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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 16/01/2026, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 654/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente e Relatore
CARDELLICCHIO CIRO, Giudice
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8515/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002019550031498717 IMU 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002019550031498717 IMU 2016 - FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002019550031498717 IMU 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002019550031498717 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21147/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Sono comparsi per i resistenti: Nominativo_1 in delega di Difensore_3 - Nominativo_2 in delega di Comune Di Napoli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso
contro
Resistente_1
srl avverso l'iscrizione del fermo amministrativo n. 20230002000760001722373, relativa ad omesso pagamento dell'IMU per gli anni 2018, 2017, 2016 e 2015, per complessivi Euro 18.235,02. Con i motivi di ricorso, in sintesi, eccepiva : l'omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione e/o decadenza dalla pretesa tributaria;
violazione art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 212/2000; difetto di legittimazione ad agire del concessionario;
violazione del principio di proporzionalità; illegittimità del fermo per mancanza del decreto attuativo richiesto dal comma 4 dell'art. 86 - Dpr. n. 602/73; illegittimità del fermo per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss della L. n.
241/90 degli artt. 1 e ss. della L. n. 212/2000 e s.m.i….
Resisteva Resistente_1, evidenziava l'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti richiamati nel fermo impugnato atteso che parte ricorrente aveva impugnato la prodromica
Comunicazione Preventiva di Iscrizione del Fermo Amministrativo n. 20230002000760001722373, R.G.R
5806/2024, ancora in fase di discussione. Chiedeva l'integrazione del ricorso ordinando la chiamata, in causa da parte del ricorrente, del Comune di Napoli, litisconsorte necessario, pena la improcedibilità.
Confermava la propria legittimazione attiva.
Con ordinanza interlocutoria n. 4159/2024, la Corte preso atto dell'esistenza de fumus e del danno, concedeva la sospensione. Invitava le parti ad interloquire sul problema della legittimazione attiva di Resistente_1. Nulla per le spese.
In data 18.06.2025, ordinanza n. 4140/2025, la Corte ordinava a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di Napoli e vista la contemporanea pendenza del ricorso n.
5806/2024, sezione 18, avente ad oggetto medesima impugnativa ma avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale riunione.
Il Comune di Napoli depositava l'1.07.2025 le proprie controdeduzioni, versava documentazione attestante la notifica dei prodromici avvisi di accertamento relativi agli anni in contestazione.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative, contestava il mancato raggiungimento, per nessuno degli avvisi richiamati nella comunicazione di preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo, della prova della notifica, allegava la sentenza n. n. 15129/18/2025 relativa al proc. R.G. 5806/2024.
All' udienza del 18.11.2025 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rende necessario precisare che con sentenza n. 15129/2025 ( proc. R.G. 5806/2024), questa stessa sezione, ha deciso per l'accoglimento parziale dell'opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria, avente ad oggetto gli stessi avvisi di accertamento richiamati nell'iscrizione di fermo amministrativo impugnato, statuendo che la notifica degli avvisi nn. - 703135/2466, Imu 2016, -
703136/2462, Imu 2017, - 703141/2435, Imu 2018, è incompleta atteso la mancata notificazione della CAN: “ Nella fattispecie costituisce circostanza pacifica che l'Banca_1, recatosi presso l'indirizzo del destinatario, abbia notificato gli avvisi di accertamento a persona diversa dal destinatario (portiere), attestando, altresì, l'invio della CAN con l'indicazione del numero di raccomandata, ma senza allegare il relativo avviso di spedizione… La semplice attestazione dell'invio di una raccomandata non è idonea a coprire di fede privilegiata la circostanza che detta raccomandata sia stata effettivamente spedita al destinatario non reperito in loco (Cassazione Civile ordinanza n. 23194 del 27/08/2024) Pertanto, in mancanza di idonea documentazione attestante la corretta notifica degli atti presupposti gli stessi devono ritenersi nulli per assenza di notificazione, con conseguente nullità derivata dell'atto impugnato.”
Diversamente per l'avviso di accertamento n. 703134/2479, Imu 2015, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente nelle memorie depositate, non è richiesta l'annotazione della CAN in quanto risulta notificato a mani del ricorrente stesso.
Essendo gli stessi avvisi nn. 703134/2479, 703135/2466, 703136/2462 e 703141/2435 posti a base del fermo oggi impugnato e sulla cui regolarità di notifica questa stessa Corte si è già espressa non può che accogliersi parzialmente il ricorso annullando l'atto impugnato relativamente agli avvisi di accertamento esecutivo nn. 703135/2466, 703136/2462 e 703141/2435, rigettando nel resto con assorbimento delle restanti censure proposte. L'accoglimento parziale del ricorso, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione rigetta nel resto.
Spese compensate
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente e Relatore
CARDELLICCHIO CIRO, Giudice
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8515/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002019550031498717 IMU 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002019550031498717 IMU 2016 - FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002019550031498717 IMU 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002019550031498717 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21147/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Sono comparsi per i resistenti: Nominativo_1 in delega di Difensore_3 - Nominativo_2 in delega di Comune Di Napoli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso
contro
Resistente_1
srl avverso l'iscrizione del fermo amministrativo n. 20230002000760001722373, relativa ad omesso pagamento dell'IMU per gli anni 2018, 2017, 2016 e 2015, per complessivi Euro 18.235,02. Con i motivi di ricorso, in sintesi, eccepiva : l'omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione e/o decadenza dalla pretesa tributaria;
violazione art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 212/2000; difetto di legittimazione ad agire del concessionario;
violazione del principio di proporzionalità; illegittimità del fermo per mancanza del decreto attuativo richiesto dal comma 4 dell'art. 86 - Dpr. n. 602/73; illegittimità del fermo per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss della L. n.
241/90 degli artt. 1 e ss. della L. n. 212/2000 e s.m.i….
Resisteva Resistente_1, evidenziava l'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti richiamati nel fermo impugnato atteso che parte ricorrente aveva impugnato la prodromica
Comunicazione Preventiva di Iscrizione del Fermo Amministrativo n. 20230002000760001722373, R.G.R
5806/2024, ancora in fase di discussione. Chiedeva l'integrazione del ricorso ordinando la chiamata, in causa da parte del ricorrente, del Comune di Napoli, litisconsorte necessario, pena la improcedibilità.
Confermava la propria legittimazione attiva.
Con ordinanza interlocutoria n. 4159/2024, la Corte preso atto dell'esistenza de fumus e del danno, concedeva la sospensione. Invitava le parti ad interloquire sul problema della legittimazione attiva di Resistente_1. Nulla per le spese.
In data 18.06.2025, ordinanza n. 4140/2025, la Corte ordinava a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di Napoli e vista la contemporanea pendenza del ricorso n.
5806/2024, sezione 18, avente ad oggetto medesima impugnativa ma avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale riunione.
Il Comune di Napoli depositava l'1.07.2025 le proprie controdeduzioni, versava documentazione attestante la notifica dei prodromici avvisi di accertamento relativi agli anni in contestazione.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative, contestava il mancato raggiungimento, per nessuno degli avvisi richiamati nella comunicazione di preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo, della prova della notifica, allegava la sentenza n. n. 15129/18/2025 relativa al proc. R.G. 5806/2024.
All' udienza del 18.11.2025 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rende necessario precisare che con sentenza n. 15129/2025 ( proc. R.G. 5806/2024), questa stessa sezione, ha deciso per l'accoglimento parziale dell'opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria, avente ad oggetto gli stessi avvisi di accertamento richiamati nell'iscrizione di fermo amministrativo impugnato, statuendo che la notifica degli avvisi nn. - 703135/2466, Imu 2016, -
703136/2462, Imu 2017, - 703141/2435, Imu 2018, è incompleta atteso la mancata notificazione della CAN: “ Nella fattispecie costituisce circostanza pacifica che l'Banca_1, recatosi presso l'indirizzo del destinatario, abbia notificato gli avvisi di accertamento a persona diversa dal destinatario (portiere), attestando, altresì, l'invio della CAN con l'indicazione del numero di raccomandata, ma senza allegare il relativo avviso di spedizione… La semplice attestazione dell'invio di una raccomandata non è idonea a coprire di fede privilegiata la circostanza che detta raccomandata sia stata effettivamente spedita al destinatario non reperito in loco (Cassazione Civile ordinanza n. 23194 del 27/08/2024) Pertanto, in mancanza di idonea documentazione attestante la corretta notifica degli atti presupposti gli stessi devono ritenersi nulli per assenza di notificazione, con conseguente nullità derivata dell'atto impugnato.”
Diversamente per l'avviso di accertamento n. 703134/2479, Imu 2015, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente nelle memorie depositate, non è richiesta l'annotazione della CAN in quanto risulta notificato a mani del ricorrente stesso.
Essendo gli stessi avvisi nn. 703134/2479, 703135/2466, 703136/2462 e 703141/2435 posti a base del fermo oggi impugnato e sulla cui regolarità di notifica questa stessa Corte si è già espressa non può che accogliersi parzialmente il ricorso annullando l'atto impugnato relativamente agli avvisi di accertamento esecutivo nn. 703135/2466, 703136/2462 e 703141/2435, rigettando nel resto con assorbimento delle restanti censure proposte. L'accoglimento parziale del ricorso, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione rigetta nel resto.
Spese compensate