CA
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 544/2025
Registro Generale Appello Lavoro n. 592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa IA IA OM Presidente est dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott. Giovanni Casella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 305/2023 del Tribunale di
Varese (est. dott.ssa Federica Cattaneo), promossa:
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Dalla Chiesa ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Vedano Olona (VA), via Monte Grappa n. 11, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Piluso ed
[...] elettivamente domiciliato in Milano, via Mazzini n.7, presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI
APPELLANTE Piaccia a Cod.Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente gravame, previa riforma della Sentenza n. 305 /2023 pubbl. il 30/11/2023 RG n. 256/2021 del Tribunale di Varese sezione lavoro 1) accertare e dichiarare che l'istante, a seguito degli eventi descritti in ricorso, ha diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere;
2) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' per i danni subiti dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa CP_1
1 data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U., che sin da adesso si richiede;
3) condannare l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore corrente in Varese viale
[...] Aguggiari n. 6 e sede centrale in Roma via IV Novembre n. 144, al riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere ed alla rendita e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché al pagamento della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante da giustizia;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio di entrambi i gradi.
APPELLATO Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, azione e deduzione disattesa, così decidere: in via principale di merito: rigettare il ricorso per cui è causa in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della pronuncia appellata;
in via subordinata: per il denegato caso di accoglimento del presente ricorso, rigettare in ogni caso la pretesa avversaria di cumulare interessi e rivalutazione monetaria per le considerazioni espresse in narrativa;
in ogni caso: spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.5.2024, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
2590/2021 del Tribunale di Milano che ha respinto il ricorso volto ad accertare il diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere ed il conseguente diritto alla rendita e/o indennizzo per i danni subiti.
Il Tribunale, accertato che l'infortunio subito da in data 13.7.2012 Parte_1
(cadeva a terra dopo essere stato urtato da un velocipede mentre a bordo della bici si recava al lavoro) rientrava nell'ambito degli infortuni in itinere, ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il CTU medico legale che aveva escluso il nesso causale tra l'infortunio e i postumi permanenti lamentati dal ricorrente, nella specie “neuropatia ottica traumatica”, attesa la diagnosi di “trauma cranico contusivo” di cui al verbale di
Pronto Soccorso nonché l'assenza all'epoca dei fatti (dieci anni prima) di referti relativi ad una neuropatia ottica traumatica, risultando agli atti solo dei certificati di Pronto
Soccorso (3.7.2013, 4.12.2014, 5.9.2015) riportanti quanto riferito dal ricorrente senza alcun accertamento di fatto.
2 L'appellante censura la sentenza lamentando innanzitutto l'adesione acritica del primo giudice alla relazione peritale, tra l'altro affidata ad un medico internista e di medicina legale e non, come previsto dall'art. 9 L 533/1973, ad un medico legale, delle assicurazioni e del lavoro.
Secondo l'appellante il CTU avrebbe erroneamente enfatizzato la diagnosi di “trauma cranico contusivo” del Pronto Soccorso, ignorando che, da quanto annotato dai sanitari del medesimo Pronto Soccorso, la patologia riscontrata era di “trauma cranico con PDC
(perdita di coscienza: N.d.r.) e amnesia peritraumatica, con ferita l.c. occipitale, rallentamento psico-motorio ed episodio di vomito al triage”. Quindi si trattava di un
“trauma cranico commotivo” e non semplicemente “contusivo”.
Contesta che i disturbi cranio-cervicali fossero antecedenti al trauma, atteso che la relativa documentazione sanitaria riguarda il periodo dal 2012 al 2015.
Quanto ai problemi alla vista, evidenzia come i primi disturbi a carico della convergenza visiva fossero stati segnalati in corrispondenza del trauma cranico del 13.7.2012, come da visita oculistica del 28.8.2012 - “è verosimile ritenere che sia stato proprio questo CP_1 trauma a scompensare il preesistente stato di exoforia latente mentre appare assolutamente improbabile che possano avere svolto un ruolo causale e/o concausale i minimi esiti vasculopatici cronici evidenziati dalle RMN encefaliche in assenza oltretutto di alterazioni vascolari allo studio angio-RMN”-.
Evidenzia il contrasto delle conclusioni di cui alla CTU in esame con le conclusioni di altro elaborato peritale che aveva accertato l'assenza di “rilevanti coinvolgimenti della funzione visiva” in epoca antecedente all'infortunio, svolto nell'ambito del giudizio (RG
2273/2016 Tribunale di Varese) intentato contro la Compagnia di Assicurazioni con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa e condannata dal giudice a corrispondergli la somma di € 17.500.
Insiste quindi per il rinnovo della CTU, domanda respinta dal primo giudice.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello ed opponendosi in particolare alla CP_1 rinnovazione della CTU.
La causa, disposta CTU medico legale, è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va innanzitutto dato atto del passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui ha accertato la natura di infortunio in itinere del sinistro occorso all'appellante in data
13.7.2012, stante l'assenza di qualsiasi censura sul punto.
3 Va inoltre evidenziato come il Collegio abbia ritenuto necessario disporre una nuova
CTU medico legale atteso che dalla documentazione medica versata in atti e dalla CTU medico legale disposta nell'ambito del giudizio RG 2273/2016 Tribunale di Varese risultava che l'odierno appellante prima dell'infortunio non aveva alcuna problematica oculare che invece è sorta (dipoplia) nell'immediatezza del trauma come certificato dagli stessi sanitari dell' . CP_1
La circostanza è stata affrontata ed evidenziata anche nella relazione peritale depositata dal CTU all'uopo nominato che in proposito ha evidenziato “Risulta dalla documentazione medica consultata come il ricorrente in data 13 luglio 2012 a seguito di incidente stradale alla guida di biciclette in itinere, sul bc trauma cranico con FL incipit tale distorsione cervicale punto la successiva storia clinica le numerose consulenze queste sono tuttavia fondamentalmente incentrate sulla comparsa di sintomatologie sostanzialmente oculari caratterizzata da disturbi convergenza punto tale problematica risulta pressoché costante in tutta la storia clinica tanto da essere, nell'immediatezza del trauma, certificata dagli stessi sanitari dell' ”-. CP_1
Il CTU, acquisite ulteriori certificazioni in accordo con i consulenti delle parti, ed in particolare visita ortottica ed oculistica e vista neurologica, ha accertato che il “deficit perimetrico periferico associato a deficit di convergenza con diplopia saltuaria” da cui è affetto l'appellante “è inequivocabilmente compars(o) nell'immediatezza del trauma che, escluse cause organiche come ampiamente dimostrato i numerosi accertamenti eseguiti, non possono che essere relati, causalmente o concausalmente, al sinistro occorso in data
13 luglio 2012.
Per quanto concerne l'attualità, in ogni caso, la sintomatologia e l'obiettività sono sostanzialmente caratterizzata da un modesto deficit perimetrico periferico concentrico bilaterale di natura funzionale associato a saltuario deficit di convergenza che ben spiega l'allegata riferita sintomatologia quale ad esempio quella vertiginosa.
Quindi, in ultima analisi, sulla base della storia clinica allegata, degli attuali esami eseguiti, dell'obiettività e soggettività, è possibile affermare come il riportato quadro clinico sia da correlare causalmente (o concausalmente) al sinistro occorso in data
13.07.2012 e, tenuto conto delle tabelle allegate al D.L. 38/2000, può essere valutato nella misura complessiva dell'8% (otto per cento).”
Le valutazioni del CTU, che il Collegio condivide e fa proprie, sono state condivise anche dai consulenti delle parti, che non hanno mosso alcuna critica all'elaborato peritale.
4 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in accoglimento dell'appello, l' va condannato ad erogare all'appellante CP_1 le prestazioni di legge rapportate ad un grado di invalidità del 8%, oltre accessori ex art. 16 L. n. 412/1991.
Le spese del doppio grado, in applicazione del principio secondo cui “il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita (nella specie, con decisione nel merito), deve applicare la normativa vigente al tempo in cui
l'attività stessa è stata compiuta, sicché, per l'attività conclusa nella vigenza del DM 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell'art. 41 del DM n. 140 del 2012”. Così Cass. Sez. 6 - 2, 11/02/2016 n. 2748;
Sez. 6 - 3, 4/07/2018 n. 17577”, liquidate come in dispositivo (€ 3.500 per il primo grado ed € 3.500 per l'appello), ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n.
147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'attività istruttoria svolta in entrambi i gradi, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU liquidate con sperato provvedimento vanno poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 305/2023 del Tribunale di Varese condanna ad CP_1 erogare all'appellante le prestazioni di legge rapportate ad un grado di invalidità del 8%, oltre accessori ex art. 16 legge n. 412/1991.
Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in complessive € CP_1
7.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Pone a carico di le spese di CTU liquidate come da separato provvedimento. CP_1
Milano 18.6.2025
Presidente est
IA IA OM
5
Registro Generale Appello Lavoro n. 592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa IA IA OM Presidente est dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott. Giovanni Casella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 305/2023 del Tribunale di
Varese (est. dott.ssa Federica Cattaneo), promossa:
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Dalla Chiesa ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Vedano Olona (VA), via Monte Grappa n. 11, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Piluso ed
[...] elettivamente domiciliato in Milano, via Mazzini n.7, presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI
APPELLANTE Piaccia a Cod.Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente gravame, previa riforma della Sentenza n. 305 /2023 pubbl. il 30/11/2023 RG n. 256/2021 del Tribunale di Varese sezione lavoro 1) accertare e dichiarare che l'istante, a seguito degli eventi descritti in ricorso, ha diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere;
2) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' per i danni subiti dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa CP_1
1 data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U., che sin da adesso si richiede;
3) condannare l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore corrente in Varese viale
[...] Aguggiari n. 6 e sede centrale in Roma via IV Novembre n. 144, al riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere ed alla rendita e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché al pagamento della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante da giustizia;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio di entrambi i gradi.
APPELLATO Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, azione e deduzione disattesa, così decidere: in via principale di merito: rigettare il ricorso per cui è causa in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della pronuncia appellata;
in via subordinata: per il denegato caso di accoglimento del presente ricorso, rigettare in ogni caso la pretesa avversaria di cumulare interessi e rivalutazione monetaria per le considerazioni espresse in narrativa;
in ogni caso: spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.5.2024, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
2590/2021 del Tribunale di Milano che ha respinto il ricorso volto ad accertare il diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere ed il conseguente diritto alla rendita e/o indennizzo per i danni subiti.
Il Tribunale, accertato che l'infortunio subito da in data 13.7.2012 Parte_1
(cadeva a terra dopo essere stato urtato da un velocipede mentre a bordo della bici si recava al lavoro) rientrava nell'ambito degli infortuni in itinere, ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il CTU medico legale che aveva escluso il nesso causale tra l'infortunio e i postumi permanenti lamentati dal ricorrente, nella specie “neuropatia ottica traumatica”, attesa la diagnosi di “trauma cranico contusivo” di cui al verbale di
Pronto Soccorso nonché l'assenza all'epoca dei fatti (dieci anni prima) di referti relativi ad una neuropatia ottica traumatica, risultando agli atti solo dei certificati di Pronto
Soccorso (3.7.2013, 4.12.2014, 5.9.2015) riportanti quanto riferito dal ricorrente senza alcun accertamento di fatto.
2 L'appellante censura la sentenza lamentando innanzitutto l'adesione acritica del primo giudice alla relazione peritale, tra l'altro affidata ad un medico internista e di medicina legale e non, come previsto dall'art. 9 L 533/1973, ad un medico legale, delle assicurazioni e del lavoro.
Secondo l'appellante il CTU avrebbe erroneamente enfatizzato la diagnosi di “trauma cranico contusivo” del Pronto Soccorso, ignorando che, da quanto annotato dai sanitari del medesimo Pronto Soccorso, la patologia riscontrata era di “trauma cranico con PDC
(perdita di coscienza: N.d.r.) e amnesia peritraumatica, con ferita l.c. occipitale, rallentamento psico-motorio ed episodio di vomito al triage”. Quindi si trattava di un
“trauma cranico commotivo” e non semplicemente “contusivo”.
Contesta che i disturbi cranio-cervicali fossero antecedenti al trauma, atteso che la relativa documentazione sanitaria riguarda il periodo dal 2012 al 2015.
Quanto ai problemi alla vista, evidenzia come i primi disturbi a carico della convergenza visiva fossero stati segnalati in corrispondenza del trauma cranico del 13.7.2012, come da visita oculistica del 28.8.2012 - “è verosimile ritenere che sia stato proprio questo CP_1 trauma a scompensare il preesistente stato di exoforia latente mentre appare assolutamente improbabile che possano avere svolto un ruolo causale e/o concausale i minimi esiti vasculopatici cronici evidenziati dalle RMN encefaliche in assenza oltretutto di alterazioni vascolari allo studio angio-RMN”-.
Evidenzia il contrasto delle conclusioni di cui alla CTU in esame con le conclusioni di altro elaborato peritale che aveva accertato l'assenza di “rilevanti coinvolgimenti della funzione visiva” in epoca antecedente all'infortunio, svolto nell'ambito del giudizio (RG
2273/2016 Tribunale di Varese) intentato contro la Compagnia di Assicurazioni con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa e condannata dal giudice a corrispondergli la somma di € 17.500.
Insiste quindi per il rinnovo della CTU, domanda respinta dal primo giudice.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello ed opponendosi in particolare alla CP_1 rinnovazione della CTU.
La causa, disposta CTU medico legale, è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va innanzitutto dato atto del passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui ha accertato la natura di infortunio in itinere del sinistro occorso all'appellante in data
13.7.2012, stante l'assenza di qualsiasi censura sul punto.
3 Va inoltre evidenziato come il Collegio abbia ritenuto necessario disporre una nuova
CTU medico legale atteso che dalla documentazione medica versata in atti e dalla CTU medico legale disposta nell'ambito del giudizio RG 2273/2016 Tribunale di Varese risultava che l'odierno appellante prima dell'infortunio non aveva alcuna problematica oculare che invece è sorta (dipoplia) nell'immediatezza del trauma come certificato dagli stessi sanitari dell' . CP_1
La circostanza è stata affrontata ed evidenziata anche nella relazione peritale depositata dal CTU all'uopo nominato che in proposito ha evidenziato “Risulta dalla documentazione medica consultata come il ricorrente in data 13 luglio 2012 a seguito di incidente stradale alla guida di biciclette in itinere, sul bc trauma cranico con FL incipit tale distorsione cervicale punto la successiva storia clinica le numerose consulenze queste sono tuttavia fondamentalmente incentrate sulla comparsa di sintomatologie sostanzialmente oculari caratterizzata da disturbi convergenza punto tale problematica risulta pressoché costante in tutta la storia clinica tanto da essere, nell'immediatezza del trauma, certificata dagli stessi sanitari dell' ”-. CP_1
Il CTU, acquisite ulteriori certificazioni in accordo con i consulenti delle parti, ed in particolare visita ortottica ed oculistica e vista neurologica, ha accertato che il “deficit perimetrico periferico associato a deficit di convergenza con diplopia saltuaria” da cui è affetto l'appellante “è inequivocabilmente compars(o) nell'immediatezza del trauma che, escluse cause organiche come ampiamente dimostrato i numerosi accertamenti eseguiti, non possono che essere relati, causalmente o concausalmente, al sinistro occorso in data
13 luglio 2012.
Per quanto concerne l'attualità, in ogni caso, la sintomatologia e l'obiettività sono sostanzialmente caratterizzata da un modesto deficit perimetrico periferico concentrico bilaterale di natura funzionale associato a saltuario deficit di convergenza che ben spiega l'allegata riferita sintomatologia quale ad esempio quella vertiginosa.
Quindi, in ultima analisi, sulla base della storia clinica allegata, degli attuali esami eseguiti, dell'obiettività e soggettività, è possibile affermare come il riportato quadro clinico sia da correlare causalmente (o concausalmente) al sinistro occorso in data
13.07.2012 e, tenuto conto delle tabelle allegate al D.L. 38/2000, può essere valutato nella misura complessiva dell'8% (otto per cento).”
Le valutazioni del CTU, che il Collegio condivide e fa proprie, sono state condivise anche dai consulenti delle parti, che non hanno mosso alcuna critica all'elaborato peritale.
4 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in accoglimento dell'appello, l' va condannato ad erogare all'appellante CP_1 le prestazioni di legge rapportate ad un grado di invalidità del 8%, oltre accessori ex art. 16 L. n. 412/1991.
Le spese del doppio grado, in applicazione del principio secondo cui “il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita (nella specie, con decisione nel merito), deve applicare la normativa vigente al tempo in cui
l'attività stessa è stata compiuta, sicché, per l'attività conclusa nella vigenza del DM 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell'art. 41 del DM n. 140 del 2012”. Così Cass. Sez. 6 - 2, 11/02/2016 n. 2748;
Sez. 6 - 3, 4/07/2018 n. 17577”, liquidate come in dispositivo (€ 3.500 per il primo grado ed € 3.500 per l'appello), ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n.
147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'attività istruttoria svolta in entrambi i gradi, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU liquidate con sperato provvedimento vanno poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 305/2023 del Tribunale di Varese condanna ad CP_1 erogare all'appellante le prestazioni di legge rapportate ad un grado di invalidità del 8%, oltre accessori ex art. 16 legge n. 412/1991.
Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in complessive € CP_1
7.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Pone a carico di le spese di CTU liquidate come da separato provvedimento. CP_1
Milano 18.6.2025
Presidente est
IA IA OM
5