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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/02/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 92000105/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il NA di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Merra pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000105/2013 di R.G. (ex Sezione distaccata di Altamura) promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Matera, presso il cui studio sito in Gravina in Puglia alla via F.lli Bandiera n. 42 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte appellante principale/appellata incidentale -
CONTRO
(ora rappresentata e Controparte_2 Controparte_3 difesa dall'avv. Francesco Guerra presso il cui studio sito in Barletta in piazza Conteduca n. 25 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte appellata principale/appellante incidentale -
E
Controparte_4
- parte appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 249/2012 (cron. 1052/2012) del 28.05.2012 (depositata in cancelleria in data 04.06.2012), resa dal Giudice di Pace di Gravina in Puglia nel giudizio iscritto al R.G. n. 664/2010; risarcimento danni a cose da circolazione stradale;
valore della causa €. 7.044,75.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle autorizzate note di trattazione c.d. scritta depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 09.09.2024 e nei precedenti scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 29.06.2010 la (d'ora innanzi per Controparte_1
Contr brevità “ o ), in qualità di proprietaria dell'autovettura Fiat Punto tg. CP 434 KK P_
conveniva in giudizio , quale proprietario e conducente dell'autovettura Wolkswagen Controparte_4
Golf tg. PZ 299953 e la che la garantiva per la rca, assumendo che il Controparte_2
giorno 09.10.2008 alle ore 23.15 circa in territorio di Gravina in Puglia, alla guida P_ dell'autovettura Fiat Punto di sua proprietà, mentre percorreva la S.P. 137 in direzione Gravina in
Puglia-Corato, veniva attinta dall'autovettura Wolkswagen Golf condotta nell'occasione da CP_4
che invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso;
a seguito di detta
[...] collisione, l'autovettura Fiat Punto finiva sopra un cumulo di terra presente sul lato della strada, riportando danni sulla parte laterale sinistra, destra e alla parte meccanica riportando danni quantificati in €. 7.044.75.
Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei detti danni materiali e delle spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Compagnia convenuta che contestava la domanda attorea siccome infondata sia nell'an – deducendo l'incompatibilità tra la dinamica del sinistro riportata in citazione e i danni riscontrati sui veicoli che nel quantum – trattandosi di quantificazione effettuata sulla base di un preventivo inidoneo a supportare l'effettivo esborso, nonché il richiesto cumulo di interessi e rivalutazione monetaria - chiedendone il rigetto con vittoria di compensi.
non si costituiva in giudizio e alla prima udienza del 26.10.2010 ne veniva Controparte_4
dichiarata la contumacia. La causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale a mezzo del teste Tes_1
– l'interrogatorio formale del convenuto , pur ammesso, non veniva espletato per
[...] CP_4
mancata comparizione dello stesso – e ctu tecnico-ricostruttiva volta ad accertare la dinamica e la compatibilità dei danni riportati dal veicolo attoreo con la descrizione e ricostruzione del sinistro, nonché la natura ed entità degli stessi in seguito all'incidente de quo ed il costo delle relative riparazioni.
Precisate le conclusioni, la causa veniva decisa in data 28.05.2012.
Con l'epigrafata sentenza n. 249/2012 (cron. 1052/2012) depositata in cancelleria in data
04.06.2012, resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 664/2010, il Giudice di Pace di Gravina in Puglia cosi' provvedeva:
“1) dichiara il convenuto responsabile, nella misura del 60%, del sinistro Controparte_4
avvenuto il 9/10/08 sulla SP. 137 Gravina-Corato, con corresponsabilità (40%) del , P_ conducente dell'auto Fiat Punto;
2) condanna, in solido, i precipitati convenuti e Controparte_4 Controparte_5 nelle loro rispettive qualità, al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di €. 2.700,00
a titolo di risarcimento danni materiali, oltre interessi legali dal di' del sinistro sino al soddisfo, rigettando ogni altra istanza e richiesta;
3) condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio liquidate, considerata la parziale soccombenza, in favore dell'attore e per esso al procuratore costituito anticipatario e distrattario, nella misura complessiva di €. 1.295,00 – di cui €. 195,00 per spese, €. 580,00 per diritti ed €. 520,00 per onorario, oltre spese generali, nonché IVA e C.N.P.A. come per legge e spese diCTU già liquidate in atti”.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva la proponendo Controparte_1 dinanzi all'intestato NA il gravame introduttivo del presente giudizio, allibrato al R.G. n.
92000105/2013 (atto di appello notificato in data 11.01.2013).
Oltre a riproporre la medesima ricostruzione in fatto già esposta in primo grado, l'appellante articolava i seguenti motivi: 1) erronea attribuzione della responsabilità concorsuale al sig. P_
: deduceva la sussistenza dell'esclusiva responsabilità del per violazione dell'art. 143
[...] CP_4
C.d.S. – avendo costui invaso la mezzeria di pertinenza della Fiat Punto - che esclude qualsivoglia responsabilità anche concorsuale dell'altra parte, non essendo stata rilevata alcuna imprudenza nella condotta di guida del conducente della Fiat Punto;
2) errata quantificazione del danno: discostandosi dalla quantificazione effettuata dal CTU. Ne sarebbe conseguita una motivazione insufficiente e contraddittoria, che non teneva (e non tiene) in debita considerazione tanto la prova testimoniale, la quale avrebbe confermato la verificazione del sinistro, quanto l'elaborato peritale depositato agli atti.
Instava conclusivamente per: 1) accertare e dichiarare che l'incidente si è verificato per responsabilità esclusiva del sig. ; 2) dichiarare i convenuti con vincolo solidale tra loro Controparte_4 tenuti al pagamento della somma di €. 7.044,75 oltre iva per i danni riportati dall'autovettura Fiat
Punto tg. CP 434 KK oltre interessi e rivalutazione dal di' del dovuto fino all'effettivo saldo;
3) dare atto che la ha già corrisposto, in esecuzione della sentenza di primo grado, Controparte_2
l'importo di €. 2.700,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali, accettato dalla ditta
, in acconto sul maggiore dovuto, e per l'effetto condannare i convenuti Controparte_1 in solido al pagamento in favore dell'attore dell'importo residuo;
4) condannare i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 13.05.2013 si costituiva l'appellata Controparte_6 eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel
[...]
merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto e, proponendo contestualmente appello incidentale avverso il capo della sentenza che attribuiva nella misura del 60% la responsabilità del sinistro a
, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio. Controparte_4
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza di prima comparizione del 20.06.2011 il precedente
Giudice, preso atto dell'appello incidentale spiegato dalla Compagnia, autorizzava l'appellata alla notifica dell'appello incidentale all'appellato contumace, fissando per il prosieguo l'udienza del
17.12.2013.
Seguivano numerosi ulteriori rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione sino all'udienza del 09.09.2024 ove la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Tutto ciò premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo il seguente ordine logico-giuridico.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata dall'appellata di inammissibilità dello spiegato appello ex art. 348 bis c.p.c. in quanto l'impugnazione non avrebbe ragionevole probabilità di essere accolta, oltre ad evidenziare l'estrema genericità della impugnazione che non chiarisce quali siano le parti della sentenza oggetto di censura, né indica alcun iter giuridico – argomentativo per contrastare le motivazioni poste dal Giudice di prime cure a fondamento della pronuncia di rigetto delle domande attoree.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., va chiarito che si tratta di uno strumento deflattivo del contenzioso, rimesso alla discrezionalità del Giudice e basato sulla ragionevole infondatezza dell'impugnazione. Come noto, infatti, il sopracitato articolo stabilisce che: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702 quater”. Con questa norma, introdotta dalla lettera a) del comma 1, dell'art. 54, d.l. n. 83/2012, è stato previsto un filtro di inammissibilità dell'appello fondato su una selezione effettuata preventivamente dal Giudice a cui è affidato il compito di distinguere, prima di procedere alla trattazione, le impugnazioni meritevoli da quelle assolutamente infondate che, a colpo d'occhio,
“non hanno probabilità di essere accolte”. In tal caso il Giudice, provvedendo con ordinanza, dichiara l'inammissibilità dell'appello e si spoglia del relativo gravame. Nella presente controversia,
l'eccezione è infondata e non merita accoglimento non solo perché non ne sussistono i presupposti - non risultando ictu oculi la manifesta infondatezza dell'appello, la cui valutazione comporta comunque per il giudice uno studio approfondito della causa al fine di delibare la “ragionevole probabilità” dell'appello di essere accolto - ma anche, in quanto proposta in sede ormai decisionale, fase nella quale è preclusa la regressione del procedimento all'ipotesi prevista dall'art. 348 bis c.p.c.
Infatti, come, in proposito, affermato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “L'art. 348 bis
c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde. L'inciso fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, infatti, allude all'ipotesi in cui il giudice dell'appello abbia dato corso alla trattazione dell'appello in via normale e non abbia rilevato la mancanza di ragionevole probabilità dell'appello di essere accolto in limine litis all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., come gli impone l'art. 348 ter c.p.c. In tal caso detto inciso impone al giudice dell'appello di decidere con il procedimento di decisione normale e, dunque, con le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, impedendo una regressione del procedimento all'ipotesi degli art. 348 bis e 348 ter c.p.c.” (cfr. Cass. 8940/2014).
In secondo luogo, occorre evidenziare che l'ammissibilità dell'appello deve essere valutata alla luce dell'art. 342 c.p.c. (come modificato con il d.l. n. 83/2012) in forza del quale: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La norma non esige, dunque, una forma particolare dell'appello ma impone di specificare il “quantum appellatum” (cfr. Cass 21336/2017), non solo attraverso l'individuazione dei capi impugnati, ma anche mediante la prospettazione della diversa soluzione delle questioni risolte dal giudice di primo grado e l'esatta identificazione degli errori in iudicando e della loro incidenza sulla decisione. Sotto il profilo del fatto, si richiede all'appellante che alla critica della sentenza si accompagni una diversa ricostruzione dei fatti rilevanti, sotto il profilo del diritto, è necessaria l'individuazione della violazione di legge che ha condotto il Giudice alla decisione nonché della diversa norma applicabile
(cfr. Cass. 10916/2017 “L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
(conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”). In proposito, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che, pertanto, oltre ad un profilo volitivo (l'indicazione delle parti della sentenza che si vogliono appellare), l'appello debba contenere anche un profilo argomentativo volto a incrinare il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata (cfr. Cass. 23299/2011).
Ebbene, sulla base di quanto illustrato, l'appello in concreto proposto, non appare inammissibile, in quanto non risulta mancante la parte argomentativa che, con espressa e motivata censura, miri a contrastare quanto affermato dal primo Giudice.
Parte appellante, infatti, contestando la sentenza nella sua interezza, ha riproposto la propria tesi giuridica, già esposta in primo grado, prospettando una sufficiente critica all'iter logico-giuridico su cui si fonda la decisione.
Venendo al merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che all'esito dell'espletamento dell'istruttoria sia stato provato l'effettivo accadimento del sinistro come evento verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto di citazione e il nesso di causalità tra i fatti descritti e il danno lamentato dall'attore.
Cionondimeno, il Giudice di Pace di Gravina in Puglia ha ritenuto la sussistenza di una corresponsabilità – ancorchè in percentuali differenti – delle condotte di guida dei conducenti coinvolti nel sinistro, assumendo che verosimilmente il procedesse a velocità non adeguata P_
circostanza, questa, rimasta allo stato sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
Inoltre il primo Giudice ha rilevato che le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso fossero non puntuali ed univoche, che le conclusioni rassegnate dal CTU apparissero contrastanti e che la mancata comparizione del a rendere l'interrogatorio formale non fosse sufficiente per CP_4 superare la presunzione di corresponsabilità nel determinismo dell'evento.
Ritiene questo NA che il primo Giudice abbia errato nell'individuare la corresponsabilità dell'odierno appellante nella causazione del sinistro, risultando la censurata decisione caratterizzata da una motivazione sganciata da qualunque riscontro obiettivo e concreto e non conforme né alle fondamentali regole di diritto applicabili alla fattispecie (art. 2054 c.c. e 2697
c.c.), né agli stessi esiti dell'istruttoria.
Giova premettere, in chiave di teoria generale, che ai sensi dell'art. 2054 c.c. il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La Suprema Corte con ordinanza n. 19115/2020 ha ribadito la regola, già affermata nella precedente ordinanza n. 124/2016 secondo la quale, in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, anche se dalla valutazione delle prove resta individuata la condotta colposa di uno solo dei due conducenti, per attribuire allo stesso la causa determinante ed esclusiva dell'incidente, deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, in quanto è necessario dimostrare di aver operato tutto il possibile al fine di evitare il danno, altrimenti si deve presumere anche il suo colpevole concorso.
La stessa Cassazione, in più occasioni, ha inoltre chiarito che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli, come pure a quelle di comune prudenza, può essere acquisita anche in modo indiretto, attraverso l'accertamento del collegamento causale esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con la condotta dell'altro conducente. Nella specie, sul conducente che invade la carreggiata di marcia opposta ricade l'intera responsabilità del sinistro, pur se al momento dell'impatto il veicolo antagonista procedeva a velocità sostenuta. In particolare, secondo il Collegio, pur essendo ipotizzabile un'andatura non commisurata del veicolo, tale circostanza resta assorbita dalla condotta dell'altro conducente, il quale ha oltrepassato la striscia continua senza neanche rallentare. Pertanto, il concorso di colpa si vanifica quando la violazione imputabile al veicolo antagonista non ha incidenza causale nell'incidente, in quanto il guidatore, preso atto che un veicolo, superando la striscia continua ed invadendo la corsia, sta per impattare frontalmente, può unicamente compiere una manovra d'emergenza, e cioè frenando per tentare di evitare lo scontro.
E' stato, altresi', affermato che l'infrazione pur grave, quale l'invasione dell'altra corsia, posta in essere da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare finanche la condotta dell'altro guidatore nella finalità di stabilire se, in rapporto alla situazione accertata nei fatti, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. Civ n. 477/2003).
La presunzione di colpa concorrente, ex art. 2054, II comma, c.c., opera sul piano causale, tuttavia la presunzione di colpa deve pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento. Quando, al contrario, risulti che quella violazione non abbia avuto incidenza causale, non sussiste ragione di ritenere non superata quella presunzione.
Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie mette conto rilevare che, per un verso, all'esito dell'istruttoria non è emersa alcuna violazione (sub specie di andatura a velocità inadeguata) ascrivibile al conducente dell'autovettura Fiat Punto, odierno appellante e, per altro verso, che quand'anche egli avesse assunto una condotta di guida imprudente, tale violazione non ha assunto incidenza causale nella verificazione dell'evento avendo, piuttosto, tentato di evitare l'impatto frontale con il mezzo di controparte compiendo una manovra di emergenza.
Fondate appaiono, infatti, le doglianze di malgoverno delle risultanze istruttorie spiegate dall'appellante nei confronti della sentenza di prime cure, dovendosi ritenere che l'attore-appellante abbia versato in causa gli elementi di cognizione minimi, idonei e sufficienti ad acclarare la riconducibilità (compatibilità), sotto il profilo eziologico, dei danni materiali subiti dall'autovettura di sua proprietà, come documentati, al sinistro de quo.
In primo luogo, quanto alla effettiva verificazione del sinistro, appare dimostrato che l'evento lesivo descritto sia occorso nelle circostanze di tempo e di luogo indicate tanto in sede di atto di citazione quanto in sede di appello.
Tanto, infatti, trovava effettivo e puntuale riscontro nella deposizione resa all'udienza del
05.04.2011 da da ritenersi attendibile oggettivamente, in quanto rilasciava Testimone_1
dichiarazioni circostanziate ed immuni lacune, incongruità o contraddizioni. Inoltre, non può dubitarsi della genuinità della deposizione di quest'ultima anche dal punto di vista soggettivo, atteso che il teste non aveva (e non ha) alcun legame di parentela e\o affinità con le parti e che era in grado di fornire una giustificazione plausibile in merito alla conoscenza dei fatti di causa. Più in dettaglio, il teste confermava le circostanze di tempo e di luogo indicate dall'appellante ed evidenziava di poter riferire sul sinistro in quanto “Preciso che mi trovavo dietro la Golf di colore nero e procedevo in direzione Gravina provenendo da Corato, quando all'improvviso la Golf che mi precedeva nell'effettuare una curva a destra, invadeva la corsia opposta allorquando sopraggiungeva una Fiat Punto di colore celeste, che veniva attinta allo spigolo sinistro e usciva fuori strada finendola sua corsa su un cumulo di terra presente sul lato destro della strada”.
Inoltre, le dichiarazioni della avvaloravano in maniera chiara e lineare anche le Pt_1 modalità di accadimento dell'evento, come descritte dall'appellante, con particolare riguardo alla collocazione e alla direzione di marcia seguita dai citati veicoli.
Pertanto, l'indicazione da parte della testimone della via percorsa dai mezzi coinvolti nell'incidente (ossia dunque, dei sensi di marcia) e la descrizione dell'impatto, si configurano come elementi esaustivi e concordanti con la dinamica dell'incidente rassegnata in citazione.
Ed ancora, appare altresì idoneo a corroborare ulteriormente il quadro probatorio relativo tanto alla verificazione quanto alla dinamica del sinistro, il contegno processuale osservato dal convenuto
, giammai comparso tanto nel giudizio di prime cure (dichiarazione di contumacia di Controparte_4 cui all'ordinanza del 05.04.2011) quanto nel presente gravame, nonostante la regolare notifica dei relativi atti introduttivi nei suoi confronti;
di talché quest'ultimo manifestava l'assenza di interesse ad esercitare il proprio diritto di difesa, da individuarsi nella ostensione di una eventuale prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, così da andare esente dalla ridetta responsabilità ex art. 2054, comma I, c.c.
Né può sottacersi, nella ponderazione del ridetto compendio probatorio di causa, la mancata ingiustificata comparizione del all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio CP_4 formale deferitogli da controparte e ammesso dal Giudice con l'ordinanza resa all'udienza dell'01.02.2011, essendovi, in atti, la prova dell'avvenuta notifica nei suoi confronti del provvedimento ammissivo (cfr. verbale di udienza regolarmente notificato al convenuto, come allegato al fascicolo di parte attrice-appellante): mancata comparizione che, valutata congiuntamente a tutti gli ulteriori elementi di prova innanzi illustrati, non può non ritenersi quale ammissione dei fatti oggetto dell'interrogatorio formale ai sensi dell'art. 232 co. 1, c.p.c., a mente del quale “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Ne consegue che tale contegno processuale può assurgere, laddove confermato dal complessivo compendio probatorio, ad argomento di prova, valutabile dal Giudice ex art. 116 c.p.c..
In definitiva, deve ritenersi dimostrato sin dal primo grado, da parte dell'attore-appellante
(con i mezzi di prova documentali e testimoniali sopra specificati), l'an del diritto al risarcimento e, dunque, il verificarsi dell'evento lesivo, secondo la dinamica delineata dall'attore-appellante in entrambi gli atti introduttivi.
Sotto ulteriore profilo, il tema del nesso di causalità (tra condotta del danneggiante e danno- evento) e la prova del danno-conseguenza era poi adeguatamente istruito e convincentemente acclarato dalla c.t.u. esperita in primo grado, in forza di una compiuta disamina degli elementi di indagine a sua disposizione e all'esito di una puntuale illustrazione del percorso logico volto alla individuazione dei danni effettivamente ricollegabili all'evento.
Tale indagine peritale, resasi necessaria successivamente all'espletamento della prova orale, veniva disposta al fine di, tra l'altro, determinare la natura e l'entità dei danni subiti dal mezzo dell'attore, la loro compatibilità rispetto al sinistro in esame ed il loro complessivo ammontare.
Il C.T.U. all'uopo nominato, sulla scorta dei rilievi fotografici prodotti in atti e della documentazione a disposizione, rilevava la compatibilità della natura e l'entità dei danni occorsi al veicolo di parte attrice precisando, altresi', che le spese elencate per le sostituzioni e riparazioni sono consequenziali al sinistro e riguardano pezzi che si collocano per il loro funzionamento sulle parti danneggiate dall'impatto, quindi si ritiene certo il loro danneggiamento in seguito all'urto.
Ne consegue che, sulla base delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, la responsabilità del sinistro non può che essere attribuita integralmente a , conducente Controparte_4 dell'autovettura Wolkswagen Golf tg. PZ 299953 da configurarsi quale responsabile unico del sinistro occorso alle ore 23:15 circa del 09.10.2008 in territorio di Gravina in Puglia.
Accertata l'esistenza dei danni-conseguenza, corrispondenti ai danni subiti dal mezzo dall'appellante, oltre che la loro compatibilità rispetto all'evento lesivo, come acclarati dal C.T.U., per quanto concerne la loro quantificazione ai fini risarcitori, è possibile fare ulteriormente riferimento al citato elaborato peritale.
Il perito quantificava tali danni in complessivi €. 6.466,08 oltre Iva come analiticamente descritto nella perizia che deve intendersi integralmente richiamata, di fatto lievemente ridimensionando la pretesa risarcitoria dell'appellante.
A tali esiti, frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato e in continua aderenza ai documenti, agli atti e allo stato dei luoghi analizzato, in ragione della intrinseca persuasività delle motivazioni che li sorreggono, questo Giudice intende riportarsi.
Del resto, per costante giurisprudenza, laddove un fatto non sia percepibile nella sua intrinseca natura se non con cognizioni o strumentazioni tecniche che il Giudice non possiede, o comunque risulti di più agevole, efficace e funzionale accertamento, ove l'indagine sia condotta da un ausiliario dotato di specifiche cognizioni tecnico-scientifiche, la CTU costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova in quanto diretta ad accertare fatti. “La consulenza tecnica che in genere ha la funzione di fornire al Giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche” (cfr. Cass. n. 8297/2005).
Ne discende che la valutazione di difetto della prova in ordine ai danni eziologicamente ricollegabili al sinistro, compiuta dal primo Giudice, risulta smentita dalle illustrate risultanze che, viceversa, ben possono e devono essere poste a base della decisione.
Pertanto, accertato l'an dell'obbligazione risarcitoria, la domanda del danneggiato deve essere accolta nei limiti sopraevidenziati, dovendosi per l'effetto affermare la responsabilità risarcitoria solidale dei convenuti per i danni occorsi all'autovettura Fiat Punto tg. CP 434 KK di proprietà della ditta , in particolare, quella di in qualità di proprietario Controparte_1 Controparte_4
e conducente dell'autovettura Volkswagen Golf tg. PZ 299953 dalla cui circolazione è derivato il danno ai sensi dell'art. 2054 c.c. e quella della ora Controparte_2 Controparte_3
quale compagnia di assicurazioni garante della r.c.a. (dato comprovato o comunque incontestato in causa).
In ragione di tutto quanto sopra argomentato, i convenuti/appellati devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma complessiva Controparte_1 di €. 6.466,08 + Iva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, in considerazione dell'avvenuta corresponsione da parte della Compagnia, in esecuzione della sentenza di primo grado, dell'importo di €. 2.700,00 accettato dalla parte appellante, in acconto sul maggiore dovuto, dell'importo residuo.
Dall'accoglimento dell'appello principale deriva, quale corollario, il rigetto dell'appello incidentale proposto da ora Controparte_2 Controparte_3
Ne discende la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento per quanto di ragione della domanda nei termini innanzi precisati, con integrale soccombenza degli odierni appellati;
ogni altro profilo di doglianza non espressamente esaminato deve ritenersi assorbito, in quanto ritenuto da questo Giudice non dirimente ai fini della decisione e comunque inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese processuali del doppio grado devono porsi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a carico dei convenuti soccombenti, non sussistendo alcuna delle ipotesi indicate dall'art. 92 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie.
Va premesso che, in tema di impugnazioni, il potere del Giudice d'Appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite;
in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della decisione sia stato oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. Civ. n. 9695/2020).
In conclusione, in riforma della impugnata sentenza, e Controparte_4 Controparte_2
ora devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese del doppio grado di Controparte_3
giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n.
147/2022, per il giudizio di primo grado in base allo scaglione di riferimento individuato sulla base del decisum da €. 5.201,00 a €. 26.000,00, secondo i valori medi – ridotti al 50% in considerazione della non particolarità delle questioni trattate e della prossimità del valore al minimo dello scaglione considerato - per quanto concerne il giudizio dinanzi al Giudice di Pace (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) e per il giudizio d'appello dinanzi al NA
(con riconoscimento delle sole fasi di studio, introduttiva decisionale).
Si pongono, altresì, definitivamente a carico delle parti soccombenti, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio di primo grado a mezzo di separato decreto.
P.Q.M.
Il NA di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 11.01.2013 da ogni diversa istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza n. 249/2012 (cron. 1052/2012) del 28.05.2012 (depositata in cancelleria in data
04.06.2012), resa dal Giudice di Pace di Gravina in Puglia nel giudizio iscritto al R.G. n. 664/2010:
a) DICHIARA l'esclusiva responsabilità di del sinistro occorso in data Controparte_4
09.10.2008 e, per l'effetto, NA e ora Controparte_4 Controparte_2 CP_3
in solido fra loro, al pagamento di €. 6.466,08 + Iva (con decurtazione di quanto già corrisposto
[...]
in esecuzione della sentenza di primo grado), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo, in favore di;
Controparte_1
2) RIGETTA l'appello incidentale;
3) NA e ora in solido fra Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
loro, alla rifusione in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi Controparte_1 di giudizio, liquidate sulla base del decisum, per il primo grado in complessivi €. 1.045,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge, e, per il secondo grado in complessivi €. 1.698,50 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali del
15% e accessori come per legge;
4) PONE le spese della CTU, liquidate a mezzo di separato decreto nel corso del giudizio di prime cure definitivamente e interamente a carico degli appellati, in solido tra loro.
Così deciso in Bari, il 05.02.2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Merra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il NA di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Merra pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000105/2013 di R.G. (ex Sezione distaccata di Altamura) promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Matera, presso il cui studio sito in Gravina in Puglia alla via F.lli Bandiera n. 42 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte appellante principale/appellata incidentale -
CONTRO
(ora rappresentata e Controparte_2 Controparte_3 difesa dall'avv. Francesco Guerra presso il cui studio sito in Barletta in piazza Conteduca n. 25 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte appellata principale/appellante incidentale -
E
Controparte_4
- parte appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 249/2012 (cron. 1052/2012) del 28.05.2012 (depositata in cancelleria in data 04.06.2012), resa dal Giudice di Pace di Gravina in Puglia nel giudizio iscritto al R.G. n. 664/2010; risarcimento danni a cose da circolazione stradale;
valore della causa €. 7.044,75.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle autorizzate note di trattazione c.d. scritta depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 09.09.2024 e nei precedenti scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 29.06.2010 la (d'ora innanzi per Controparte_1
Contr brevità “ o ), in qualità di proprietaria dell'autovettura Fiat Punto tg. CP 434 KK P_
conveniva in giudizio , quale proprietario e conducente dell'autovettura Wolkswagen Controparte_4
Golf tg. PZ 299953 e la che la garantiva per la rca, assumendo che il Controparte_2
giorno 09.10.2008 alle ore 23.15 circa in territorio di Gravina in Puglia, alla guida P_ dell'autovettura Fiat Punto di sua proprietà, mentre percorreva la S.P. 137 in direzione Gravina in
Puglia-Corato, veniva attinta dall'autovettura Wolkswagen Golf condotta nell'occasione da CP_4
che invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso;
a seguito di detta
[...] collisione, l'autovettura Fiat Punto finiva sopra un cumulo di terra presente sul lato della strada, riportando danni sulla parte laterale sinistra, destra e alla parte meccanica riportando danni quantificati in €. 7.044.75.
Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei detti danni materiali e delle spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Compagnia convenuta che contestava la domanda attorea siccome infondata sia nell'an – deducendo l'incompatibilità tra la dinamica del sinistro riportata in citazione e i danni riscontrati sui veicoli che nel quantum – trattandosi di quantificazione effettuata sulla base di un preventivo inidoneo a supportare l'effettivo esborso, nonché il richiesto cumulo di interessi e rivalutazione monetaria - chiedendone il rigetto con vittoria di compensi.
non si costituiva in giudizio e alla prima udienza del 26.10.2010 ne veniva Controparte_4
dichiarata la contumacia. La causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale a mezzo del teste Tes_1
– l'interrogatorio formale del convenuto , pur ammesso, non veniva espletato per
[...] CP_4
mancata comparizione dello stesso – e ctu tecnico-ricostruttiva volta ad accertare la dinamica e la compatibilità dei danni riportati dal veicolo attoreo con la descrizione e ricostruzione del sinistro, nonché la natura ed entità degli stessi in seguito all'incidente de quo ed il costo delle relative riparazioni.
Precisate le conclusioni, la causa veniva decisa in data 28.05.2012.
Con l'epigrafata sentenza n. 249/2012 (cron. 1052/2012) depositata in cancelleria in data
04.06.2012, resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 664/2010, il Giudice di Pace di Gravina in Puglia cosi' provvedeva:
“1) dichiara il convenuto responsabile, nella misura del 60%, del sinistro Controparte_4
avvenuto il 9/10/08 sulla SP. 137 Gravina-Corato, con corresponsabilità (40%) del , P_ conducente dell'auto Fiat Punto;
2) condanna, in solido, i precipitati convenuti e Controparte_4 Controparte_5 nelle loro rispettive qualità, al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di €. 2.700,00
a titolo di risarcimento danni materiali, oltre interessi legali dal di' del sinistro sino al soddisfo, rigettando ogni altra istanza e richiesta;
3) condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio liquidate, considerata la parziale soccombenza, in favore dell'attore e per esso al procuratore costituito anticipatario e distrattario, nella misura complessiva di €. 1.295,00 – di cui €. 195,00 per spese, €. 580,00 per diritti ed €. 520,00 per onorario, oltre spese generali, nonché IVA e C.N.P.A. come per legge e spese diCTU già liquidate in atti”.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva la proponendo Controparte_1 dinanzi all'intestato NA il gravame introduttivo del presente giudizio, allibrato al R.G. n.
92000105/2013 (atto di appello notificato in data 11.01.2013).
Oltre a riproporre la medesima ricostruzione in fatto già esposta in primo grado, l'appellante articolava i seguenti motivi: 1) erronea attribuzione della responsabilità concorsuale al sig. P_
: deduceva la sussistenza dell'esclusiva responsabilità del per violazione dell'art. 143
[...] CP_4
C.d.S. – avendo costui invaso la mezzeria di pertinenza della Fiat Punto - che esclude qualsivoglia responsabilità anche concorsuale dell'altra parte, non essendo stata rilevata alcuna imprudenza nella condotta di guida del conducente della Fiat Punto;
2) errata quantificazione del danno: discostandosi dalla quantificazione effettuata dal CTU. Ne sarebbe conseguita una motivazione insufficiente e contraddittoria, che non teneva (e non tiene) in debita considerazione tanto la prova testimoniale, la quale avrebbe confermato la verificazione del sinistro, quanto l'elaborato peritale depositato agli atti.
Instava conclusivamente per: 1) accertare e dichiarare che l'incidente si è verificato per responsabilità esclusiva del sig. ; 2) dichiarare i convenuti con vincolo solidale tra loro Controparte_4 tenuti al pagamento della somma di €. 7.044,75 oltre iva per i danni riportati dall'autovettura Fiat
Punto tg. CP 434 KK oltre interessi e rivalutazione dal di' del dovuto fino all'effettivo saldo;
3) dare atto che la ha già corrisposto, in esecuzione della sentenza di primo grado, Controparte_2
l'importo di €. 2.700,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali, accettato dalla ditta
, in acconto sul maggiore dovuto, e per l'effetto condannare i convenuti Controparte_1 in solido al pagamento in favore dell'attore dell'importo residuo;
4) condannare i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 13.05.2013 si costituiva l'appellata Controparte_6 eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel
[...]
merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto e, proponendo contestualmente appello incidentale avverso il capo della sentenza che attribuiva nella misura del 60% la responsabilità del sinistro a
, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio. Controparte_4
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza di prima comparizione del 20.06.2011 il precedente
Giudice, preso atto dell'appello incidentale spiegato dalla Compagnia, autorizzava l'appellata alla notifica dell'appello incidentale all'appellato contumace, fissando per il prosieguo l'udienza del
17.12.2013.
Seguivano numerosi ulteriori rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione sino all'udienza del 09.09.2024 ove la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Tutto ciò premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo il seguente ordine logico-giuridico.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata dall'appellata di inammissibilità dello spiegato appello ex art. 348 bis c.p.c. in quanto l'impugnazione non avrebbe ragionevole probabilità di essere accolta, oltre ad evidenziare l'estrema genericità della impugnazione che non chiarisce quali siano le parti della sentenza oggetto di censura, né indica alcun iter giuridico – argomentativo per contrastare le motivazioni poste dal Giudice di prime cure a fondamento della pronuncia di rigetto delle domande attoree.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., va chiarito che si tratta di uno strumento deflattivo del contenzioso, rimesso alla discrezionalità del Giudice e basato sulla ragionevole infondatezza dell'impugnazione. Come noto, infatti, il sopracitato articolo stabilisce che: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702 quater”. Con questa norma, introdotta dalla lettera a) del comma 1, dell'art. 54, d.l. n. 83/2012, è stato previsto un filtro di inammissibilità dell'appello fondato su una selezione effettuata preventivamente dal Giudice a cui è affidato il compito di distinguere, prima di procedere alla trattazione, le impugnazioni meritevoli da quelle assolutamente infondate che, a colpo d'occhio,
“non hanno probabilità di essere accolte”. In tal caso il Giudice, provvedendo con ordinanza, dichiara l'inammissibilità dell'appello e si spoglia del relativo gravame. Nella presente controversia,
l'eccezione è infondata e non merita accoglimento non solo perché non ne sussistono i presupposti - non risultando ictu oculi la manifesta infondatezza dell'appello, la cui valutazione comporta comunque per il giudice uno studio approfondito della causa al fine di delibare la “ragionevole probabilità” dell'appello di essere accolto - ma anche, in quanto proposta in sede ormai decisionale, fase nella quale è preclusa la regressione del procedimento all'ipotesi prevista dall'art. 348 bis c.p.c.
Infatti, come, in proposito, affermato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “L'art. 348 bis
c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde. L'inciso fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, infatti, allude all'ipotesi in cui il giudice dell'appello abbia dato corso alla trattazione dell'appello in via normale e non abbia rilevato la mancanza di ragionevole probabilità dell'appello di essere accolto in limine litis all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., come gli impone l'art. 348 ter c.p.c. In tal caso detto inciso impone al giudice dell'appello di decidere con il procedimento di decisione normale e, dunque, con le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, impedendo una regressione del procedimento all'ipotesi degli art. 348 bis e 348 ter c.p.c.” (cfr. Cass. 8940/2014).
In secondo luogo, occorre evidenziare che l'ammissibilità dell'appello deve essere valutata alla luce dell'art. 342 c.p.c. (come modificato con il d.l. n. 83/2012) in forza del quale: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La norma non esige, dunque, una forma particolare dell'appello ma impone di specificare il “quantum appellatum” (cfr. Cass 21336/2017), non solo attraverso l'individuazione dei capi impugnati, ma anche mediante la prospettazione della diversa soluzione delle questioni risolte dal giudice di primo grado e l'esatta identificazione degli errori in iudicando e della loro incidenza sulla decisione. Sotto il profilo del fatto, si richiede all'appellante che alla critica della sentenza si accompagni una diversa ricostruzione dei fatti rilevanti, sotto il profilo del diritto, è necessaria l'individuazione della violazione di legge che ha condotto il Giudice alla decisione nonché della diversa norma applicabile
(cfr. Cass. 10916/2017 “L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
(conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”). In proposito, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che, pertanto, oltre ad un profilo volitivo (l'indicazione delle parti della sentenza che si vogliono appellare), l'appello debba contenere anche un profilo argomentativo volto a incrinare il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata (cfr. Cass. 23299/2011).
Ebbene, sulla base di quanto illustrato, l'appello in concreto proposto, non appare inammissibile, in quanto non risulta mancante la parte argomentativa che, con espressa e motivata censura, miri a contrastare quanto affermato dal primo Giudice.
Parte appellante, infatti, contestando la sentenza nella sua interezza, ha riproposto la propria tesi giuridica, già esposta in primo grado, prospettando una sufficiente critica all'iter logico-giuridico su cui si fonda la decisione.
Venendo al merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che all'esito dell'espletamento dell'istruttoria sia stato provato l'effettivo accadimento del sinistro come evento verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto di citazione e il nesso di causalità tra i fatti descritti e il danno lamentato dall'attore.
Cionondimeno, il Giudice di Pace di Gravina in Puglia ha ritenuto la sussistenza di una corresponsabilità – ancorchè in percentuali differenti – delle condotte di guida dei conducenti coinvolti nel sinistro, assumendo che verosimilmente il procedesse a velocità non adeguata P_
circostanza, questa, rimasta allo stato sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
Inoltre il primo Giudice ha rilevato che le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso fossero non puntuali ed univoche, che le conclusioni rassegnate dal CTU apparissero contrastanti e che la mancata comparizione del a rendere l'interrogatorio formale non fosse sufficiente per CP_4 superare la presunzione di corresponsabilità nel determinismo dell'evento.
Ritiene questo NA che il primo Giudice abbia errato nell'individuare la corresponsabilità dell'odierno appellante nella causazione del sinistro, risultando la censurata decisione caratterizzata da una motivazione sganciata da qualunque riscontro obiettivo e concreto e non conforme né alle fondamentali regole di diritto applicabili alla fattispecie (art. 2054 c.c. e 2697
c.c.), né agli stessi esiti dell'istruttoria.
Giova premettere, in chiave di teoria generale, che ai sensi dell'art. 2054 c.c. il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La Suprema Corte con ordinanza n. 19115/2020 ha ribadito la regola, già affermata nella precedente ordinanza n. 124/2016 secondo la quale, in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, anche se dalla valutazione delle prove resta individuata la condotta colposa di uno solo dei due conducenti, per attribuire allo stesso la causa determinante ed esclusiva dell'incidente, deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, in quanto è necessario dimostrare di aver operato tutto il possibile al fine di evitare il danno, altrimenti si deve presumere anche il suo colpevole concorso.
