15) e costantemente ripetute nel tempo (doc. 14), anche tramite l'intervento dei legali della doc. 16), e alle quali la convenuta, contumace, Pt_1 non ha in alcun modo provato di aver dato seguito, nonostante la rassicurazioni in tal senso nelle comunicazioni inviate alla ricorrente (docc. 14-16 cit.).
pagina 4 di 6 L'art. 2235 c.c. sancisce il divieto, per il professionista, di ritenere le cose e i documenti ricevuti dal cliente, con l'unica eccezione del periodo di tempo necessario a tutelare i propri diritti secondo le leggi professionali. L'art. 22 co. 5 del codice deontologico dei dottori commercialisti stabilisce che “Il professionista è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la documentazione dallo stesso ricevuta per l'espletamento del mandato quando questi ne faccia richiesta. Il professionista può trattenere copia della documentazione quando ciò è necessario per documentare i propri adempimenti o per ottenere l'incasso del proprio compenso, ma non oltre l'avvenuto pagamento integrale”.
Sarebbe spettato alla convenuta di provare l'esigenza di trattenere la documentazione della ricorrente per ottenere il pagamento di eventuali corrispettivi non pagati, ma tale prova non è stata fornita stante la contumacia della . CP_1
Segue, per l'effetto, la condanna di quest'ultima alla consegna immediata alla ricorrente di tutta la documentazione fiscale in suo possesso e di proprietà della Pt_1
2.2. Non possono trovare accoglimento, invece, le domande della ricorrente di accertamento della responsabilità della in relazione alla compilazione delle dichiarazioni fiscali e all'asserito CP_1 danno reputazionale causato a causa dei due pignoramenti notificati alla ricorrente in forza delle cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate.
Quanto alla prima domanda, difetta del tutto la prova di un comportamento non diligente sul punto della . Comportamento nemmeno specificatamente allegato dalla ricorrente. CP_1
Quanto alla seconda, manca la prova del danno, in alcun modo dimostrato dalla che alcuna Pt_1 istanza istruttoria ha formulato in giudizio.
In definitiva, pertanto, la convenuta deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di € 10.849,15 (€ 10.429,15 + € 420) oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., sicchè esse vengono poste a carico della convenuta, integralmente soccombente.
La liquidazione delle spese di lite avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore del decisum, dell'attività difensiva svolta (negoziazione, studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della non complessità della causa (data dalla contumacia della parte convenuta e dal rito semplificato prescelto) che giustifica l'applicazione di valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento (€ 5.200-€ 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
CONDANNA a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno, la CP_1 Parte_1 somma di € 10.849,15 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
CONDANNA all'immediata restituzione a di tutta documentazione CP_1 Parte_1 fiscale e contabile in suo possesso e di proprietà della ricorrente, e segnatamente delle scritture contabili, libro cespiti, fatture passive, cedolini asl, tutti con riferimento al periodo compreso tra il 2016 e il 2019; pagina 5 di 6 CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, che CP_1 Parte_1 si liquidano in € 264 per esborsi e in € 2000 per compensi (€ 250 per attivazione delle negoziazione, € 500 per fase studio, € 400 per fase introduttiva, 850 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il 17.10.2025
Il Giudice
CL LL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile in persona del Giudice Istruttore dr.ssa CL LL ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12019/2024 R.G., promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bianco e Parte_1 C.F._1 Francesca Gandelli
RICORRENTE contro c.f. , contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTA
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Oggetto: responsabilità del commercialista – risarcimento del danno
Conclusioni: per parte ricorrente: “In via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento della dott.ssa CP_1 agli incarichi professionali assunti in relazione alla compilazione e presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi IRPEF e IVA della dott.ssa relativamente agli anni 2016, 2017, 2018 e Pt_1 2019 e altresì in merito alla gestione degli avvisi bonari;
- condannare la dott.ssa alla CP_1 riconsegna della documentazione contabile a proprie mani di proprietà della dott.ssa e così Pt_1 nello specifico: scritture contabili;
libro cespiti;
fatture passive;
cedolini asl, tutti con riferimento al periodo compreso tra il 2016 e il 2019; - condannare la dott.ssa al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali allo stato quantificati nella misura di euro 13.156,52 (cfr. docc. 22-24) o quella veriore accertanda, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento delle somme da parte della dott.ssa sino all'effettivo pagamento da parte della dott.ssa , e al risarcimento di tutti gli Pt_1 CP_1 ulteriori pregiudizi anche non patrimoniali, compreso quello alla reputazione della dott.ssa da Pt_1 determinarsi in via equitativa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, comprensivi di rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge del presente giudizio ed altresì per l'assistenza legale all'invito alla negoziazione assistita (cfr. doc. n. 19) quale condizione di procedibilità ai sensi del DM n. 55/2014”.
