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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1241 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(nato a [...] il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Sant'Anna dei Lombardi n. 44, presso lo dell'Avv. Stefania Romano, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...] – C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Napoli alla via F. Giordano n. 21, presso lo studio dell'Avv.
Annunziata Svelto, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.02.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti si sono riportati alle richieste formulate nei propri scritti difensivi, e hanno chiesto emettersi sentenza parziale sullo status. In particolare, l'avv. Romano per il ricorrente, si è riportata a tutto quanto richiesto, dedotto, prodotto ed eccepito in corso di giudizio, chiedendo pronunciarsi con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi in San Giorgio a Cremano in data 15.06.1991, con ordine di annotazione e trascrizione nei pubblici registri all'Ufficiale dello Stato civile. Ha chiesto, inoltre, disporsi la prosecuzione del giudizio per le statuizioni economiche, con concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., e dichiararsi non dovuto alcun assegno divorzile, o, in via del tutto gradata, ridurre lo stesso nella misura di euro 200,00 o nella misura minore ritenuta di giustizia, per tutti i motivi indicati nella memoria integrativa e in virtù della documentazione prodotta a seguito dell'udienza presidenziale, riservandosi ogni ulteriore richiesta e deduzione, nella prosecuzione del giudizio, a seguito della sentenza sulla pronuncia sullo status.
L'avv. Svelto per la resistente si è riportata alla comparsa di costituzione, alla memoria integrativa e a tutti gli atti di causa, chiedendone l'integrale accoglimento;
non si è opposta all'eventuale richiesta di sentenza parziale volta alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in San Giorgio a Cremano in data
15.06.1991, con ordine di trascrizione e annotazione sui pubblici registri. Ha insistito sul riconoscimento in favore della dell'assegno divorzile per un importo non inferiore CP_1 ad euro 500,00, confermando ciò che è stato statuito nella sentenza di separazione. Ha fatto presente, altresì, che la come dalla stessa dichiarato in sede di comparizione, CP_1 guadagna, svolgendo lavori domestici saltuari circa euro 300,00/350,00 mensili mentre il
D'SA ha affermato: “di avere un reddito lordo di circa euro 40.000,00 annui ed un reddito mensile di circa euro 2.500,00”. Ha chiesto, infine, che venga disposta prosecuzione del giudizio per le statuizioni economiche, concedendo i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Il P.M., in data 14.03.2025, ha concluso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.02.2023, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 in San Giorgio a Cremano in data 15.06.1991, dalla cui unione erano nati tre figli: Per_ ed , tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
Il ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 24.03.2022, quando il
Tribunale di Napoli aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza n. 2938/2022, a seguito della comparizione degli stessi in data 22.02.2017 dinanzi al
Presidente del Tribunale, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del
28.11.2023.
Con la su citata sentenza, il Tribunale disponeva l'obbligo a carico del D'SA di corrispondere alla la somma mensile pari ad euro 500,00 per il suo CP_1 mantenimento, mentre nulla veniva disposto a titolo di contributo al mantenimento dei figli, già allora maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva di dichiarare non dovuto alcun assegno divorzile in favore della moglie e dunque revocare quello disposto in sede di separazione in favore della ricorrente o, in via del tutto gradata, ridurre lo stesso nella misura di euro
200,00 o nella misura minore ritenuta di giustizia, tenuto conto del fatto che, a suo dire, la era ormai integrata nel mondo del lavoro, nel settore della ristorazione, CP_1 lavorando (seppure in nero) tra l'altro come barista presso un bar sito in Santa Anastasia alla Via Madonna dell'Arco.
