TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/12/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 142/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 142/2024 R.G., avente ad oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IA AM
RICORRENTE contro
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 17.11.2025)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 23/10/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 10/01/2024, premetteva di avere Parte_1 intrattenuto una relazione affettiva con , nel corso della quale sono Controparte_1 nati i figli (in data 12.07.2017) e (in data 01.06.2020), da entrambi Per_1 Per_2 riconosciuti. Secondo la prospettazione della ricorrente, nell'estate del 2022 lo iniziava ad avere atteggiamenti particolarmente aggressivi e, nel medesimo CP_1 periodo, la stessa rinveniva sostanze stupefacenti nell'abitazione familiare. Dopo qualche mese, la manifestava al resistente la volontà di interrompere la Pt_1
1 relazione sentimentale. Rappresentava che, da tale momento, iniziava a subire una serie di aggressioni fisiche (alcune delle quali oggetto di referto medico), anche in presenza dei minori, che culminavano con la presentazione di una querela presso il
Comando Carabinieri di Floridia. Parte ricorrente, infine, evidenziava l'assoluto disinteresse affettivo ed economico, manifestatosi negli ultimi mesi, da parte del padre nei confronti dei figli, essendosi lo stesso allontanato anche dall'abitazione familiare.
Pertanto, chiedeva a questo Tribunale di:
- Disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre;
- Disporre, in capo al resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori nella misura di € 600,00 (€ 300,00 per figlio) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Accertare lo stato di tossicodipendenza del resistente;
- Autorizzare, in caso di domanda del resistente, gli incontri padre/figli nella misura massima di due volte a settimana.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 12/06/2024, fissata per la comparizione delle parti, compariva unicamente parte ricorrente. Il Giudice adottava i provvedimenti urgenti, sospendendo l'esercizio del diritto di visita paterno, e incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti, al fine di verificare le possibilità di recupero dei rapporti tra il padre e i minori.
Con note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 23/10/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente insisteva in atti e chiedeva di trattenere la causa in decisione.
Con provvedimento del 27/10/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
Nel merito:
§ Sull'affidamento esclusivo.
La domanda concernente l'affidamento esclusivo dei figli alla madre è fondata e va accolta. Invero, benché sia ormai indubbio che l'affidamento condiviso costituisce la regola, è altrettanto vero che allo stesso può derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore1. Il pregiudizio all'interesse del minore, pertanto, può condurre il giudice a propendere per l'affidamento esclusivo, le cui ipotesi peraltro non sono tipizzate dal legislatore e sono pertanto rimesse al prudente apprezzamento del giudicante. In particolare, l'affido esclusivo presuppone una condizione dell'altro genitore “di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto
2 pregiudizievole per il minore”, come nel caso di obiettiva lontananza2. Il giudice deve tener conto primariamente dell'interesse morale e materiale del minore, sicché
l'individuazione del genitore affidatario presuppone una valutazione prognostica circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutazione fondata sulle modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo.
Nel caso di specie, l'affido esclusivo appare la forma più adeguata a garantire l'interesse dei minori, considerato il disinteresse dello sia alla CP_1 partecipazione alla vita degli stessi e all'assunzione delle scelte di maggiore rilievo sia verso il presente ricorso.
Invero, i minori non hanno alcun rapporto col padre e, dalle relazioni del Servizio
Sociale, emerge che il resistente è assente dalla vita dei figli (i quali sono accuditi interamente dalla madre) e pare - non avendo egli dato alcuna informazione a riguardo - risiedere fuori dalla Regione. I Servizi Sociali dichiarano che e Per_1 vivono in ambiente adeguato con la madre e la zia materna e sono sereni e Per_2 ben accuditi;
anche i referenti degli Istituti Scolastici frequentati dai minori rappresentano che gli stessi si presentano curati e seguono regolarmente le lezioni con profitto. Per quanto concerne i rapporti dei figli col padre e la figura dello stesso,
i S.S. danno atto di non aver potuto effettuare alcuna valutazione, a causa della irreperibilità dello (cfr. Relazione Sociale in atti depositata il 14/01/2025). CP_1
Possono, pertanto, dirsi oggettivamente riscontrate le allegazioni della ricorrente: la mancata costituzione del resistente e la sua condotta nei rapporti coi Servizi Sociali dimostrano il disinteresse del padre alla partecipazione alla vita dei minori e all'assunzione delle scelte di maggiore rilievo.
Le citate circostanze costituiscono emergenze probatorie che escludono la sussistenza di un minimo legame relazionale con i figli e le condizioni di capacità di accudirli nella quotidianità, sicché appare opportuno disporre l'affido esclusivo alla madre, in modo da consentire alla stessa di decidere ed agire in via autonoma in relazione all'educazione ed alla crescita di e Per_1 Per_2
Ad ogni modo, al fine di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità che ormai costituisce principio cardine in materia familiare, resta fermo che l'affido esclusivo non esclude l'esercizio del diritto di visita paterno. In particolare, in ordine ai tempi di frequentazione del minore da parte del padre, ritenuto che, dovendo garantirsi il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo anche con il genitore non collocatario, il padre potrà incontrare e tenere con sé i bambini – salvi diversi accordi con la controparte – per due pomeriggi la settimana dalle 16.00 alle 20.00 e a weekend alternati dal sabato alle ore 16.00 fino alla domenica alle ore 20.00; per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra
3 le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il 24 e il 25 Dicembre / il
31 dicembre e l'1 Gennaio;
per due giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno dei minori ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno e della festa del papà.
§ Sul mantenimento dei figli.
La domanda relativa al mantenimento della prole va accolta parzialmente. La contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla statuizione del suo obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli. Posto che all'accertamento della situazione patrimoniale del resistente non può procedersi mediante le informazioni fornite dallo stesso in quanto contumace e fermo restando che occorre assicurare alla prole i necessari mezzi di sussistenza (diritto che trova fondamento nell'art. 30 Cost. e nell'art. 315 bis c.c.), il Tribunale non potrà che fare riferimento alle informazioni fornite dall'altra parte costituita, procedendo a un vaglio della loro attendibilità. E, laddove neanche la parte costituita sia in grado di fornire alcuna informazione, il Tribunale dovrà comunque disporre l'obbligo del contumace a contribuire al mantenimento del minore, determinandolo sulla scorta della capacità lavorativa generica risultante dai dati anagrafici dell'obbligato, nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Pertanto, nel caso di specie, è indubbia la sussistenza dell'obbligo dello di CP_1 contribuire al mantenimento dei minori e, alla luce delle risultanze processuali e dell'età anagrafica del resistente, questo Tribunale conferma i provvedimenti urgenti e, pertanto, dispone che il resistente versi alla ricorrente la somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, tenuto conto della mancata opposizione di controparte e della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
142/2024 R.G.: dichiara la contumacia del resistente, ; Controparte_1 dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre Per_1 Persona_3
con collocamento presso quest'ultima; Parte_1 dispone che il diritto di visita padre-figlio sia regolamentato alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone l'obbligo a carico di di versare a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per figlio) a titolo di mantenimento
[...] dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4 spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, il 4.12.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 17/12/2009, n.26587 2 Cassazione civile sez. I, 18/06/2008, n.16593
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 142/2024 R.G., avente ad oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IA AM
RICORRENTE contro
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 17.11.2025)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 23/10/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 10/01/2024, premetteva di avere Parte_1 intrattenuto una relazione affettiva con , nel corso della quale sono Controparte_1 nati i figli (in data 12.07.2017) e (in data 01.06.2020), da entrambi Per_1 Per_2 riconosciuti. Secondo la prospettazione della ricorrente, nell'estate del 2022 lo iniziava ad avere atteggiamenti particolarmente aggressivi e, nel medesimo CP_1 periodo, la stessa rinveniva sostanze stupefacenti nell'abitazione familiare. Dopo qualche mese, la manifestava al resistente la volontà di interrompere la Pt_1
1 relazione sentimentale. Rappresentava che, da tale momento, iniziava a subire una serie di aggressioni fisiche (alcune delle quali oggetto di referto medico), anche in presenza dei minori, che culminavano con la presentazione di una querela presso il
Comando Carabinieri di Floridia. Parte ricorrente, infine, evidenziava l'assoluto disinteresse affettivo ed economico, manifestatosi negli ultimi mesi, da parte del padre nei confronti dei figli, essendosi lo stesso allontanato anche dall'abitazione familiare.
Pertanto, chiedeva a questo Tribunale di:
- Disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre;
- Disporre, in capo al resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori nella misura di € 600,00 (€ 300,00 per figlio) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Accertare lo stato di tossicodipendenza del resistente;
- Autorizzare, in caso di domanda del resistente, gli incontri padre/figli nella misura massima di due volte a settimana.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 12/06/2024, fissata per la comparizione delle parti, compariva unicamente parte ricorrente. Il Giudice adottava i provvedimenti urgenti, sospendendo l'esercizio del diritto di visita paterno, e incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti, al fine di verificare le possibilità di recupero dei rapporti tra il padre e i minori.
Con note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 23/10/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente insisteva in atti e chiedeva di trattenere la causa in decisione.
Con provvedimento del 27/10/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
Nel merito:
§ Sull'affidamento esclusivo.
La domanda concernente l'affidamento esclusivo dei figli alla madre è fondata e va accolta. Invero, benché sia ormai indubbio che l'affidamento condiviso costituisce la regola, è altrettanto vero che allo stesso può derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore1. Il pregiudizio all'interesse del minore, pertanto, può condurre il giudice a propendere per l'affidamento esclusivo, le cui ipotesi peraltro non sono tipizzate dal legislatore e sono pertanto rimesse al prudente apprezzamento del giudicante. In particolare, l'affido esclusivo presuppone una condizione dell'altro genitore “di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto
2 pregiudizievole per il minore”, come nel caso di obiettiva lontananza2. Il giudice deve tener conto primariamente dell'interesse morale e materiale del minore, sicché
l'individuazione del genitore affidatario presuppone una valutazione prognostica circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutazione fondata sulle modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo.
Nel caso di specie, l'affido esclusivo appare la forma più adeguata a garantire l'interesse dei minori, considerato il disinteresse dello sia alla CP_1 partecipazione alla vita degli stessi e all'assunzione delle scelte di maggiore rilievo sia verso il presente ricorso.
Invero, i minori non hanno alcun rapporto col padre e, dalle relazioni del Servizio
Sociale, emerge che il resistente è assente dalla vita dei figli (i quali sono accuditi interamente dalla madre) e pare - non avendo egli dato alcuna informazione a riguardo - risiedere fuori dalla Regione. I Servizi Sociali dichiarano che e Per_1 vivono in ambiente adeguato con la madre e la zia materna e sono sereni e Per_2 ben accuditi;
anche i referenti degli Istituti Scolastici frequentati dai minori rappresentano che gli stessi si presentano curati e seguono regolarmente le lezioni con profitto. Per quanto concerne i rapporti dei figli col padre e la figura dello stesso,
i S.S. danno atto di non aver potuto effettuare alcuna valutazione, a causa della irreperibilità dello (cfr. Relazione Sociale in atti depositata il 14/01/2025). CP_1
Possono, pertanto, dirsi oggettivamente riscontrate le allegazioni della ricorrente: la mancata costituzione del resistente e la sua condotta nei rapporti coi Servizi Sociali dimostrano il disinteresse del padre alla partecipazione alla vita dei minori e all'assunzione delle scelte di maggiore rilievo.
Le citate circostanze costituiscono emergenze probatorie che escludono la sussistenza di un minimo legame relazionale con i figli e le condizioni di capacità di accudirli nella quotidianità, sicché appare opportuno disporre l'affido esclusivo alla madre, in modo da consentire alla stessa di decidere ed agire in via autonoma in relazione all'educazione ed alla crescita di e Per_1 Per_2
Ad ogni modo, al fine di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità che ormai costituisce principio cardine in materia familiare, resta fermo che l'affido esclusivo non esclude l'esercizio del diritto di visita paterno. In particolare, in ordine ai tempi di frequentazione del minore da parte del padre, ritenuto che, dovendo garantirsi il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo anche con il genitore non collocatario, il padre potrà incontrare e tenere con sé i bambini – salvi diversi accordi con la controparte – per due pomeriggi la settimana dalle 16.00 alle 20.00 e a weekend alternati dal sabato alle ore 16.00 fino alla domenica alle ore 20.00; per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra
3 le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il 24 e il 25 Dicembre / il
31 dicembre e l'1 Gennaio;
per due giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno dei minori ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno e della festa del papà.
§ Sul mantenimento dei figli.
La domanda relativa al mantenimento della prole va accolta parzialmente. La contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla statuizione del suo obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli. Posto che all'accertamento della situazione patrimoniale del resistente non può procedersi mediante le informazioni fornite dallo stesso in quanto contumace e fermo restando che occorre assicurare alla prole i necessari mezzi di sussistenza (diritto che trova fondamento nell'art. 30 Cost. e nell'art. 315 bis c.c.), il Tribunale non potrà che fare riferimento alle informazioni fornite dall'altra parte costituita, procedendo a un vaglio della loro attendibilità. E, laddove neanche la parte costituita sia in grado di fornire alcuna informazione, il Tribunale dovrà comunque disporre l'obbligo del contumace a contribuire al mantenimento del minore, determinandolo sulla scorta della capacità lavorativa generica risultante dai dati anagrafici dell'obbligato, nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Pertanto, nel caso di specie, è indubbia la sussistenza dell'obbligo dello di CP_1 contribuire al mantenimento dei minori e, alla luce delle risultanze processuali e dell'età anagrafica del resistente, questo Tribunale conferma i provvedimenti urgenti e, pertanto, dispone che il resistente versi alla ricorrente la somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, tenuto conto della mancata opposizione di controparte e della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
142/2024 R.G.: dichiara la contumacia del resistente, ; Controparte_1 dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre Per_1 Persona_3
con collocamento presso quest'ultima; Parte_1 dispone che il diritto di visita padre-figlio sia regolamentato alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone l'obbligo a carico di di versare a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per figlio) a titolo di mantenimento
[...] dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4 spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, il 4.12.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 17/12/2009, n.26587 2 Cassazione civile sez. I, 18/06/2008, n.16593