TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/05/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 15446/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 10.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15446/2022 R.G. promossa da
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Pasquale Parte_1
Guastafierro
- ricorrente contro
in persona del legale rappresentante, rapp.to e difeso come in atti CP_1
- resistente
Oggetto: azione di ripetizione indebito
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.22 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere titolare di pensione cat. SO n. 20520215 con decorrenza settembre 2012;
CP_
- di aver ricevuto in data 24/06/2021 dall' un provvedimento di sospensione della prestazione economica collegata al reddito degli anni 2017 e 2018 con invito a presentare una domanda di ricostituzione reddituale con l'indicazione dei redditi dal 2017;
- di aver ricevuto in data 20/10/2021 un provvedimento di indebito con il quale le veniva comunicato che “la revoca definitiva della prestazione collegata ai redditi degli anni 2017 e
2018 ai sensi dell'art. 35, comma 10 bis D.L. 217/2008 conv. in legge n.14/2009 per il CP_ periodo dal gennaio 2018 al dicembre 2019 sulla pensione cat. SO n. 20520215 l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo lordo pari ad euro 11.141,13, netto di euro 10.755,65” e con il quale le veniva richiesta la restituzione
1 della somma pari ad euro 11.141,13 a titolo di trattenute effettuate ai sensi dell'art.1 co 41
L.335/95, sulla pensione cat. SO n. 20520215 cui la stessa è titolare e relative al periodo che va dal gennaio 2018 al dicembre 2019, con la seguente motivazione: “la sua dichiarazione relativa ai redditi degli anni 2017 e 2018 non ci è pervenuta entro il termine previsto del 15 settembre 2021. Per effetto di tale inadempimento, come comunicato, l' è tenuto a CP_2
procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata ai redditi degli anni 2017 e
2018 ai sensi dell'articolo 35, comma 10/bis D.L. 217/2008 conv. in legge n. 14/2009”;
- di aver presentato in data 16/11/2021, domanda di ricostituzione per motivi reddituali attraverso la quale provvedeva a comunicare i propri redditi a decorrere dall'anno 2017, avendo la stessa diritto a percepire la prestazione oggetto del predetto indebito, senza ottenere tuttavia alcun riscontro;
- di aver presentato, pertanto, in data 16/05/2022, ricorso amministrativo al Comitato provinciale ai sensi della L. 9/03/1989 n. 88, chiedendo l'annullamento del suddetto CP_1
provvedimento di indebito, senza ottenere neppure in tal caso alcun riscontro.
Adiva pertanto Questo Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità e
CP_ l'infondatezza dell'azione di recupero operata dall' e, per l'effetto, di annullare il CP_ provvedimento di indebito emesso dall' in data 20/10/2021; ordinare all' CP_2
resistente di non attuare alcuna azione di recupero nei suoi confronti, nonché, condannare CP_ l' alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'Ente e fino alla emananda sentenza, oltre prestazioni accessorie come per legge;
condannare l' , in CP_1
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' in persona del l.r.p.t. chiedendo CP_1
CP_ a vario titolo il rigetto del ricorso. In particolare, l' eccepiva che la ricorrente era decaduta dal beneficio in quanto non aveva presentato la documentazione reddituale nel termine previsto.
L' difatti deduceva di aver comunicato in data 7.7.2021 alla ricorrente la sospensione CP_2
per mancata comunicazione reddituale, con comunicazione perfezionatasi per compiuta giacenza (all. 2 alla memoria di costituzione), ove è espressamente scritto che “Per evitare la revoca delle prestazioni collegate al reddito per gli anni 2017 e 2018 deve presentare domanda di "ricostituzione reddituale per sospensione" indicando i redditi dall'anno 2017.
Il termine per presentare la domanda è il 15 Settembre 2021. Scaduto tale termine l' CP_1 dovrà revocare tutte le prestazioni collegate al reddito relative agli anni 2017 e 2018”. Non avendo presentato la ricorrente la domanda di ricostituzione entro il termine intimatole,
2 CP_ quindi, l' procedeva alla revoca definitiva della prestazione collegata ai redditi degli anni 2017 e 2018 (V. All. 3), notificata alla ricorrente in data 11.11.2021 (All. 4).
Eccepiva quindi l'intempestività della domanda di ricostituzione, che la ricorrente ha presentato il 16.11.2023, atteso che detto adempimento avrebbe dovuto essere espletato entro il 15.9.2021.
Rinviata la causa per la decisione, e disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Il ricorso merita accoglimento per quanto di seguito si espone.
Il thema decidendum della presente controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 13 l. n.
412/1991.
Ai sensi dell'art. 13 l. n. 412/1991 “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. 2.
L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti CP_1
sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
L'art. 13 della legge 412/1991 consente la ripetibilità delle somme erogate erroneamente nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, salvo che gli stessi non siano già conosciuti dall'ente competente, come appunto avvenuto nel caso de quo.
Inoltre, osserva il Tribunale che, in merito all'obbligo di comunicazione dei dati reddituali CP_ all' necessari per consentire all'ente le verifiche e l'eventuale rettifica dell'importo dei trattamenti pensionistici, l'art. 35, comma 10 bis, d.l. 207/2008, conv. con l. 14/2009 ha disposto che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la
3 situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Con l'art. 15 d.l. 78/2009 conv. in l. 102/2009, si è infine previsto che: “
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via CP_1
telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”.
Anche la Corte di Cassazione in diverse pronunce ha ribadito che in materia è principio consolidato quello secondo cui “omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa” (Cass. 1919/2018).
Come noto, la ripetibilità dell'indebito previdenziale presuppone, in deroga al generale principio di cui all'art. 2033 c.c., il dolo dell'interessato, cui è parificata l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (cfr. da ultimo Cass. 10627/2021, Cass.
14517/2020, Cass. 17417 del 2016).
4 Sul punto, con sentenza n. 18615/2021 la Corte di Cassazione ha statuito che “Il tema della ripetizione dell'indebito pensionistico e dei profili inerenti all'elemento soggettivo e alla regolazione dell'onere probatorio è da regolare in base al seguente contesto normativo.
L'art. 52, co. 2, legge n. 88 del 1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13, co. 1, legge n. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa, integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. L'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve CP_1
pertanto derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo
o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' . CP_1
Ebbene, per quanto esposto, è evidente che non è configurabile il dolo dell'interessato e che CP_ l'omessa tempestiva comunicazione concerne dati conoscibili dall' avendo nel caso di specie l'Istituto accesso ai redditi effettivamente posseduti dal ricorrente, e rilevanti ai fini della determinazione del diritto, nonché dell'effettuazione delle rettifiche e degli eventuali recuperi sin dalla costituzione del trattamento pensionistico.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui al provvedimento di indebito del 20/10/2021;
condanna l' , in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di giudizio, che si CP_1 liquidano in € 1.865,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Aversa, 5.5.2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
5 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 10.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15446/2022 R.G. promossa da
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Pasquale Parte_1
Guastafierro
- ricorrente contro
in persona del legale rappresentante, rapp.to e difeso come in atti CP_1
- resistente
Oggetto: azione di ripetizione indebito
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.22 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere titolare di pensione cat. SO n. 20520215 con decorrenza settembre 2012;
CP_
- di aver ricevuto in data 24/06/2021 dall' un provvedimento di sospensione della prestazione economica collegata al reddito degli anni 2017 e 2018 con invito a presentare una domanda di ricostituzione reddituale con l'indicazione dei redditi dal 2017;
- di aver ricevuto in data 20/10/2021 un provvedimento di indebito con il quale le veniva comunicato che “la revoca definitiva della prestazione collegata ai redditi degli anni 2017 e
2018 ai sensi dell'art. 35, comma 10 bis D.L. 217/2008 conv. in legge n.14/2009 per il CP_ periodo dal gennaio 2018 al dicembre 2019 sulla pensione cat. SO n. 20520215 l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo lordo pari ad euro 11.141,13, netto di euro 10.755,65” e con il quale le veniva richiesta la restituzione
1 della somma pari ad euro 11.141,13 a titolo di trattenute effettuate ai sensi dell'art.1 co 41
L.335/95, sulla pensione cat. SO n. 20520215 cui la stessa è titolare e relative al periodo che va dal gennaio 2018 al dicembre 2019, con la seguente motivazione: “la sua dichiarazione relativa ai redditi degli anni 2017 e 2018 non ci è pervenuta entro il termine previsto del 15 settembre 2021. Per effetto di tale inadempimento, come comunicato, l' è tenuto a CP_2
procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata ai redditi degli anni 2017 e
2018 ai sensi dell'articolo 35, comma 10/bis D.L. 217/2008 conv. in legge n. 14/2009”;
- di aver presentato in data 16/11/2021, domanda di ricostituzione per motivi reddituali attraverso la quale provvedeva a comunicare i propri redditi a decorrere dall'anno 2017, avendo la stessa diritto a percepire la prestazione oggetto del predetto indebito, senza ottenere tuttavia alcun riscontro;
- di aver presentato, pertanto, in data 16/05/2022, ricorso amministrativo al Comitato provinciale ai sensi della L. 9/03/1989 n. 88, chiedendo l'annullamento del suddetto CP_1
provvedimento di indebito, senza ottenere neppure in tal caso alcun riscontro.
