TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza , ex art. 281 c.p.c.VI a seguito della trattazione ex art 127 cpc ter celebrata alla udienza del 12 12 2024 , allegata al verbale di udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1244/2021,
tra
, elettivamente domiciliato come in atti presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Maione Vincenzo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore
e soc. elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1
studio degli Avv.ti Vincenzo Passaro e Natascia Passero, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
Convenuta
Nonché
Controparte_2
convenuto/ contumace
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 12/12/2024 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni fisici patiti dall' attore processuale il quale subiva lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto il 01/09/2016 in Ottaviano, alla Via Boscariello, alle ore 10,00 circa, mentre si trovava su di una scala posta ai margini di una pubblica strada ,intento a recidere alcuni rami che invadevano la stessa impedendo il passaggio dei veicoli.
Deduceva l'attore che, nelle more, transitava ivi una autovettura Fiat Ulisse tg
DG038SW, di proprietà di il quale, dopo aver percorso pochi metri, Controparte_2
effettuava una manovra di retromarcia urtando , con il lato posteriore, la scala ove era situato l'attore processuale, conseguendone la caduta al suolo .
Parte attorea, all'uopo,precisava che , a seguito delle lesioni patite, subiva non solo un danno biologico rilevante ma conseguiva una diritto al ristoro dei danni morali ed alla vita di relazione .
Costituitasi , in luogo della impresa assicuratrice corresponsabile in solido al veicolo ingenerante il sinistro , la quest'ultima l'improcedibilità della Controparte_3
domanda espressa per carenze degli elementi costitutivi della costituzione in mora;
la disapplicazione delle disposizioni di cui al Dl. N. n. 132 -2014; la nullità della domanda introduttiva .
Svolta una attività istruttoria formatasi in seno ad un interpello orale, acquisiti i documenti versati in atti dalle parti, disposta una CTU quantificativa con relativa integrazione processuale, il giudizio è stato introitato a sentenza con le modalità disposte dall'art 281 cpc VI , avendo questo giudice ritenuto opportuno non concedere nuovi termini ex art. 190 cpc a seguito della integrazione peritale a seguito di remissione della causa sul ruolo.
In prima battuta va dichiarata la procedibilità della domanda attorea essendo , la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti della evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione.
Non puo' , infatti, trovare accoglimento l'eccezione della convenuta societa' di assicurazione in merito alla inammissibilità della domanda in virtù del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2012 non assolve funzione interpretativa del DLGS. n. 209/2005 in merito allo” spatium deliberandi” occorrente prima della instaurazione del giudizio risarcitorio, ma compie una mera valutazione di compatibilità rispetto all'inserimento della normativa in seno al sistema normativo vigente.
Va , infatti, evidenziato che, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del DLGS n. 209/2005 è onere della compagnia assicurativa richiedere gli elementi integrativi mancanti nella costituzione in mora , rappresentando, tale onere un interesse posto a tutela della stessa ( ex multis , v.Trib Avellino n. 1243/2012).
V' è più che una recente decisione della Corte Degli Ermellini si è spinta oltre affermando il principio in base al quale la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore ( Cass. N. 15445-2021).
Oltretutto, non essendovi prova della richiesta di integrazione espressa dalla convenuta, tale eccezione deve essere disattesa.
Parimenti, va osservato che la diffida risulta recapitata alla destinataria in data 11 07
2019 , a fronte di un giudizio incoato il 17 02 2021, con pieno rispetto della decorrenza dei termini minimi di legge onde dare inizio all'accertamento processuale.
Circa, poi, la improcedibilità della domanda espressa si osservi che , come disposto dall'art. 3 comma 1, l'esperimento di negoziazione assistita è obbligatoria per chi intende “esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti” e… “Allo stesso modo deve procedere, fuori dai casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.”. In questi casi infatti “l''esperimento del procedimento di negoziazione assistita
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Orbene, dalla lettura dell'atto introduttivo, esaminando nello specifico il petitum processuale, la quantificazione del danno viene stimata dall'attore in misura ben superiore al limite di € 50.000,00 disposto dalla norma , evincendosi un quantum debeatur individuato in € 520.00,00 conseguendone il rigetto della eccezione.
Non coglie, altresì, nel segno, l'allegazione difensiva sollevata dalla convenuta impresa assicuratrice afferente la nullità dell'atto introduttivo per carenza espositiva dei fatti di causa, posto che tale circostanza può assumere rilievo unicamente nella ipotesi in cui gli elementi costitutivi della domanda giudiziali siano carenti o manchino del tutto, in tal guisa da non consentire una idonea difesa alla parte costituita convenuta, fatto questo non rilevabile nel presente giudizio, potendosi agevolmente, dalla lettura dell'oggetto del libello introduttivo, ricavare elementi sufficienti a descrivere gli eventi accaduti e l'istanza giudiziale conseguenziale.
Parimenti, si palesa priva di pregio l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio della convenuta impresa assicuratrice per aver riportato , in parte, fatti estranei al processo.
Tanto in quanto la prefata parte espositiva risulta di certo opera di un refuso nella stilazione del documento difensivo che, tuttavia, contiene, altresì, elementi attinenti ai fatti di causa trattati.
Superato lo scoglio processuale,la domanda va esaminata nel merito.
All'uopo, parte lesa, ha dimostrato l'esistenza del fatto storico attraverso l'attività istruttoria espletata all'udienza del 22/09/2022 a mezzo interpello dei testi ammesso ed in tal sede escussi, e ( quest'ultima dichiaratasi Testimone_1 Testimone_2
indifferente) .
Dallo stralcio della deposizione del primo teste si trae quanto riportato..” sono il figlio di . Parte_1 ADR: era il giorno 1 settembre 2016 ed ero in compagnia di mio padre in Via
Boscariello di Ottaviano, in una strada sterrata del comune: erano le ore 10 circa del mattino;
ADR: mio padre è titolare di una ditta di movimentazione di terra, pertanto si trovava in zona per effettuare un lavoro;
ADR: atteso che era necessario potare alcuni rami di piante che sporgevano sulla detta via onde effettuare i lavori del caso mio padre si munì di una scala per arrampicarsi sulle stesse e provvedere al taglio dei rami sporgenti;
ADR: ad un certo punto si avvicinò alla detta posizione di lavoro una autovettura, Fiat
Ulisse, che inizialmente passò la zona ove era collocata la scala ma, improvvisamente, onde consentire il passaggio di altra autovettura procedente in senso inverso, effettuò una retromarcia in tal guisa da impattare la scale ove mio padre era ancora intento all'operazione di cui sopra;
ADR: mio padre cadde su delle pietre che giacevano sulla carreggiata , e pertanto, ho subito notato la gravità delle conseguenze in virtù del fatto che mio padre non era cosciente;
ciò posto ho telefonato al 118 che è sopraggiunto con qualche difficoltà stante la natura dei luoghi.
Giunti al PS di Nola, data la gravità, fu trasferito al Parte_2
ADR: ricordo fu fatta una dichiarazione al drappello di PS.
ADR: era presente al fatto anche ed altre sopraggiunte dopo. Persona_1
ADR: alla guida dell'auto vi era un uomo di circa 40 anni il quale si è scusato per l'accadimento.
ADR: sono iscritto alla ditta di mio padre in qualità di collaboratore familiare.
ADR: preciso che trattavasi di una scala in legno dl tutto tradizionale di nostra proprietà..”
Contestualmente veniva raccolta anche la deposizione della seconda teste che qui si riporta…” conosco i fatti di causa in quanto mi trovo sovente a percorrere il tratto di strada ove accadde il sinistro in questione, ovvero, in Ottaviano, zona che posso descrivere quale una strada di montagna sterrata pur non ricordando la denominazione;
difatti spesso la percorro per tenermi in forma.
ADR: i fatti che espongo appartengono ad un periodo temporale posto circa cinque o sei anni fa, di certo dopo l'estate, di mattina;
ADR: posso affermare di aver visto una autovettura “Ulisse” che , nel fare retromarcia toccava una scala di legno posizionata nei pressi di una pianta ove vi era un uomo intento a potare la pianta;
pertanto, a seguito dell'urto, il malcapitato cadeva al suolo ed ho notato che , seppur semicosciente, appariva lamentarsi di forti dolori interni al torace.
ADR: vi erano presenti il figlio dell'infortunato oltre al conducente della autovettura ingenerante il sinistro , ovvero uomo di mezza età.
ADR: il figlio provvedette a chiamare i soccorsi che arrivarono con difficoltà …”
All'uopo, è norma, ormai priva di interpretazioni di segno opposto ,quella disposta dall' art. 154 del Codice della Strada il quale statuisce , ai commi 1, 2 e 3 che: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono :a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorche' essa e' stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando
i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare..”. Ciò posto, non può revocarsi in dubbio che , secondo il “dictum “dispositvo, il conducente ingenerante il sinistro di certo non ha adottato tutte le cautele del caso nel mentre effettuava la prefata manovra di retromarcia , ignorando la prsenza dell'uomo posto sulla scale situato ai margini della strada percorsa dai veicoli.
Ergo, dalla lettura dell'intero compendio istruttorio pertanto si evince che al conducente del veicolo ingenerante il sinistro commetteva una infrazione al Codice
Della Strada di cui all'art. 154 con specifico riferimento al comma 1 lettre a) e b) sopra riportato.
Dunque, ai fini probatori, in assenza di elementi contrari ,questo giudice ritiene che siano state soddisfatte le esigenze minime poste in essere dall'art. 2697 c.c
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti veniva conferito incarico peritale in sede di CTU al dott al quale venivano posti i quesiti attinenti alla Persona_2
quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee , loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonchè computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa.
L'elaborato, sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
Tuttavia parte attrice del processo solleva, nel corso del giudizio, ad esito del deposito dell'elaborato peritale, anche una eccezione procedurale afferente l'invio su Pec indirizzata alla convenuta impresa assicuratrice in luogo di quella difensore costituito.
