Ordinanza collegiale 12 giugno 2025
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00414/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00006/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2024, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Dario Carbone, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
l’Assessorato regionale beni culturali e identità siciliana, Sicilia Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
del Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
di -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato SE Beatrice De Gaetano, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
dell’autorizzazione paesaggistica prot. n.-OMISSIS- del 6.10.2022, conosciuta con la trasmissione con nota prot. n.-OMISSIS-, relativa al progetto per la delocalizzazione del volume edilizio del fabbricato della sig.ra-OMISSIS-in località -OMISSIS- del Comune di Lipari individuato al -OMISSIS- in area libera adiacente foglio -OMISSIS-;
nonché di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione regionale intimata e della parte controinteressata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti – premesso di essere proprietari, rispettivamente, di due immobili siti nell’isola di -OMISSIS-, contraddistinti in catasto nel foglio di mappa -OMISSIS-– hanno impugnato l’autorizzazione paesaggistica prot. n.-OMISSIS- del 6.10.2022, conosciuta con la trasmissione con nota prot. n.-OMISSIS-, relativa al progetto per la delocalizzazione del volume edilizio del fabbricato della sig.ra-OMISSIS-in località -OMISSIS- del Comune di Lipari individuato al -OMISSIS- in area libera adiacente foglio -OMISSIS-; nonché tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, allo stato non conosciuti.
A sostegno del gravame, parte ricorrente - dopo aver dedotto genericamente la mancanza dei presupposti di fatto e il loro travisamento, con violazione dei principi di imparzialità e buon andamento (primo motivo) - ha articolato il seguente (sostanzialmente unico) motivo (indicato come secondo in seno al ricorso introduttivo) – Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 della legge regionale 10.8.2016 n. 16. Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento comunale recante i criteri per l’attuazione della cessione di cubatura. Errore sui presupposti di fatto. Travisamento dei fatti. Carenza di motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse, evidenziando che nell’area individuata per lo spostamento (individuata catastalmente al foglio 15, particella 623) – rilevando: i ) l’esistenza di un vincolo idrogeologico e di un rischio geomorfologico elevato; ii ) che l’intervento ricade per intero nel piano territoriale paesistico le cui prescrizioni sarebbero violate; iii ) il contrasto con il regolamento comunale per la delocalizzazione.
Precisa, inoltre, la parte ricorrente che il progetto verrebbe utilizzato per realizzare fabbricati posti in aderenza, stile estraneo all’architettura eoliana, e più precisamente quella “Ginostrese” che, infatti, è caratterizzata da tipiche abitazioni composte da piccoli cubetti di fabbricato, con altezze ridotte e antistante terrazzo loggiato (bagghiu), aventi a volte due elevazioni fuori terra e cisterne interrate per l’approvvigionamento idrico, oltre i tipici forni in muratura aventi forme curve e armoniose. Mentre il fabbricato da realizzare non rispetterebbe minimamente tale architettura.
Si è costituita in giudizio la parte controinteressata che ha preliminarmente eccepito:
- la carenza di legittimazione e d’interesse a ricorrere stante la carenza della vicinitas ;
- l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso avverso l’autorizzazione paesaggistica stante la sua natura endoprocedimentale;
- l’infondatezza nel merito del ricorso.
Si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale che ha chiesto il rigetto del ricorso, precisando che la Soprintendenza, per quanto di competenza ai sensi dell’art. 146 del Codice, ha rilasciato Autorizzazione Paesaggistica sulla scorta della documentazione allegata al progetto presentato, poiché esso ricade in ambito RNS - e non T03 come indicato nel ricorso- del citato P.T.P., mentre nel P.R.G. del Comune di Lipari è in zona “A3”; il suddetto progetto è stato ritenuto compatibile con i valori paesaggistici e le attività prescritte all’art. 23 dei Regimi Normativi poiché non altera i rapporti paesaggistici ed estetici dell’area.
Con ordinanza n. 1912 del 12 giugno 2025, all’esito della pubblica udienza del 9 aprile 2025, il Collegio ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione intimata, ottemperati da quest’ultima con adempimento del 24 giugno 2025.
In vista della pubblica udienza parte ricorrente ha prodotto documentazione e memoria.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026, a seguito della discussione dei difensori presenti, il ricorso è stato posto in decisione.
Alla luce delle plurime eccezioni pregiudiziali sollevate dalla controinteressata deve accogliersi il profilo afferente all’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.
E invero, contrariamente a quanto affermato dalla controinteressata, l’autorizzazione paesaggistica ex 146, comma 4, d.lgs n. 42/2004, primo periodo ( ai sensi del quale “L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio”) costituisce – a differenza del parere reso dall’ente di tutela del vincolo paesaggistico nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dei capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (così come riproposti dall’art. 39 dalla l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dall’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326) (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, n. 978/2024) – provvedimento autonomo (seppur presupposto) rispetto al titolo edilizio e pertanto sicuramente impugnabile (Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2018, n. 899; T.a.r. per la Liguria, sez. I, 8 maggio 2015, n. 464), ma solo al fine di far valere interessi connessi alla tutela paesaggistica.
In altre parole – premessa la distinzione tra legittimazione (secondo il criterio della vicinitas ) e interesse a ricorrere (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 22/2021 –, qualora s’impugni l’autorizzazione paesaggistica prodromica al permesso di costruire, l’interesse a ricorrere – inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato (Ad. plen. 22/2021) – non coincide con ogni potenziale lesione connessa all’edificazione (predicabile in termini di interesse concreto e attuale solamente con il rilascio del titolo edilizio abilitativo) ma solo con il preciso pregiudizio (integrato da una lesione diretta e attuale della sfera giuridica del ricorrente) connesso agli interessi oggetto di valutazione da parte dell’ente di tutela (in termini Cons. Stato, sez. IV, 3 dicembre 2025, n. 9536)
Nel caso di specie, tale specifico interesse è stato declinato dalla parte ricorrente solo con riferimento alla possibile diversificazione del fabbricato autorizzato dal punto di vista architettonico dagli altri fabbricati posti lungo la via pubblica (cfr. memoria dell’8 marzo 2025 depositata dalla parte ricorrente), poiché i profili afferenti all’eventuale pregiudizio idrogeologico e violazioni delle norme edilizie e urbanistiche non afferiscono al provvedimento impugnato. L’aspirazione all’armonia dell’architettura “ginostrese” (la cui valutazione, invero, costituisce un ambito che involge scelte pianificatorie e paesaggistiche ampiamente discrezionali dell’autorità di tutela) prospettata dalla parte ricorrente non si riflette nella puntuale descrizione della concreta e specifica lesione della sua sfera giuridica, declinandosi invero nella pretesa di assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico, inconciliabile con la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa volta a tutelare la situazione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell’esercizio dell’azione autoritativa oggetto di censura (Cons. Stato, Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4).
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
La peculiarità della fattispecie in esame legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti private del giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SE SA OT, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | SE SA OT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.