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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/06/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICACIVILE
così composto:
dott. Giovanni Garofalo Presidente
dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice relatore dott. Salvatore Regasto Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 150 R.G.A.C. dell'anno 2025 trattenuta in decisione all'udienza del 18.3.2025, vertente
T r a
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), piazza 5 Dicembre n. 1, presso lo studio dell'avv. Nicolino Sesto, che lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
e
(C.F. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
Interdicendo contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: interdizione
1 CONCLUSIONI: all'udienza del18.3.2026 le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.2.2025, proponeva domanda per Parte_1
l'interdizione dello zio . Esponeva il ricorrente che il sig. , a Parte_1 Parte_1 seguito ad una caduta dalle scale della sua abitazione occorsogli in data 21.01.2025 riportava una gravissima emorragia cerebrale e traumi multipli indi veniva trasportato in terapia intensiva presso l'azienda ospedaliera Universitaria “Dulbecco” di Catanzaro ove si trovava ricoverato in stato di coma profondo, in una condizione che lo rendeva totalmente incapace di intendere e volere oltre che di attendere ai propri bisogni quotidiani, come da certificazione medica versata in atti. Allegava in atti il certificato di ricovero, i certificati di famiglia e residenza ed insisteva per l'accoglimento della domanda.
A seguito dell'istanza, il Presidente del Tribunale ha nominato il Giudice Istruttore, ha fissato il giorno per l'esame dell'interdicendo ed ha ordinato la notifica del ricorso e del pedissequo decreto a quest'ultimo, ai suoi prossimi congiunti ed al P.M..
All'udienza del 18.3.2025 il giudice istruttore designato ascoltava i prossimi congiunti dell'interdicendo, in particolare il ricorrente , nipote dell'interdicendo, Parte_1
e la di lui sorella , i quali tutti riferivano delle attuali gravi condizioni di Parte_2 salute del congiunto e della necessità di assistenza continua per lo stesso, aderendo sostanzialmente all'istanza proposta da e concordando specificamente Parte_1 nella nomina a tutore dello stesso ricorrente.
Alla medesima udienza del 18.3.2025 la difesa del ricorrente precisava le proprie conclusioni, riportandosi a quelle dell'atto introduttivo del giudizio, e rinunziava al termine per deposito di note conclusionali e di replica. Il verbale di udienza è stato trasmesso al P.M., che ha espresso il visto alle richieste formulate da parte ricorrente.
La causa veniva quindi riservata alla decisione del Tribunale in composizione collegiale senza l'assegnazione dei termini di legge espressamente rinunziati dalle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , non costituitosi a CP_1 mezzo di difensore all'esito della notifica del ricorso introduttivo e del decreto presidenziale di fissazione di udienza.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta.
Nessun dubbio sussiste, infatti, sullo stato di grave ed abituale compromissione delle facoltà fisiche e mentali dell'interdicendo che lo rendono incapace di CP_1 provvedere ai propri interessi e bisogni.
In dettaglio, dalla documentazione medica allegata al ricorso introduttivo, è emerso che l'interdicendo "si presenta in coma, assenza di risposte motorie agli arti, pupille isocoriche fotoreagenti. Intubato e collegato al ventilatore automatico in modalità
PSV” (cfr. Relazione Controparte_2
– ricorso introduttivo).
[...]
Tenuto quindi conto che la grave alterazione delle facoltà fisiche e mentali dell'interdicendo non consente allo stesso di “curare i propri interessi” (art. 414 c.c.), siano essi di indole economica ovvero di carattere non patrimoniale, e considerato altresì che tale alterazione ha carattere abituale ed è attuale, deve ritenersi la sussistenza delle condizioni di legge per pronunziare l'invocata declaratoria di interdizione.
Infatti, le appena descritte condizioni patologiche inducono a ritenere inadeguata la figura meno invasiva dell'amministratore di sostegno, difettando del tutto in capo al tutelando una pur minima capacità di scelta e manifestazione di giudizio critico tale da consentirgli una qualche collaborazione nell'attuazione di scelte da effettuare nel suo interesse.
Deve difatti specificarsi che, come chiarito ormai univocamente dalla Suprema Corte di Cassazione, l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che limiti nella minor misura possibile la capacità di agire del soggetto tutelato, distinguendosi, con tale specifica funzione, dall'interdizione e dall'inabilitazione.
3 Rispetto a tali ultimi istituti “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonchè tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (cfr. ex plurimis Cass. 22332/2011).
Ebbene, nel caso che qui occupa, non sembra possibile tutelare l'interdicendo con un amministratore che si occupi esclusivamente del compimento di determinati atti, apparendo necessario demandare al rappresentante legale il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non essendo l'interdicendo in grado di compiere autonomamente alcuna funzione.
Quanto alla nomina del tutore si ritiene opportuno, sulla scorta della documentazione prodotta e delle dichiarazioni assunte dai familiari, nominare
[...]
, nipote di , che già si occupa della sua assistenza e della sua Pt_1 CP_1 cura.
Stante la natura del procedimento e gli interessi ad esso sotteso le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
- dichiara la contumacia di , nato a [...] il [...]; CP_1
- dichiara l'interdizione di , nato a [...] il [...]; CP_1
- nomina tutore provvisorio di il nipote;
CP_1 Parte_1
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) di procedere all'annotazione della sentenza;
4 - dichiara irripetibili le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni al Giudice Tutelare.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Teresa Valeria Grieco Giovanni Garofalo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICACIVILE
così composto:
dott. Giovanni Garofalo Presidente
dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice relatore dott. Salvatore Regasto Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 150 R.G.A.C. dell'anno 2025 trattenuta in decisione all'udienza del 18.3.2025, vertente
T r a
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), piazza 5 Dicembre n. 1, presso lo studio dell'avv. Nicolino Sesto, che lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
e
(C.F. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
Interdicendo contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: interdizione
1 CONCLUSIONI: all'udienza del18.3.2026 le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.2.2025, proponeva domanda per Parte_1
l'interdizione dello zio . Esponeva il ricorrente che il sig. , a Parte_1 Parte_1 seguito ad una caduta dalle scale della sua abitazione occorsogli in data 21.01.2025 riportava una gravissima emorragia cerebrale e traumi multipli indi veniva trasportato in terapia intensiva presso l'azienda ospedaliera Universitaria “Dulbecco” di Catanzaro ove si trovava ricoverato in stato di coma profondo, in una condizione che lo rendeva totalmente incapace di intendere e volere oltre che di attendere ai propri bisogni quotidiani, come da certificazione medica versata in atti. Allegava in atti il certificato di ricovero, i certificati di famiglia e residenza ed insisteva per l'accoglimento della domanda.
A seguito dell'istanza, il Presidente del Tribunale ha nominato il Giudice Istruttore, ha fissato il giorno per l'esame dell'interdicendo ed ha ordinato la notifica del ricorso e del pedissequo decreto a quest'ultimo, ai suoi prossimi congiunti ed al P.M..
All'udienza del 18.3.2025 il giudice istruttore designato ascoltava i prossimi congiunti dell'interdicendo, in particolare il ricorrente , nipote dell'interdicendo, Parte_1
e la di lui sorella , i quali tutti riferivano delle attuali gravi condizioni di Parte_2 salute del congiunto e della necessità di assistenza continua per lo stesso, aderendo sostanzialmente all'istanza proposta da e concordando specificamente Parte_1 nella nomina a tutore dello stesso ricorrente.
Alla medesima udienza del 18.3.2025 la difesa del ricorrente precisava le proprie conclusioni, riportandosi a quelle dell'atto introduttivo del giudizio, e rinunziava al termine per deposito di note conclusionali e di replica. Il verbale di udienza è stato trasmesso al P.M., che ha espresso il visto alle richieste formulate da parte ricorrente.
La causa veniva quindi riservata alla decisione del Tribunale in composizione collegiale senza l'assegnazione dei termini di legge espressamente rinunziati dalle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , non costituitosi a CP_1 mezzo di difensore all'esito della notifica del ricorso introduttivo e del decreto presidenziale di fissazione di udienza.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta.
Nessun dubbio sussiste, infatti, sullo stato di grave ed abituale compromissione delle facoltà fisiche e mentali dell'interdicendo che lo rendono incapace di CP_1 provvedere ai propri interessi e bisogni.
In dettaglio, dalla documentazione medica allegata al ricorso introduttivo, è emerso che l'interdicendo "si presenta in coma, assenza di risposte motorie agli arti, pupille isocoriche fotoreagenti. Intubato e collegato al ventilatore automatico in modalità
PSV” (cfr. Relazione Controparte_2
– ricorso introduttivo).
[...]
Tenuto quindi conto che la grave alterazione delle facoltà fisiche e mentali dell'interdicendo non consente allo stesso di “curare i propri interessi” (art. 414 c.c.), siano essi di indole economica ovvero di carattere non patrimoniale, e considerato altresì che tale alterazione ha carattere abituale ed è attuale, deve ritenersi la sussistenza delle condizioni di legge per pronunziare l'invocata declaratoria di interdizione.
Infatti, le appena descritte condizioni patologiche inducono a ritenere inadeguata la figura meno invasiva dell'amministratore di sostegno, difettando del tutto in capo al tutelando una pur minima capacità di scelta e manifestazione di giudizio critico tale da consentirgli una qualche collaborazione nell'attuazione di scelte da effettuare nel suo interesse.
Deve difatti specificarsi che, come chiarito ormai univocamente dalla Suprema Corte di Cassazione, l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che limiti nella minor misura possibile la capacità di agire del soggetto tutelato, distinguendosi, con tale specifica funzione, dall'interdizione e dall'inabilitazione.
3 Rispetto a tali ultimi istituti “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonchè tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (cfr. ex plurimis Cass. 22332/2011).
Ebbene, nel caso che qui occupa, non sembra possibile tutelare l'interdicendo con un amministratore che si occupi esclusivamente del compimento di determinati atti, apparendo necessario demandare al rappresentante legale il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non essendo l'interdicendo in grado di compiere autonomamente alcuna funzione.
Quanto alla nomina del tutore si ritiene opportuno, sulla scorta della documentazione prodotta e delle dichiarazioni assunte dai familiari, nominare
[...]
, nipote di , che già si occupa della sua assistenza e della sua Pt_1 CP_1 cura.
Stante la natura del procedimento e gli interessi ad esso sotteso le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
- dichiara la contumacia di , nato a [...] il [...]; CP_1
- dichiara l'interdizione di , nato a [...] il [...]; CP_1
- nomina tutore provvisorio di il nipote;
CP_1 Parte_1
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) di procedere all'annotazione della sentenza;
4 - dichiara irripetibili le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni al Giudice Tutelare.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Teresa Valeria Grieco Giovanni Garofalo
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