La stessa Cassazione, in più occasioni, ha inoltre chiarito che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli, come pure a quelle di comune prudenza, può essere acquisita anche in modo indiretto, attraverso l'accertamento del collegamento causale esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con la condotta dell'altro conducente. Nella specie, sul conducente che invade la carreggiata di marcia opposta ricade l'intera responsabilità del sinistro, pur se al momento dell'impatto il veicolo antagonista procedeva a velocità sostenuta. In particolare, secondo il Collegio, pur essendo ipotizzabile un'andatura non commisurata del veicolo, tale circostanza resta assorbita dalla condotta dell'altro conducente, il quale ha oltrepassato la striscia continua senza neanche rallentare. Pertanto, il concorso di colpa si vanifica quando la violazione imputabile al veicolo antagonista non ha incidenza causale nell'incidente, in quanto il guidatore, preso atto che un veicolo, superando la striscia continua ed invadendo la corsia, sta per impattare frontalmente, può unicamente compiere una manovra d'emergenza, e cioè frenando per tentare di evitare lo scontro.
E' stato, altresi', affermato che l'infrazione pur grave, quale l'invasione dell'altra corsia, posta in essere da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare finanche la condotta dell'altro guidatore nella finalità di stabilire se, in rapporto alla situazione accertata nei fatti, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. Civ n. 477/2003).
La presunzione di colpa concorrente, ex art. 2054, II comma, c.c., opera sul piano causale, tuttavia la presunzione di colpa deve pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento. Quando, al contrario, risulti che quella violazione non abbia avuto incidenza causale, non sussiste ragione di ritenere non superata quella presunzione.
Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie mette conto rilevare che, per un verso, all'esito dell'istruttoria non è emersa alcuna violazione (sub specie di andatura a velocità inadeguata) ascrivibile al conducente dell'autovettura Fiat Punto, odierno appellante e, per altro verso, che quand'anche egli avesse assunto una condotta di guida imprudente, tale violazione non ha assunto incidenza causale nella verificazione dell'evento avendo, piuttosto, tentato di evitare l'impatto frontale con il mezzo di controparte compiendo una manovra di emergenza.
Fondate appaiono, infatti, le doglianze di malgoverno delle risultanze istruttorie spiegate dall'appellante nei confronti della sentenza di prime cure, dovendosi ritenere che l'attore-appellante abbia versato in causa gli elementi di cognizione minimi, idonei e sufficienti ad acclarare la riconducibilità (compatibilità), sotto il profilo eziologico, dei danni materiali subiti dall'autovettura di sua proprietà, come documentati, al sinistro de quo.
In primo luogo, quanto alla effettiva verificazione del sinistro, appare dimostrato che l'evento lesivo descritto sia occorso nelle circostanze di tempo e di luogo indicate tanto in sede di atto di citazione quanto in sede di appello.
Tanto, infatti, trovava effettivo e puntuale riscontro nella deposizione resa all'udienza del
05.04.2011 da da ritenersi attendibile oggettivamente, in quanto rilasciava Testimone_1
dichiarazioni circostanziate ed immuni lacune, incongruità o contraddizioni. Inoltre, non può dubitarsi della genuinità della deposizione di quest'ultima anche dal punto di vista soggettivo, atteso che il teste non aveva (e non ha) alcun legame di parentela e\o affinità con le parti e che era in grado di fornire una giustificazione plausibile in merito alla conoscenza dei fatti di causa. Più in dettaglio, il teste confermava le circostanze di tempo e di luogo indicate dall'appellante ed evidenziava di poter riferire sul sinistro in quanto “Preciso che mi trovavo dietro la Golf di colore nero e procedevo in direzione Gravina provenendo da Corato, quando all'improvviso la Golf che mi precedeva nell'effettuare una curva a destra, invadeva la corsia opposta allorquando sopraggiungeva una Fiat Punto di colore celeste, che veniva attinta allo spigolo sinistro e usciva fuori strada finendola sua corsa su un cumulo di terra presente sul lato destro della strada”.
Inoltre, le dichiarazioni della avvaloravano in maniera chiara e lineare anche le Pt_1 modalità di accadimento dell'evento, come descritte dall'appellante, con particolare riguardo alla collocazione e alla direzione di marcia seguita dai citati veicoli.
Pertanto, l'indicazione da parte della testimone della via percorsa dai mezzi coinvolti nell'incidente (ossia dunque, dei sensi di marcia) e la descrizione dell'impatto, si configurano come elementi esaustivi e concordanti con la dinamica dell'incidente rassegnata in citazione.
Ed ancora, appare altresì idoneo a corroborare ulteriormente il quadro probatorio relativo tanto alla verificazione quanto alla dinamica del sinistro, il contegno processuale osservato dal convenuto
, giammai comparso tanto nel giudizio di prime cure (dichiarazione di contumacia di Controparte_4 cui all'ordinanza del 05.04.2011) quanto nel presente gravame, nonostante la regolare notifica dei relativi atti introduttivi nei suoi confronti;
di talché quest'ultimo manifestava l'assenza di interesse ad esercitare il proprio diritto di difesa, da individuarsi nella ostensione di una eventuale prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, così da andare esente dalla ridetta responsabilità ex art. 2054, comma I, c.c.
Né può sottacersi, nella ponderazione del ridetto compendio probatorio di causa, la mancata ingiustificata comparizione del all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio CP_4 formale deferitogli da controparte e ammesso dal Giudice con l'ordinanza resa all'udienza dell'01.02.2011, essendovi, in atti, la prova dell'avvenuta notifica nei suoi confronti del provvedimento ammissivo (cfr. verbale di udienza regolarmente notificato al convenuto, come allegato al fascicolo di parte attrice-appellante): mancata comparizione che, valutata congiuntamente a tutti gli ulteriori elementi di prova innanzi illustrati, non può non ritenersi quale ammissione dei fatti oggetto dell'interrogatorio formale ai sensi dell'art. 232 co. 1, c.p.c., a mente del quale “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Ne consegue che tale contegno processuale può assurgere, laddove confermato dal complessivo compendio probatorio, ad argomento di prova, valutabile dal Giudice ex art. 116 c.p.c..
In definitiva, deve ritenersi dimostrato sin dal primo grado, da parte dell'attore-appellante
(con i mezzi di prova documentali e testimoniali sopra specificati), l'an del diritto al risarcimento e, dunque, il verificarsi dell'evento lesivo, secondo la dinamica delineata dall'attore-appellante in entrambi gli atti introduttivi.
Sotto ulteriore profilo, il tema del nesso di causalità (tra condotta del danneggiante e danno- evento) e la prova del danno-conseguenza era poi adeguatamente istruito e convincentemente acclarato dalla c.t.u. esperita in primo grado, in forza di una compiuta disamina degli elementi di indagine a sua disposizione e all'esito di una puntuale illustrazione del percorso logico volto alla individuazione dei danni effettivamente ricollegabili all'evento.
Tale indagine peritale, resasi necessaria successivamente all'espletamento della prova orale, veniva disposta al fine di, tra l'altro, determinare la natura e l'entità dei danni subiti dal mezzo dell'attore, la loro compatibilità rispetto al sinistro in esame ed il loro complessivo ammontare.
Il C.T.U. all'uopo nominato, sulla scorta dei rilievi fotografici prodotti in atti e della documentazione a disposizione, rilevava la compatibilità della natura e l'entità dei danni occorsi al veicolo di parte attrice precisando, altresi', che le spese elencate per le sostituzioni e riparazioni sono consequenziali al sinistro e riguardano pezzi che si collocano per il loro funzionamento sulle parti danneggiate dall'impatto, quindi si ritiene certo il loro danneggiamento in seguito all'urto.
Ne consegue che, sulla base delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, la responsabilità del sinistro non può che essere attribuita integralmente a , conducente Controparte_4 dell'autovettura Wolkswagen Golf tg. PZ 299953 da configurarsi quale responsabile unico del sinistro occorso alle ore 23:15 circa del 09.10.2008 in territorio di Gravina in Puglia.
Accertata l'esistenza dei danni-conseguenza, corrispondenti ai danni subiti dal mezzo dall'appellante, oltre che la loro compatibilità rispetto all'evento lesivo, come acclarati dal C.T.U., per quanto concerne la loro quantificazione ai fini risarcitori, è possibile fare ulteriormente riferimento al citato elaborato peritale.
Il perito quantificava tali danni in complessivi €. 6.466,08 oltre Iva come analiticamente descritto nella perizia che deve intendersi integralmente richiamata, di fatto lievemente ridimensionando la pretesa risarcitoria dell'appellante.
A tali esiti, frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato e in continua aderenza ai documenti, agli atti e allo stato dei luoghi analizzato, in ragione della intrinseca persuasività delle motivazioni che li sorreggono, questo Giudice intende riportarsi.
Del resto, per costante giurisprudenza, laddove un fatto non sia percepibile nella sua intrinseca natura se non con cognizioni o strumentazioni tecniche che il Giudice non possiede, o comunque risulti di più agevole, efficace e funzionale accertamento, ove l'indagine sia condotta da un ausiliario dotato di specifiche cognizioni tecnico-scientifiche, la CTU costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova in quanto diretta ad accertare fatti. “La consulenza tecnica che in genere ha la funzione di fornire al Giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche” (cfr. Cass. n. 8297/2005).
Ne discende che la valutazione di difetto della prova in ordine ai danni eziologicamente ricollegabili al sinistro, compiuta dal primo Giudice, risulta smentita dalle illustrate risultanze che, viceversa, ben possono e devono essere poste a base della decisione.
Pertanto, accertato l'an dell'obbligazione risarcitoria, la domanda del danneggiato deve essere accolta nei limiti sopraevidenziati, dovendosi per l'effetto affermare la responsabilità risarcitoria solidale dei convenuti per i danni occorsi all'autovettura Fiat Punto tg. CP 434 KK di proprietà della ditta , in particolare, quella di in qualità di proprietario Controparte_1 Controparte_4
e conducente dell'autovettura Volkswagen Golf tg. PZ 299953 dalla cui circolazione è derivato il danno ai sensi dell'art. 2054 c.c. e quella della ora Controparte_2 Controparte_3
quale compagnia di assicurazioni garante della r.c.a. (dato comprovato o comunque incontestato in causa).
In ragione di tutto quanto sopra argomentato, i convenuti/appellati devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma complessiva Controparte_1 di €. 6.466,08 + Iva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, in considerazione dell'avvenuta corresponsione da parte della Compagnia, in esecuzione della sentenza di primo grado, dell'importo di €. 2.700,00 accettato dalla parte appellante, in acconto sul maggiore dovuto, dell'importo residuo.
Dall'accoglimento dell'appello principale deriva, quale corollario, il rigetto dell'appello incidentale proposto da ora Controparte_2 Controparte_3
Ne discende la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento per quanto di ragione della domanda nei termini innanzi precisati, con integrale soccombenza degli odierni appellati;
ogni altro profilo di doglianza non espressamente esaminato deve ritenersi assorbito, in quanto ritenuto da questo Giudice non dirimente ai fini della decisione e comunque inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese processuali del doppio grado devono porsi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a carico dei convenuti soccombenti, non sussistendo alcuna delle ipotesi indicate dall'art. 92 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie.
Va premesso che, in tema di impugnazioni, il potere del Giudice d'Appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite;
in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della decisione sia stato oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. Civ. n. 9695/2020).
In conclusione, in riforma della impugnata sentenza, e Controparte_4 Controparte_2
ora devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese del doppio grado di Controparte_3
giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n.
147/2022, per il giudizio di primo grado in base allo scaglione di riferimento individuato sulla base del decisum da €. 5.201,00 a €. 26.000,00, secondo i valori medi – ridotti al 50% in considerazione della non particolarità delle questioni trattate e della prossimità del valore al minimo dello scaglione considerato - per quanto concerne il giudizio dinanzi al Giudice di Pace (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) e per il giudizio d'appello dinanzi al NA
(con riconoscimento delle sole fasi di studio, introduttiva decisionale).
Si pongono, altresì, definitivamente a carico delle parti soccombenti, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio di primo grado a mezzo di separato decreto.
P.Q.M.
Il NA di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 11.01.2013 da ogni diversa istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza n. 249/2012 (cron. 1052/2012) del 28.05.2012 (depositata in cancelleria in data
04.06.2012), resa dal Giudice di Pace di Gravina in Puglia nel giudizio iscritto al R.G. n. 664/2010:
a) DICHIARA l'esclusiva responsabilità di del sinistro occorso in data Controparte_4
09.10.2008 e, per l'effetto, NA e ora Controparte_4 Controparte_2 CP_3
in solido fra loro, al pagamento di €. 6.466,08 + Iva (con decurtazione di quanto già corrisposto
[...]
in esecuzione della sentenza di primo grado), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo, in favore di;
Controparte_1
2) RIGETTA l'appello incidentale;
3) NA e ora in solido fra Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
loro, alla rifusione in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi Controparte_1 di giudizio, liquidate sulla base del decisum, per il primo grado in complessivi €. 1.045,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge, e, per il secondo grado in complessivi €. 1.698,50 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali del
15% e accessori come per legge;
4) PONE le spese della CTU, liquidate a mezzo di separato decreto nel corso del giudizio di prime cure definitivamente e interamente a carico degli appellati, in solido tra loro.
Così deciso in Bari, il 05.02.2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Merra