TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1368/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti LUIGI CERCHIONE ed EMANUELA CIOTOLI, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 18/02/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 04/07/2024 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
All'udienza del 18/02/2025, i coniugi comparivano personalmente, confermavano la loro richiesta ed integravano le condizioni previste nell'atto introduttivo sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 23/06/2001 nel Comune di Terracina (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
04/07/2024 come integrate da verbale dell'udienza del 18/02/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 53, Parte II, Serie A dell'anno
2001); compensa le spese di causa.
Latina, 25/02/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti LUIGI CERCHIONE ed EMANUELA CIOTOLI, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 18/02/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 04/07/2024 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
All'udienza del 18/02/2025, i coniugi comparivano personalmente, confermavano la loro richiesta ed integravano le condizioni previste nell'atto introduttivo sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 23/06/2001 nel Comune di Terracina (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
04/07/2024 come integrate da verbale dell'udienza del 18/02/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 53, Parte II, Serie A dell'anno
2001); compensa le spese di causa.
Latina, 25/02/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti