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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 3964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3964 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
UD Spiga ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12535/2021 promossa da:
appresentata e difesa dall'Avv. Lavinia Parte_1
Cipollina
Attrice
e rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Gaetano Messuti convenuta
Oggetto: mutuo fondiario
Conclusioni: come da verbale di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza dell'8.4.2025
Motivi della decisione ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 allegando di aver concluso, il 31.1.2006, con la banca convenuta un
[...] contratto di mutuo ipotecario dell'importo di € 130.000,00 e che la somma mutuata era stata regolarmente restituita con conseguente estinzione del rapporto.
1 Parte attrice ha quindi dedotto:1) l'usurarietà degli interessi applicati a decorrere dalla rata n.42 alla rata n.60 con conseguente necessaria applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c.; 2) la discrasia tra il taeg indicato nel contratto (e pari a 4,34%) e quello effettivo (pari a 4,92%) con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB;
3) la nullità della pattuizione relativa agli interessi in quanto contenente il rinvio all'Euribor, quale tasso ritenuto frutto di accordo anticoncorrenziale come accertato dalle pronunce della Commissione Europea;
4)
l'illegittimità del comportamento della banca che, approfittando della richiesta di rinegoziazione del mutuo, aveva applicato sulle rate n. 61-84 lo spread pari a 2,5 in luogo di quello pari a 1,6 previsto in ipotesi di esercizio del diritto di modifica del regime di restituzione delle somme mutuate.
Ha quindi domandato la restituzione delle somme illegittimamente versate in applicazione delle clausole ritenute nulle (quantificate in € 84.228,64) ed il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'illegittimo comportamento assunto dalla banca convenuta e consistito nella riduzione della liquidità a sua disposizione e . nel pregiudizio alla sua capacità reddituale.
La banca convenuta si è costituita in giudizio resistendo ai motivi di doglienza e domando il rigetto della domanda ex adverso proposta.
**
Deve preliminarmente rilevarsi come colui che intenda accertare la nullità di determinate clausole contrattuali, anche in ipotesi di allegazione strumentale ad azione di accertamento negativo del credito, è gravata dell'onere della prova del fatto costitutivo della domanda e quindi del deposito del contratto contenente le clausole ritenute illegittime.
Nel caso di specie l'attrice, che assume -non contestata- di aver integralmente e regolarmente restituito le somme mutuate, domanda accertarsi l'illegittimità delle clausole determinative degli interessi, con conseguente condanna della banca mutuante alla restituzione delle somme incassate in esecuzione di dette clausole ritenute nulle.
2 A tale allegazione non è tuttavia seguito il deposito del contratto di mutuo nella sua versione integrale.
Ed invero, come peraltro confermato dal c.t.u., la copia del contratto di mutuo allegata alla relazione di parte, depositata da parte attrice, non contiene la pagina relativa alla clausola contrattuale (art. 4) determinativa degli interessi da applicare al rapporto concluso tra le parti.
Nel documento depositato, dopo la prima pagina che all'art. 1) afferma la concessione del mutuo ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 385/1993 da parte di in favore di Controparte_2 Parte_1 dell'importo di € 150.000,00 all'interesse nominale del 4,73% “salvo il diverso interesse che, successivamente, per tutta la durata dell'ammortamento, risulterà in dipendenza di quanto di seguito pattuito all'articolo 4”, seguono le pagine del capitolato dei patti generali del mutuo, e il piano di ammortamento. Le ulteriori pagine del contratto di mutuo depositato, riportano poi altre clausole contrattuali (parte dell'art. 6 e l'art. 7, parte dell'art. 10, l'art. 11, 12 e 13).
Dal documento di sintesi è possibile verificare che il mutuo prevedeva la facoltà di mutare il tasso a determinate scadenza optando per il tasso fisso
(Irs 3 anni, data mensile) o variabile (euribor sei mesi) alle condizioni ivi previste (spread 1,6).
Manca tuttavia una compiuta disciplina delle modalità di passaggio dall'uno all'altro tasso.
Risulta altresì che il 4.2.2011 tra le parti è intervenuto un accordo volto alla modifica delle condizioni del mutuo con decorrenza dal 28.2.2011, passando dal tasso variabile modulare al tasso variabile. Secondo la nuova disciplina ivi prevista il tasso di interesse veniva determinato con la maggiorazione nella misura di 2,50 punti annui sul parametro che tuttavia non risulta indicato. All'art. 6 del documento depositato è poi previsto il taeg pari a 2,740, mentre è indicato il valore all'attualità dei parametri di indicizzazione del tasso di interesse che era a quella data: “euribor 3/6 mesi tasso 360= 1,241”.
3 Così ricostruita la disciplina negoziale devono rigettarsi le domande di nullità delle singole clausole contrattuali spiegate da parte attrice.
Non può infatti non rilevarsi come sia impossibile ricostruire con certezza la disciplina negoziale prevista dalle parti, non essendo integralmente leggibili le clausole di cui è allegata la nullità.
La verifica di validità della regola negoziale non può poi svolgersi ricavandola dal documenti di sintesi depositati in giudizio, non potendo ricostruire secondo quale specifica modalità le parti abbiano inteso prevedere il passaggio dal sistema modulare all'alternativa del tasso fisso e del tasso variabile.
Né può capovolgersi la prospettiva e ricostruire la regola negoziale prevista dalle parti sulla scorta delle modalità esecutive del rapporto secondo quanto effettivamente avvenuto tra le parti.
Laddove poi si ritenesse invece di poter sindacare la correttezza delle pattuizioni contrattuali laddove hanno previsto l'Euribor quale parametro di calcolo del tasso di interesse previsto nell'atto di negoziazione successivamente intervenuto in data 4.2.2011, deve ritenersi che l'utilizzo di detto parametro, non vale a ritenere la determinazione degli interessi invalida.
Come noto la Commissione europea con le decisioni del 4 dicembre 2013
e del 7 dicembre 2016 ha ritenuto sussistente una ipotesi di intesa restrittiva della concorrenza per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 nella determinazione del parametro Euribor da parte di alcune banche.
Secondo quanto poi ritenuto dalla Cassazione (sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024 ) tale violazione determinerebbe una nullità a valle di tutti quei contratti che conterrebbero un rinvio al parametro elaborato in violazione delle norme di cui alla L. 287/1990. Si è infatti affermato che
“il parametro esterno diviene sostanzialmente inidoneo a costituire l'espressione della volontà negoziale delle parti (eventualmente anche solo per un determinato periodo), perché alterato nella sua sostanza a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi tali da privarlo in radice delle
4 caratteristiche per le quali le parti lo avevano richiamato nel contratto, con la conseguenza che siffatto parametro va sostituito con un altro valore, sulla base dei principi generali dell'ordinamento e, in difetto, la clausola contrattuale dovrà ritenersi non più efficace, a causa della sua parziale nullità sopravvenuta, per l'impossibilità di determinazione del relativo oggetto”.
Si è infatti ritenuto che l'accordo manipolativo della concorrenza posto in essere da alcune banche e avente a oggetto la fissazione dell'Euribor costituiva "prova privilegiata... a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi "manipolati" ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione", a prescindere dal fatto che all'intesa illecita avesse o meno partecipato il soggetto finanziatore, "giacché raggiunta (sic) dal divieto di cui all'art. 2dellaL. n.
287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte".
La questione dell'incidenza delle decisioni della Commissione dell'Unione Europea è stata rimessa alle Sezioni Unite dalle Sezioni semplici della Corte di Cassazione (con ordinanza del 19/07/2024, n.
19900), ed in particolare sono state rimesse alla S.U. le seguenti questioni:
-se il contratto di mutuo con clausola di determinazione degli interessi parametrata all'Euribor configuri un negozio “a valle” rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza, accertata dalla Commissione UE per il periodo 29 settembre 2005 – 30 maggio 2008;
- se tale contratto non possa qualificarsi come negozio a valle dell'intesa illecita, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante all'intesa o dalla sua conoscenza della stessa e della volontà di avvalersene;
- se l'alterazione dell'Euribor possa configurare una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi per indeterminabilità dell'oggetto oppure se costituisca solo un elemento astrattamente idoneo a incidere sulla formazione della volontà contrattuale, valutabile in termini di mero danno.