All'uopo, circa le patologia del sub procedimento istruttorio occorre precisare che le comunicazioni di natura processuale vanno sempre indirizzate al difensore costituito e che trattandosi di nullità sanabile tale disguido non inficia l'intera attività istruttoria se la stessa viene opportunamente sanata con la remissione in termini.
Occorre , infatti, unicamente che le parti possano prendere opportunamente posizione al fine di replicare alle conclusioni rese dal CTU. Ciò posto, questo giudice, proprio a seguito della sollevata eccezione, convocato il consulente per chiarimenti, ha rimesso le parti , con ordinanza del 30 03 2024, affinchè prendessero definitivamente posizione sul punto.
Con atto integrativo dell' 08 06 2024 l'esperto incaricato, tramite breve relazione , ripercorreva le fasi dell'accertamento peritale , rispondendo alle osservazioni rese in sede critica dalla parte attrice.
Con tale ultimo adempimento, pertanto, deve considerarsi chiusa ogni attività conoscitiva espressa in sede di valutazione tecnica, tanto in quanto resa espressamente in sede di pieno contraddittorio tra le parti coseguendone la piena utilizzabilità dell'elaborato prodotto.
In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito , se derivi a seguito di un a violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato( es:trattamento illecito dei dati sensibili).
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento della circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art. 2059 c.c quale voce autonoma di danno.
Dalla disamina delle conclusioni rese, inoltre dal cosulente non si evince una percentuale di diminuzione della capacità lavorativa, precisando di non aver reso usurante quello già esercitato.
Fatte tali premesse, passando ad analizzare le singole voci rilevate in CTU, si ritiene congruo applicare le tabelle del Tribunale di Milano trattandosi di danno da macropermente. Orbene, il consulente cosi' conclude : invalidità permanente nell'ordine del 24 / 25 %
; temporanea assoluta giorni 30; temporanea parziale al 75 % gg 60; temporanea parziale al 50% di gg 30;
Per le spese mediche documentate il consulente si limita a dichiarale congrue.
Questo giudice , dalla lettura dell'iter sanitario ricavabile anche dalla esposizione resa dal consulente incaricato, non può esimersi dal sottolineare che la gravità degli esiti dell'incidente hanno di certo prodotto un incremento di sofferenza superiore alla media legato anche alla vicenda in sede di operazione chirurgica subita dall'infortunato.
Tanto seppur non riconosciuto espressamente dalle conclusioni rese dal CTU ,questo giudice identifica un grado di sofferenza per quanto minima nella scala di valori da riconoscre all'infortunato.
Pertanto, si ritiene congruo riconoscere un incremento in misura del 34% sul danno permanente per la sofferenza patita a seguito delle lesioni.
Ergo, calcolando l'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 56 anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di € 139.844,00 ( valore punto danno biologico € 4.408,86 tratto dalle tabelle del Tribunale di Milano 2024 a cui va aggiunto il predetto incremento portando il valore ad € 6.216,49 ).
Per la temporanea totale di gg 30 si applica il valore di € 115,00 al di', pertanto il totale sarà di € 3.450,00 ;per la temporanea parziale di 60 gg, si applica il valore di € 115,00 percentualizzato al 75%, ovvero il totale sarà € 5.175,00 ;per la temporanea parziale di gg 30 al 50% si applica il medesimo valore percentualizzato , e quindi il totale sarà di € , 1.725,00.
Il tutto, oltre le spese ritenute congrue pari ad € 5.000,00.
Totalizzando queste voci l'ammontare del danno tabellare risulta di €155.194,00 , considerata la personalizazzione del del danno in misura del 34%.
Su tale somma, tuttavia, va considerata la eventualità di applicare il danno morale che, in virtù di quanto sopra dedotto, a seguito delle note pronunzia gemelle della Suprema Corte del 2008, non può piu' essere calcolato in via automatica ma, deve risultare comprovato, onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto.
Nessuna altra voce di danno può essre riconosciuta se non gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria.
In sintesi, la domanda attorea va accolta nella misura sopra indicata stante la responsabilità totale della parte convenuta che va dichiarata Controparte_2
contumace stante la notifica a mezzo posta ricevuta il 2 11 2021.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede: in accogliento della domanda attorea, dichiara la contumacia di Controparte_2
dichiara la rsponsabilità esclusiva di quest'ultimo nella causazione del sinistro;
per lo effetto condanna quest'ultimo, in una con l' al pagamento , Controparte_4
infavore dell'attore, della somma di € 155.194,00 oltre interessi di legge dal dì della domanda giudiziale, oltre rivalutazione monetaria da calcolare sulla somma originaria devalutata dagli interessi;
condanna, altresì, i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in € 800,00 oltre € 14.103,00 per compensi parametrati, oltre accessori di legge con attribuzione.
Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto.
Così deciso in Nola 11 gennaio 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata