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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ARGENIO GIULIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. FERM 85 2024 1579
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte Ricorrente_1 impugnava il fermo iscritto sulla propria autovettura dall'Andreani Tributi esponendo i motivi di impugnazione.
Ritualmente costituitasi la resistente evidenziava l'avvenuto sgravo del tributo per il quale il fermo stato iscritto e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 15.1.2026 all'esito della quale la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo venute meno le ragioni della contesa in ragione dell'avvenuto sgravio del tributo, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs n. 546/92 va dichiarata cessata la materia del contendere. Quanto alle spese le stesse vanno compensate e restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 46 citato.
Invero essendo lo sgravio di competenza del Comune di Benevento e non già della ricorrente e non potendo quest'ultima esimersi dall'iscrizione del fero in assenza del provvedimento dell'ente impositore non è possibile porre a carico dell'Andreani Tributi le spese del giudizio. A maggior ragione va rigettata la richiesta di condanna alle spese per responsabilità processuale aggravata.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ARGENIO GIULIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. FERM 85 2024 1579
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte Ricorrente_1 impugnava il fermo iscritto sulla propria autovettura dall'Andreani Tributi esponendo i motivi di impugnazione.
Ritualmente costituitasi la resistente evidenziava l'avvenuto sgravo del tributo per il quale il fermo stato iscritto e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 15.1.2026 all'esito della quale la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo venute meno le ragioni della contesa in ragione dell'avvenuto sgravio del tributo, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs n. 546/92 va dichiarata cessata la materia del contendere. Quanto alle spese le stesse vanno compensate e restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 46 citato.
Invero essendo lo sgravio di competenza del Comune di Benevento e non già della ricorrente e non potendo quest'ultima esimersi dall'iscrizione del fero in assenza del provvedimento dell'ente impositore non è possibile porre a carico dell'Andreani Tributi le spese del giudizio. A maggior ragione va rigettata la richiesta di condanna alle spese per responsabilità processuale aggravata.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.