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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/07/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7518/2024 RG fissata all'udienza del 08/07/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
LISI DARIO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
1) in data 29.09.2022, presentava domanda alla Commissione Medica di I^ istanza per l'accertamento degli II.CC. di Lecce per ottenere il riconoscimento della pensione di cieca assoluta e relativa indennità di accompagnamento e/o cieco parziale e relativa indennità speciale;
2) in data 14.02.2023, la ricorrente veniva sottoposta a visita dalla predetta Commissione Medica che, pur in presenza di un grave quadro morboso e di malattie totalmente invalidanti, quali: , CP_2 la riconosceva “Cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/70 e 508/88)” (doc.1).
Dato l'esito non soddisfacente della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n. 8697/23 rg per il riconoscimento del predetto beneficio. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il
21.04.2024 confermava il precedente giudizio medico legale ritenendo la ricorrente affetta da cecità parziale e non totale.
1 Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_3
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
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3
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente lo stato sanitario della ricorrente. Ed invero egli precisa che la medesima è affetta da cecità totale derivante da cataratta bilaterale ipermatura che, poiché, potrebbe migliorare a seguito di idonea terapia, rende necessaria una ulteriore valutazione nel mese di aprile 2026. Pur prendendosi atto della valutazione sulla revisione, tale statuizione non viene inserita in dispositivo, essendo valutazione rimessa alla discrezionalità amministrativa dell'ente.
4 Tuttavia, la decorrenza della patologia acclarata è da intendersi al marzo 2024, periodo in cui il deficit visivo pare stabilizzatosi (anche in base alla documentazione medica prodotta).
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto, la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (marzo 2024). Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022. E' conforme Cass. 5422/2025.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_3
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P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 429 cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7518/2024, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza del requisito sanitario della cecità totale a far data da marzo 2024; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_3
Lecce, 08/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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