Sentenza 11 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 11/07/2023, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/07/2023
N. 00534/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2021, proposto da
AR PI HI, rappresentata e difesa dall'avvocato AR Cristina Di Pofi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Veroli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Chiappetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per ottenere
la restituzione, previa rimessione allo stato pristino, dei suoli illecitamente occupati dall’amministrazione e il risarcimento dei danni patiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Veroli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato il 22 dicembre 2020 e depositato il 16 gennaio 2021, la ricorrente, premesso di essere titolare in Veroli del terreno contrassegnato in catasto al foglio n. 83, particella n. 1640 (per averlo acquistato per successione mortis causa dalla propria madre deceduta il 8 dicembre 2011), denuncia che tale suolo è stato occupato dall’amministrazione per costruirvi una scuola materna nel contesto di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità che non è mai stato portato a compimento.
In particolare: a) il suolo fu occupato – a seguito della approvazione del progetto della scuola materna con delibera G.M. Veroli n. 427 del 20 ottobre 1976 e con delibera del Presidente della Cassa per il mezzogiorno (implicante quest’ultima in base all’allora vigente D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità e urgenza dei lavori) - in forza di decreto di occupazione in via temporanea e d’urgenza del Prefetto di Frosinone del 15 febbraio 1977; b) il decreto prefettizio autorizzava l’occupazione per un periodo massimo di due anni.
Denuncia la ricorrente che il decreto di espropriazione dei suoli non è mai stato emanato nel termine di vigenza della dichiarazione di pubblica utilità con la conseguenza che il suolo è rimasto di proprietà della madre (e quindi ella ne è attualmente proprietaria avendolo acquistato per successione mortis causa ) e che la sua occupazione è divenuta illecita.
Nel presupposto della illiceità dell’occupazione e della titolarità del diritto di proprietà sull’area (in quanto il comune di Veroli non si è mai procurato un titolo che l’autorizzi alla sua utilizzazione neppure facendo ricorso allo speciale potere previsto dall’articolo 42- bis D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), la ricorrente quindi chiede in via principale che – accertato il suo (perdurante) diritto di proprietà sul suolo – la sezione ordini all’amministrazione di restituirlo, previa rimessione allo stato pristino; ella chiede altresì il risarcimento del danno patito medio tempore a causa dello spossessamento, cioè della mancata disponibilità dell’area; in via subordinata – e cioè qualora il comune decida di procedere all’acquisizione del suolo esercitando il potere previsto dall’articolo 42- bis citato – ella chiede che l’amministrazione sia condanna al risarcimento dei danni; in via ulteriormente subordinata, e cioè nell’ipotesi in cui il comportamento dell’ente sia ritenuto legittimo, la ricorrente chiede che il comune di Veroli sia condannato al pagamento di un indennizzo per la perdita del bene.
Il comune di Veroli si è costituito in giudizio.
Esso premette che la ricorrente ha instaurato un giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone con il quale ha chiesto che – acclarata l’occupazione “usurpativa” del suolo – il comune fosse condannato al risarcimento dei danni per la perdita definitiva del bene oltre agli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali; il comune inoltre ha documentato che negli anni 2011 e 2012 ha liquidato alla ricorrente “ a titolo di indennità di esproprio ” la somma di 3.000 euro (un primo pagamento di 2.000 euro è stato eseguito nel dicembre 2011 e un secondo pagamento di 1.000 euro è stato eseguito nel successivo ottobre 2012).
Ciò premesso, il comune anzitutto eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile: a) per violazione dell’articolo 11 c.p.a. in quanto la disposizione in questione consente la riassunzione del processo alla condizione che la domanda proposta innanzi al secondo giudice abbia il medesimo contenuto di quella proposta innanzi al primo giudice adito; b) per carenza di legittimazione attiva non avendo la ricorrente provato il proprio asserito diritto sul suolo in contestazione; c) per carenza d’interesse, dato che non sussisterebbe alcuna lesione avendo il comune corrisposto l’indennità di esproprio alla ricorrente e avendola quest’ultima accettata senza formulare alcuna riserva.
Il comune di Veroli in via ulteriormente subordinata sostiene l’infondatezza del ricorso e comunque eccepisce la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.
Va premesso – in relazione alla circostanza che tra la notificazione del ricorso e il suo deposito sono intercorsi oltre 15 giorni – che il ricorso in questione, non avendo carattere impugnatorio, non è soggetto allo speciale rito dell’articolo 119 c.p.a.; in altri termini al ricorso all’esame non si applica la riduzione alla metà dei termini prevista per i giudizi in materia di “ provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione ”.
Ciò premesso vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dal comune.
Esse sono infondate. Per quanto concerne il riferimento all’articolo 11 c.p.a. e alla riassunzione va osservato che il giudizio instaurato innanzi a questo Tribunale dalla ricorrente risulta autonomo, nel senso che non consegue (o comunque non è stato documentato che consegua) a una sentenza del Tribunale di Frosinone che abbia declinato la giurisdizione sulla domanda ivi proposta.
Per quanto concerne il profilo relativo alla legittimazione attiva della ricorrente, la relativa eccezione risulta non solo infondata ma persino pretestuosa dato che lo stesso comune nelle proprie difese asserisce di aver corrisposto alla ricorrente somme di denaro a titolo di indennità di espropriazione con ciò riconoscendo la sua qualità di erede della madre (che dalla documentazione depositata dal comune risulta destinataria del provvedimento di occupazione d’urgenza del Prefetto di Frosinone); insomma non si comprende come possa negarsi che la ricorrente sia legittimata al ricorso.
Quanto, infine, al profilo dell’interesse al ricorso quest’ultimo non è certo eliso dalla circostanza che alla ricorrente siano state corrisposte somme di denaro a titolo di indennità di espropriazione da ella percepite senza condizioni o riserve, dato che ella agisce a tutela del suo preteso diritto di proprietà e il comune non ha documentato l’esistenza di un provvedimento di espropriazione (costituente la causale di tali versamenti) o, comunque, di altro titolo sul terreno contestato; la circostanza che la ricorrente abbia percepito le somme più volte menzionate quindi non elide il suo interesse al ricorso (ma, al massimo, implicherebbe che, ove la sua domanda fosse interamente accolta, l’ammontare delle somme percepite andrebbe portato in detrazione dal risarcimento riconosciutole). Del resto la giurisprudenza ha chiarito che “ nei procedimenti di espropriazione, in difetto di un'esplicita manifestazione di volontà incompatibile con l'intenzione di proporre ricorso contro il procedimento di occupazione d'urgenza o contro il successivo decreto di esproprio, la mera accettazione dell'indennità di espropriazione non vale a determinare acquiescenza ai provvedimenti impugnati e, pertanto, non implica la perdita di interesse alla decisione (o alla proposizione) di quel gravame, atteso che l'eventuale accertamento dell'illegittimità della procedura espropriativa attribuisce all'interessato una diversa utilità rispetto all'indennizzo eventualmente già percepito, ravvisabile nel risarcimento dei danni oppure nella conservazione del bene illegittimamente aggredito” (in questo senso T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 4 aprile 2022, n. 2288); se questo principio vale in caso di perfezionamento del procedimento di esproprio a maggior ragione deve valere nel caso in cui il procedimento di espropriazione non sia mai stato concluso, come avvenuto nel caso in esame.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei termini seguenti.
Come è noto l’occupazione di un bene da parte dell’amministrazione e la sua trasformazione al fine di realizzarvi un’opera pubblica (come avvenuto nella fattispecie in cui non è contestato che l’amministrazione si sia impossessata di un terreno della dante causa della ricorrente per edificarvi una scuola materna) costituisce, in difetto di un valido titolo per l’acquisto del bene da parte dell’ente interessato (decreto di espropriazione, cessione volontaria, etc. …), un illecito aquiliano a carattere permanente; in particolare, l’occupazione, quand’anche abbia comportato la irreversibile trasformazione del bene occupato, non può mai dare luogo all’acquisto della proprietà da parte dell’amministrazione (essendo ormai venuto meno l’istituto di matrice giurisprudenziale dell’occupazione “appropriativa”) e il privato che abbia subito l’occupazione resta proprietario del bene (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2).
In considerazione di quanto precede, non risultando che il comune di Veroli si sia procurato la proprietà del suolo della ricorrente (cosa che avrebbe potuto fare, eventualmente facendo ricorso alla speciale procedura dell’articolo 42- bis del D.P.R. n. 327 del 2001) e risultando evidente che la dichiarazione di pubblica utilità è da decenni divenuta inefficace, va accolta la domanda proposta in via principale avente a oggetto la restituzione del suolo, previa rimessione allo stato pristino.
È anche fondata la domanda avente a oggetto la corresponsione del risarcimento del danno derivante dal mancato godimento del bene nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita dal comune, dato che il diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento del bene è soggetto all’ordinaria prescrizione quinquennale (come del resto affermato dalla consolidata giurisprudenza).
Tenuto conto che il primo atto interruttivo documentato consiste nell’atto di citazione notificato il 9 febbraio 2018, il risarcimento per il mancato godimento spetta per il periodo decorrente dal 9 febbraio 2013.
In ordine ai criteri di quantificazione del risarcimento, il Collegio ritiene di impiegare in via equitativa i criteri indicati nell’articolo 42- bis citato (in linea con la prassi giurisprudenziale formatasi in materia).
Il risarcimento del danno patrimoniale va quindi commisurato all’interesse del 5% annuo calcolato sul valore venale del suolo occupato; a questi fini dovrà aversi riguardo al valore del suolo al tempo in cui la sua occupazione è divenuta illegittima (cioè alla scadenza del termine biennale di efficacia del decreto prefettizio che ne autorizzava l’occupazione in via d’urgenza); tale valore dovrà essere attualizzato anno per anno utilizzando gli indici ISTAT e sul valore attualizzato dovrà per ciascun anno o frazione di anno (a partire dal 9 febbraio 2013) calcolarsi la somma dovuta; in ordine al danno non patrimoniale esso va commisurato al 10% del valore del suolo (sempre avendo riguardo al tempo in cui l’occupazione è divenuta illegittima); le somme così risultanti devono essere rivalutate in base agli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e da esse va ovviamente detratta la somma che il comune ha già versato alla ricorrente; dalla data di pubblicazione sulla somma complessivamente dovuta decorrono gli interessi legali.
Resta ovviamente salva la possibilità del comune di procurarsi la proprietà del suolo mediante esercizio del potere previsto dall’articolo 42- bis D.P.R. n. 327 del 2001 o accordandosi con la ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di AT, sez. II, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e per l’effetto: ordina al comune di Veroli di restituire alla ricorrente il suolo in contestazione, previa rimessione allo stato pristino; condanna il comune di Veroli al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento del suolo secondo i criteri indicati in motivazione.
Condanna il comune di Veroli al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro quattromila, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Davide Soricelli, Presidente, Estensore
Roberto AR Bucchi, Consigliere
Benedetta Bazuro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Davide Soricelli |
IL SEGRETARIO