Ordinanza cautelare 5 agosto 2022
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/11/2025, n. 21206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21206 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21206/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07934/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7934 del 2022, proposto da C.R.A.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiano De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Col di Lana 11;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale rep. CO/741/2022 e prot. CO/40711/2022 dell’8.4.2022, avente a oggetto “stralcio e assegnazione di un lotto dei bandi indetti con Determinazione Dirigenziale n. 3040/2020, del 22 dicembre 2020 e Determinazione n. 3116/2020, del 31 dicembre 2020, relative all’assegnazione delle concessioni demaniali in scadenza al 31.12.2020 e conseguente proroga delle concessioni in essere, in applicazione delle richiamate sentenze nn. 17 e 18/2021 del Consiglio di Stato, fino al 31 dicembre 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa ON GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto che nel corso dell’udienza straordinaria del 21 novembre 2025, svolta da remoto, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato che, a seguito di fatti successivi alla proposizione del ricorso, è sopravvenuto il difetto di interesse alla sua decisione e ha chiesto che ne sia dichiarata l’improcedibilità;
Ritenuto che al Collegio non resti che dar atto dell’elisione dell’interesse alla definizione del merito del presente giudizio e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.;
Ritenuti, infine, sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AC SI, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
ON GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON GI | AC SI |
IL SEGRETARIO