Adiva pertanto Questo Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità e
CP_ l'infondatezza dell'azione di recupero operata dall' e, per l'effetto, di annullare il CP_ provvedimento di indebito emesso dall' in data 20/10/2021; ordinare all' CP_2
resistente di non attuare alcuna azione di recupero nei suoi confronti, nonché, condannare CP_ l' alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'Ente e fino alla emananda sentenza, oltre prestazioni accessorie come per legge;
condannare l' , in CP_1
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' in persona del l.r.p.t. chiedendo CP_1
CP_ a vario titolo il rigetto del ricorso. In particolare, l' eccepiva che la ricorrente era decaduta dal beneficio in quanto non aveva presentato la documentazione reddituale nel termine previsto.
L' difatti deduceva di aver comunicato in data 7.7.2021 alla ricorrente la sospensione CP_2
per mancata comunicazione reddituale, con comunicazione perfezionatasi per compiuta giacenza (all. 2 alla memoria di costituzione), ove è espressamente scritto che “Per evitare la revoca delle prestazioni collegate al reddito per gli anni 2017 e 2018 deve presentare domanda di "ricostituzione reddituale per sospensione" indicando i redditi dall'anno 2017.
Il termine per presentare la domanda è il 15 Settembre 2021. Scaduto tale termine l' CP_1 dovrà revocare tutte le prestazioni collegate al reddito relative agli anni 2017 e 2018”. Non avendo presentato la ricorrente la domanda di ricostituzione entro il termine intimatole,
2 CP_ quindi, l' procedeva alla revoca definitiva della prestazione collegata ai redditi degli anni 2017 e 2018 (V. All. 3), notificata alla ricorrente in data 11.11.2021 (All. 4).
Eccepiva quindi l'intempestività della domanda di ricostituzione, che la ricorrente ha presentato il 16.11.2023, atteso che detto adempimento avrebbe dovuto essere espletato entro il 15.9.2021.
Rinviata la causa per la decisione, e disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Il ricorso merita accoglimento per quanto di seguito si espone.
Il thema decidendum della presente controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 13 l. n.
412/1991.
Ai sensi dell'art. 13 l. n. 412/1991 “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. 2.
L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti CP_1
sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
L'art. 13 della legge 412/1991 consente la ripetibilità delle somme erogate erroneamente nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, salvo che gli stessi non siano già conosciuti dall'ente competente, come appunto avvenuto nel caso de quo.
Inoltre, osserva il Tribunale che, in merito all'obbligo di comunicazione dei dati reddituali CP_ all' necessari per consentire all'ente le verifiche e l'eventuale rettifica dell'importo dei trattamenti pensionistici, l'art. 35, comma 10 bis, d.l. 207/2008, conv. con l. 14/2009 ha disposto che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la
3 situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Con l'art. 15 d.l. 78/2009 conv. in l. 102/2009, si è infine previsto che: “
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via CP_1
telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”.
Anche la Corte di Cassazione in diverse pronunce ha ribadito che in materia è principio consolidato quello secondo cui “omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa” (Cass. 1919/2018).
Come noto, la ripetibilità dell'indebito previdenziale presuppone, in deroga al generale principio di cui all'art. 2033 c.c., il dolo dell'interessato, cui è parificata l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (cfr. da ultimo Cass. 10627/2021, Cass.
14517/2020, Cass. 17417 del 2016).
4 Sul punto, con sentenza n. 18615/2021 la Corte di Cassazione ha statuito che “Il tema della ripetizione dell'indebito pensionistico e dei profili inerenti all'elemento soggettivo e alla regolazione dell'onere probatorio è da regolare in base al seguente contesto normativo.
L'art. 52, co. 2, legge n. 88 del 1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13, co. 1, legge n. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa, integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. L'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve CP_1
pertanto derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo
o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' . CP_1
Ebbene, per quanto esposto, è evidente che non è configurabile il dolo dell'interessato e che CP_ l'omessa tempestiva comunicazione concerne dati conoscibili dall' avendo nel caso di specie l'Istituto accesso ai redditi effettivamente posseduti dal ricorrente, e rilevanti ai fini della determinazione del diritto, nonché dell'effettuazione delle rettifiche e degli eventuali recuperi sin dalla costituzione del trattamento pensionistico.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui al provvedimento di indebito del 20/10/2021;
condanna l' , in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di giudizio, che si CP_1 liquidano in € 1.865,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Aversa, 5.5.2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
5 6