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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. IO D'ON Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. AN SC US Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2202/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SANSONE SALVATORE pec:
Email_1 appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. VAZZANA MARCO, pec:
Email_2
appellati
Conclusioni: per l'appellante
Parte_2 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
Pag. 1 di 7 in accoglimento dell'appello, annullare e/o riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n.
720/2019, pubbl. il 18/09/2019, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio rubricato al R.G. 3913/2016 – Repert. n. 1080/2019 del 18/09/2019, indi e per l'effetto
- in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo;
- sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto per le ragioni dedotte in narrativa;
Parte_1
- nel merito, dichiarare inammissibili, prescritte o comunque infondate nel merito, le domande formulate dal nei confronti del e, Controparte_1 Parte_1 pertanto, respingerle integralmente o anche parzialmente;
- in via subordinata, dichiarare estinto il credito del fino Controparte_1 alla concorrenza dell'ammontare del controcredito eccepito in compensazione dal Parte_1
(oltre interessi e rivalutazione), e riconosciuto a titolo di indennizzo o arricchimento
[...] senza causa o come meglio;
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori e rimborso spese forfettarie.
Per l'appellato
ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO CP_2
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa, disattese e rejette
- rigettare, in via preliminare la richiesta di sospensione delle esecutorietà della sentenza impugnata in quanto non sussistono i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora;
- Nel merito, ritenere e dichiarare infondati, inammissibili e inaccoglibili in fatto e diritto i motivi dedotti nell'atto di appello;
- Rigettare l'atto di appello proposto dal avverso la sentenza n. 720/2019 Parte_1 resa dal Tribunale di Termini Imerese;
- Conseguentemente, confermare la sentenza n. 720/2019 resa dal tribunale di Termini
Imerese e ogni statuizione conseguenziale;
- Condannare parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. secondo una valutazione da operarsi anche in via equitativa.
Pag. 2 di 7 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 720/2019 del 16.9.2019 il Tribunale di Termini Imerese condannava il al pagamento della somma di € 48.475,03 in Parte_1
favore del oltre al pagamento delle spese Controparte_1
processuali.
2. In particolare, il Tribunale – dopo aver respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del GO – riconosceva il diritto del Controparte_1
ad ottenere da parte del la quota ad esso spettante delle spese Parte_1
per la gestione e manutenzione e utilizzo della sorgente “Mora” negli anni 2004-2007, motivando la decisione mediante richiamo alla sentenza n. 169/2009 del medesimo
Tribunale relativa agli anni precedenti e considerato che, nella specie, il quantum non era stato espressamente contestato, che l'eccezione di prescrizione era generica oltre che infondata e che parimenti generica era l'eccezione di compensazione.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il che Parte_1
ne ha chiesto la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
4. Si è costituito il instando per il rigetto del Controparte_1
gravame.
5. Sostituita l'udienza del 19 febbraio 2025 con le note ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
6. Con il primo motivo di appello, il censura la sentenza Parte_1
per aver respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione. Osserva, in particolare, che il
Tribunale ha respinto l'eccezione sul rilievo dell'esistenza di un giudicato tra le parti che afferma la giurisdizione del giudice ordinario, ossia la sentenza n.169 del 2009 che ha ritenuto il diritto dell'appellato al pagamento delle somme dovute per la manutenzione, gestione e utilizzo della sorgente “Mora” fino al 2003.
7. Rileva, in dettaglio, che l'art. 133 del Codice del Processo Amministrativo, entrato in vigore successivamente alla sentenza del 2009, assegna alla giurisdizione
Pag. 3 di 7 esclusiva del GA le controversie sorte tra enti pubblici in relazioni ad accordi stipulati tra le stesse, ivi comprese eventuali trattative dirette alla conclusione di accordi.
8. Precisa, sul punto, che lo stesso ha rappresentato che i Controparte_1 due enti fin dal 1974 avevano avviato un procedimento volto a formalizzare un accordo in virtù del quale avrebbero potuto attingere la medesima quantità di acqua: il dalle sorgenti e il Comune di dalle Parte_1 Pt_3 CP_1 sorgenti Favara, sebbene tale accordo non si fosse in verità concluso e di fatto solo il aveva attinto alle sorgenti “ . Parte_1 Pt_3
9. Ed ancora evidenzia che la sentenza manca dell'attestato di cancelleria sul passaggio in giudicato e tanto impedisce che il giudicato esterno possa fare stato anche nel presente giudizio. Infine, rileva che la sentenza non ha affrontato la questione di giurisdizione.
10. Il motivo non risulta fondato.
11. Va osservato, in primo luogo, che il giudicato di una sentenza del giudice ordinario o amministrativo sul merito di una pretesa di un determinato rapporto, estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata o meno oggetto di esplicita declaratoria. Ciò osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti aventi titolo nello stesso rapporto avanti a diverso giudice, avendo il giudicato esterno la medesima valenza di quello interno, in quanto collimano entrambi all'unica finalità dell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e della stabilità delle decisioni (così
Cassazione civile sez. un., 24/11/2021, n.36372).
12. Sostiene l'appellante che, nel caso in esame, non si sia formato il giudicato esterno sulla giurisdizione poiché la sentenza risulta priva di attestazione da parte della cancelleria sul passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 124 disp. att.c.p.c.
13. Orbene, se è vero che la parte che eccepisce il giudicato ha l'onere di produrre in giudizio la sentenza con l'attestazione prevista dall'art. 124 disp. att.c.p.c., tuttavia ne risulta esonerata qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato (così Cassazione civile sez. III, 19/02/2025, n.4410).
Pag. 4 di 7 14. E il ha ammesso esplicitamente l'esistenza del giudicato, Parte_1
avendo dedotto, nella comparsa di costituzione di primo grado: “a sostegno produce una sentenza passata in giudicato relativa agli anni antecedenti…”. Ne consegue che la mancanza dell'attestazione di passaggio in giudicato non assume rilievo dirimente, essendo stato, appunto, riconosciuto il passaggio in giudicato della sentenza, di tal che deve affermarsi la sussistenza del giudicato esterno sulla giurisdizione.
15. Né rileva il richiamato art. 133 c.p.a.
considerato che
la predetta disposizione attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni, e, nel caso di specie, come risulta incontroverso, non è stato mai formalizzato alcun accordo tra i due Comuni.
16. Con il secondo motivo il si duole che il giudice abbia Parte_1
omesso di pronunciarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva, avendo esso eccepito che il pagamento avrebbe dovuto essere richiesto all'EAS in quanto gestore del servizio idrico.
17. Anche tale eccezione non risulta fondata, essendo sufficiente richiamare le precedenti considerazioni circa la valenza del giudicato esterno, poiché la sentenza n.
169/2009 ha chiaramente affermato la legittimazione del nella Parte_1 partecipazione delle spese.
18. In aggiunta, va osservato che lo stesso , a sostegno Parte_1
dell'eccezione di compensazione (di cui si dirà infra), ha prodotto numerosi documenti dai quali emerge che i Comuni di e hanno CP_1 CP_3 Parte_1
suddiviso le risorse idriche derivanti dai pozzi di attingimento idrico della sorgente
Mora, ripartendo le spese di manutenzione e gestione (si veda ad es. il doc. 18 del fascicolo di primo grado del ), e tanto palesa la sussistenza della Parte_1
legittimazione passiva del . Parte_1
19. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto che non sia stato contestato il quantum, avendo il Parte_1
contestato sia la valenza del giudicato esterno, sia il proprio difetto di legittimazione passiva.
Pag. 5 di 7 20. Anche tale motivo non merita accoglimento, considerato che la contestazione non ha riguardato in modo specifico le somme richieste dal Controparte_1
21. Parimenti, non merita accoglimento il quarto motivo di gravame, con il quale il censura la sentenza per non aver accolto l'eccezione di Parte_1
prescrizione quinquennale.
22. Difatti, l'ente civico assume che debba trovare applicazione la prescrizione quinquennale, in luogo di quella decennale, considerato che le somme richieste riguardano la fornitura di energia elettrica. Tuttavia, va osservato non solo che il termine di prescrizione quinquennale richiamato dall'appellante attiene ai rapporti tra fornitore di energia ed utente, ma soprattutto che il rimborso delle spese è relativo al complesso delle spese di manutenzione e gestione dei pozzi, sicchè, considerata la diffida stragiudiziale, il termine di prescrizione ordinaria non risulta decorso.
23. L'appellante si duole ancora che il Tribunale abbia respinto l'eccezione di compensazione, ritenendola del tutto generica. Assume, in dettaglio che nella comparsa di costituzione ha chiesto il pagamento delle somme derivanti dalle fatture nn. 15/2005 e 12/2006 emesse dalla ditta per lavori di manutenzione Pt_4 all'impianto della e che si era riservata di quantificare solo “le spese Parte_5
consequenziali”.
24. Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
25. Dalla documentazione allegata dal al fascicolo di primo Parte_1
grado risulta, in effetti, che la società ha emesso due fatture: la n. 15 del Parte_6
2.11.2005 dell'importo di € 12.000,00 e la n. 12 del 14.8.2006 dell'importo di € 26.175,60
(doc. 3 e 3a memoria 183 n. 2 del ); dalla corrispondenza tra i Parte_1
Comuni di , e allegata parimenti al fascicolo di primo Parte_1 CP_3 CP_1
grado, emerge che tali fatture avevano ad oggetto l'esecuzione delle prove di portata sulla sorgente onde migliorare l'attingimento idrico da parte dei tre Comuni e Pt_3
che il ha più volte chiesto il rimborso delle relative somme. Parte_1
Infine, emerge che il ha provveduto al pagamento della propria Controparte_4
quota pari ad un terzo delle somme corrisposte dal . Parte_1
Pag. 6 di 7 26. Quanto sopra conferma che i lavori eseguiti dalla ditta avevano ad Pt_4
oggetto spese per la sorgente e che sono state corrisposte dal Comune di Pt_3
nell'interesse dei tre Comuni che prelevavano l'acqua dalla sorgente in Parte_1 questione.
27. Tanto comporta che la quota di competenza del pari Controparte_1
ad un terzo (ovvero € 38.175,60 : 3 = € 12.725,20), non ancora corrisposta, va compensata con le maggiori somme dovute dal al Parte_1 Pt_1 [...]
CP_1
28. Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il deve essere condannato al pagamento della somma di € Parte_1
35.749,83 (pari ad € 48.475,03 - € 12.725,20).
29. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Termini Imerese n. 720/2019 del 16.9.2019 proposto dal Parte_1
nei confronti del , condanna il Controparte_1 Parte_1
al pagamento in favore del al pagamento
[...] Pt_1 CP_1
della complessiva somma di € 35.749,83;
- Conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 7 novembre 2025
Il Consigliere est.
AN SC US
Il Presidente
IO D'ON
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. IO D'ON e dal Consigliere relatore AN SC US, in conformità alle prescrizioni dell'art. 196quinquies disp. att.c.p.c.
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. IO D'ON Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. AN SC US Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2202/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SANSONE SALVATORE pec:
Email_1 appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. VAZZANA MARCO, pec:
Email_2
appellati
Conclusioni: per l'appellante
Parte_2 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
Pag. 1 di 7 in accoglimento dell'appello, annullare e/o riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n.
720/2019, pubbl. il 18/09/2019, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio rubricato al R.G. 3913/2016 – Repert. n. 1080/2019 del 18/09/2019, indi e per l'effetto
- in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo;
- sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto per le ragioni dedotte in narrativa;
Parte_1
- nel merito, dichiarare inammissibili, prescritte o comunque infondate nel merito, le domande formulate dal nei confronti del e, Controparte_1 Parte_1 pertanto, respingerle integralmente o anche parzialmente;
- in via subordinata, dichiarare estinto il credito del fino Controparte_1 alla concorrenza dell'ammontare del controcredito eccepito in compensazione dal Parte_1
(oltre interessi e rivalutazione), e riconosciuto a titolo di indennizzo o arricchimento
[...] senza causa o come meglio;
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori e rimborso spese forfettarie.
Per l'appellato
ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO CP_2
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa, disattese e rejette
- rigettare, in via preliminare la richiesta di sospensione delle esecutorietà della sentenza impugnata in quanto non sussistono i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora;
- Nel merito, ritenere e dichiarare infondati, inammissibili e inaccoglibili in fatto e diritto i motivi dedotti nell'atto di appello;
- Rigettare l'atto di appello proposto dal avverso la sentenza n. 720/2019 Parte_1 resa dal Tribunale di Termini Imerese;
- Conseguentemente, confermare la sentenza n. 720/2019 resa dal tribunale di Termini
Imerese e ogni statuizione conseguenziale;
- Condannare parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. secondo una valutazione da operarsi anche in via equitativa.
Pag. 2 di 7 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 720/2019 del 16.9.2019 il Tribunale di Termini Imerese condannava il al pagamento della somma di € 48.475,03 in Parte_1
favore del oltre al pagamento delle spese Controparte_1
processuali.
2. In particolare, il Tribunale – dopo aver respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del GO – riconosceva il diritto del Controparte_1
ad ottenere da parte del la quota ad esso spettante delle spese Parte_1
per la gestione e manutenzione e utilizzo della sorgente “Mora” negli anni 2004-2007, motivando la decisione mediante richiamo alla sentenza n. 169/2009 del medesimo
Tribunale relativa agli anni precedenti e considerato che, nella specie, il quantum non era stato espressamente contestato, che l'eccezione di prescrizione era generica oltre che infondata e che parimenti generica era l'eccezione di compensazione.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il che Parte_1
ne ha chiesto la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
4. Si è costituito il instando per il rigetto del Controparte_1
gravame.
5. Sostituita l'udienza del 19 febbraio 2025 con le note ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
6. Con il primo motivo di appello, il censura la sentenza Parte_1
per aver respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione. Osserva, in particolare, che il
Tribunale ha respinto l'eccezione sul rilievo dell'esistenza di un giudicato tra le parti che afferma la giurisdizione del giudice ordinario, ossia la sentenza n.169 del 2009 che ha ritenuto il diritto dell'appellato al pagamento delle somme dovute per la manutenzione, gestione e utilizzo della sorgente “Mora” fino al 2003.
7. Rileva, in dettaglio, che l'art. 133 del Codice del Processo Amministrativo, entrato in vigore successivamente alla sentenza del 2009, assegna alla giurisdizione
Pag. 3 di 7 esclusiva del GA le controversie sorte tra enti pubblici in relazioni ad accordi stipulati tra le stesse, ivi comprese eventuali trattative dirette alla conclusione di accordi.
8. Precisa, sul punto, che lo stesso ha rappresentato che i Controparte_1 due enti fin dal 1974 avevano avviato un procedimento volto a formalizzare un accordo in virtù del quale avrebbero potuto attingere la medesima quantità di acqua: il dalle sorgenti e il Comune di dalle Parte_1 Pt_3 CP_1 sorgenti Favara, sebbene tale accordo non si fosse in verità concluso e di fatto solo il aveva attinto alle sorgenti “ . Parte_1 Pt_3
9. Ed ancora evidenzia che la sentenza manca dell'attestato di cancelleria sul passaggio in giudicato e tanto impedisce che il giudicato esterno possa fare stato anche nel presente giudizio. Infine, rileva che la sentenza non ha affrontato la questione di giurisdizione.
10. Il motivo non risulta fondato.
11. Va osservato, in primo luogo, che il giudicato di una sentenza del giudice ordinario o amministrativo sul merito di una pretesa di un determinato rapporto, estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata o meno oggetto di esplicita declaratoria. Ciò osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti aventi titolo nello stesso rapporto avanti a diverso giudice, avendo il giudicato esterno la medesima valenza di quello interno, in quanto collimano entrambi all'unica finalità dell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e della stabilità delle decisioni (così
Cassazione civile sez. un., 24/11/2021, n.36372).
12. Sostiene l'appellante che, nel caso in esame, non si sia formato il giudicato esterno sulla giurisdizione poiché la sentenza risulta priva di attestazione da parte della cancelleria sul passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 124 disp. att.c.p.c.
13. Orbene, se è vero che la parte che eccepisce il giudicato ha l'onere di produrre in giudizio la sentenza con l'attestazione prevista dall'art. 124 disp. att.c.p.c., tuttavia ne risulta esonerata qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato (così Cassazione civile sez. III, 19/02/2025, n.4410).
Pag. 4 di 7 14. E il ha ammesso esplicitamente l'esistenza del giudicato, Parte_1
avendo dedotto, nella comparsa di costituzione di primo grado: “a sostegno produce una sentenza passata in giudicato relativa agli anni antecedenti…”. Ne consegue che la mancanza dell'attestazione di passaggio in giudicato non assume rilievo dirimente, essendo stato, appunto, riconosciuto il passaggio in giudicato della sentenza, di tal che deve affermarsi la sussistenza del giudicato esterno sulla giurisdizione.
15. Né rileva il richiamato art. 133 c.p.a.
considerato che
la predetta disposizione attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni, e, nel caso di specie, come risulta incontroverso, non è stato mai formalizzato alcun accordo tra i due Comuni.
16. Con il secondo motivo il si duole che il giudice abbia Parte_1
omesso di pronunciarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva, avendo esso eccepito che il pagamento avrebbe dovuto essere richiesto all'EAS in quanto gestore del servizio idrico.
17. Anche tale eccezione non risulta fondata, essendo sufficiente richiamare le precedenti considerazioni circa la valenza del giudicato esterno, poiché la sentenza n.
169/2009 ha chiaramente affermato la legittimazione del nella Parte_1 partecipazione delle spese.
18. In aggiunta, va osservato che lo stesso , a sostegno Parte_1
dell'eccezione di compensazione (di cui si dirà infra), ha prodotto numerosi documenti dai quali emerge che i Comuni di e hanno CP_1 CP_3 Parte_1
suddiviso le risorse idriche derivanti dai pozzi di attingimento idrico della sorgente
Mora, ripartendo le spese di manutenzione e gestione (si veda ad es. il doc. 18 del fascicolo di primo grado del ), e tanto palesa la sussistenza della Parte_1
legittimazione passiva del . Parte_1
19. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto che non sia stato contestato il quantum, avendo il Parte_1
contestato sia la valenza del giudicato esterno, sia il proprio difetto di legittimazione passiva.
Pag. 5 di 7 20. Anche tale motivo non merita accoglimento, considerato che la contestazione non ha riguardato in modo specifico le somme richieste dal Controparte_1
21. Parimenti, non merita accoglimento il quarto motivo di gravame, con il quale il censura la sentenza per non aver accolto l'eccezione di Parte_1
prescrizione quinquennale.
22. Difatti, l'ente civico assume che debba trovare applicazione la prescrizione quinquennale, in luogo di quella decennale, considerato che le somme richieste riguardano la fornitura di energia elettrica. Tuttavia, va osservato non solo che il termine di prescrizione quinquennale richiamato dall'appellante attiene ai rapporti tra fornitore di energia ed utente, ma soprattutto che il rimborso delle spese è relativo al complesso delle spese di manutenzione e gestione dei pozzi, sicchè, considerata la diffida stragiudiziale, il termine di prescrizione ordinaria non risulta decorso.
23. L'appellante si duole ancora che il Tribunale abbia respinto l'eccezione di compensazione, ritenendola del tutto generica. Assume, in dettaglio che nella comparsa di costituzione ha chiesto il pagamento delle somme derivanti dalle fatture nn. 15/2005 e 12/2006 emesse dalla ditta per lavori di manutenzione Pt_4 all'impianto della e che si era riservata di quantificare solo “le spese Parte_5
consequenziali”.
24. Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
25. Dalla documentazione allegata dal al fascicolo di primo Parte_1
grado risulta, in effetti, che la società ha emesso due fatture: la n. 15 del Parte_6
2.11.2005 dell'importo di € 12.000,00 e la n. 12 del 14.8.2006 dell'importo di € 26.175,60
(doc. 3 e 3a memoria 183 n. 2 del ); dalla corrispondenza tra i Parte_1
Comuni di , e allegata parimenti al fascicolo di primo Parte_1 CP_3 CP_1
grado, emerge che tali fatture avevano ad oggetto l'esecuzione delle prove di portata sulla sorgente onde migliorare l'attingimento idrico da parte dei tre Comuni e Pt_3
che il ha più volte chiesto il rimborso delle relative somme. Parte_1
Infine, emerge che il ha provveduto al pagamento della propria Controparte_4
quota pari ad un terzo delle somme corrisposte dal . Parte_1
Pag. 6 di 7 26. Quanto sopra conferma che i lavori eseguiti dalla ditta avevano ad Pt_4
oggetto spese per la sorgente e che sono state corrisposte dal Comune di Pt_3
nell'interesse dei tre Comuni che prelevavano l'acqua dalla sorgente in Parte_1 questione.
27. Tanto comporta che la quota di competenza del pari Controparte_1
ad un terzo (ovvero € 38.175,60 : 3 = € 12.725,20), non ancora corrisposta, va compensata con le maggiori somme dovute dal al Parte_1 Pt_1 [...]
CP_1
28. Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il deve essere condannato al pagamento della somma di € Parte_1
35.749,83 (pari ad € 48.475,03 - € 12.725,20).
29. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Termini Imerese n. 720/2019 del 16.9.2019 proposto dal Parte_1
nei confronti del , condanna il Controparte_1 Parte_1
al pagamento in favore del al pagamento
[...] Pt_1 CP_1
della complessiva somma di € 35.749,83;
- Conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 7 novembre 2025
Il Consigliere est.
AN SC US
Il Presidente
IO D'ON
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. IO D'ON e dal Consigliere relatore AN SC US, in conformità alle prescrizioni dell'art. 196quinquies disp. att.c.p.c.
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