Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00034/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01596/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2021, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Buffa e Marco Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniele Buffa in Palermo, via Principe di Villafranca n. 91;
contro
Comune di Carini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Favata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione del Comune di Carini n. -OMISSIS- del 08.06.2021, notificata ai ricorrenti in data 14.06.2021;
- di ogni altro atto richiamato nel predetto provvedimento e comunque di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quelli sopra indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa PI SS OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. -OMISSIS- dell’8 giugno 2021, con la quale il Capo Ripartizione X – Abusivismo e Repressione – Fascia Costiera - Patrimonio del Comune di Carini ha ingiunto ai ricorrenti “ La demolizione/rimozione a proprie cure e spese delle opere realizzate in totale difformità alla concessione edilizia auto – assentita con perizia giurata a firma dell’Ing. -OMISSIS- asseverata in data 02/03/2006, trasmessa in allegato alla comunicazione inizio dei lavori ex art. 2 L.R. 17/94 prot. n. -OMISSIS- del 02/03/2006 (pratica edilizia n. -OMISSIS-), nell’area oggi identificata in catasto al foglio di mappa n. -OMISSIS- p.lla -OMISSIS- sub -OMISSIS- (ex p.lla -OMISSIS-) sita in Carini, via -OMISSIS-, e di ripristinare lo stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. (…..)”.
L’ordinanza impugnata, in particolare, ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere asseritamente realizzate in totale difformità rispetto alla concessione edilizia auto-assentita: “ 01 – Il piano terra fuoriesce dal piano di campagna mt. 1,15, in progetto previsti mt. 0,80; 02 – seminterrato h=mt. 2,75 sottotetto, ampliamento in pianta in corrispondenza del portico del piano rialzato; 03 –chiusura terrazzo coperto al piano primo realizzata con infissi in alluminio e vetrate; 04 – nel versante est del lotto è stato realizzato un gazebo in legno delle dimensioni di ml 4,00 X 4,00 il tutto su battuto cementizio; 05 – muro di recinzione alto ml 0,80 con soprastante ringhiera, in comune con proprietà -OMISSIS-, proprietari della p.lla -OMISSIS- sub -OMISSIS-; 06 – piano cantinato finestrato; (…) ”.
I ricorrenti hanno dedotto avverso l’atto impugnato i seguenti motivi di diritto:
I) Violazione a falsa applicazione dell’art. 2, L.r. Sicilia 31 maggio 1994 n. 17; Violazione a falsa applicazione dell’art. 36, L.r. Sicilia n.71/1978 e s.m.i.; Violazione a falsa applicazione degli artt. 4 e 7 della legge n. 47/1985; Violazione a falsa applicazione degli artt. 10, 22, 23, 31, 33, 34, 35 e 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, Eccesso di potere per difetto ed erroneità di istruttoria, nonché per errore nei presupposti e contraddittorietà con precedenti provvedimenti, sviamento, difetto ed erroneità di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione e degli ordinari canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa .
Alla stregua della normativa citata in rubrica, essendosi formato il silenzio assenso sulla domanda di rilascio di concessione edilizia non esitata negativamente nel termine di 120 giorni, l’amministrazione comunale non avrebbe potuto procedere alla diretta adozione del provvedimento demolitorio, dovendo previamente intervenire in autotutela nella sussistenza dei presupposti di legge.
II) Violazione a falsa applicazione dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, Eccesso di potere sotto ulteriore profilo, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, mancata indicazione dell'interesse pubblico all'adozione della misura demolitoria, lesione dell'affidamento; violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della C.E.D.U.
L’ingenerata posizione di affidamento del privato e la peculiarità della situazione avrebbero imposto all’amministrazione un obbligo di motivazione rafforzato, insussistente nel provvedimento impugnato.
I ricorrenti, inoltre, non avrebbero effettuato alcun abuso, essendosi limitati ad acquistare l’immobile in forza di regolare atto notarile stipulato il 16 maggio 2007.
Gli abusi evidenziati dal comune, di lieve entità e, al più, eseguiti in parziale difformità, sarebbero assai risalenti nel tempo (essendo decorsi 13 anni).
III) Violazione a falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990, omessa comunicazione di avvio del procedimento e lesione delle garanzie partecipative del privato; eccesso di potere, contraddittorietà manifesta; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione e degli ordinari canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
Il provvedimento sarebbe, altresì, illegittimo per violazione delle norme partecipative.
IV) Violazione a falsa applicazione dell’art. 13 della L.r. Sicilia 10.08.2016; Violazione a falsa applicazione dell'art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001; eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria.
Diversamente da quanto ritenuto dal comune le opere sarebbero in parziale (e non totale) difformità dal titolo esecutivo, sicché illegittima sarebbe l’irrogazione di sanzioni demolitorie; non potendosi addivenire alla demolizione della parte difforme senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, la normativa applicabile sarebbe quella dell’art. 34 cit..
Parte ricorrente ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Carini con atto formale.
3. In vista della pubblica udienza, entrambe le parti hanno prodotto memorie ex art. 73 c.p.a.
4. Alla udienza straordinaria del 10 dicembre 2025, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, co. 3, del cod. proc. amm., possibile parziale inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione della nota del 3 giugno 2021, richiamata nel provvedimento impugnato, che ha attestato l'avvenuta formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di sanatoria ex art. 36 T.U.E.; il difensore di parte ricorrente, in replica, ha evidenziato di avere impugnato ogni altro atto connesso, con formula omnicomprensiva, includendo così la suddetta nota; dopo la discussione, il ricorso è stato posto in decisione.
5. Il ricorso è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato.
6. Quanto alla parziale inammissibilità, va dato atto che, dallo stesso provvedimento impugnato, risulta che, con nota prot. n. -OMISSIS- del 3 giugno 2021, la competente ripartizione VII Edilizia Privata e Sanatoria ha reso noto che l’istanza presentata dai ricorrenti (prot. n. -OMISSIS- del 31 agosto 2010- prat. -OMISSIS-), ai sensi dell’art. 36 d.p.r. n. 380 del 2001, avente ad oggetto l’immobile identificato in catasto al foglio di mappa n. -OMISSIS- p.lla -OMISSIS- sub -OMISSIS-, è da intendersi rifiutata per decorrenza dei termini.
L’inoppugnabilità del diniego tacito di sanatoria rende inammissibile il ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione, nella parte in cui viene rimessa in discussione la totale difformità delle opere abusive con le conseguenze relative.
6.1. Non può essere condiviso il rilievo di parte ricorrente, espresso in udienza, secondo cui l’impugnazione dell’atto de quo sarebbe ritualmente avvenuta in ragione della formula “omnicomprensiva” con cui lo stesso ha dichiarato, in ricorso, di impugnare, oltre al provvedimento specificamente individuato, anche ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Invero, la formula in questione è per sua natura priva di attitudine a manifestare quale debba, secondo l’interessato, essere l’oggetto del giudizio e dell’annullamento da parte del giudice, perché solo un’inequivoca indicazione consente al giudice stesso di identificare l’oggetto della domanda e ai contraddittori di esercitare il diritto di difesa delle loro ragioni, con la conseguenza che essa è insufficiente a far ricomprendere nell’oggetto del ricorso anche atti non espressamente menzionati e censurati, stante i fondamentali principi del processo amministrativo, tesi a garantire il diritto di difesa ed il pieno contraddittorio ai sensi dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cons. St., sez. III, 19 settembre 2011, n. 5259; id., 20 luglio 2020, n. 4650).
6.2. In ogni caso, va aggiunto, per completezza, che il motivo con cui si contesta la sussistenza della difformità totale, oltre che inammissibile, è anche infondato per il principio secondo cui la valutazione degli abusi edilizi deve essere effettuata considerando l’opera nel suo insieme e non scomponendo i singoli interventi (come avvenuto in ricorso), poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e dal loro impatto complessivo (Cons. St. 7010/2025; Cons. St. 8848/2022; id., 9022/2023).
Ne consegue che, nel caso di specie, le plurime opere contestate (“01 – Il piano terra fuoriesce dal piano di campagna mt. 1,15, in progetto previsti mt. 0,80; 02 – seminterrato h=mt. 2,75 sottotetto, ampliamento in pianta in corrispondenza del portico del piano rialzato; 03 –chiusura terrazzo coperto al piano primo realizzata con infissi in alluminio e vetrate; 04 – nel versante est del lotto è stato realizzato un gazebo in legno delle dimensioni di ml 4,00 X 4,00 il tutto su battuto cementizio; 05 – muro di recinzione alto ml 0,80 con soprastante ringhiera, in comune con proprietà -OMISSIS-, proprietari della p.lla -OMISSIS- sub -OMISSIS-; 06 – piano cantinato finestrato; (…)”), valutate nella loro globalità, comportano, come correttamente rilevato dal Comune nel provvedimento impugnato, la difformità totale rispetto al titolo in questione e la legittimità del conseguente ordine demolitorio.
7. Per il resto ossia quanto alla ritenuta estraneità dei ricorrenti all’abuso e al difetto di una motivazione rafforzata stante il lungo lasso di tempo decorso dall’epoca di realizzazione, il ricorso è infondato; infatti:
- ai fini della legittimazione passiva del soggetto destinatario di un ordine di demolizione, l’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, nell’individuare i soggetti colpiti dalle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell’abuso, considera evidentemente quale soggetto passivo della demolizione il soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso; potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta, in quanto il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino non coincide con l’accertamento di responsabilità storiche nella commissione dell’illecito, ma è correlato all’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella codificata nella normativa urbanistico-edilizia e all’individuazione di un soggetto il quale abbia la titolarità a eseguire l’ordine ripristinatorio, ossia il proprietario, in virtù del suo diritto dominicale. L’ordine di natura reale è, quindi, correttamente rivolto al proprietario a prescindere dalla responsabilità dello stesso nella realizzazione dell’illecito (cfr. T.A.R. Milano, sez. II, 2 ottobre 2020, n. 1768; in tal senso, anche T.A.R. Catania, sez. II, 17 aprile 2023, n. 1274; T.A.R. Catania, sez. II, 27 giugno 2022, n. 1719; T.A.R. Catania, sez. III, 20 settembre 2021, n. 2833; T.A.R. Catania, sez. I, 26 maggio 2021, n. 1674; Cons. St., Adunanza Plenaria, 17 ottobre 2017, n. 9; Cons. St., sez. VI, 26 luglio 2017, n. 3694; Cons. St., sez. VI, 30 giugno 2017, n. 32109; Cons. St., sez.VI, 15 dicembre 2014, n. 6148);
- l’abusività dell’edificato esclude qualunque possibilità di ritenere legittimo un eventuale affidamento invocato dal privato, rendendolo del tutto irrilevante, indipendentemente dal lasso di tempo trascorso prima dell’emissione del provvedimento gravato; ciò in quanto non può ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può in alcun modo legittimare; l’ordinamento, infatti, tutela l’affidamento di chi versa in una situazione antigiuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore realizzata contra legem (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, 5 gennaio 2022, n. 93; Cons. St., Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9; T.A.R. Catania, sez. II, 1° febbraio 2022, n. 311; T.A.R. Catania, sez. I, 30 luglio 2021, n. 2586; T.A.R. Catania, sez. I, 19 aprile 2021, n. 1245); nel caso in questione, peraltro, l’abuso era noto ai ricorrenti che, in relazione ad esso, avevano chiesto la sanatoria ex art. 36 cit., il cui diniego tacito, come su detto, non è stato dagli stessi impugnato.
8. Con il secondo motivo di gravame, i ricorrenti denunciano la violazione dell’onere motivazionale rafforzato, richiesto dall’asserita lesione dell’affidamento maturato circa la regolarità delle opere contestate. In merito a ciò, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale “ L'ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata; il decorso del tempo non implica (infatti) un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell'abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti ” (Consiglio di Stato sez. III, 30 aprile 2025, n.3695).
9. Quanto alla dedotta violazione delle garanzie partecipative del privato all’azione amministrativa tramite l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale “ in tema di costruzioni abusive, il provvedimento di demolizione ha contenuto vincolato e, quindi, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullabilità dell'atto conclusivo del procedimento ” (Consiglio di Stato sez. VII, 4 gennaio 2023, n.151).
10. Inconferente è il richiamo alla necessità dell’atto di autotutela e alle ragioni che devono sorreggerlo, atteso che nel caso in questione l’amministrazione non ha inteso intervenire in autotutela, ma sanzionare, secondo la normativa vigente, l’accertata totale difformità rispetto al titolo.
11. Infine, quanto alla prospettata impossibilità di demolizione parziale, senza pregiudizio per la parte eseguita in difformità, parimenti infondato è il relativo motivo di ricorso, atteso che l’eventuale applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria deve essere vagliata in fase esecutiva, ove ne ricorrano i presupposti (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, 3 febbraio 2025, n. 361; T.A.R. Palermo, sez. II, 26 febbraio 2020, n. 439; Cons. Stato, sez. II, 12 settembre 2019, n. 6147).
12. In conclusione, il ricorso è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato.
13. Le spese possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte, lo dichiara inammissibile e, per il resto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente e di ogni altra persona menzionata nella presente decisione.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST NC, Presidente
PI SS OT, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI SS OT | ST NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.