Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01070/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2026, proposto da RO MI TE, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Tortorici, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 486\25 emessa il 6 febbraio 2025 dal TAR Catania a definizione del giudizio iscritto al n. 1700\21 Reg. Ric., notificata il 15 settembre 2025, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. EM IN.
FATTO
Con ricorso notificato in data 9 gennaio 2026 e depositato in data 14 gennaio 2026, il sig. TE RO MI, ha adito questo Tribunale per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 486/2025, emessa da questa stessa Sezione in data 06/02/2025 e passata in giudicato.
Espone il ricorrente che il giudizio definito con la predetta sentenza era stato introdotto a seguito di riassunzione da precedente giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Patti, al fine di ottenere la condanna del Comune di Tortorici al risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione d’urgenza e dalla successiva irreversibile trasformazione, in assenza di un tempestivo decreto di esproprio, di alcuni terreni di proprietà dei suoi danti causa, identificati catastalmente al foglio di mappa 23, particelle 856-857-920-1333-1334-1335-1336-1962-1966-1967-1972.
Veniva rappresentato che la vicenda traeva origine dalla delibera di Giunta Municipale n. 39 del 21 febbraio 2003, con cui veniva dichiarata la pubblica utilità dell’opera “Costruzione della Strada Tornante Brigiotta-Zona C/2 S. Paolo” , e dalla successiva ordinanza dirigenziale n. 204/E del 15 marzo 2003, con cui il Comune disponeva l’occupazione temporanea e d’urgenza dei predetti terreni, immettendosi in possesso in data 19 aprile 2003.
Tuttavia, la procedura ablatoria non veniva conclusa per tutte le particelle, divenendo l’occupazione sine titulo a far data dal 19 aprile 2008.
Con la menzionata sentenza n. 486/2025, questo T.A.R. ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha ordinato al Comune di Tortorici di provvedere, entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, a porre fine all’illecito permanente, scegliendo una delle seguenti alternative:
- alla restituzione del terreno, previa riduzione dello stesso in pristino e corresponsione del risarcimento del danno per il periodo di illegittima occupazione;
- all’emanazione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/2001, con corresponsione del relativo indennizzo e risarcimento secondo i parametri ivi disciplinati.
Con il ricorso in esame, il sig. TE (- notificata la sentenza al Comune di Tortorici in data 15/09/2025 ai fini dell’adempimento; - avendo acquisito la stessa autorità di cosa giudicata per mancata impugnazione; - e decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni assegnato dal Giudice) lamenta la violazione dell’art. 112, comma 2, n. 1, c.p.a. a causa della totale inerzia dell’ente e chiede, pertanto, che il Tribunale adito voglia ordinare al Comune di Tortorici di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 486/2025, nominando sin da ora un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione in caso di ulteriore inadempimento. Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Il Comune di Tortorici, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 12 marzo 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il presente mezzo di gravame, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti del Codice del processo amministrativo, è volto a ottenere l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 486/2025, passata in giudicato.
Tale sentenza ha accertato l’obbligo del Comune di Tortorici di porre fine all’occupazione illegittima dei terreni di proprietà della parte ricorrente, imponendo all’ente di determinarsi, entro 120 giorni, tra le alternative della restituzione, dell’acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. 327/2001.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sussiste, anzitutto, la giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della presente controversia, trattandosi di azione proposta per conseguire l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112 c.p.a.
Sussistono, altresì, i presupposti di ammissibilità dell’azione.
Il titolo azionato è costituito dalla sentenza n. 486/2025 del T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione Seconda, che ha definito nel merito il giudizio n. 1700/2021 R.G. con statuizione di accoglimento, recante uno specifico obbligo conformativo in capo al Comune di Tortorici.
La decisione risulta notificata in data 15 settembre 2025 e il Comune non l’ha impugnata conseguendone il consolidamento del giudicato.
Dalla documentazione versata in atti emerge in modo inconfutabile l’inadempimento del Comune di Tortorici rispetto all’ordine contenuto nella sentenza n. 486/2025.
L’Amministrazione, infatti, ha lasciato decorrere infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta in data 15/09/2025, senza adottare alcun provvedimento volto a conformarsi alla statuizione del giudice.
Non risultando l’intervenuto adempimento dell’Amministrazione intimata, il ricorso va, quindi, accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Comune di Tortorici di dare esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina il Segretario Generale del Comune di Capo d’Orlando, quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta.
Insediatosi, il Commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo anche conto della particolare semplicità della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie ed ordina al Comune di Tortorici di dare esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe;
- per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Segretario Generale del Comune di Capo d’Orlando – con facoltà di delega ad altro funzionario del Comune in possesso della necessaria professionalità - quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta;
- condanna il Comune di Tortorici intimato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CH, Presidente
EM IN, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM IN | AN CH |
IL SEGRETARIO