Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
RG 67 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. BIGHI ROSSELLA Controparte_1
VA GI con il patrocinio dell'Avv. CICOGNANI SILVIA
RICORRENTI e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: Per_ sarà affidata in via condivisa a CH AN e con Controparte_1 collocazione prevalente presso la casa della madre;
il sig. potrà tenere con sé CP_1 Per_ un week-end a settimane alterne nonché due pomeriggi alla settimana, indicativamente il martedì ed il venerdì (in quanto lavora seguendo una CP_1 turnazione che gli viene comunicata ogni venerdì, lo stesso si impegna a comunicare i giorni stabiliti in caso di turni diversi) dall'uscita di scuola sino alle 9 di sera, nel week- end di sua competenza la ragazza potrà dormire a casa del CP_1
Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e appunto con i turni che verranno fissati al dal datore di lavoro. CP_1
La ragazza potrà trascorrere le vacanze natalizie, per sette giorni con il padre (periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Natale e di Capodanno), tre giorni durante le vacanze pasquali (ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo) e 7 giorni, da concordare in tempo utile, durante le vacanze estive. Il tutto in considerazione dell'età della ragazza e dei turni che dovrà osservare CP_1 al lavoro. Egli verserà, entro il giorno 10 di ogni mese alla signora CH AN la somma di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, a titolo di mantenimento Per_ di oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: pagina 1 di 3
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il sig. nulla percepirà a titolo di assegno unico universale pur avendone diritto, CP_1 devolvendolo interamente alla madre I coniugi non avranno oneri di mantenimento reciproci. Conclusioni del PM: conclude chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/01/2025 i sigg.ri e GI Controparte_1
VA chiedevano che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12/06/1994. Per_ Esponevano che dal matrimonio era nata la figlia minore di anni 14; che con decreto del 05/04/2016 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi. pagina 2 di 3 Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si reputa equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12/06/1994 in FERRARA da e VA GI e Controparte_1 trascritto al n. 133 parte II , serie A del Registro degli atti di Ferrara l'anno 1994, alle condizioni concordate fra le parti.
Spese compensate. Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all' annotazione della presente sentenza.
Ferrara, 5.3.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
pagina 3 di 3