Inammissibile
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/05/2025, n. 4195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4195 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04195/2025REG.PROV.COLL.
N. 08786/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8786 del 2023, proposto dal sig.
NC EL, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Alianello e Pier Paolo Polese, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Alianello, in Roma, via Chiana, n. 97
contro
Comune di Fabriano (AN), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Conca d’Oro, n. 184/190
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 7143/2023 del 21 luglio 2023, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. 627/2019.
Visto il controricorso del Comune di Fabriano;
Vista l’ulteriore memoria del Comune di Fabriano;
Vista la memoria di replica del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° aprile 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l’avv. Pier Paolo Polese e l’avv. Gilda Martire in sostituzione dell’avv. Maurizio Discepolo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il sig. NC EL agisce per la revocazione della sentenza di questo Consiglio, Sez. VI, n. 7143/2023 del 21 luglio 2023.
1.1. La sentenza revocanda, in accoglimento dell’appello del Comune di Fabriano (AN) e in riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal T.A.R. Marche, Sez. I (n. 420/2018), ha respinto il ricorso di primo grado proposto dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza del predetto Comune n. 209 del 6 luglio 2017, recante ingiunzione di demolizione del manufatto in muratura di sua proprietà realizzato sulla copertura del fiume Giano, nel retro del locale adibito a negozio (farmacia) ubicato in via Cialdini n. 6.
1.2. Il manufatto in questione risulta contraddistinto al N.C.E.U. al foglio n. 136, part. n. 847, sub. 1/parte e, come si legge nell’ordinanza di demolizione, ha dimensioni di circa ml. 3,30 di lunghezza, ml. 3,05 di larghezza, ml. 1,90 di altezza minima e ml. 2,23 di massima, con copertura in cemento e guaina bituminosa a una sola falda semplice.
2. In fatto, il ricorrente espone che il manufatto, di piccole dimensioni (circa mq. 9) e destinato a ripostiglio e magazzino a servizio dell’attigua farmacia, sarebbe stato costruito alla fine degli anni Venti del Novecento. Esso si trova sopra un ballatoio che funge da parziale copertura del fiume Giano nella parte in cui questo attraversa il centro abitato e scorre sotto le abitazioni, tra le quali l’edificio principale di cui la citata costruzione costituisce pertinenza.
2.1. Il T.A.R. ha accolto il ricorso avverso l’ordine di demolizione, sostenendo la fondatezza delle censure del ricorrente volte: I) a negare che il manufatto fosse stato costruito su proprietà demaniale, insistendo esso su un’area privata; II) ad affermare che il manufatto fosse stato realizzato prima della delibera del Podestà di Fabriano n. 307 del 16 giugno 1934, la quale ha vietato la realizzazione di sopraelevazioni di fabbricati sull’area soprastante la copertura del fiume Giano; III) a negare che tale delibera potesse avere efficacia retroattiva.
2.2. Con la sentenza revocanda la Sezione Sesta ha dapprima respinto l’eccezione di inesistenza e/o nullità della notifica dell’atto di appello e dello stesso atto di appello, formulata dall’appellato, quindi nel merito ha ritenuto che la parte privata, tenuta a dimostrare la data di realizzazione del manufatto – in tesi abusivo – non ha assolto all’onere probatorio, avendo fornito una serie di elementi presuntivi che, però, non sono dirimenti e non concretizzano una prova certa della suddetta data.
2.3. Al contrario – osserva la Sezione Sesta – i documenti certi disponibili fanno intendere che nessun fabbricato sia stato realizzato almeno fino alla delibera del Podestà del 1934, poiché detta delibera non fa alcun riferimento a manufatti già esistenti, ma ne vieta la realizzazione, traendo fondamento – sottolinea ancora il giudice di appello – dall’art. 96 del r.d. n. 523/1904.
