TAR Firenze, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 172
TAR
Decreto cautelare 20 maggio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
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TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Il giudice ha ritenuto che, sebbene l'amministrazione abbia motivato l'omissione per irreperibilità, la notifica del provvedimento in data successiva al rientro del ricorrente dimostra la sua presenza e la rapida cessazione dell'irreperibilità. Pertanto, il breve lasso di tempo di assenza non può configurare una inequivoca volontà di abbandono.

  • Accolto
    Mancanza di prova dell'abbandono definitivo

    Il giudice ha ritenuto che il breve lasso di tempo di assenza del ricorrente dal CAS, in mancanza di altre circostanze che possano chiaramente testimoniare un intento effettivamente abdicativo, non può deporre nel senso di una inequivoca volontà di abbandono e non è idonea a fondare la revoca adottata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 172
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 172
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo