Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/04/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 869/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 869/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIA Parte_1 C.F._1
CATTE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Firenze, via Lamarmora n. 53
e da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. MARTA Parte_2 C.F._2
MENCATTINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Arezzo, via Guido Monaco
n. 65;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 28.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “SULL'AFFIDAMENTO DEI MINORI ED IL DIRITTO DI VISITA
Affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con la quale continueranno ad abitare nell'immobile sito in Pratovecchio-Stia (AR) Via
Pancaldi n. 64. La frequentazione dei figli da parte dei genitori sarà scadenzata dal calendario condiviso che segue: SETTIMANA A: LUNEDI: madre madre madre Pt_3 Parte_4
(FINO ): madre, ( ) padre padre : CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
madre madre : LUNEDI: madre madre CP_6 CP_7 Pt_3 Parte_4
madre ): madre, ( ) padre padre CP_1 Controparte_8 CP_3 CP_4
: padre padre. Il signor potrà chiedere, una volta al mese con un CP_5 CP_6 Pt_2
preavviso di almeno dieci giorni, che il cambio infrasettimanale avvenga di mercoledì pomeriggio al fine di avere il venerdì sera libero. VACANZE NATALIZIE 2024/25: 24 e 25 Dicembre madre dal 26 al 31 Dicembre padre dal 1 al 7 Gennaio madre. Questa suddivisione sarà alternata di anno in anno.
Resta inteso che qualora i ragazzi esprimessero il desiderio e la voglia di trascorrere dei momenti con un genitore durante la settimana dell'altro, i genitori si impegnano ad assecondare tale volontà al fine di garantire a e la massima serenità. Per le mutate condizioni dovute alla Per_1 Per_2
crescita dei ragazzi e alle loro nuove esigenze, il signor e la IG hanno Pt_2 Parte_1
concordato che da Gennaio 2025 la suddivisione settimanale non subirà cambiamenti a prescindere dalle festività previste nel calendario. Nel caso in cui un genitore volesse trascorrere una particolare festività con i ragazzi i signori e si accorderanno dandosi reciproco preavviso di Pt_2 Parte_1
almeno 10 giorni. In caso contrario la settimana trascorrerà seguendo la calendarizzazione prevista.
SUL MANTENIMENTO ORDINARIO E LE SPESE STRAORDINARIE Disporre che il padre corrisponda a titolo di contributo per il mantenimento dei figli alla IG , entro il 15 di Parte_1
ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente personale della madre, la somma pari ad
€ 600,00 a titolo di mantenimento (€300,00 a ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dal mese di dicembre 2024. Le spese straordinarie seguono la disciplina prevista dal protocollo del Tribunale di Arezzo del 22.12.2022. In caso di spese straordinarie che superino il valore 150 euro, verseranno il 50% del valore dell'intera spesa da affrontare (quindi ognuno la propria parte), prima della data di scadenza della stessa, al genitore che si è reso disponibile al pagamento fattivo. I ricorrenti si impegnano ad estinguere altresì tutti i conti correnti o libretti postali che siano stati in costanza di matrimonio utilizzati a nome dei figli e ed a Per_1 Per_2 loro intestati, il denaro ivi depositato verrà diviso al 50% tra i due ex coniugi. Gli assegni familiari rimangono al 50 % divisi tra i coniugi, come anche le detrazioni fiscali. I coniugi hanno stabilito inoltre che le spese per l'acquisto della legna, utile al riscaldamento della ex casa coniugale dove risiedono e , dalla stagione 2024/25 verranno così suddivise: il pagamento di 1/3 Per_1 Per_2
della cifra totale annua sarà di competenza del signor e i 2/3 della IG Parte_2 [...]
. SULL'IMMOBILE COSTITUENTE EX CASA CONIUGALE Modificando le attuali Parte_1 condizioni sottoscritte in seno all'accordo di divorzio, la IG si impegna ad accollarsi Parte_1
le spese relative al mutuo relativo alla ex casa coniugale dal mese di dicembre 2024. Nelle more della sottoscrizione del presente accordo le rate sono state versate anche dal sig. Parte_2
e saranno dunque compensate al momento della effettiva estinzione del mutuo per accollo formale della . La IG si impegna ad acquistare la quota pari al 50% Parte_1 Parte_1 dell'immobile posto in Pratovecchio Stia, in via Pancaldi n. 64, dati catastali Foglio 43, Particella
454 sub 12, cat. A/3, mq 137, e del garage annesso con accesso da via Aldo Moro sub 6, cat. C/6, mq
18, attualmente di proprietà del sig. , nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Parte_2
A fronte di tale acquisto il prezzo è fissato in euro 40.000, tale somma è stata quantificata in ragione delle somme sino ad oggi pagate dal sig. a titolo di mutuo ed in ragione del Parte_2
regolamento globale di interessi tra i coniugi. Il prezzo verrà versato nella seguente modalità: - euro
25.000 alla data di stipula notarile ed euro 5.000 ogni anno per tre anni secondo il seguente calendario : 1° rata: Dicembre 2025 2° rata: Dicembre 2026 3° rata: Dicembre 2027 I coniugi chiedono sin d'ora l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 legge 74/87 e s.m.i. per gli atti di cui sopra e la IG si impegna a pagare le relative spese tecniche, Parte_1
tasse, imposte, registrazioni, spese notarili per il passaggio di proprietà e accollo mutuo. In tutti i casi in cui vi sia una decadenza dal beneficio prima casa, la parte acquirente si obbliga sin d'ora a pagare l'eventuale liquidazione che venisse richiesta dall'agenzia delle entrate ad uno o entrambi i coniugi. Le condizioni di cui al presente paragrafo sono essenziali e non revocabili ed i coniugi dichiarano che le disposizioni negoziali sopra riportate sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le spese notarili saranno a carico della IG
come previsto per legge. I signori e concordano per l'estinzione del Parte_1 Pt_2 Parte_1
conto corrente bancario che avevano aperto per il pagamento del mutuo e per la divisione al 50% del denaro restante. Nel momento in cui la Signora deciderà di sostituire l'arredamento Parte_1
del salotto, il mobilio in legno di ciliegio verrà restituito al Sig. . **** Dichiarare Parte_2 che i coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano pertanto, reciprocamente, all'assegno di mantenimento. Dichiarare che i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e all'inserimento in esso dei figli;
- Spese legali compensate;
- Gli Avvocati con la sottoscrizione del presente ricorso rinunciano alla solidarietà professionale.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 28.03.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 31 marzo 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni