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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2067/2024 RG TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in virtù di mandato Parte_1 in atti dall'avv.to Giovanni de Filippo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Capodrise alla via E. Tazzoli n. 7;
RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to I. Verrengia elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 18.3.2024, l'epigrafata parte ricorrente, premesso di aver ottenuto da questo Tribunale sentenza n. 2107/22, passata in giudicato, di condanna dell' al pagamento dell'APE Sociale dall'1.7.2017, oltre interessi dalla CP_1 maturazione del diritto al soddisfo, rappresentava che l' , a seguito della notifica della CP_2 sentenza in data 30.11.2022, provvedeva a liquidare la prestazione dall'1.3.2019 anziché dall'1.7.17 come statuito nel predetto provvedimento. Dopo aver invitato invano l'Ente a corrispondergli gli altri arretrati, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir condannare l' “al pagamento in favore del ricorrente, del periodo mancante e CP_1 precisamente dal 01.07.2017 al 28.02.2019, … il complessivo importo di € 18.931,20 oltre interessi legali dal dì al soddisfo”; con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipatario. Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' rilevando di aver liquidato in data CP_1
11.3.2025 la somma relativa agli arretrati dovuti, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. Acquisita la documentazione prodotta, la causa, in data odierna, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa all'esito della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
1 Ebbene, nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo gli arretrati stati liquidati dall' cui si è associata la parte ricorrente insistendo tuttavia per la CP_1 condanna alle spese di lite. Invero, è documentato in atti il presupposto giuridico (cfr. sentenza n. 2107/2022 del Tribunale di S.M.C.V.), nonché che procedura di liquidazione del 10.3.2025 l' ha posto in CP_1 liquidazione gli arretrati relativi alla prestazione dall'1.7.2017 al 28.2.2019, che è avvenuta evidentemente posteriormente alla notifica del presente ricorso introduttivo . La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo provato in atti l'integrale pagamento. Residua la questione sulle spese su cui ha insistito il ricorrente. Va detto che parte attrice ha notificato la sentenza n. 2107/2022, che ha riconosciuto il diritto alla prestazione APE sociale, all' di Caserta in data 02.12.2022 e all' in data CP_1 CP_3
30.11.2022, con sollecito di pagamento del 30.10.23 inviata a mezzo pec (cfr. prod. ricorrente), mentre il pagamento della prestazione è stato disposto dall' solo in data 11.03.2025 (cfr. CP_1 doc. con accredito del 26/27.4.2025 come dedotto da parte ricorrente all'udienza del CP_1
29.4.2025. Il tardivo comportamento dell' che ha liquidato gli arretrati dopo circa tre anni dalla CP_1 notifica della sentenza che costituiva il presupposto del diritto, senza addurre alcuna ragione, comporta la soccombenza dell' che, conseguentemente, va condannato al pagamento CP_2 delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
2 Va, invece, respinta l'istanza di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc, formulata peraltro solo in sede di udienza e di note di trattazione scritta.
La previsione dell'art 96 comma 1 c.p.c è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale, derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Presuppone la soccombenza nel grado di giudizio in cui è disposta e si configura come una species riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc. (così Cass. n. 9080 del 15/04/2013). Condizione per il riconoscimento dei danni ai sensi del 1° comma dell'art. 96 - a differenza di quanto previsto per la condanna disciplinata dal 3° comma, introdotto dall'art. 45 comma 12° della L. n. 49 del 2009 - è l'istanza della parte, che deve altresì assolvere all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass. Sez. U, Ord. n. 7583 del 20/04/2004, Sez. U, Ord., n. 1140 del 19/01/2007). In particolare, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Nel caso di specie, tuttavia, la parte non ha dedotto né dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della convenuta né, invero, danni non patrimoniali risultano desumibili dagli atti di causa: di qui il rigetto di tale domanda. Con riferimento all'ipotesi "sanzionatoria" del comma 3, si deve invece osservare che l'applicazione della sanzione processuale, indipendente da ogni istanza e allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio in quanto l'applicazione della sanzione è collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte. In conclusione, nel caso di specie, non essendo stato allegato alcun elemento in fatto utile all'accertamento, non può essere accolta la domanda di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in CP_1 complessivi € 2.697,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Santa Maria Capua Vetere, 21.5.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
3
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in virtù di mandato Parte_1 in atti dall'avv.to Giovanni de Filippo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Capodrise alla via E. Tazzoli n. 7;
RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to I. Verrengia elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 18.3.2024, l'epigrafata parte ricorrente, premesso di aver ottenuto da questo Tribunale sentenza n. 2107/22, passata in giudicato, di condanna dell' al pagamento dell'APE Sociale dall'1.7.2017, oltre interessi dalla CP_1 maturazione del diritto al soddisfo, rappresentava che l' , a seguito della notifica della CP_2 sentenza in data 30.11.2022, provvedeva a liquidare la prestazione dall'1.3.2019 anziché dall'1.7.17 come statuito nel predetto provvedimento. Dopo aver invitato invano l'Ente a corrispondergli gli altri arretrati, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir condannare l' “al pagamento in favore del ricorrente, del periodo mancante e CP_1 precisamente dal 01.07.2017 al 28.02.2019, … il complessivo importo di € 18.931,20 oltre interessi legali dal dì al soddisfo”; con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipatario. Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' rilevando di aver liquidato in data CP_1
11.3.2025 la somma relativa agli arretrati dovuti, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. Acquisita la documentazione prodotta, la causa, in data odierna, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa all'esito della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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1 Ebbene, nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo gli arretrati stati liquidati dall' cui si è associata la parte ricorrente insistendo tuttavia per la CP_1 condanna alle spese di lite. Invero, è documentato in atti il presupposto giuridico (cfr. sentenza n. 2107/2022 del Tribunale di S.M.C.V.), nonché che procedura di liquidazione del 10.3.2025 l' ha posto in CP_1 liquidazione gli arretrati relativi alla prestazione dall'1.7.2017 al 28.2.2019, che è avvenuta evidentemente posteriormente alla notifica del presente ricorso introduttivo . La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo provato in atti l'integrale pagamento. Residua la questione sulle spese su cui ha insistito il ricorrente. Va detto che parte attrice ha notificato la sentenza n. 2107/2022, che ha riconosciuto il diritto alla prestazione APE sociale, all' di Caserta in data 02.12.2022 e all' in data CP_1 CP_3
30.11.2022, con sollecito di pagamento del 30.10.23 inviata a mezzo pec (cfr. prod. ricorrente), mentre il pagamento della prestazione è stato disposto dall' solo in data 11.03.2025 (cfr. CP_1 doc. con accredito del 26/27.4.2025 come dedotto da parte ricorrente all'udienza del CP_1
29.4.2025. Il tardivo comportamento dell' che ha liquidato gli arretrati dopo circa tre anni dalla CP_1 notifica della sentenza che costituiva il presupposto del diritto, senza addurre alcuna ragione, comporta la soccombenza dell' che, conseguentemente, va condannato al pagamento CP_2 delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
2 Va, invece, respinta l'istanza di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc, formulata peraltro solo in sede di udienza e di note di trattazione scritta.
La previsione dell'art 96 comma 1 c.p.c è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale, derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Presuppone la soccombenza nel grado di giudizio in cui è disposta e si configura come una species riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc. (così Cass. n. 9080 del 15/04/2013). Condizione per il riconoscimento dei danni ai sensi del 1° comma dell'art. 96 - a differenza di quanto previsto per la condanna disciplinata dal 3° comma, introdotto dall'art. 45 comma 12° della L. n. 49 del 2009 - è l'istanza della parte, che deve altresì assolvere all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass. Sez. U, Ord. n. 7583 del 20/04/2004, Sez. U, Ord., n. 1140 del 19/01/2007). In particolare, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Nel caso di specie, tuttavia, la parte non ha dedotto né dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della convenuta né, invero, danni non patrimoniali risultano desumibili dagli atti di causa: di qui il rigetto di tale domanda. Con riferimento all'ipotesi "sanzionatoria" del comma 3, si deve invece osservare che l'applicazione della sanzione processuale, indipendente da ogni istanza e allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio in quanto l'applicazione della sanzione è collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte. In conclusione, nel caso di specie, non essendo stato allegato alcun elemento in fatto utile all'accertamento, non può essere accolta la domanda di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in CP_1 complessivi € 2.697,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Santa Maria Capua Vetere, 21.5.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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