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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 46269/2022,
TRA
), in persona del suo l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappr.ta e difesa dagli avv.ti Giorgio De Nova, Maria Cristina Serra ed Enrico
Busetto del Foro di Milano ATTRICE
E
(già ), in TR Controparte_2 P.IVA_2 giudizio a mezzo del suo procuratore avv. rappr.ta e difesa CP_3 dall'avv. Piero Guido Alpa del Foro di Genova nonché dagli avv.ti Raffaele Caldarone ed Ivan Lamponi del Foro di Milano
CONVENUTA RICONVENZIONALISTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.10.2024:
La così concludeva: Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, così giudicare:
In via principale
1) accertare e dichiarare la sussistenza degli inadempimenti di
[...]
(già descritti in atti previsti dalla clausola CP_1 Controparte_2 risolutiva espressa agli artt. 21.1.1, 21.1.2 e 21.1.10 del Contratto, clausola risolutiva espressa di cui dichiara in questa sede Parte_3
1 di volersi avvalere e, conseguentemente, accertare e dichiarare che il Contratto si è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ.; per l'effetto, (i) condannare (già TR CP_2
a restituire a la somma di Euro 470 mila
[...] Parte_3 versata in esecuzione del Contratto (doc. 41), oltre agli interessi al tasso legale dalla data del pagamento (29 ottobre 2021) alla data della domanda, e al tasso maggiorato ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. dal giorno della domanda giudiziale al saldo;
(ii) condannare TR
(già a risarcire a il danno pari
[...] Controparte_2 Parte_3
a Euro 21,8 milioni, di cui Euro 2,6 milioni a titolo di danno emergente ed
Euro 19,2 milioni a titolo di lucro cessante, o il maggiore o minore importo risultante in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria dalla data del danno e interessi al tasso legale dalla data della dichiarazione di non voler adempiere (21 gennaio 2022: doc. 31) alla data della domanda, e al tasso maggiorato ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. dal giorno della domanda giudiziale al saldo;
In via subordinata
2) accertare e dichiarare che le condotte di (già TR [...]
descritte in atti costituiscono inadempimento del Contratto di CP_2 non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e, conseguentemente, pronunciare la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 cod. civ.; per l'effetto, (i) condannare
[...]
(già a restituire a la CP_1 Controparte_2 Parte_3 somma di Euro 470 mila versata in esecuzione del Contratto (doc. 41), oltre agli interessi al tasso legale dalla data del pagamento (29 ottobre 2021) alla data della domanda, e al tasso maggiorato ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. dal giorno della domanda giudiziale al saldo;
(ii) condannare
(già a risarcire a TR Controparte_2 Parte_3 il danno pari a Euro 21,8 milioni, di cui Euro 2,6 milioni a titolo di
[...] danno emergente ed Euro 19,2 milioni a titolo di lucro cessante, o il maggiore o minore importo risultante in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria dalla data del danno e interessi al tasso legale dalla data della dichiarazione di non voler adempiere (21 gennaio 2022: doc. 31) alla data della domanda, e al tasso maggiorato ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. dal giorno della domanda giudiziale al saldo;
In via ulteriormente subordinata
3) condannare (già a risarcire a TR Controparte_2 il danno pari a Euro 21,8 milioni, di cui Euro 2,6 Parte_3 milioni a titolo di danno emergente ed Euro 19,2 milioni a titolo di lucro cessante, o il maggiore o minore importo risultante in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria dalla data del danno e interessi al tasso legale dalla data della dichiarazione di non voler adempiere (21 gennaio
2022: doc. 31) alla data della domanda, e al tasso maggiorato ai sensi
2 dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. dal giorno della domanda giudiziale al saldo;
Con riferimento alle domande avversarie
4) rigettare integralmente tutte le domande riconvenzionali avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
5) in subordine, accertare e dichiarare che i danni lamentati da
[...]
(già sono esclusivamente imputabili alla condotta CP_1 Controparte_2 colposa della convenuta ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, cod. civ. e, conseguentemente, dichiarare che nessun risarcimento è dovuto;
In ogni caso
6) condannare (già alla TR Controparte_2 integrale rifusione a favore di delle spese di lite e di Parte_3 difesa, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.” L'attrice, inoltre, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, reiterava le proprie istanze istruttorie già formulate e disattese.
La così concludeva: TR
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, azione ed eccezione respinta, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre, formulare istanze e diversamente concludere, nel rispetto delle norme processuali e dei termini che saranno a tal fine concessi, così giudicare: in via principale, nel merito
1) rigettare tutte le domande proposte da nei confronti Parte_3 di in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto per Controparte_2 tutte le ragioni esposte in atti;
in via riconvenzionale
2) accertare i gravi inadempimenti di descritti in atti e Parte_3 risolvere il Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
3) condannare al risarcimento di tutti i danni patiti e Parte_3 patiendi da oltre interessi e rivalutazione monetaria, nella Controparte_2 misura che verrà accertata in corso di causa o, occorrendo, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; in via riconvenzionale subordinata
4) accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del Contratto d'Appalto per eccessiva onerosità sopravvenuta dello stesso ai sensi dell'art. 1467 c.c.; in via istruttoria
5) fermo il rigetto delle avverse domande e istanze istruttorie, ammettere, occorrendo, i capitoli di prova testimoniale articolati in atti, anche a prova contraria, sia diretta sia indiretta. in ogni caso
6) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a IVA, spese generali e CPA come per legge.”
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la (in Parte_3 seguito, per brevità, anche semplicemente “ ), in sintesi, deduceva: Pt_3
a) che, con contratto d'appalto del 4-6 ottobre 2021, aveva affidato alla
[...]
(attualmente denominata ed in seguito, per CP_2 TR Con brevità, anche semplicemente “ ”) la progettazione e la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano derivante da forsu a fronte di un corrispettivo di € 23.500.000; b) che di tale contratto era parte integrante l'Accordo sulla Progettazione Esecutiva in precedenza concluso tra le stesse parti, il quale prevedeva tre termini di scadenza (23 agosto 2021, 15 ottobre
2021 e 23 ottobre 2021) per la consegna degli elaborati relativi alle opere da realizzare;
c) che l'interesse contrattuale essenziale di essa committente era quello di usufruire degli incentivi statali di cui avrebbero potuto beneficiare gli impianti che avessero iniziato ad immettere in rete il biometano entro il 31 dicembre 2022, sicché le parti avevano pattuito come termine ultimo per la conclusione delle opere il 16 dicembre 2022, come fissato dal cronoprogramma;
d) che le parti avevano, inoltre, espressamente considerato nel contratto l'ipotesi di proroga del termine normativamente previsto per usufruire degli incentivi, prevedendo, con riferimento a tale ipotesi, una Con proroga dei termini contrattuali di quattro mesi;
e) che la , prima della stipula del contratto, aveva rassicurato essa committente circa le proprie capacità di rispettare il termine per la conclusione dei lavori e si era resa disponibile a finanziare i costi per la realizzazione dell'impianto, tramite un meccanismo che prevedeva il pagamento della maggior parte del prezzo dopo Con il completamento delle opere;
f) che la era, tuttavia, incorsa nell'inadempimento del contratto di appalto in quanto: f1) aveva iniziato i lavori con un ritardo di otto giorni, avendoli avviati non l'11 ottobre 2021, come previsto dal cronoprogramma ma il 19 ottobre 2021, data in cui la Con subappaltatrice di aveva consegnato il POS;
f2) non aveva rispettato l'accordo sulla progettazione esecutiva, parte integrante del contratto, avendo consegnato alcuni elaborati in ritardo ed avendo del tutto omesso la consegna dei restanti;
f3) aveva rilasciato dichiarazioni e garanzie non veritiere circa le proprie competenze e la possibilità di concludere le opere entro i termini prefissati;
f4) aveva sospeso illegittimamente i lavori dal 23 dicembre 2021 al
10 gennaio 2022 e aveva, poi, abbandonato definitivamente i lavori e la progettazione esecutiva nel febbraio 2022 senza riprendere le attività neppure a fronte dell'intervenuta proroga del predetto termine del 31 dicembre 2022, che il legislatore aveva spostato al 31 dicembre 2023; g) che tali condotte dell'appaltatrice legittimavano essa attrice ad avvalersi delle clausole risolutive espresse contenute nel contratto e costituivano, in ogni caso, un Con grave inadempimento;
h) che la condotta inadempiente della aveva cagionato ad essa attrice un danno emergente, per spese inutilmente sostenute in relazione al progetto e per costi relativi al necessario rispristino dell'area di
4 cantiere, quantificabile in 2,82 milioni di euro nonché un lucro cessante, per la mancata realizzazione del progetto, quantificabile tra i 14,2 ed i 19,2 milioni di euro.
L'attrice instava, pertanto, perché fosse accertata la risoluzione del contratto in essere tra le parti ai sensi dell'art. 1456 c.c. o, in via subordinata, perché lo Co stesso contratto fosse risolto per grave inadempimento della , nonché per la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di € 470.000,00 ed al risarcimento dei danni patiti, da quantificarsi in € 21.550.000,00 o nel diverso importo che sarebbe stato ritenuto di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
La convenuta, costituitasi, a sua volta, sempre in sintesi, deduceva: a) che il termine del 16 dicembre 2022, indicato nel cronoprogramma allegato al contratto quale data “stimata” per l'immissione in rete del biometano, non poteva considerarsi essenziale e neppure vincolante per essa appaltatrice poiché le parti avevano concluso il contratto in oggetto sul presupposto comune, posto a base dell'intera operazione negoziale, che il legislatore avrebbe certamente prorogato il termine del 31 dicembre 2022 fino al 2026; b) che non vi era stato alcun ritardo imputabile nell'avvio dei lavori da parte di essa convenuta, posto che l'inizio delle attività solo dopo la consegna del POS da parte della subappaltatrice era circostanza nota e concordata con la stessa committente e che, in ogni caso, la aveva trasmesso la Pt_3 comunicazione di inizio lavori ad essa convenuta solo in data 27 ottobre 2021, anziché l'11 ottobre 2021; c) che la sospensione dei lavori dal 3 al 10 gennaio 2022 doveva, poi, ritenersi giustificata poiché determinata dal diffondersi dei contagi da Covid-19 tra i lavoratori della propria subappaltratrice;
d) che la mancata proroga del termine del termine del 31 dicembre 2022 previsto per l'accesso agli incentivi statali, ossia il mancato verificarsi del comune presupposto del contratto, in una al protrarsi della guerra in Ucraina, davano diritto ad essa convenuta, in un'ottica di buona fede, ad ottenere una rinegoziazione del contratto per ricondurlo ad equità; e) che la aveva, Pt_3 tuttavia, rifiutato qualsivoglia rinegoziazione del contratto, assumendo al riguardo un atteggiamento di totale chiusura;
f) che l'interruzione dei lavori da parte di essa appaltatrice dal febbraio 2022 era stata determinata proprio dall'atteggiamento di totale chiusura della committente, la quale si era sempre illegittimamente opposta alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali;
g) che tanto rilevava anche ai sensi dell'art. 1461 c.c.; h) che, infatti, la mancata proroga del termine per accedere agli incentivi statali, riducendo drasticamente il valore economico del realizzando impianto, aveva determinato, in relazione ad un contratto caratterizzato dalla sostanziale anticipazione dei costi di realizzazione dell'impianto stesso da parte di essa appaltatrice, un significativo peggioramento delle condizioni economiche della società non sufficientemente capitalizzata, ed una diminuzione Pt_3 delle garanzie prestate costituite dal pegno delle quote della medesima
5 i) che, peraltro, al riguardo andava considerato che, nonostante il Pt_3 legislatore avesse prorogato il termine per accedere agli incentivi statali al 31 dicembre 2023, nella specie, l'immissione in rete del biometano non sarebbe, comunque, potuta avvenire entro tale nuovo termine in ragione dei necessari tempi tecnici di ripresa delle attività in seguito alla sospensione e del mutato scenario economico, dovuto al protrarsi della guerra russo-ucraina, comportante aumenti dei costi energetici e di costruzione, difficoltà nel reperimento di materie prime ed imprevedibili allungamenti dei tempi di fornitura di quanto necessario;
l) che l'illegittimo rifiuto di rinegoziare il contratto secondo buona fede posto in essere dalla costituiva esso sì Pt_3 una condotta di grave inadempimento;
m) che il contratto andava, dunque, risolto per grave inadempimento della n) che conseguentemente la Pt_3 medesima andava altresì condannata al risarcimento dei danni patiti Pt_3 da essa convenuta in relazione ai costi sostenuti per prestazioni tecniche, per acquisto di materiali, per vigilanza del cantiere nonché per assicurazioni, noleggi e trasporti – coti complessivamente pari ad € 864.052,64; o) che, in subordine, il contratto andava risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta stante il verificarsi, per le ragioni esposte, di uno stravolgimento dell'equilibrio sinallagmatico contrattuale.
La convenuta instava, pertanto, il rigetto delle domande attoree nonché, in via riconvenzionale, per la risoluzione del contratto per inadempimento della con condanna della medesima al risarcimento dei danni patiti e Pt_3 patiendi. Con La , in subordine, instava per la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Tutto ciò premesso, le domande attoree di risoluzione contrattuale e di restituzione del corrispettivo sono fondate e vanno, pertanto, accolte, dovendosi, per converso, respingere tanto le domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta quanto la domanda risarcitoria pure formulata dall'attrice.
La decisione non può che prendere le mosse dall'esame delle contrapposte domande di risoluzione contrattuale e dal rilievo della sussistenza di una circostanza pacifica tra le parti ovvero che la convenuta, che già aveva sospeso l'esecuzione del contratto tra il 17.12.2021 ed 10.1.2022 (su tale specifica circostanza si tornerà in appresso) ha, poi, definitivamente interrotto qualsivoglia attività esecutiva del contratto a decorrere dal 7 febbraio 2022.
Con A fronte di tanto, la , come sopra compendiato, ha dedotto che tale propria condotta sarebbe del tutto legittima e giustificata in relazione, per un verso, al fatto che, in quel momento, non si era verificato il comune presupposto contrattuale costituito dalla proroga a data successiva al 31.12.2022 del termine di immissione del biometano in rete utile per l'accesso agli incentivi
6 statali e, per altro verso, dal protrarsi della guerra in Ucraina con conseguente insorgenza, secondo la prospettazione, da un lato, delle condizioni di cui all'art. 1461 c.c. e, dall'altro, dell'obbligo, in capo alla di rinegoziare Pt_3 in buona fede le condizioni economiche del contratto.
Orbene, ad avviso del Tribunale, tale assunto non può essere, in alcun modo, condiviso.
Al riguardo deve, in primo luogo, osservarsi come non possa ritenersi che il contratto inter partes sia stato stipulato sul comune presupposto - tacito ma, in tesi, elevato dalle parti al rango di condizione o, comunque, di elemento causale essenziale dell'accordo negoziale - che il termine normativo di immissione del biometano in rete utile all'accesso agli incentivi statali sarebbe stato, nel corso del 2021, prorogato a data successiva al 31.12.2022.
Pur dovendosi ritenere verosimile, infatti, che entrambe le parti, all'atto della stipula del contratto per il quale è lite, confidassero nel fatto che il Legislatore desse corso alla cennata proroga già nel corso del 2021, non può, tuttavia, ritenersi, sulla scorta del contenuto espresso del medesimo contratto, che le parti abbiano comunemente attribuito a tale circostanza fattuale un valore condizionante o, comunque, causalmente determinante.
Al riguardo va, infatti, rilevato che il contratto inter partes, all'art. 20.4.2, contiene la seguente clausola: “Le Parti concordano che, qualora – previa approvazione dei competenti organi nazionali e della Commissione Europea
– entri in vigore la norma di cui all'articolo 11, comma 4, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e che, pertanto, agli articoli 1 comma 10 e 6 comma 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 recante "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti", le parole "31 dicembre 2022" saranno sostituite prevedendo una data successiva al 30 aprile 2023, le attività del Cronoprogramma successive all'entrata in vigore di tali modifiche saranno posticipate di 4 (quattro) mesi.”.
Orbene dal contenuto di tale clausola risulta evidente che, contrariamente agli assunti di parte convenuta, le parti non hanno affatto considerato quale presupposto fondante e necessario del loro accordo contrattuale la (in tesi, soggettivamente) “certa” proroga del più volte richiamato termine del 31.12.2022, avendo, all'evidenza, in senso logicamente del tutto contrario, espressamente e specificamente disciplinato gli effetti di un'eventuale proroga del medesimo termine sui termini indicati nel concordato cronoprogramma dei lavori.