3. Con il ricorso per revocazione il ricorrente ha dedotto avverso la sentenza da revocare, nella parte rescindente, i seguenti motivi:
I) revocazione ex art. 106 c.p.a. in riferimento all’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., per essere la sentenza l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa e in specie perché la decisione sarebbe fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa, con la precisazione che tale fatto non avrebbe costituito un punto controverso sul quale la sentenza stessa ebbe a pronunciarsi;
II) revocazione ex art. 106 c.p.a. in riferimento all’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., per essere la sentenza l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa e in specie perché la decisione sarebbe fondata, altresì, sulla supposizione di un ulteriore fatto, la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa e che non avrebbe costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi.
3.1 In estrema sintesi, con il primo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza sarebbe viziata da errore di fatto revocatorio consistente nella mancata percezione di un documento prodotto agli atti del giudizio, che avrebbe portato l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale. Il giudice d’appello, infatti, avrebbe omesso di valutare la perizia tecnica del geometra del Comune di Fabriano, sig. Lorenzo AN, del 18 febbraio 2014 (depositata nel fascicolo di primo grado come all.to n. 8 al ricorso introduttivo), la quale sarebbe stata invece considerata dal T.A.R. e che dimostrerebbe che il manufatto per cui è causa è stato costruito nel 1928.
3.2. Sotto questo aspetto, pertanto, l’errore di fatto revocatorio consisterebbe nel ritenere che nessun manufatto fosse stato costruito almeno sino al 1934 e che tale certezza fosse fondata sui documenti certi disponibili. La mancata lettura o valutazione della perizia in esame avrebbe determinato, inoltre, un’omissione di pronuncia, rilevante anch’essa ai fini della revocazione.
3.3. Con il secondo motivo della revocazione, poi, il ricorrente lamenta la sussistenza di un ulteriore errore di fatto revocatorio da cui sarebbe affetta la sentenza revocanda, che consisterebbe nell’essersi la stessa fondata sulla supposizione di un fatto, la cui veridicità sarebbe incontrastabilmente esclusa. Tale fatto, che non avrebbe costituito un punto controverso su cui la sentenza si sarebbe pronunciata, consisterebbe nella notifica dell’atto di appello con un atto in origine analogico e successivamente scansionato, laddove in realtà si tratterebbe di un atto nativo digitale munito di firma irregolare e per l’effetto viziato da nullità insanabile, non potendosi attribuire paternità certa né all’atto di appello, né alla relata di notifica, né alla procura alle liti dichiarata asseritamente conforme all’originale da cui è estratta.
3.4. Sostiene il ricorrente che l’errore revocatorio in discorso sarebbe dipeso dalla circostanza che il giudice di appello avrebbe esaminato gli atti e la procura dell’appellato (difeso dall’avv. Alianello), anziché quelli del Comune appellante (difeso dall’avv. Discepolo). Detto errore sarebbe decisivo, in quanto, se il giudice di appello avesse verificato l’assenza della firma digitale, la pronuncia sarebbe stata diversa.
3.5. Alla parte rescindente del ricorso per revocazione segue quella rescissoria, in cui sono riproposti gli argomenti difensivi volti a ottenere il rigetto dell’appello del Comune di Fabriano.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Fabriano con controricorso, nel quale ha eccepito la palese inammissibilità della revocazione e ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o comunque la reiezione del ricorso.
4.1. Con successiva breve memoria la difesa comunale ha ribadito l’inammissibilità dei motivi della revocazione.
4.2. Il ricorrente ha depositato memoria di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso sia nella parte rescindente che in quella rescissoria.
4.3. In particolare, il ricorrente ha nuovamente sottolineato: che il giudice di appello non avrebbe svolto alcuna valutazione, neanche implicita, della relazione del geom. AN; che la sentenza non si sarebbe pronunciata su detta relazione, solo citata in fatto e non considerata in nessun punto della motivazione; che l’errore di fatto sarebbe immediatamente desumibile dal testo della sentenza; che esso costituirebbe un elemento decisivo della pronuncia da revocare.
4.4. All’udienza pubblica del 1° aprile 2025 il Collegio, uditi i difensori comparsi del ricorrente e del Comune, ha trattenuto la causa in decisione.
5. La revocazione è inammissibile, in quanto nessuno dei vizi dedotti dal ricorrente integra l’errore di fatto revocatorio rilevante ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c..
5.1. Con specifico riferimento al primo profilo revocatorio dedotto in ricorso, il Collegio si richiama alla consolidata giurisprudenza, secondo cui l’incompleto apprezzamento delle risultanze processuali non concretizza l’errore di fatto revocatorio, ma semmai un errore di giudizio, non censurabile con la revocazione (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. VII, 28 marzo 2025, n. 2602; Sez. VI, 21 marzo 2025, n. 2364; id., 26 febbraio 2021, n. 1644; id., 28 settembre 2020, n. 5684; Sez. IV, 7 febbraio 2025, n. 974; id., 14 giugno 2018, n. 3671; Sez. V, 29 febbraio 2024, n. 1986; id., 25 ottobre 2017, n. 4928; id., 7 aprile 2017, n. 1640). Infatti, l’erronea valutazione delle risultanze processuali è un errore che si verifica nell’ambito di un’attività intellettiva e perciò dà luogo ad errore di diritto: l’errore di fatto, invece, avviene nell’ambito di un’attività sensoriale-percettiva (C.d.S., Sez. VII, 1° marzo 2022, n. 1458).
5.2. Da quanto appena esposto si evince che, nel caso di specie, l’eventuale mancata valutazione da parte del giudice di appello della perizia tecnica del geom. AN pur versata in atti, dedotta con il primo motivo, non costituisce un errore di fatto revocatorio: invero, “ la contestazione sull’attività di valutazione del giudice, che ha dato prevalenza a determinati aspetti, piuttosto che ad altri, di un documento, dell’istruttoria e di quanto non acquisito nell’istruttoria integra un errore di diritto e riguarda quindi un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto, e non riveste quindi portata revocatoria ” (così C.d.S., Sez. V, 14 febbraio 2025, n. 1234; id., 2 febbraio 2022, n. 725).
5.3. Neppure è ravvisabile l’ulteriore profilo revocatorio dedotto dal ricorrente con il motivo ora in esame – quello, cioè, dell’omissione di pronuncia – poiché il giudice di appello si è esplicitamente pronunciato sulla questione dell’epoca di costruzione del manufatto, ritenendo privi di consistenza gli elementi addotti dal privato a sostegno della tesi della sua anteriorità rispetto al 1934 (anno in cui è intervenuto la delibera del Podestà recante il divieto di realizzazione).
6. Venendo al secondo motivo di ricorso, con lo stesso viene dedotto, come si è visto, l’errore di fatto revocatorio in cui sarebbe incorso il giudice di appello con riferimento alla questione del (presunto) vizio di sottoscrizione dell’atto di appello, della relata di notifica e della procura. In contrario, però, è agevole osservare che si tratta di una questione su cui la sentenza revocanda si è specificamente pronunciata e che, per tale ragione, essa non può giammai dar luogo all’errore di fatto revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c..
6.1. Per giurisprudenza costante, infatti, l’errore revocatorio non deve basarsi su un fatto costituente un punto controverso sul quale sia intervenuta la pronuncia del giudice, tenuto conto della previsione esplicita dell’art. 395, primo comma, n. 4 (a tenor del quale si ha errore di fatto revocatorio “ quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ”); invero, se la revocazione pretendesse di basarsi su un punto controverso su cui il giudice si è pronunciato, avrebbe riguardo a un errore di diritto e mirerebbe, in pratica, ancora una volta a censurare la valutazione e interpretazione delle risultanze processuali operata dal giudice (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VI, 5 marzo 2025, n. 1873; Sez. II, 24 febbraio 2025, n. 1530; id., 30 ottobre 2024, n. 8654; Sez. IV, 15 gennaio 2025, n. 280; Sez. III, 23 dicembre 2024, n. 10340; id., 28 luglio 2020, n. 4800; Sez. VII, 20 dicembre 2024, n. 10268; Sez. V, 11 luglio 2024, n. 6216).
7. In conclusione, pertanto, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.
8. Le spese del giudizio di revocazione seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo a carico del ricorrente e in favore del Comune di Fabriano.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Fabriano le spese del giudizio di revocazione, che liquida in misura forfettaria in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio NCniero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO