Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 7033/2024 R.G., avente ad oggetto: Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 – docenti a tempo determinato
PROMOSSA DA
COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1
dell'Avv. Maria Chiara Isgrò;
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, docente non di ruolo della scuola pubblica, ha adito questo ufficio per sentire dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di €.500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale
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docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per il periodo di servizio non di ruolo indicato in atti, così come riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato.
L'Amministrazione scolastica non si è costituita e di essa va dichiarata la contumacia, stante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati e trascritti, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere seriale della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132
c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Giova, a tal fine, richiamare per relationem la pronunzia ormai nota della Corte di
Giustizia (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450), secondo cui, peraltro, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale
che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine
di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali mediante una carta elettronica…”.
Si rileva, inoltre, la pronunzia della Suprema Corte di Cassazione 27/10/2023, n.29961,
resa a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c..
Quest'ultima, per quanto rileva nella presente sede, ha affermato che “La carta docente,
prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di
domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli
titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato
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riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti
nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono
chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il
sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi
o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di
maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal
sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie,
possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da
liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali,
ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della
carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
Deve poi rilevarsi che il legislatore è intervenuto nella materia, prevedendo che “la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con
contratto di supplenza annuale su posto vacante” (art. 15 Decreto Legge del 13/06/2023
- N. 69, conv. con modifiche in legge del 10/08/2023 - N. 103).
Tale previsione, cionondimeno, non esaurisce, neppure parzialmente, l'ambito della contesa, posto che essa sembra riguardare solo l'anno 2023, si riferisce ai docenti con supplenza annuale su posto vacante e considerato che, al momento, non vi è neppure prova della volontà dell'amministrazione di adempiere nei riguardi della parte ricorrente.
Dalla documentazione in atti, si evince che parte ricorrente ha svolto attività di docente a tempo determinato nell'a.s. 2019/2020: dal 19.11.2019 al 30.6.2020; nell'a.s. 2020/2021
dal 2.10.2020 al 31.8.2021; nell'a.s. 2021/2022 dal 6.9.2021 al 31.8.2022; nell'a.s.
2022/2023 dal 5.9.2022 al 31.8.2023; dunque per un arco di tempo considerevole per ciascun anno scolastico (pari o quasi all'intero periodo di frequenza scolastica dei discenti).
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La situazione lavorativa della parte ricorrente è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un fondamento alla denunziata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, e ciò anche in applicazione dei principi affermati dalla Corte di giustizia in seno alla pronunzia sopra richiamata.
Quanto agli effetti della medesima, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità
affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità
europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività
immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere
vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici
sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia
pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va
attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”,
di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme
comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con
efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016,
n.2468).
Come peraltro è noto, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento
interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto
insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia
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nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento
comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della
Corte di , nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti Controparte_2
dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre
1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002).
Tenuto conto di quanto premesso, della documentazione in atti e in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione (con la sentenza
27/10/2023, n.29961), va pertanto accertato il conseguente diritto della parte ricorrente,
con la condanna del agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente CP_1
fruibile alla parte ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni
(durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo.
Solo attraverso tale rimedio ed il riconoscimento, sebbene retroattivo, del detto strumento,
previsto per la formazione del personale, potrà essere rimossa la discriminazione integrata nella fattispecie nei riguardi dei docenti a tempo determinato.
Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCOGLIE il ricorso nei termini indicati in motivazione;
ACCERTA il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
CONDANNA l'amministrazione scolastica a tutti gli adempimenti conseguenti al fine di consentire alla parte ricorrente di fruire del detto beneficio con effettività e dunque, in quanto compatibili con la presente pronuncia, alle medesime condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo;
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CONDANNA l'Amministrazione scolastica convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.029,50, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, C.P.A.,
C.U., se dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c., nella specie Avv.to Maria Chiara Isgrò.
Così deciso e depositato, in Catania, 16.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
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