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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/11/2025, n. 4790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4790 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 8247/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, riunito in collegio nelle persone di
ND NO Presidente rel. est.
RA ER DI
FA AL DI
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 8247/25 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Parte_1
Franceschini del Foro di Torino
RICORRENTE- contro
, (c.f. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“Nel merito, in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1. D.Lgs 286/98.”
Per parte resistente:
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
****
Parte ricorrente indicata in epigrafe ha presentato in data 15.5.23 al Questore di Torino domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
nel provvedimento si dà atto che il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato scaduto in data 15 Aprile 23, non aveva prodotto la documentazione a lui richiesta con il provvedimento di preavviso di cui all'articolo 10 bis legge 241/90 e che, pertanto, la domanda deve essere respinta.
Ha allegato il ricorrente di essere giunto in Italia nel 2014; che la sua istanza di protezione internazionale veniva respinta mentre veniva poi accolta dal Tribunale la sua richiesta di protezione umanitaria in considerazione della sua estrema vulnerabilità determinata anche da un disturbo da stress post traumatico cronico conseguente al suo tragico vissuto in patria. Alla scadenza del permesso, il ricorrente ne richiedeva la conversione in un permesso per motivi di lavoro, svolgendo regolarmente attività lavorativa;
la Questura di Torino rilasciava al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro valido dal 24.10.2020 al 15.04.2023 (doc.6). Alla scadenza il ricorrente istanza di rinnovo per “attesa occupazione”, istanza che veniva respinta poiché il ricorrente non aveva provveduto a iscriversi presso il Centro per l'Impiego. Contestualmente alla notifica del provvedimento di rigetto, il ricorrente veniva attinto dal decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Torino ai sensi dell'art. 13 co. 2 lett. b) T.U.I. e dal decreto di applicazione della misura alternativa al trattenimento presso il CPR dell'obbligo di consegna del passaporto, dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione presso la Questura di Torino.
Con ricorso depositato in data 17.4.25 il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino chiedendone l'annullamento, con contestuale accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il ricorrente riferiva inoltre di non essere riuscito, in questo momento, a trovare altro lavoro e richiamava il suo pregresso radicamento sul territorio italiano e la sua accertata condizione di vulnerabilità.
E' stata accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e fissata udienza al 23.10.25 per la comparizione delle parti. Il si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda evidenziando la Controparte_2 scarsa integrazione del ricorrente.
All'udienza del 23.10.25 compariva il ricorrente che dichiarava: “Sono in Italia dal 2015; ho sempre vissuto a Torino;
inizialmente sono stato in un centro di accoglienza e poi ho vissuto con un amico, così come adesso, in casa di abitazione. In questi anni ho lavorato solo in campagna, ho fatto la vendemmia a Canelli e poi accompagnavo con la macchina alcune persone, dietro pagamento. Inizialmente ho lavorato con un contratto, ma quando poi è scaduto il permesso, ho avuto difficoltà a trovare chi mi facesse un contratto. Non pago nessun affitto, paga il mio amico.”
All'udienza il legale evidenziava che il GdP non aveva convalidato la misura alternativa al trattenimento, non ravvisando il pericolo di fuga. Il legale insisteva nella sua domanda evidenziando che in passato il ricorrente si è sempre mantenuto lavorando, così come si evince dal fatto che gli è stato rinnovato negli anni il permesso e rileva che persiste a tutt'oggi quella vulnerabilità già accertata dal Tribunale.
Il DI si riservava di riferire al collegio.
IN DIRITTO
Innanzi tutto si evidenzia che si condivide quanto espresso dal precedente giudice relatore secondo il quale il decreto impugnato deve essere interpretato quale atto di rigetto, anche, del rilascio del permesso di soggiorno per ZI Speciale (avendo il Questore dato atto dell'assenza di ragioni per rilasciare altro titolo di soggiorno – come previsto dall'art. 5, co. 9, d. lgs. n. 286 del 1998 – e avendo l'Amministrazione accertato l'insussistenza di ragioni di inespellibilità, assumendo rilievo, sotto questo profilo, anche il diritto al rispetto della vita privata e familiare, protetto dall'art. 8 Conv. Edu, richiamato dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286 del 1998, a sua volta richiamato dall'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998, menzionato nel decreto impugnato).
Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito DI non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa).
Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Innanzi tutto, si evidenzia che il provvedimento impugnato dà atto del fatto che la domanda di rinnovo è stata avanzata in data 15.5.23. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023). Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6”. Pertanto, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato, però, nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità, che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”. In questo senso, d'altronde, si collocano le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione del nuovo art. 19 TUI. In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo, ovviamente, l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente). In altra pronuncia, relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI (si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l.
5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". Ed invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma
6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.) L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame, consente pertanto una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Per_1
Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gl stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di
“vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
Nell'ordinamento nazionale l'art. 8 Cedu rappresenta il limite al potere dello Stato, a prescindere dalla condizione soggettiva, con l'importante conseguenza che i criteri di accertamento elaborati dalla Corte di Strasburgo vanno utilizzati qualora, in applicazione dell'art. 5, comma 6, TU 286/98, la persona straniera chieda il riconoscimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si evidenzia tuttavia che gli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, con i quali bilanciare detti criteri soggettivi, saranno tutti quelli previsti dall'art. 8 Cedu, cioè più ampi rispetto a quelli indicati nel quarto periodo oggi espunto dal comma 1.1 dell'art. 19 TUI, poiché ai motivi pertinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla salute pubblica si aggiungeranno quelli indicati nell'art. 8 Cedu, cioè anche il benessere economico del Paese, la protezione della morale o dei diritti e delle libertà altrui, fermo restando il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, che trova indiretta espressione anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023.
Ciò premesso, venendo nuovamente al caso di specie, sulla scorta del dato normativo de quo ed alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso, come già innanzi anticipato, deve essere accolto. Ritiene infatti il collegio che debba essere valorizzato, innanzi tutto, l'aspetto temporale trovandosi il ricorrente in Italia da molti anni, luogo ove ha svolto svariate, ancorchè assai brevi, attività lavorative. Ciò che però risulta essere determinante per l'accoglimento della domanda, sono le condizioni psicologiche del ricorrente. La difesa ha affermato che la vulnerabilità accertata a seguito della CTU disposta nel 2017 permane e tale circostanza non è stata contestata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.115 c.p.c., dalla parte resistente. In effetti, in allora, al ricorrente era stato diagnosticato un disturbo post traumatico da stress di natura cronica e, cioè, permanente nel tempo e un non modesto stato depressivo, con sintomi dissociativi di depersonalizzazione in ansia e umore depresso misti. L'ansia generalizzata che pervade il ricorrente riguarda, in particolare, la prospettiva di un rientro in patria. Riferisce sul punto il CTU che questa prospettiva viene vissuta dal ricorrente “con vero e proprio terrore” : In questa situazione di estrema vulnerabilità ritiene il collegio che sussistano, pertanto, gli estremi per riconoscere in capo al ricorrente un permesso per la protezione speciale, anche al fine di consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
Non si provvede sulle spese di lite stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a , nato a [...] il [...], Parte_1 il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998, permesso convertibile in permesso di lavoro, e dispone la trasmissione degli atti al Questore di Torino.
Così deciso in Torino, 3.11.25
Il Presidente
ND NO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, riunito in collegio nelle persone di
ND NO Presidente rel. est.
RA ER DI
FA AL DI
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 8247/25 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Parte_1
Franceschini del Foro di Torino
RICORRENTE- contro
, (c.f. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“Nel merito, in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1. D.Lgs 286/98.”
Per parte resistente:
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
****
Parte ricorrente indicata in epigrafe ha presentato in data 15.5.23 al Questore di Torino domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
nel provvedimento si dà atto che il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato scaduto in data 15 Aprile 23, non aveva prodotto la documentazione a lui richiesta con il provvedimento di preavviso di cui all'articolo 10 bis legge 241/90 e che, pertanto, la domanda deve essere respinta.
Ha allegato il ricorrente di essere giunto in Italia nel 2014; che la sua istanza di protezione internazionale veniva respinta mentre veniva poi accolta dal Tribunale la sua richiesta di protezione umanitaria in considerazione della sua estrema vulnerabilità determinata anche da un disturbo da stress post traumatico cronico conseguente al suo tragico vissuto in patria. Alla scadenza del permesso, il ricorrente ne richiedeva la conversione in un permesso per motivi di lavoro, svolgendo regolarmente attività lavorativa;
la Questura di Torino rilasciava al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro valido dal 24.10.2020 al 15.04.2023 (doc.6). Alla scadenza il ricorrente istanza di rinnovo per “attesa occupazione”, istanza che veniva respinta poiché il ricorrente non aveva provveduto a iscriversi presso il Centro per l'Impiego. Contestualmente alla notifica del provvedimento di rigetto, il ricorrente veniva attinto dal decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Torino ai sensi dell'art. 13 co. 2 lett. b) T.U.I. e dal decreto di applicazione della misura alternativa al trattenimento presso il CPR dell'obbligo di consegna del passaporto, dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione presso la Questura di Torino.
Con ricorso depositato in data 17.4.25 il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino chiedendone l'annullamento, con contestuale accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il ricorrente riferiva inoltre di non essere riuscito, in questo momento, a trovare altro lavoro e richiamava il suo pregresso radicamento sul territorio italiano e la sua accertata condizione di vulnerabilità.
E' stata accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e fissata udienza al 23.10.25 per la comparizione delle parti. Il si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda evidenziando la Controparte_2 scarsa integrazione del ricorrente.
All'udienza del 23.10.25 compariva il ricorrente che dichiarava: “Sono in Italia dal 2015; ho sempre vissuto a Torino;
inizialmente sono stato in un centro di accoglienza e poi ho vissuto con un amico, così come adesso, in casa di abitazione. In questi anni ho lavorato solo in campagna, ho fatto la vendemmia a Canelli e poi accompagnavo con la macchina alcune persone, dietro pagamento. Inizialmente ho lavorato con un contratto, ma quando poi è scaduto il permesso, ho avuto difficoltà a trovare chi mi facesse un contratto. Non pago nessun affitto, paga il mio amico.”
All'udienza il legale evidenziava che il GdP non aveva convalidato la misura alternativa al trattenimento, non ravvisando il pericolo di fuga. Il legale insisteva nella sua domanda evidenziando che in passato il ricorrente si è sempre mantenuto lavorando, così come si evince dal fatto che gli è stato rinnovato negli anni il permesso e rileva che persiste a tutt'oggi quella vulnerabilità già accertata dal Tribunale.
Il DI si riservava di riferire al collegio.
IN DIRITTO
Innanzi tutto si evidenzia che si condivide quanto espresso dal precedente giudice relatore secondo il quale il decreto impugnato deve essere interpretato quale atto di rigetto, anche, del rilascio del permesso di soggiorno per ZI Speciale (avendo il Questore dato atto dell'assenza di ragioni per rilasciare altro titolo di soggiorno – come previsto dall'art. 5, co. 9, d. lgs. n. 286 del 1998 – e avendo l'Amministrazione accertato l'insussistenza di ragioni di inespellibilità, assumendo rilievo, sotto questo profilo, anche il diritto al rispetto della vita privata e familiare, protetto dall'art. 8 Conv. Edu, richiamato dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286 del 1998, a sua volta richiamato dall'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998, menzionato nel decreto impugnato).
Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito DI non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa).
Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Innanzi tutto, si evidenzia che il provvedimento impugnato dà atto del fatto che la domanda di rinnovo è stata avanzata in data 15.5.23. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023). Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6”. Pertanto, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato, però, nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità, che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”. In questo senso, d'altronde, si collocano le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione del nuovo art. 19 TUI. In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo, ovviamente, l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente). In altra pronuncia, relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI (si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l.
5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". Ed invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma
6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.) L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame, consente pertanto una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Per_1
Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gl stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di
“vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
Nell'ordinamento nazionale l'art. 8 Cedu rappresenta il limite al potere dello Stato, a prescindere dalla condizione soggettiva, con l'importante conseguenza che i criteri di accertamento elaborati dalla Corte di Strasburgo vanno utilizzati qualora, in applicazione dell'art. 5, comma 6, TU 286/98, la persona straniera chieda il riconoscimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si evidenzia tuttavia che gli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, con i quali bilanciare detti criteri soggettivi, saranno tutti quelli previsti dall'art. 8 Cedu, cioè più ampi rispetto a quelli indicati nel quarto periodo oggi espunto dal comma 1.1 dell'art. 19 TUI, poiché ai motivi pertinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla salute pubblica si aggiungeranno quelli indicati nell'art. 8 Cedu, cioè anche il benessere economico del Paese, la protezione della morale o dei diritti e delle libertà altrui, fermo restando il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, che trova indiretta espressione anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023.
Ciò premesso, venendo nuovamente al caso di specie, sulla scorta del dato normativo de quo ed alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso, come già innanzi anticipato, deve essere accolto. Ritiene infatti il collegio che debba essere valorizzato, innanzi tutto, l'aspetto temporale trovandosi il ricorrente in Italia da molti anni, luogo ove ha svolto svariate, ancorchè assai brevi, attività lavorative. Ciò che però risulta essere determinante per l'accoglimento della domanda, sono le condizioni psicologiche del ricorrente. La difesa ha affermato che la vulnerabilità accertata a seguito della CTU disposta nel 2017 permane e tale circostanza non è stata contestata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.115 c.p.c., dalla parte resistente. In effetti, in allora, al ricorrente era stato diagnosticato un disturbo post traumatico da stress di natura cronica e, cioè, permanente nel tempo e un non modesto stato depressivo, con sintomi dissociativi di depersonalizzazione in ansia e umore depresso misti. L'ansia generalizzata che pervade il ricorrente riguarda, in particolare, la prospettiva di un rientro in patria. Riferisce sul punto il CTU che questa prospettiva viene vissuta dal ricorrente “con vero e proprio terrore” : In questa situazione di estrema vulnerabilità ritiene il collegio che sussistano, pertanto, gli estremi per riconoscere in capo al ricorrente un permesso per la protezione speciale, anche al fine di consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
Non si provvede sulle spese di lite stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a , nato a [...] il [...], Parte_1 il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998, permesso convertibile in permesso di lavoro, e dispone la trasmissione degli atti al Questore di Torino.
Così deciso in Torino, 3.11.25
Il Presidente
ND NO