Decreto cautelare 20 maggio 2025
Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00172/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01410/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1410 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Siena, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del decreto di revoca delle misure di accoglienza Prot. -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Siena in data 22.4.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. RE TU;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il ricorrente si duole del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- del 22 aprile 2025, di revoca delle misure di accoglienza, motivato nel senso che egli, come da nota del 18 aprile 2025 del gestore del CAS (Misericordia di Chiusi, -OMISSIS-), si sarebbe allontanato dalla citata struttura senza la prevista autorizzazione del Prefetto, così configurandosi una tacita volontà di abbandono;
- b) il ricorrente espone di essersi effettivamente allontanato in data 17 aprile 2025 per cercare una attività lavorativa e di essersi trovato impossibilitato a rientrare per quella notte per la mancanza di mezzi pubblici, non essendo la zona dove è ubicato il CAS sufficientemente servita;
- c) il ricorrente riferisce altresì di essere rientrato al CAS il 19 aprile 2025 e in data 23 aprile 2025 riceveva la notifica dell’impugnato decreto presso il CAS, come risulta dalla relata di notifica in all. 3 di cui al foliario ricorrente;
- d) l’Amministrazione si è costituita in giudizio;
- e) il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e ciò gli ha impedito di chiarire l’episodio che è stato all’origine del temporaneo allontanamento (primo motivo di ricorso);
- f) il ricorrente deduce poi, in via di estrema sintesi, che abbandono e allontanamento sono due cose diverse e che l'assenza per una notte non potrebbe mai considerarsi come abbandono e non può quindi giustificare la revoca dell'accoglienza, difettando l’elemento soggettivo della volontà di lasciare definitivamente la struttura;
- g) con decreto monocratico -OMISSIS- del 20 maggio 2025 la domanda cautelare è stata accolta ed è poi stata confermata con ordinanza cautelare n. 330 del 18 giugno 2025, con la quale è stata fissata l’udienza pubblica del 14 gennaio 2026;
- h) con decreto -OMISSIS- del 26 maggio 2025, reso dall’apposita Commissione istituita presso questo T.A.R., il ricorrente veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
- i) quindi, all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
2) Ritenuto di osservare quanto segue:
- a) nel primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, omissione che l’Amministrazione, nel momento in cui ha reso il provvedimento, cioè in data 22 aprile 2025, ha motivato per irreperibilità del destinatario;
- b) il ricorrente deduce, di contro, che avrebbe fatto rientro al CAS il 19 aprile 2025 ma l’unica prova della sua presenza al CAS è ricavabile dalla data di notifica del provvedimento impugnato, che risale al 23 aprile 2025;
- c) ne deriva che la circostanza dell’irreperibilità del destinatario al momento dell’emissione del provvedimento impugnato non riceve una prova contraria, per il che il primo motivo di ricorso va respinto;
- d) tuttavia, la data di notifica del 23 aprile 2025 depone chiaramente nel senso che il ricorrente fosse presente a quella data presso il CAS e che, quindi, egli abbia rapidamente posto termine alla sua condizione di irreperibilità (dal 17 aprile 2025);
- e) conseguentemente, il breve lasso di tempo di assenza del ricorrente dal CAS (in mancanza di altre circostanze che possano chiaramente testimoniare un intento effettivamente abdicativo) non può deporre nel senso di una inequivoca volontà di abbandono, come già chiarito da questa Sezione in casi analoghi (v., da ultimo, sentenza T.A.R. Toscana n. 1324 del 10 luglio 2025) e, quindi, non è idonea a fondare la revoca adottata (come in sostanza dedotto nel secondo motivo di ricorso).
3) Ritenuto quindi di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di annullare il provvedimento impugnato.
4) Ritenuto di compensare le spese di lite, considerata la fattispecie nel suo complesso.
5) Ritenuto inoltre, alla luce dell’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, di liquidare, considerato il basso grado di complessità della lite, il compenso professionale all’Avv. Teresa Serra – abilitata al patrocinio a spese dello Stato nell’apposita lista per il diritto amministrativo predisposta dall’Ordine forense di appartenenza (Siena) – secondo i valori minimi (fase di studio 1.027,00 euro, introduttiva 851,00 euro, cautelare monocratica 478,00 euro, cautelare collegiale 956,00 euro, decisionale 1.735,00 euro), con dimezzamento al 50% ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002, e quindi di quantificare l’onorario nella metà di 5.047,00 euro, cioè in complessivi euro 2.523,50 (duemilacinquecentoventitre/50) a titolo di compenso professionale per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le somme per le spese generali e gli altri oneri accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Liquida, in favore dell’Avv. Teresa Serra, a titolo di onorario, la somma di euro 2.523,50 (duemilacinquecentoventitre/50), oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA AC, Presidente
RE TU, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE TU | SA AC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.