7 Quanto, poi, al richiamato “protrarsi della guerra in Ucraina”, deve, in primo luogo, osservarsi che tale conflitto ha, invero, avuto inizio soltanto in data 24.2.2022 e, dunque, in un momento successivo a quando (7.2.2022 – cfr. Con comunicazione sub doc. n. 32 in produzione attorea) la ha espressamente manifestato la propria intenzione di interrompere qualsivoglia attività esecutiva del contratto.
Non può, poi, non rilevarsi che le allegazioni di parte convenuta circa gli effetti del conflitto tra Russia e Ucraina sui costi e sui tempi di esecuzione dell'appalto sono rimaste, entro i termini decadenziali di rito, su di un piano di Co assoluta genericità, essendosi la sostanzialmente limitata ad un generico richiamo del fatto notorio ed a produrre articoli di stampa che evidenziano un generale aumento dei costi dell'energia, senza, tuttavia, nulla, in concreto, allegare e dimostrare in ordine all'influenza dell'evento bellico di cui si tratta sulle obbligazioni contrattuali da essa assunte.
Ne deriva che, in relazione alla mancata proroga, fino all'agosto 2022, del termine del 31.12.2022 per l'immissione del biometano in rete utile alla fruizione degli incentivi statali ed al “protrarsi” del conflitto tra Russia ed Ucraina non possono ritenersi sussistenti né i presupposti per l'invocata applicazione dell'art. 1461 c.c. né alcun obbligo di rinegoziazione del contratto in capo alla Pt_3
Con Va, poi, ancora, rilevato che la condotta della consistente (come detto) nell'interruzione di ogni attività esecutiva del contratto a decorrere dal febbraio 2022 neppure può ritenersi “giustificata” in relazione alla dedotta circostanza per cui la mancata immissione in rete del biometano entro il
31.12.2022 sarebbe stata, in ogni caso, impossibile in ragione del ritardo con il quale la aveva trasmesso, solo in data 27.10.2021, la comunicazione Pt_3 di avvio dei lavori, dovendosi rilevare al riguardo, per un verso, come la stessa convenuta ha, in realtà, ammesso (sia pure in termini riduttivi) di aver potuto, comunque, avviare le attività di recinzione del cantiere ed “alcune” altre
“attività preliminari” fin dal 19.10.20211 e, per converso, che, a fronte dell'allegazione di parte attrice facente riferimento ad un arresto delle attività Con di costruzione tra il 23.12.2021 e il 10.1.2022, la non ha contestato tale circostanza né ha dedotto “giustificazione” alcuna quanto al periodo tra il
23.12.2021 ed il 2 gennaio 2022.
La già rilevata genericità delle allegazioni di parte convenuta circa gli effetti del conflitto tra Russia ed Ucraina sui costi ed i tempi di esecuzione del contratto comporta, poi, come non possano, in alcun modo, ritenersi
8 sussistenti i presupposti per l'invocata risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.
Pertanto, alla luce di quanto fin qui osservato, il definitivo fallimento del programma negoziale non può che ascriversi alla condotta inadempiente della Con
culminata nella definitiva interruzione dei lavori a decorrere dal 7.2.2022
– condotta che, poiché rientrante tra quelle indicate nella clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21.1 del contratto, è, poi, certamente idonea a fondare l'invocata risoluzione di diritto del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c..
Dall'accoglimento della domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. formulata dall'attrice, deriva, poi, la fondatezza anche della domanda restitutoria pure dalla stessa proposta, dovendosi al riguardo rilevare come costituisca circostanza assolutamente pacifica tra le parti che la in Pt_3 Con esecuzione del contratto risolto, ha effettivamente versato alla il complessivo importo di € 470.000,00.
Con La va, pertanto, condannata a restituire alla il medesimo importo Pt_3 di € 470.000,00 oltre interessi, al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale2 e fino al soddisfo.
Non merita, invece, accoglimento la domanda risarcitoria pure formulata dalla
Pt_3
In proposito deve previamente rilevarsi che i pregiudizi la cui esistenza è stata addotta dall'attrice entro i termini decadenziali di rito (e, dunque, gli unici che possono essere considerati ai fini della decisione) riguardano a) le spese (in tesi) inutilmente sostenute per il progetto dell'impianto non realizzato e i costi da affrontare per il ripristino dell'area di cantiere;
b) il valore attualizzato della futura redditività dell'impianto non realizzato in relazione al suo intero ciclo normale di vita (20 anni).
Risulta, dunque, evidente, già solo in astratto, come si tratti di pregiudizi che sarebbero potuti derivare unicamente dal determinarsi, in ragione della condotta inadempiente della convenuta (e della conseguente risoluzione contrattuale), dell'impossibilità di realizzare l'impianto oggetto del contratto per il quale è lite.
9 Al riguardo deve, tuttavia, osservarsi che non vi è alcuna ragione (né è stata specificamente dedotta) per ritenere che dai fatti che hanno determinato la pronunciata risoluzione contrattuale sia derivata per l'attrice l'impossibilità di realizzare l'impianto oggetto del contratto risolto, dovendosi, al contrario, ritenere che la ben avrebbe potuto (e potrebbe) realizzare il Pt_3 medesimo impianto (eventualmente anche facendo ricorso al credito bancario) a mezzo di un diverso appaltatore.
I pregiudizi allegati come esistenti ed in relazione ai quali è stata avanzata la domanda risarcitoria in esame non possono, dunque, considerarsi conseguenza Con immediata e diretta della condotta inadempiente della e conseguentemente non sono risarcibili.
Ed, invero, in relazione alla fattispecie concreta oggetto di lite gli unici pregiudizi risarcibili astrattamente ipotizzabili sono quelli che sarebbero potuti derivare, in termini di maggiori costi dell'opera, di perdita di determinati benefici economici, di ritardato conseguimento dell'utile derivante dallo sfruttamento economico dell'impianto, ecc., dal ritardo che la condotta di Con inadempimento della ha effettivamente determinato.
Tali ipotetiche diverse poste di danno da ritardo non possono, tuttavia, in alcun modo, essere prese in considerazione poiché non oggetto della domanda risarcitoria attorea e non avendo, in ogni caso, l'attrice allegato nulla di specifico al riguardo.
La domanda risarcitoria attorea va, dunque, in definitiva, respinta.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo, quanto ai compensi professionali di avvocato, al valore del decisum.
Le medesime spese di lite vanno, tuttavia, previamente compensate per un mezzo stante il rigetto della domanda risarcitoria pure avanzata dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
1. in accoglimento della relativa domanda attorea, dichiara la risoluzione del contratto inter partes ex art. 1456 c.c. per inadempimento imputabile della
(già ; TR Controparte_2
2. in accoglimento della relativa domanda attorea, condanna la
[...] alla restituzione, in favore della della CP_1 Parte_3 somma di € 470.000,00 oltre interessi di mora come in parte motiva;
10 3. rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla Parte_3
4. rigetta tutte le domande riconvenzionali avanzate dalla TR
(già ;
[...] Controparte_2
5. condanna la al rimborso, in favore della TR [...]
delle spese di lite, che, già compensate per un mezzo, si Parte_3 liquidano, nella restante metà, in € 856,50 per esborsi ed € 11.225,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato.
Così deciso in Milano addì 25.3.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
Sentenza redatta con la collaborazione della ott.ssa Irene Russo. CP_4
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Circostanza che, d'altronde, trova piena conferma nei SAL relativi alle settimane tra il 18/10/2021 ed il 24/10/2021 e Co tra il 25/10/2021 ed il 31/10/2021 prodotti in atti dall'attrice sub doc. n. 64, dai quali emerge che la ha, appunto, avviato l'esecuzione delle prime attività previste dal cronoprogramma già in data 20.10.2021. 2 Quanto alla decorrenza degli interessi, pur in un quadro giurisprudenziale tuttora vario e meritevole di maggiore sedimentazione, ritiene questo Giudicante che debba condividersi e farsi proprio quell'indirizzo ermeneutico di legittimità (di cui sono espressione, tra le altre, Cass., ord., n. 6911/2018, Cass., n. 9338/2009, Cass,. n. 738/2007,
Cass., n. 17558/2006 e Cass., n. 18518/2004) secondo il quale, in ipotesi di risoluzione del contratto e di conseguente restituzione di somme pagate in adempimento del contratto risolto, gli interessi sulla somme restituende debbano decorrere dal giorno domanda e non dal giorno del pagamento.