Si costituiva , la quale non si opponeva alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva di disporre l'obbligo in capo al ricorrente di corrisponderle la somma mensile di euro 500,00 a titolo di assegno divorzile (a conferma di quanto statuito in sede di separazione giudiziale). Infine, la resistente chiedeva di definire i rapporti economici e patrimoniali relativi alla tavernetta sita in Napoli alla via
Nuova delle Brecce n. 400, chiedendone la divisione ovvero la possibilità di ricevere la somma equivalente al valore della quota di sua proprietà.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione del 22.11.2023, il
Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, confermando, allo stato, le condizioni della separazione giudiziale pronunciata con sentenza del Tribunale di Napoli (sentenza di cui già all'udienza del 20.09.2023 era stato già richiesto il deposito e che non era stato ancora effettuato, in copia conforme con attestazione del passaggio in giudicato), non essendo emerse dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione reddituale prodotta mutamenti significativi nella condizione lavorativa e reddituale della (salvo l'acquisto, al principio del 2022, dell'immobile CP_1 in cui vive, effettuato mediante ricorso ad un prestito personale per il cui rimborso versava la rata mensile di euro 260,00 in luogo del canone di locazione di euro 350,00 mensili versato in precedenza), a fronte, per contro, di un sensibile incremento del reddito imponibile del D'SA da euro 36.078,00 dell'anno di imposta 2020 (verosimilmente posto a base delle determinazioni sul punto della sentenza di separazione pronunciata dal
Tribunale di Napoli nel 2023) ad euro 49.134,00 dell'anno di imposta 2021). Il Presidente, inoltre, ribadiva la inammissibilità, già rilevata in udienza, della domanda riconvenzionale della resistente di divisione (o liquidazione del valore della quota del 50%) dell'immobile tavernetta costruito in comunione durante la convivenza, priva di legami di connessione
“forte” con la domanda principale di divorzio formulata nel presente giudizio e rinviava all'udienza del 29.01.2024.
Alla udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I., rilevato che la parte ricorrente aveva chiesto emettersi sentenza non definitiva sullo status, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, invitando le parti a produrre copia della sentenza di separazione munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.
All'udienza del 19.02.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rilevato che la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sulla preliminare questione di status e che le parti non avevano espressamente rinunziato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al collegio, assegnando alle parti - con decorrenza dal 08.03.2025 – giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. Disponeva, inoltre, trasmettersi il fascicolo al P.M. – sede, affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M. prestava parere favorevole in data 14.03.2025.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi (22.02.2017) innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli nel procedimento di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 2938/2022, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 28.11.2023, e da quella data
è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi inin- terrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva solo sullo status.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...])
[...] Controparte_1 in San Giorgio a Cremano il 15.06.1991;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 57, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
1991);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 15.05.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1241 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(nato a [...] il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Sant'Anna dei Lombardi n. 44, presso lo dell'Avv. Stefania Romano, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...] – C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Napoli alla via F. Giordano n. 21, presso lo studio dell'Avv.
Annunziata Svelto, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.02.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti si sono riportati alle richieste formulate nei propri scritti difensivi, e hanno chiesto emettersi sentenza parziale sullo status. In particolare, l'avv. Romano per il ricorrente, si è riportata a tutto quanto richiesto, dedotto, prodotto ed eccepito in corso di giudizio, chiedendo pronunciarsi con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi in San Giorgio a Cremano in data 15.06.1991, con ordine di annotazione e trascrizione nei pubblici registri all'Ufficiale dello Stato civile. Ha chiesto, inoltre, disporsi la prosecuzione del giudizio per le statuizioni economiche, con concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., e dichiararsi non dovuto alcun assegno divorzile, o, in via del tutto gradata, ridurre lo stesso nella misura di euro 200,00 o nella misura minore ritenuta di giustizia, per tutti i motivi indicati nella memoria integrativa e in virtù della documentazione prodotta a seguito dell'udienza presidenziale, riservandosi ogni ulteriore richiesta e deduzione, nella prosecuzione del giudizio, a seguito della sentenza sulla pronuncia sullo status.
L'avv. Svelto per la resistente si è riportata alla comparsa di costituzione, alla memoria integrativa e a tutti gli atti di causa, chiedendone l'integrale accoglimento;
non si è opposta all'eventuale richiesta di sentenza parziale volta alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in San Giorgio a Cremano in data
15.06.1991, con ordine di trascrizione e annotazione sui pubblici registri. Ha insistito sul riconoscimento in favore della dell'assegno divorzile per un importo non inferiore CP_1 ad euro 500,00, confermando ciò che è stato statuito nella sentenza di separazione. Ha fatto presente, altresì, che la come dalla stessa dichiarato in sede di comparizione, CP_1 guadagna, svolgendo lavori domestici saltuari circa euro 300,00/350,00 mensili mentre il
D'SA ha affermato: “di avere un reddito lordo di circa euro 40.000,00 annui ed un reddito mensile di circa euro 2.500,00”. Ha chiesto, infine, che venga disposta prosecuzione del giudizio per le statuizioni economiche, concedendo i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Il P.M., in data 14.03.2025, ha concluso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.02.2023, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 in San Giorgio a Cremano in data 15.06.1991, dalla cui unione erano nati tre figli: Per_ ed , tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
Il ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 24.03.2022, quando il
Tribunale di Napoli aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza n. 2938/2022, a seguito della comparizione degli stessi in data 22.02.2017 dinanzi al
Presidente del Tribunale, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del
28.11.2023.
Con la su citata sentenza, il Tribunale disponeva l'obbligo a carico del D'SA di corrispondere alla la somma mensile pari ad euro 500,00 per il suo CP_1 mantenimento, mentre nulla veniva disposto a titolo di contributo al mantenimento dei figli, già allora maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva di dichiarare non dovuto alcun assegno divorzile in favore della moglie e dunque revocare quello disposto in sede di separazione in favore della ricorrente o, in via del tutto gradata, ridurre lo stesso nella misura di euro
200,00 o nella misura minore ritenuta di giustizia, tenuto conto del fatto che, a suo dire, la era ormai integrata nel mondo del lavoro, nel settore della ristorazione, CP_1 lavorando (seppure in nero) tra l'altro come barista presso un bar sito in Santa Anastasia alla Via Madonna dell'Arco.
Si costituiva , la quale non si opponeva alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva di disporre l'obbligo in capo al ricorrente di corrisponderle la somma mensile di euro 500,00 a titolo di assegno divorzile (a conferma di quanto statuito in sede di separazione giudiziale). Infine, la resistente chiedeva di definire i rapporti economici e patrimoniali relativi alla tavernetta sita in Napoli alla via
Nuova delle Brecce n. 400, chiedendone la divisione ovvero la possibilità di ricevere la somma equivalente al valore della quota di sua proprietà.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione del 22.11.2023, il
Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, confermando, allo stato, le condizioni della separazione giudiziale pronunciata con sentenza del Tribunale di Napoli (sentenza di cui già all'udienza del 20.09.2023 era stato già richiesto il deposito e che non era stato ancora effettuato, in copia conforme con attestazione del passaggio in giudicato), non essendo emerse dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione reddituale prodotta mutamenti significativi nella condizione lavorativa e reddituale della (salvo l'acquisto, al principio del 2022, dell'immobile CP_1 in cui vive, effettuato mediante ricorso ad un prestito personale per il cui rimborso versava la rata mensile di euro 260,00 in luogo del canone di locazione di euro 350,00 mensili versato in precedenza), a fronte, per contro, di un sensibile incremento del reddito imponibile del D'SA da euro 36.078,00 dell'anno di imposta 2020 (verosimilmente posto a base delle determinazioni sul punto della sentenza di separazione pronunciata dal
Tribunale di Napoli nel 2023) ad euro 49.134,00 dell'anno di imposta 2021). Il Presidente, inoltre, ribadiva la inammissibilità, già rilevata in udienza, della domanda riconvenzionale della resistente di divisione (o liquidazione del valore della quota del 50%) dell'immobile tavernetta costruito in comunione durante la convivenza, priva di legami di connessione
“forte” con la domanda principale di divorzio formulata nel presente giudizio e rinviava all'udienza del 29.01.2024.
Alla udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I., rilevato che la parte ricorrente aveva chiesto emettersi sentenza non definitiva sullo status, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, invitando le parti a produrre copia della sentenza di separazione munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.
All'udienza del 19.02.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rilevato che la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sulla preliminare questione di status e che le parti non avevano espressamente rinunziato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al collegio, assegnando alle parti - con decorrenza dal 08.03.2025 – giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. Disponeva, inoltre, trasmettersi il fascicolo al P.M. – sede, affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M. prestava parere favorevole in data 14.03.2025.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi (22.02.2017) innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli nel procedimento di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 2938/2022, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 28.11.2023, e da quella data
è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi inin- terrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva solo sullo status.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...])
[...] Controparte_1 in San Giorgio a Cremano il 15.06.1991;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 57, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
1991);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 15.05.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano