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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/06/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 269/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 3 giugno 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 269/2020 R.G. Lav. promossa
da
, nato a [...] il [...] e residente a [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Corso Vittorio Emanuele n.365, presso lo studio C.F._1
dell'avv. Aldo Bonaffini dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. , presso i cui P.IVA_2
uffici, siti in via Libertà n. 174, si domicilia;
resistente -
Ad oggetto: risarcimento danni MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 febbraio 2020, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere un insegnante teorico pratico in possesso di valido titolo per l'insegnamento delle discipline di cui alla tabella C del DM 30/01/1998, n. 39 (oggi tabella B DPR 19/2016) in servizio presso l'Istituto
Alberghiero Federico II di Enna, esponeva di avere presentato il 26/10/2017 istanza per l'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto per il triennio 2017/2020 diplomati ITP per la classe di concorso B020 nell'Ambito Territoriale della Provincia di Enna.
A cagione dell'esclusione operata dall'Istituto scolastico, parte ricorrente ha adito il Tribunale di
Enna chiedendo che fosse ordinato all'Amministrazione di procedere all'aggiornamento delle graduatorie medesime.
All'esito del giudizio di reclamo, quindi, il Tribunale di Enna, in parziale accoglimento delle relative doglianze, con ordinanza del 03/07/2019, ordinava all'Amministrazione di garantire la partecipazione del docente e, dunque, di disporre la convocazione del medesimo per l'assegnazione dei posti Pt_1
relativi alle graduatorie di circolo e di istituto per la classe di concorso B020 secondo la posizione e il punteggio maturato.
In ragione di quanto esposto, parte ricorrente ha adito codesto Tribunale al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del ritardato inserimento nella II fascia.
In particolare, parte ricorrente invoca il danno da mancata assunzione da liquidarsi in misura pari all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al ricorrente ove lo stesso fosse stato destinatario del contratto a tempo determinato per l'a.s. 2018/2019, nonché il danno curriculare richiesto in via equitativa nella somma di euro 5.000,00 e il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. per avere dovuto intraprendere il giudizio richiesto sempre in via equitativa nella somma di euro 5.000,00.
Si è costituita l'amministrazione resistente chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
Indi all'odierna udienza trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza. *******
Il ricorrente rivendica il diritto al risarcimento del danno (rectius: dei danni) subiti in conseguenza del supposto illegittimo mancato conferimento di incarico di supplenza nell'anno scolastico 2018-
2019.
Fa discendere tale preteso diritto, dalla pronuncia resa dall'intestato Tribunale in sede di reclamo, a definizione dell'incoato procedimento ed in parziale riforma della ordinanza resa dal primo giudice di integrale rigetto del ricorso cautelare.
D'altra parte, l'ordinanza collegiale in questione in alcun modo può fondare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni da mancata assunzione ( rectius: conferimento di incarico di supplenza) nei termini azionati nel presente giudizio.
Si osserva innanzitutto, come la predetta ordinanza abbia confermato le statuizioni di cui all'ordinanza reclamata circa il mancato riconoscimento del preteso diritto al conferimento dell'incarico di supplenza per l'anno in corso ( 2018-2019).
Si premetta che con il ricorso d'urgenza, il lamentava l'omesso inserimento nella seconda Pt_1
fascia delle graduatorie di istituto per la provincia di Enna di cui all'art 5 del D.M. 13 giugno 2007 n.
131 valide per il triennio 2017/2020 e, in particolare, di essere stato inserito nelle graduatorie di seconda fascia triennio 2017/2020 classe di concorso B020 di Istituto e di circolo dell'I.I.S. Fortunato
Fedele di Agira solo in data 07/11/2018 e di non aver ottenuto l'inserimento presso le graduatorie di seconda fascia dell'Istituto Professionale Statale Federico Il di Enna pur avendone diritto. Lamentava
di non aver potuto per tale via ottenere l'anelato incarico di supplenza.
L'ordinanza reclamata sul punto ha argomentato nel modo che segue:
D'altra parte la prospettazione del ricorrente che assume di avere titolo all'inserimento nella II
fascia della graduatoria di Istituto in quanto risultato destinatario di sentenza favorevole del TAR
LAZIO n.4685/2018 pubblicata in data 16.01.2018 non può essere condivisa.
Si osserva infatti come sebbene il , insieme ad altri ricorrenti, abbia adito il giudice Pt_1
amministrativo per ottenere, tra l'altro, “l'annullamento, del D.M. n.374 del primo giugno 2017 nella parte in cui prevede che ai fini della inclusione in II fascia di graduatoria d'istituto l'aspirante
deve aver già conseguito il titolo di abilitazione ( e non anche il titolo di idoneità all'insegnamento)”,
non abbia di fatto ottenuto una pronuncia favorevole in tal senso. Ed invero il TAR Lazio ha accolto
il ricorso “nei sensi di cui in motivazione” (vedi dispositivo). Ebbene dalla lettura della parte
motivazionale della suddetta sentenza, cui rinvia la parte dispositiva, si trae come il giudice
amministrativo, richiamandosi peraltro ad un orientamento già espresso, ha ritenuto che “alla
procedura concorsuale per cui è causa non possono non essere ammessi i candidato in possesso di
diploma c.d. I.T.P. pur se non abilitati, tutte le volte in cui, per la relativa classe concorsuale, non
siano stati predisposti specifici percorsi di abilitazione ordinari ...” ed ancora che “dovendosi
pertanto propugnare un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art 1 commi 110 e 114
della legge n.107 del 2015, nel senso che queste norme del tutto legittimamente richiedono (oltre al
titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell'abilitazione
all'insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi al concorso de quo, al
contempo però non precludono la perdurante applicazione della disciplina transitoria di cui all'art
402 del d. lgs. n. 297/1994 in forza della quale - per ciascuna classe di concorso – deve prescindersi
dal possesso dell'abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finchè, per quella
specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario”, nei
sensi cioè di percorso apertoa tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto…”.
Dunque e diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il TAR LAZIO, non ha riconosciuto il
diritto dei ricorrenti, e tra questi del , all'inserimento nella II fascia delle graduatorie (sul Pt_1
punto il Tribunale non si è pronunciato) ma accogliendo il ricorso “in parte qua” (vedi penultima
pagina della sentenza) ha dichiarato soltanto il diritto alla partecipazione alla procedura
concorsuale di che trattasi, pur in difetto di titolo abilitante.
Del resto, che si tratti di situazioni da tenere distinte è ribadito dallo stesso Supremo Consesso
Amministrativo che in proposito, in un recente arresto (C.d.S. sez.VI sent. N.4507/2018) ha avuto
modi di puntualizzare che “l'accertamento della oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari può giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono
l'abilitazione in quanto in questo caso la verifica della idoneità all'insegnamento passa attraverso il
filtro della procedura concorsuale. Ma la suddetta mancanza non può valere per consentire
l'iscrizione nella II fascia che autorizza direttamente l'insegnamento. Si tratterebbe di una finzione
giuridica priva di fondamento giustificativo”.
Per quanto chiarito deve escludersi l'esistenza del diritto del ricorrente all'inserimento nella II fascia
della graduatoria di Istituto (negato appunto dall'Istituto Professionale Federico II) e pertanto
difettando il fumus boni iuris rispetto alla seconda situazione rappresentata in ricorso (mancato
inserimento nella II fascia della graduatoria dell'Istituto Professionale Statale Federico II di Enna)
il ricorso va rigettato.
A sua volta, l'ordinanza collegiale sulla scia di quanto già evidenziato nell'ordinanza reclamata, ha evidenziato che la sentenza del Tar Lazio n. 4685 del 16.1.2018 «non attribuisce il diritto
all'inserimento nella seconda fascia della graduatoria d'istituto e dunque, tanto meno, la stessa può
costituire titolo per ottenere in tale sede una pronuncia per il riconoscimento del diritto all'incarico richiesto dal reclamante», sicché «diversamente da quanto sostenuto dal reclamante, correttamente
nell'ordinanza reclamata è stato messo in luce come il TAR Lazio, non abbia riconosciuto il diritto
dei ricorrenti, e tra questi dei , all'inserimento nella II fascia delle graduatorie (sul punto il Pt_1
Tribunale non si è pronunciato) ma accogliendo il ricorso "in parte qua" (vedi penultima pagina
della sentenza) ha dichiarato soltanto il diritto alla partecipazione alla procedura concorsuale di
che trattasi, pur in difetto di titolo abilitante».
Il Tribunale ha, quindi, affermato che «non può assolutamente fondarsi alcun diritto del reclamante
al conferimento dell'incarico preteso, non costituendo l'appena citata sentenza, il presupposto per il
riconoscimento alcuna situazione giuridica favorevole in tal senso, in favore del reclamante».
In considerazione di quanto esposto, pertanto, il Tribunale ha ribadito «la correttezza della statuizione
contenuta nell'ordinanza di prime cure, con riferimento al rigetto della domanda del reclamante volta
a conseguire l'incarico preteso per l'anno scolastico 2018/2019, decisione che va, dunque, confermata in questa sede», riformando la decisione solo con riferimento all'obbligo di «garantire
la partecipazione di parte ricorrente e, dunque, di disporre la sua convocazione per l'assegnazione
dei posti relativi alle graduatorie di circolo e di istituto per la classe di concorso B020, nel rispetto
della posizione e secondo il punteggio maturato dallo stesso».
Alla luce di quanto sopra, è, dunque, evidente che il Tribunale di Enna ha riconosciuto, con l'ordinanza resa in data 3/7/2019, ad anno scolastico concluso, solo l'obbligo per l'Amministrazione
di garantire la partecipazione del ricorrente e la sua convocazione per l'assegnazione dei posti relativi alle graduatorie di circolo e di istituto per la classe di concorso B020 e non anche il conferimento dell'incarico preteso per l'anno scolastico 2018/2019.
Appare pertanto in tutto condivisibile la difesa dell'amministrazione resistente nella misura in cui si sostiene che L'obbligo di garantire la partecipazione e disporre la convocazione per l'assegnazione
dei posti relativi alle graduatorie di circolo e di istituto per la classe di concorso B020 è
evidentemente da intendersi pro futuro.
Tale conclusione s'impone alla luce dello stralcio di motivazione di cui all'ordinanza collegiale afferente al requisito del periculum in mora ove è dato leggere «ferma restando l'imminente chiusura
estiva dell'anno scolastico (30.6.2019), va, altresì rimarcato che l'eventuale decorso del tempo, senza
il riconoscimento della possibilità per il reclamante di partecipare alla chiesta convocazione dei
docenti, avrebbe la quasi inevitabile conseguenza, per lo stesso, di vedersi superato da docenti che
potrebbero godere di una supplenza, che in virtù del punteggio di cui è titolare, Parte_1
potrebbe spettare a lui».
Da un'attenta e corretta lettura del provvedimento collegiale è dato trarre come non sia mai stato affermato un diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria per l'anno scolastico 2018-2019,
tanto meno al conferimento dell'incarico di supplenza. Anzi, tale ultimo diritto è stato espressamente escluso tanto dal giudice di prime cure (della fase cautelare) che dal collegio, che ha confermato,
come si è visto, le statuizioni dell'ordinanza reclamata in parte qua. Ne discende che non è risarcibile il preteso danno patrimoniale da mancata assunzione relativamente all'anno scolastico 2018-2019 e parametrato alla mancata percezione delle retribuzioni relative al periodo dal 29.10.2018 al 30.06.2019.
Analoghe considerazioni valgono per il preteso danno curriculare (derivante dall'impossibilità di indicare la supplenza nel curriculum) che, in assenza del riconoscimento del diritto all'assunzione,
non sussiste.
In ordine infine al rivendicato danno non patrimoniale si osserva da una parte ed in linea generale come il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di “danno evento”. E del pari da respingere
è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesioni di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo. ( cfr. S.U. 11/11/2008 n. 26972, Pres. Carbone Est. Preden, in Orient. della giur. del lav.
2009, 1).
Ne discende che, in quanto è stato solo genericamente allegato, non è risarcibile il danno non patrimoniale ( nemmeno individuato in alcuna delle possibili ed innumerevoli declinazioni se non sul piano delle astratte enunciazioni di carattere generale) asseritamente subito.
Coerentemente con una impostazione che ripudia facili automatismi, pertanto, nulla può essere riconosciuto a detto titolo.
In ogni caso giacchè lo stesso, ancora una volta, viene ancorato alla omessa attribuzione della supplenza annuale al docente (cfr in tali termini alla pag. 9 del ricorso) esso per le stesse ragioni sopra spiegate non è risarcibile, giacchè insussistente.
Il ricorso merita pertanto integrale rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro
2008,00 oltre ad accessori dovuti per legge.
Enna 3 giugno 2025.