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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/07/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1266/2024, vertente
TRA nato a [...], in data [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Ierardi;
RICORRENTE
E
, nata in [...], il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Perri;
CONVENUTA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 contratto il 12.08.2000 in IA CA (KR) con (trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del predetto Comune al n. 17 – II – A – 2000), dal quale sono nati due figli ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti. Con riferimento alle questioni accessorie, ha chiesto l'assegnazione della casa familiare sita in IA
1 CA alla via del Municipio Romano n. 10. ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio concordatario;
ha chiesto disporsi l'assegnazione in proprio favore della casa familiare, in modo da utilizzarla nei periodi festivi e/o estivi unitamente ai figli, nonché al fine di garantire loro la libera fruizione della stessa.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono consensualmente separati come da decreto di omologa del 24.07.2018. È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Le domande di assegnazione della casa coniugale, formulate reciprocamente da entrambi i coniugi, devono essere dichiarate inammissibili, atteso che il provvedimento di assegnazione della casa è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con il genitore richiedente l'assegnazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 3015/18, n. 19193/15), circostanza che, nel caso di specie, non sussiste.
In questo caso, infatti, risulta che i figli della coppia siano entrambi maggiorenni ed è incontestato tra le parti che siano economicamente autosufficienti nonché non conviventi con i genitori, se non per brevi periodi con la madre.
Non possono essere considerate, ai fini della pronuncia di assegnazione della casa familiare, le argomentazioni addotte dalla ricorrente circa la possibilità che i figli abitino nella casa familiare da soli e, nei periodi festivi e/o estivi, unitamente alla loro madre, con la quale pure uno (il figlio ) convive stabilmente. Trattasi infatti di Per_1 circostanze inidonee a fondare un provvedimento di assegnazione della casa familiare sul presupposto che i figli sono economicamente autosufficienti e peraltro, come si rileva dal verbale dell'udienza del 23.01.2025, hanno le chiavi dell'immobile e dunque il libero accesso allo stesso.
2 Con riferimento alla richiesta avanzata dal ricorrente durante l'udienza del 23.01.2025, rispetto alla partecipazione della convenuta alle spese di regolarizzazione dell'immobile, quest'ultima va dichiarata inammissibile in quanto questione che esula dall'oggetto del presente giudizio.
La convergenza delle parti in merito alla domanda principale, la natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12.08.2000 in
IA CA (KR) da e (trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del predetto Comune al n. 17 – II – A – 2000);
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune suindicato per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1266/2024, vertente
TRA nato a [...], in data [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Ierardi;
RICORRENTE
E
, nata in [...], il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Perri;
CONVENUTA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 contratto il 12.08.2000 in IA CA (KR) con (trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del predetto Comune al n. 17 – II – A – 2000), dal quale sono nati due figli ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti. Con riferimento alle questioni accessorie, ha chiesto l'assegnazione della casa familiare sita in IA
1 CA alla via del Municipio Romano n. 10. ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio concordatario;
ha chiesto disporsi l'assegnazione in proprio favore della casa familiare, in modo da utilizzarla nei periodi festivi e/o estivi unitamente ai figli, nonché al fine di garantire loro la libera fruizione della stessa.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono consensualmente separati come da decreto di omologa del 24.07.2018. È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Le domande di assegnazione della casa coniugale, formulate reciprocamente da entrambi i coniugi, devono essere dichiarate inammissibili, atteso che il provvedimento di assegnazione della casa è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con il genitore richiedente l'assegnazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 3015/18, n. 19193/15), circostanza che, nel caso di specie, non sussiste.
In questo caso, infatti, risulta che i figli della coppia siano entrambi maggiorenni ed è incontestato tra le parti che siano economicamente autosufficienti nonché non conviventi con i genitori, se non per brevi periodi con la madre.
Non possono essere considerate, ai fini della pronuncia di assegnazione della casa familiare, le argomentazioni addotte dalla ricorrente circa la possibilità che i figli abitino nella casa familiare da soli e, nei periodi festivi e/o estivi, unitamente alla loro madre, con la quale pure uno (il figlio ) convive stabilmente. Trattasi infatti di Per_1 circostanze inidonee a fondare un provvedimento di assegnazione della casa familiare sul presupposto che i figli sono economicamente autosufficienti e peraltro, come si rileva dal verbale dell'udienza del 23.01.2025, hanno le chiavi dell'immobile e dunque il libero accesso allo stesso.
2 Con riferimento alla richiesta avanzata dal ricorrente durante l'udienza del 23.01.2025, rispetto alla partecipazione della convenuta alle spese di regolarizzazione dell'immobile, quest'ultima va dichiarata inammissibile in quanto questione che esula dall'oggetto del presente giudizio.
La convergenza delle parti in merito alla domanda principale, la natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12.08.2000 in
IA CA (KR) da e (trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del predetto Comune al n. 17 – II – A – 2000);
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune suindicato per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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