5 Le Sezioni Unite con ordinanza n.6943 del 15 marzo 2025 hanno poi rinviato la decisione a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di
Giustizia investita dalla Corte d'appello di Cagliari del rinvio pregiudiziale che verte sulla questione “se la violazione dell'art. 101 TFUE
(relativo alle intese restrittive della concorrenza) possa avere effetti su tutti i rapporti contrattuali che abbiano applicato l'Euribor illecitamente manipolato, o se questi effetti siano limitati al solo mercato dei derivati finanziari”.
Così brevemente richiamati gli arresti giurisprudenziali sulla questione sollevata da parte attrice, si ritiene infondata la domanda di nullità spiegata.
Si deve infatti aderire al principio che impone di riconoscere alle disposizioni dettate dalla L. 287/1990 carattere precettivo tra le parti dell'attività concorrenziale ma non invece la capacità di incidere sulla validità dei contratti a valle che in qualche modo consentono di dare esecuzione ad accordi, a monte, frutto dell'attività anticoncorrenziale.
In base al diverso orientamento cui intende darsi seguito nella presente sede, l'unica forma di tutela esperibile da parte del singolo utente a fronte di intese anticoncorrenziali o di altre violazioni rilevanti ex art. 2 L.
287/1990 è quella risarcitoria, attuabile nelle forme dell'iniziativa individuale attraverso anche l'estensione pretoria della legittimazione attiva all'azione ex art. 33 L. 287/1990 ad utenti e consumatori sancita da
Cass. Civ. SS.UU. 4 febbraio 2005, n. 2207; estensione che ha peraltro perso, almeno in parte, la sua ragione d'essere a seguito dell'introduzione dell'azione collettiva prevista dall'art. 140 bis D.Lgs. 206/2005
(disposizione ora abrogata dalla l. 31/19 che ne ha trasfuso il contenuto nel codice di procedura civile) la quale, non a caso, è espressamente limitata all'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni a ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori ed utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali (in termini v. Tribunale
Treviso n. 1623 del 26.7.2018 e n. 1632/2018 del 30.7.2018; ordinanza
6 Tribunale Rovigo del 09.9.2018). Non vi è, infatti, alcuna possibilità per i singoli utenti di avvalersi della sanzione della nullità prevista dall'art. 33 della L. 287/1990, norma che riguarda esclusivamente le intese restrittive tra imprese e non può applicarsi ai contratti che, sulla base di dette intese, siano stati conclusi con terzi, specie in considerazione del fatto che i destinatari diretti delle norme antimonopolistiche sono solo gli imprenditori commerciali del mercato di riferimento e non anche i singoli utenti.
Va poi rilevato come la giurisprudenza di legittimità più recente in questione analoga e che riguarda la nullità dei contratti di fidejussione ripetitivi di clausole ABI ritenute frutto di una intesa anticoncorrenziale, è nel senso che la parte che contesti la validità del modello di contratto predisposto dall'ABI, ha l'onere di fornire la prova della diffusione di tale modello e della sua attitudine a produrre effetti anticoncorrenziali. La dichiarazione della Banca d'Italia non è di per sé vincolante nel giudizio
(cfr. Cass. 9650/2025).
Sotto altro profilo si è evidenziato come l'accertamento dell'illiceità di alcune specifiche clausole di un contratto di fideiussione, conformi allo schema ABI ritenuto restrittivo della concorrenza, non comporta automaticamente la nullità dell'intero contratto. In tali casi, ai sensi dell'art. 1419 c.c., dovendo il contraente deve allegare e provare che il contratto non sarebbe stato concluso senza quelle clausole colpite da nullità. L'onere della prova include anche la dimostrazione della concreta applicazione delle clausole (cfr. Cass. 14706/2025).
Ed ancora è necessaria la prova che quella singola clausola sia frutto dell'intesa anticoncorrenziale.
Secondo infatti un indirizzo più restrittivo la nullità deve essere invocata nei confronti della medesima parte già coinvolta nel procedimento amministrativo conclusosi con la decisione di sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, o ancora deve essere fornita la prova della partecipazione della singola banca all'intesa e al perimetro soggettivo della decisione della Commissione Europea
7 Applicando i principi esposti al caso di specie la domanda di nullità del contratto di mutuo per rinvio al tasso Euribor va dunque respinta.
In merito alla ulteriore contestazione afferente alla erronea indicazione del taeg, va osservato come non può invocata, anzitutto, la nullità testuale prevista dall'art. 125 bis TUB, non rientrando il rapporto inter partes tra quelli di credito al consumo, trattandosi di finanziamento destinato all'acquisto di un diritto di proprietà su un immobile (art. 122 lett. e del
TUB).
Al di fuori di tale previsione va poi osservato (come rilevato dalla giurisprudenza di merito, cfr Tribunale di Roma Tribunale Roma sez.
XVII, 23/05/2023, n.8058), che Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), consiste soltanto in un sintetico indicatore del costo globale dell'operazione di finanziamento, che ingloba altresì gli oneri amministrativi di gestione e, in quanto tale, è escluso dal novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui omessa indicazione in forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica di cui all'art. 117 D.Lgs. 385/1993, atteso che essa, di per sé, non comporta una maggiore onerosità del finanziamento, ma soltanto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ottenibile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel negozio.
Anche detta domanda va quindi respinta.
Parte attrice ha altresì lamentato l'illegittima modifica dello spread contenuta nell'accordo concluso tra le parti in data 4.2.2011 che sarebbe contrastante con quanto previsto nel contratto in ipotesi di passaggio dal tasso modulare a quello variabile o fisso.
Va osservato come non risulta che la rinegoziazione così intervenuta tra le parti costituisca esercizio del diritto di passaggio da un regime all'altro previsto nel contratto e non invece una rinegoziazione tout court delle condizioni contrattuali che resta quindi svincolata dai limiti imposti dalle parti nel mutuo originario.
D'altra parte la preclusa disamina della specifica clausola contrattuale che consentiva il passaggio da un sistema all'altro non consente di stabilire se
8 la rinegoziazione sia effettivamente avvenuta in conformità alle condizioni pattuite.
Anche detta domanda va quindi respinta.
Parte attrice ha infine allegato l'applicazione di interessi usurari dalla rata n.42 alla rata n.60.
E' noto che la sanzione di nullità di cui all'art. 1815 co. 2 c.c. per superamento delle soglie di cui alla L. 108/1996 ha ad oggetto la regola negoziale prevista dalle parti e secondo il parametro normativo vigente alla medesima data.
Il legislatore con il d.l. 394/2000 conv. dalla L. 24/2011 ha infatti chiarito con norma di interpretazione autentica (ritenuta conforme agli artt. 3,24,
27 della Carta costituzionale con sentenza 29/2002 della Corte costituzionale) che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Va dunque esclusa l'operatività della sanzione di nullità in ipotesi di usura sopravvenuta.
La Corte di Cassazione S.U. n. 24675/2017 ha infatti affermato che
“Laddove poi il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
9 Le stesse Sezioni Unite, tuttavia, precisano, riprendendo un passaggio motivazionale della sentenza della Corte Costituzionale n. 29/2022, che
"far salva la validità ed efficacia della clausola contrattuale non significa negare la praticabilità di altri strumenti di tutela del mutuatario previsti dalla legge" e, con specifico riferimento al mutuo (oggetto di causa era un mutuo decennale a tasso fisso), osservano: "in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell'art. 1375 c.c.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto".
Si è quindi riconosciuta dunque l'illegittimità della richiesta di pagamento di interessi divenuti usurari successivamente alla valida conclusione del contratto, in quanto si tratta di comportamento contrario ai doveri di buona fede contrattuale (cfr. Cass. 27545/2023).
