TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/06/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 142/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Napoli, alla via del Parco Margherita n. 8, presso e C.F._2 nello studio dell'avv. Mario Manzo, che li rappresenta e difende
OPPONENTI
E
(C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno Controparte_1
, Gruppo IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per P.IVA_1 P.IVA_2 essa, (C.F. e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. Controparte_2 P.IVA_3
Gruppo IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore quale P.IVA_2 CP_3 mandataria con rappresentanza di on unico Controparte_4 socio (già numero di codice fiscale e iscrizione al Registro Controparte_5
Imprese di Treviso R.E.A. n. TV-372945) quest'ultima, a propria volta, mandataria con P.IVA_4 rappresentanza di rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Controparte_1
Pellegrino ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Correggio n. 43, presso lo studio dello stesso
OPPOSTO
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI pagina 1 di 6 Per parte opponente: <in via preliminare: accertare la totale carenza di legittimazione attiva in capo alla Spett.le in persona del legale rappresentante pro tempore in ordine al credito preteso, CP_1 per tutte le motivazioni addotte nella narrativa del presente atto ed, in particolare, per non essere provato la cessione del credito in suo favore e per l'effetto dichiarare inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1691/2022 del 22/11/22, notificato il 02/12/22, accertare e dichiarare nulla la fideiussione sottoscritta da e/o, conseguentemente la decadenza da parte attrice del Parte_2 diritto di agire ax art. 1957 c.c. Nel Merito: accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito avanzata dalla Società odierna opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere nullo il rapporto, ex art. 117 TUB comma 1 e 3, dal quale scaturisce il credito preteso perché privo della forma scritta ad substantiam ed, inoltre, per non essere il credito preteso provato e/o, comunque, per non essere certo, liquido ed esigibili ossia per non essere stati prodotti gli estratti conto a scalare e quelli analitici e, di conseguenza, per non essere stata specificata la percentuale e le modalità di calcolo dell'interesse applicato e per essere, quindi, la documentazione contabile e contrattuale prodotta incompleta e totalmente inidonea ad assurgere al rango di prova e, pertanto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1691/2022 del 22/11/22, notificato il 02/12/22. In via istruttoria: si chiede per l'ammissione, in caso di contestazione, a prova per interpello del legale rappresentante della Società opposta, con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie, dedurre capitoli di prova, chiedere l'ammissione di testi, proporre formali azioni di disconoscimento di contratti o documenti che saranno esibiti. Con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione al procuratore antistatario>>.
Per parte opposta: <Nel merito, in via principale: respingere integralmente le domande degli odierni opponenti, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1691/2022 emesso dal Tribunale di Como;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare che e per essa è creditrice: quanto al CP_1 Controparte_2 sig. C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
22100 Como (CO), Viale Varese n. 71, della complessiva somma di Euro 47.648,53, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale (nei limiti dei tassi soglia) dal dovuto al saldo effettivo
(l'importo di Euro 45.000,00 in solido con la sig.ra ); quanto alla sig.ra Parte_2 [...]
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in 22100 Parte_2 C.F._2
pagina 2 di 6 Como (CO), Viale Varese n. 71, in solido con il sig. della complessiva Parte_1 somma di Euro 45.000,00, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale (nei limiti dei tassi soglia) dal dovuto al saldo effettivo. In via istruttoria: dichiarare inammissibile la prova per testi formulata dagli odierni opponenti in quanto evidente è la natura documentale della presente causa, i cui fatti non sono deducibili per testi. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio verte sull'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti di e - nella Parte_1 sua qualità di fideiussore e limitatamente all'importo di €45.000,00 (doc. 9 fascicolo monitorio) -
in relazione al saldo debitore (doc. 6 fascicolo monitorio) del conto corrente n. 2852 Parte_2
(doc. 5 fascicolo monitorio) intestato a e al debito maturato (doc. 8 fascicolo monitorio) rispetto Pt_1 al contratto di finanziamento (doc. 7 fascicolo monitorio) concesso (doc.
7-bis fascicolo monitorio) sempre a in data 03/09/2009. Pt_1
Il Giudice Istruttore:
- in data 18/09/2023, ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnato termine per l'introduzione del procedimento di mediazione;
- in data 21/03/2024, ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;
- in data 19/06/2024, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni;
- in data 18/03/2025, ha trattenuto il procedimento in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Legittimazione attiva
L'opposta ha prodotto:
- l'avviso di cessione “in blocco” del credito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 18/02/2020 ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (doc. 4 fascicolo monitorio), con indicato il link ove si rinviene la posizione sub judice, identificata con il numero di rif. Pratica
000118884/1/SO/025/0221210/000, numero rapporto 118884, € Controparte_6
11.508,32 ed € 35.997,70 (pagg. 22-23 doc. 2);
- il contratto di cessione e l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti riportante il nominativo dell'opponente (doc. 8). pagina 3 di 6 Tanto deve ritenersi sufficiente a riconoscere la titolarità, in capo all'opposta, della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio, avendo questa dimostrato l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco.
Il primo motivo d'opposizione è, pertanto, infondato.
2) L'eccezione di prescrizione
Il termine decennale di prescrizione risulta essere stato interrotto (quantomeno) da due comunicazioni già prodotte in fase monitoria (doc. 11) con attestazione di ricevimento, ossia:
- quella inviata il 16/12/2020 dalla e ricevuta da il 31/12/2020; Controparte_2 Pt_1
- quella inviata il 16/02/2021 dalla e ricevuta da il 25/02/2021. Controparte_2 Pt_1
Anche il secondo motivo d'opposizione è, pertanto, infondato.
3) La nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust
Ove pure si ritenessero dimostrati il carattere uniforme della clausola e la condotta anti-concorrenziale, deve osservarsi come, non risultando comprovata agli atti una diversa volontà delle parti, nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità, questa andrebbe limitata alle clausole n. 2, 6 e 8 (Cass. SS.UU. 41994/2021): ne conseguirebbe, con particolare riguardo alla seconda, la reviviscenza dell'assetto ordinario previsto dall'art. 1957 c.c., che impone alla banca di attivarsi entro sei mesi contro il debitore principale.
Per verificare il rispetto di tale adempimento occorre domandarsi se sia a tal fine sufficiente una richiesta stragiudiziale. L'adito ufficio giudiziario, nella persona del giudice scrivente, ha, in passato, dato risposta negativa a siffatta questione, motivata dal noto orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui <il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato>> (Cass. 1724/2016).
Ebbene, tale conclusione è stata rimeditata alla luce dei recenti pronunciamenti resi dalla Corte
d'Appello di questo distretto, secondo cui, avendo l'istituto bancario azionato il proprio credito sulla base della clausola n. 7 del contratto, contenente l'obbligo del garante di pagare immediatamente, <a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione del debitore quanto dovutole per capitale,
pagina 4 di 6 interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio>>, clausola non incisa dal provvedimento antitrust, deve trovare applicazione l'orientamento di legittimità che predica, rispetto alla garanzia autonoma, la sufficienza, ai fini interruttivi del termine decadenziale ex art. 1957 c.c., di una richiesta stragiudiziale di pagamento (Cass. 13078/2008 e 22346/2017). In altri termini, <la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c. (la cui reviviscenza è la naturale conseguenza della nullità del patto di deroga), determinerebbe non già l'elusione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma soltanto il venir meno dell'obbligo di esperire, in quello stesso termine, un'azione giudiziale (come richiesto da tradizionale esegesi della norma), essendo sufficiente, per evitare la decadenza, anche una mera iniziativa stragiudiziale>> (App. Milano
3580/2021, 1062/2022, 3778/2022, 220/2023).
Giova, allora, osservare che l'opposta ha documentato l'invio di una diffida stragiudiziale, nel novembre 2011, la cui ricezione è stata ammessa dall'obbligato principale e dalla fideiussore (cfr. citazione, pag. 8) e che tale diffida può ritenersi idonea a integrare i presupposti di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c., atteso che, con essa, il creditore ha manifestato espressamente non soltanto la propria volontà di revocare con effetto immediato gli affidamenti a suo tempo concessi, ma anche di recedere dal rapporto di conto corrente, con contestuale invito a provvedere al pagamento dello scoperto.
Dovendosi ritenere rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c. già con la diffida stragiudiziale e non avendo gli opponenti dedotto altri profili rilevanti ai sensi di tale norma1, divengono irrilevanti sia il momento in cui l'opposta ha proposto la domanda giudiziale in via monitoria sia la natura potenzialmente vessatoria di una clausola derogatoria di cui il professionista non s'è avvalso.
4) La nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente privo di forma scritta e il difetto di prova del credito per mancata produzione degli estratti conto
Costituendosi in giudizio, l'opposta ha prodotto i contratti di apertura di conto corrente e di apertura di credito e gli estratti conto (docc. 4-5), senza che gli opponenti abbiano contestato alcunché nelle memorie istruttorie.
§§§
Quanto alle spese di lite, parte opponente va condannata, in base al principio della soccombenza, alla rifusione di quelle sostenute da parte opposta, che si liquidano in conformità ai parametri tra minimi e 1 <l'opposta è decaduta dal diritto di agire nei confronti del fideiussore, per non aver coltivato le proprie istanze nei confronti del debitore principale, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (la revoca delle linee di credito e la decadenza dal beneficio del termine risale infatti al mese di novembre del 2011)>> (citazione, pag. 8). pagina 5 di 6 medi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, stanti la natura documentale e la semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1691/2022 del
22/11/2022 di questo tribunale;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta, liquidate in €4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 10/06/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Napoli, alla via del Parco Margherita n. 8, presso e C.F._2 nello studio dell'avv. Mario Manzo, che li rappresenta e difende
OPPONENTI
E
(C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno Controparte_1
, Gruppo IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per P.IVA_1 P.IVA_2 essa, (C.F. e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. Controparte_2 P.IVA_3
Gruppo IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore quale P.IVA_2 CP_3 mandataria con rappresentanza di on unico Controparte_4 socio (già numero di codice fiscale e iscrizione al Registro Controparte_5
Imprese di Treviso R.E.A. n. TV-372945) quest'ultima, a propria volta, mandataria con P.IVA_4 rappresentanza di rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Controparte_1
Pellegrino ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Correggio n. 43, presso lo studio dello stesso
OPPOSTO
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI pagina 1 di 6 Per parte opponente: <in via preliminare: accertare la totale carenza di legittimazione attiva in capo alla Spett.le in persona del legale rappresentante pro tempore in ordine al credito preteso, CP_1 per tutte le motivazioni addotte nella narrativa del presente atto ed, in particolare, per non essere provato la cessione del credito in suo favore e per l'effetto dichiarare inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1691/2022 del 22/11/22, notificato il 02/12/22, accertare e dichiarare nulla la fideiussione sottoscritta da e/o, conseguentemente la decadenza da parte attrice del Parte_2 diritto di agire ax art. 1957 c.c. Nel Merito: accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito avanzata dalla Società odierna opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere nullo il rapporto, ex art. 117 TUB comma 1 e 3, dal quale scaturisce il credito preteso perché privo della forma scritta ad substantiam ed, inoltre, per non essere il credito preteso provato e/o, comunque, per non essere certo, liquido ed esigibili ossia per non essere stati prodotti gli estratti conto a scalare e quelli analitici e, di conseguenza, per non essere stata specificata la percentuale e le modalità di calcolo dell'interesse applicato e per essere, quindi, la documentazione contabile e contrattuale prodotta incompleta e totalmente inidonea ad assurgere al rango di prova e, pertanto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1691/2022 del 22/11/22, notificato il 02/12/22. In via istruttoria: si chiede per l'ammissione, in caso di contestazione, a prova per interpello del legale rappresentante della Società opposta, con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie, dedurre capitoli di prova, chiedere l'ammissione di testi, proporre formali azioni di disconoscimento di contratti o documenti che saranno esibiti. Con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione al procuratore antistatario>>.
Per parte opposta: <Nel merito, in via principale: respingere integralmente le domande degli odierni opponenti, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1691/2022 emesso dal Tribunale di Como;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare che e per essa è creditrice: quanto al CP_1 Controparte_2 sig. C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
22100 Como (CO), Viale Varese n. 71, della complessiva somma di Euro 47.648,53, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale (nei limiti dei tassi soglia) dal dovuto al saldo effettivo
(l'importo di Euro 45.000,00 in solido con la sig.ra ); quanto alla sig.ra Parte_2 [...]
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in 22100 Parte_2 C.F._2
pagina 2 di 6 Como (CO), Viale Varese n. 71, in solido con il sig. della complessiva Parte_1 somma di Euro 45.000,00, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale (nei limiti dei tassi soglia) dal dovuto al saldo effettivo. In via istruttoria: dichiarare inammissibile la prova per testi formulata dagli odierni opponenti in quanto evidente è la natura documentale della presente causa, i cui fatti non sono deducibili per testi. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio verte sull'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti di e - nella Parte_1 sua qualità di fideiussore e limitatamente all'importo di €45.000,00 (doc. 9 fascicolo monitorio) -
in relazione al saldo debitore (doc. 6 fascicolo monitorio) del conto corrente n. 2852 Parte_2
(doc. 5 fascicolo monitorio) intestato a e al debito maturato (doc. 8 fascicolo monitorio) rispetto Pt_1 al contratto di finanziamento (doc. 7 fascicolo monitorio) concesso (doc.
7-bis fascicolo monitorio) sempre a in data 03/09/2009. Pt_1
Il Giudice Istruttore:
- in data 18/09/2023, ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnato termine per l'introduzione del procedimento di mediazione;
- in data 21/03/2024, ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;
- in data 19/06/2024, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni;
- in data 18/03/2025, ha trattenuto il procedimento in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Legittimazione attiva
L'opposta ha prodotto:
- l'avviso di cessione “in blocco” del credito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 18/02/2020 ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (doc. 4 fascicolo monitorio), con indicato il link ove si rinviene la posizione sub judice, identificata con il numero di rif. Pratica
000118884/1/SO/025/0221210/000, numero rapporto 118884, € Controparte_6
11.508,32 ed € 35.997,70 (pagg. 22-23 doc. 2);
- il contratto di cessione e l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti riportante il nominativo dell'opponente (doc. 8). pagina 3 di 6 Tanto deve ritenersi sufficiente a riconoscere la titolarità, in capo all'opposta, della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio, avendo questa dimostrato l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco.
Il primo motivo d'opposizione è, pertanto, infondato.
2) L'eccezione di prescrizione
Il termine decennale di prescrizione risulta essere stato interrotto (quantomeno) da due comunicazioni già prodotte in fase monitoria (doc. 11) con attestazione di ricevimento, ossia:
- quella inviata il 16/12/2020 dalla e ricevuta da il 31/12/2020; Controparte_2 Pt_1
- quella inviata il 16/02/2021 dalla e ricevuta da il 25/02/2021. Controparte_2 Pt_1
Anche il secondo motivo d'opposizione è, pertanto, infondato.
3) La nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust
Ove pure si ritenessero dimostrati il carattere uniforme della clausola e la condotta anti-concorrenziale, deve osservarsi come, non risultando comprovata agli atti una diversa volontà delle parti, nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità, questa andrebbe limitata alle clausole n. 2, 6 e 8 (Cass. SS.UU. 41994/2021): ne conseguirebbe, con particolare riguardo alla seconda, la reviviscenza dell'assetto ordinario previsto dall'art. 1957 c.c., che impone alla banca di attivarsi entro sei mesi contro il debitore principale.
Per verificare il rispetto di tale adempimento occorre domandarsi se sia a tal fine sufficiente una richiesta stragiudiziale. L'adito ufficio giudiziario, nella persona del giudice scrivente, ha, in passato, dato risposta negativa a siffatta questione, motivata dal noto orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui <il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato>> (Cass. 1724/2016).
Ebbene, tale conclusione è stata rimeditata alla luce dei recenti pronunciamenti resi dalla Corte
d'Appello di questo distretto, secondo cui, avendo l'istituto bancario azionato il proprio credito sulla base della clausola n. 7 del contratto, contenente l'obbligo del garante di pagare immediatamente, <a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione del debitore quanto dovutole per capitale,
pagina 4 di 6 interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio>>, clausola non incisa dal provvedimento antitrust, deve trovare applicazione l'orientamento di legittimità che predica, rispetto alla garanzia autonoma, la sufficienza, ai fini interruttivi del termine decadenziale ex art. 1957 c.c., di una richiesta stragiudiziale di pagamento (Cass. 13078/2008 e 22346/2017). In altri termini, <la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c. (la cui reviviscenza è la naturale conseguenza della nullità del patto di deroga), determinerebbe non già l'elusione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma soltanto il venir meno dell'obbligo di esperire, in quello stesso termine, un'azione giudiziale (come richiesto da tradizionale esegesi della norma), essendo sufficiente, per evitare la decadenza, anche una mera iniziativa stragiudiziale>> (App. Milano
3580/2021, 1062/2022, 3778/2022, 220/2023).
Giova, allora, osservare che l'opposta ha documentato l'invio di una diffida stragiudiziale, nel novembre 2011, la cui ricezione è stata ammessa dall'obbligato principale e dalla fideiussore (cfr. citazione, pag. 8) e che tale diffida può ritenersi idonea a integrare i presupposti di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c., atteso che, con essa, il creditore ha manifestato espressamente non soltanto la propria volontà di revocare con effetto immediato gli affidamenti a suo tempo concessi, ma anche di recedere dal rapporto di conto corrente, con contestuale invito a provvedere al pagamento dello scoperto.
Dovendosi ritenere rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c. già con la diffida stragiudiziale e non avendo gli opponenti dedotto altri profili rilevanti ai sensi di tale norma1, divengono irrilevanti sia il momento in cui l'opposta ha proposto la domanda giudiziale in via monitoria sia la natura potenzialmente vessatoria di una clausola derogatoria di cui il professionista non s'è avvalso.
4) La nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente privo di forma scritta e il difetto di prova del credito per mancata produzione degli estratti conto
Costituendosi in giudizio, l'opposta ha prodotto i contratti di apertura di conto corrente e di apertura di credito e gli estratti conto (docc. 4-5), senza che gli opponenti abbiano contestato alcunché nelle memorie istruttorie.
§§§
Quanto alle spese di lite, parte opponente va condannata, in base al principio della soccombenza, alla rifusione di quelle sostenute da parte opposta, che si liquidano in conformità ai parametri tra minimi e 1 <l'opposta è decaduta dal diritto di agire nei confronti del fideiussore, per non aver coltivato le proprie istanze nei confronti del debitore principale, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (la revoca delle linee di credito e la decadenza dal beneficio del termine risale infatti al mese di novembre del 2011)>> (citazione, pag. 8). pagina 5 di 6 medi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, stanti la natura documentale e la semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1691/2022 del
22/11/2022 di questo tribunale;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta, liquidate in €4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 10/06/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 6 di 6