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pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentirne accertare la responsabilità per inadempimento all'incarico CP_1 professionale affidatole concernente la redazione e la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA relative agli anni d'imposta dal 2016 al 2019. Ha allegato, in particolare: che dal settembre 2021 aveva iniziato a ricevere la notifica di numerose cartelle di pagamento per tributi IR e IV non pagati, inclusive di sanzioni, interessi ed oneri accessori, per il complessivo importo di € 48.951,29; di aver in seguito ricevuto anche la notifica di due pignoramenti sullo stipendio;
di aver pagato tutte le somme richieste con le cartelle di pagamento;
di aver appreso, dopo la revoca del mandato alla convenuta e la nomina di altro professionista, che alla erano CP_1 stati notificati gli avvisi bonari preliminari all'emissione alle cartelle di pagamento poi ricevute e che la predetta convenuta mai glieli aveva comunicati;
di aver ripetutamente chiesto alla la riconsegna CP_1 della propria documentazione fiscale, al fine di poter controllare la correttezza degli importi richiesti in Con pagamento dell' , tuttavia senza ottenere alcun adempimento sul punto.
Sulla base di queste premesse la ricorrente, ritenuto l'inadempimento della convenuta in relazione alla redazione delle dichiarazioni fiscali e alla gestione degli avvisi bonari, ne ha chiesto l'accertamento di responsabilità in ordine a tali profili con condanna al pagamento delle somme corrisposte a titolo di sanzioni ed oneri accessori per € 11.802,12, oltre ad € 1.354,40 per il compenso corrisposto al professionista subentrato alla convenuta e incaricato dell'assistenza per la gestione/verifica delle cartelle di pagamernto ricevute. Ha altresì chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno per la lesione della reputazione subita a causa dei due pignoramenti subiti nonché la condanna della alla restituzione della documentazione fiscale di proprietà di ella ricorrente e ancora in CP_1 possesso della convenuta.
Quest'ultima non si è costituita.
Dopo la prima udienza, con ordinanza 5.2.2025 la causa è stata ritenuta matura per la decisione. All'udienza 23.9.2025, fissata ex art. 281-sexies c.p.c., la difesa della ricorrente ha discusso la causa richiamandosi alle note conclusive previamente depositate. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con indicazione del deposito della sentenza nei termini di cui all'art. 281-sexies co. 3 c.p.c.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte convenuta, regolarmente convenuta in giudizio e non costituita.
La domanda è fondata, nei termini e limiti che seguono.
La fattispecie oggetto di causa attiene alla responsabilità del professionista, in particolare del commercialista. Sul punto opera il criterio di riparto dell'onere della prova valevole per le fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali, secondo cui è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (tra le tante, Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass. n. 9721/2025).
Nel caso di specie è documentalmente provato il rapporto contrattuale intercorso tra la convenuta e la ricorrente, in forza del quale la si è assunta l'obbligazione di redigere, nell'interesse della CP_1 le dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta dal 2016 al 2019 e di inviarle Pt_1
pagina 2 di 6 all'Agenzia delle Entrate nonché di trasmettere le dichiarazioni IVA relative agli anni d'imposta 2017 e 2018.
Tanto si ricava dalle dichiarazioni dei redditi 2017,2018,2019,2020 in cui la è indicata come CP_1 soggetto che ha predisposto le dichiarazioni e che le ha trasmesse (docc. 1-4: riquadro “impegno alla presentazione telematica”) nonché dalla nota 11.9.2023 dell'Agenzia delle Entrate attestante l'invio degli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni IVA alla quale “intermediaria” (doc. 18). CP_1
Risulta altresì provato che in relazione alle predette dichiarazioni fiscali oggetto dell'obbligazione assunta dalla convenuta ella ricevette, dal 2019 in avanti, taluni avvisi bonari relativi al mancato pagamento di IR e IV (doc. 18 cit.).
La ricorrente ha allegato di non mai ricevuto comunicazione di detti avvisi da parte della commercialista, con l'effetto di vedersi poi notificate talune cartelle di pagamento relative al mancato pagamento di IR ed IV, inclusive di sanzioni, interessi e oneri accessori, per un ammontare complessivo di € 48.951,29 (cfr. cartelle docc. 5-10), di cui € 11.802,12 a titolo di sanzioni e oneri di riscossione.
Tenuto conto dell'obbligazione assunta dalla convenuta, gravava certamente su quest'ultima, ex art. 1176 co. 2 c.c., l'onere di comunicare al contribuente/cliente di aver ricevuto gli avvisi bonari in questione, in quanto documenti concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso.
Sarebbe, pertanto, spettato alla , in applicazione del principio di diritto sopra esposto sull'onere CP_1 della prova in materia di responsabilità professionale, di provare l'avvenuta comunicazione di detti avvisi alla ricorrente, ma la contumacia della convenuta ha impedito che una simile prova potesse essere raccolta in giudizio.
Segue, per l'effetto, l'accertamento di responsabilità sul punto della convenuta per inadempimento professionale all'obbligazione assunta nei confronti della con riguardo all'erronea gestione Pt_1 degli avvisi bonari connessi alle dichiarazioni fiscali di cui agli anni d'imposta dal 2016 al 2019.
E' altresì provato che dalla mancata comunicazione degli avvisi bonari alla ricorrente sia derivata per quest'ultima la maggiorazione richiesta a titolo di sanzioni e oneri di riscossione.
Infatti, dalle cartelle di pagamento prodotte dalla (docc. 5.10) risultano le maggiorazioni Pt_1 richieste a tale titolo rispetto agli importi richiesti negli avvisi bonari (cd. controlli automatizzati) non comunicati alla ricorrente. Maggiorazioni indicate e sommate da quest'ultima nel prospetto prodotto sub doc. 21 per complessivi € 11.802,12 (€ 11.418,75 per sanzioni + € 383,37 a titolo di oneri di riscossione). Le somme riportate da parte ricorrente nel predetto prospetto sono corrette, in quanto coincidenti con quelle indicate nelle cartelle di pagamento (doc. 5-10). Occorre, però, detrarre gli importi indicati a titolo di sanzioni e oneri connessi alla cartella di pagamento n. 110 2021 00188165 54 000 (doc. 6), per € 1637,26 (doc. 21), atteso che detta cartella è stata oggetto di procedura di rottamazione (doc. 23).
Occorre, inoltre, rilevare come sebbene gli importi richiesti a titolo di sanzione fossero inferiori negli avvisi bonari (pari al 10% dell'ammontare del tributo non pagato: cfr. “esiti controlli automatizzati” indicati nelle cartelle di pagamento) rispetto a quelli poi iscritti a ruolo (pari al 30% del tributo: cfr. cartelle di pagamento docc. 5-10), occorre rilevare come l'effetto della possibilità della ricorrente di accedere al pagamento in misura ridotta (cfr. art. 2 co. 2 d.lgs 462/1997 citato anche nelle cartelle prodotte) non possa essere considerato in questa sede, trattandosi di profilo rilevante ex art. 1227 co. 2 c.c., oggetto quindi di eccezione in senso proprio, non proposta dalla convenuta contumace (Cass. 26823/2017: “in tema di concorso del fatto colposo del creditore, previsto dall'art. 1227 co. 2 c.c., al giudice del merito è consentito svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da pagina 3 di 6 parte del creditore solo se sul punto vi sia stata espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio”).
Pertanto, può dirsi provato il danno patrimoniale subito dalla ricorrente pari ai maggior importi per sanzioni e oneri, per complessivi € 10.164,86 (€ 11.802,12 - € 1637,26), da porsi in diretta derivazione causale dalla mancata comunicazione degli avvisi bonari, che ha precluso alla ricorrente la possibilità del pagamento in misura ridotta di detto importo.
Detta somma costituisce debito di valore sicché sulla stessa spetta la rivalutazione monetaria a far data dai pagamenti da parte della ricorrente (quali risultanti dai bonifici prodotti dalla sub doc. 21): considerando in via equitativa la data del 15.6.2023 per la decorrenza della rivalutazione (pari alla metà del periodo 12.4.2022-6.5.2024 in cui sono stati fatti i pagamenti dalla ricorrente: cfr. doc. 21 cit.) e sviluppando il relativo calcolo con gli strumenti a disposizione dell'Ufficio la somma oggi dovuta è pari ad € 10.429,15. Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi su detta somma atteso che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ne ammette il riconoscimento solo in presenza della prova di un danno da ritardo che non risulti già ristorato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria (Cass. 6351/2025; Cass. 4398/2023). Prova non offerta nel caso di specie. Spettano, invece, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo
Spetta altresì alla ricorrente la somma di € 420 per le prestazioni rese dal dott. professionista Per_1 intervenuto successivamente alla revoca del mandato alla dr.ssa , in relazione ai controlli da CP_1 questo effettuati sulle cartelle ricevute dalla ricorrente in relazione agli anni d'imposta seguiti dalla convenuta (cfr. pro-forma n. 97/2024 sub doc. 24 ricorrente, al netto dell'iva ivi indicata, che per la ricorrente, soggetto all'iva, è mera partita di giro). Non spettano alla ricorrente gli ulteriori importi indicati nel predetto doc. 24 che afferiscono vuoi a prestazioni del dott. relative a dichiarazioni Per_1 fiscali diverse da quelle oggetto del presente giudizio (D.R. dal 2020 in avanti), vuoi a controlli/assistenza (vedi evidenziazioni nel predetto doc. 24) dei quali non è dimostrato il collegamento causale con l'inadempimento della convenuta come sopra descritto.
Rispetto a detta somma di € 420 non v'è prova dell'avvenuto pagamento da parte della ricorrente. Ciò non toglie che detto importo possa essere ugualamente riconosciuto, richiamandosi il principio per cui
“In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (Cass. n. 4718/16).
Su detta somma spettano gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
2.1. Può trovare accoglimento anche la domanda della ricorrente di condanna della convenuta alla restituzione dei documenti fiscali alla stessa consegnati per l'esecuzione dell'incarico professionale, come meglio indicati nelle conclusioni in epigrafe.
La ricorrente ha prodotto documentazione attestante le plurime richieste alla convenuta di riconsegna dei documenti in suo possesso a seguito della revoca del mandato e della nomina di altro professionista. Richieste risalenti fin all'aprile 2021 (doc. 15) e costantemente ripetute nel tempo (doc. 14), anche tramite l'intervento dei legali della doc. 16), e alle quali la convenuta, contumace, Pt_1 non ha in alcun modo provato di aver dato seguito, nonostante la rassicurazioni in tal senso nelle comunicazioni inviate alla ricorrente (docc. 14-16 cit.).
pagina 4 di 6 L'art. 2235 c.c. sancisce il divieto, per il professionista, di ritenere le cose e i documenti ricevuti dal cliente, con l'unica eccezione del periodo di tempo necessario a tutelare i propri diritti secondo le leggi professionali. L'art. 22 co. 5 del codice deontologico dei dottori commercialisti stabilisce che “Il professionista è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la documentazione dallo stesso ricevuta per l'espletamento del mandato quando questi ne faccia richiesta. Il professionista può trattenere copia della documentazione quando ciò è necessario per documentare i propri adempimenti o per ottenere l'incasso del proprio compenso, ma non oltre l'avvenuto pagamento integrale”.
Sarebbe spettato alla convenuta di provare l'esigenza di trattenere la documentazione della ricorrente per ottenere il pagamento di eventuali corrispettivi non pagati, ma tale prova non è stata fornita stante la contumacia della . CP_1
Segue, per l'effetto, la condanna di quest'ultima alla consegna immediata alla ricorrente di tutta la documentazione fiscale in suo possesso e di proprietà della Pt_1
2.2. Non possono trovare accoglimento, invece, le domande della ricorrente di accertamento della responsabilità della in relazione alla compilazione delle dichiarazioni fiscali e all'asserito CP_1 danno reputazionale causato a causa dei due pignoramenti notificati alla ricorrente in forza delle cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate.
Quanto alla prima domanda, difetta del tutto la prova di un comportamento non diligente sul punto della . Comportamento nemmeno specificatamente allegato dalla ricorrente. CP_1
Quanto alla seconda, manca la prova del danno, in alcun modo dimostrato dalla che alcuna Pt_1 istanza istruttoria ha formulato in giudizio.
In definitiva, pertanto, la convenuta deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di € 10.849,15 (€ 10.429,15 + € 420) oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., sicchè esse vengono poste a carico della convenuta, integralmente soccombente.
La liquidazione delle spese di lite avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore del decisum, dell'attività difensiva svolta (negoziazione, studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della non complessità della causa (data dalla contumacia della parte convenuta e dal rito semplificato prescelto) che giustifica l'applicazione di valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento (€ 5.200-€ 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
CONDANNA a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno, la CP_1 Parte_1 somma di € 10.849,15 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
CONDANNA all'immediata restituzione a di tutta documentazione CP_1 Parte_1 fiscale e contabile in suo possesso e di proprietà della ricorrente, e segnatamente delle scritture contabili, libro cespiti, fatture passive, cedolini asl, tutti con riferimento al periodo compreso tra il 2016 e il 2019; pagina 5 di 6 CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, che CP_1 Parte_1 si liquidano in € 264 per esborsi e in € 2000 per compensi (€ 250 per attivazione delle negoziazione, € 500 per fase studio, € 400 per fase introduttiva, 850 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il 17.10.2025
Il Giudice
CL LL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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