In detta ipotesi, esclusa la rilevanza penale della condotta così come la sanzione civile di cui all'art. 1815 co. 2 c.c., il tasso dovrà essere ricondotto nei limiti della soglia, dovendo considerarsi contrario al principio di buona fede la sola riscossione dell'eccedenza.
In adesione a quanto così affermato devono quindi ritenersi non dovuti quegli interessi che diventano usurari nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, nei limiti della quota di superamento del tasso soglia.
Nella specie il c.t.u. ha verificato, sulla scorta della documentazione attestante i pagamenti eseguiti depositata da parte attrice e non contestata dalla convenuta, che effettivamente, tenendo conto di tutti i connessi all'erogazione del finanziamento e con criterio che non risulta contestato da parte convenuta (cfr. osservazioni delle parti depositate dal c.t.u.), che per le rate da n. 42 alla n. 60 gli interessi applicati hanno superato le soglie di cui alla L. 108/1996. Ha quindi quantificato le somme illegittimamente versate da parte attrice in eccedenza rispetto al tasso soglia, in € 2.892,28.
10 Deve poi essere disattesa la richiesta di rimessione della causa sul ruolo per l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. (pure domandata nel corso del giudizio) delle quietanze di pagamento successive alla rata n.180 (ultima verificata dal c.t.u.).
Ed invero in ipotesi di usura sopravvenuta, trattandosi quindi per come sopra esposto non di questione di nullità delle pattuizioni (e quindi rilevabile d'ufficio), ma di violazione del precetto di buona fede, compete a colui che alleghi il superamento del tasso soglia indicare in quale specifici termini tale condotta contraria a buona fede si sia verificata.
Avendo parte attrice allegato il superamento del tasso soglia limitatamente alle rate da 42 a 60 (come peraltro accertato dal c.t.u.), ed avendo corrisposto integralmente la somma mutuata con estinzione del mutuo,
l'indagine va circoscritta alle singole rate indicate, con conseguente irrilevanza, ai fini del decidere, del richiesto ordine di esibizione.
Infine va rigettata la richiesta di risarcimento del danno pure avanzata da in mancanza di compiuta allegazione e prova delle Parte_1 conseguenze pregiudizievoli subite per effetto dell'illegittima applicazione degli interessi usurari nel limitato periodo indicato.
In conclusione parte convenuta va condannata a restituire a parte attrice la complessiva somma di € 2.892,28 oltre interessi, ex art. 2033 c.c., dal giorno dei singoli pagamenti ricevuti per ciascuna delle rate e dal giorno della domanda (23.9.2021) gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. sino all'effettivo soddisfo.
In ragione del complessivo esito del giudizio e dell'accoglimento nel limitato importo sopra indicato della domanda attorea, sussistono i presupposti per disporre la parziale compensazione delle spese di lite con condanna della convenuta al pagamento della quota parte del 20% CP_2 delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano, nella misura già ridotta, secondo i parametri di cui al dm. 55/2014 e succ. mod. in €
2.000,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge e le spese vive pari a € 786,00, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
11 Le spese di c.t.u. come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico delle parti in solido ripartendone il costo per l'80% a carico di parte convenuta e per il 20% a carico di parte attrice.
P.Q.M.
• condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 2.892,28 oltre interessi di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal giorno dei singoli pagamenti ricevuti per ciascuna delle rate indicate e dal giorno della domanda (23.9.2021) gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. sino all'effettivo soddisfo;
• rigetta tutte le ulteriori e diverse domande spiegate da Parte_1
• dichiara parzialmente compensate tra le parti le spese di lite e condanna la convenuta a pagare a parte attrice la quota parte del 20% delle spese sostenute che si liquidano (nella misura già ridotta) in € 2.000,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge e le spese vive pari a € 786,00 da distrarsi in favore del difensore antistatario;
• pone le spese di c.t.u. come già liquidate a carico delle parti in solido ripartendone il costo per l'80% a carico di parte convenuta e per il 20% a carico di parte attrice.
Palermo, lì 14.10.2025
Il Giudice UD Spiga
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