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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/07/2025, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2362 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “Occupazione senza titolo di immobile”, riservata in decisione all'udienza del 16.04.2025 e vertente
TRA
(c.f.: ), rapp.to e difeso, in virtù di mandato allegato TE C.F._1
alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 27.08.2021, dall'avv. Domenico Di
Stasio ed elettivamente domiciliato in Caserta, alla via Ricciardi, n. 32
(attore in riassunzione)
E
(c.f.: ), rapp.to e difeso, congiuntamente e Controparte_1 C.F._2
disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Massimo
Martucci, e, in virtù di separato mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 18.10.2023, dall'avv. Pietro Clemente ed elettivamente domiciliato in
Caserta alla Via San Nicola n. 49
(convenuto in riassunzione)
E in qualità di erede di Controparte_2 RS
(convenuto in riassunzione – contumace)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali e memorie conclusionali depositati in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, TE Per_1
e al fine di sentir accogliere le suddette conclusioni: “voglia l'adito
[...] Controparte_1
TRIBUNALE valutate positivamente le circostanze di fatto sotto eccepite, ORDINARE, previa
declaratoria di inesistenza di diritti affermati dai convenuti sulla parte del marciapiede adiacente
l'unità immobiliare al piano terra individuato con il subalterno 4, confinante con la proprietà
esclusiva del sig. (sub. 5), chiaramente segnata come area comune del fabbricato Pt_1
Condominio Coop. AGAPE Via A. Lincoln, la cessazione di molestie e turbative poste in essere
sulla predetta area con la rimozione della struttura recintoria e la consequenziale CP_3
riconsegna all'uso delle parti comuni illegittimamente annesse all'uso esclusivo dei CP_3
convenuti. Per l'effetto di quanto, voglia l'adito TRIBUNALE condannare i convenuti in solido e
nelle chiarite qualità, al risarcimento dei danni per il mancato uso delle pertinenze condominiali
nell'ammontare che l'adito ufficio vorrà liquidare in forza dei poteri equitativi di legge”.
L'attore, a fondamento della domanda giudiziale, esponeva: - di essere comproprietario pro-indiviso di un'unità immobiliare sita al piano rialzato del fabbricato "A", distinto con il n. 1, nel Condominio Coop. AGAPE in Via San Nicola, San Benedetto di Caserta, con annesso giardino di proprietà
esclusiva; - che, tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre dell'anno 2015, i convenuti, in assenza di autorizzazione assembleare, avevano proceduto ad annettere all'uso esclusivo proprio parte del marciapiede adiacente l'unità immobiliare al piano terra, individuato con il subalterno 4,
confinante con il subalterno 5 di proprietà esclusiva di esso istante;
che detta area, dalla documentazione catastale del Condominio, risultava segnata come area comune del fabbricato e doveva ritenersi pertinenziale al Condominio per il decoro architettonico del complesso residenziale e per il passaggio e/o passeggio di tuti i condomini;
- che essi avevano incaricato un tecnico di parte, ing. , che aveva verificato l'apposizione di una rete metallica di un'altezza di Persona_2
circa m. 1,00 con spuntoni in ferro grezzo non opportunamente protetti, costituenti pericolo per la pubblica e privata incolumità e aveva precisato che la suddetta rete, posta in corrispondenza del giardino in proprietà esclusiva dell'istante, ricadeva all'interno della proprietà CP_3
Con comparsa depositata il 6.06.2017, si costituivano in giudizio e RS P_
, i quali – contestando energicamente la domanda attorea – eccepivano, in via preliminare, il
[...]
mancato preventivo esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, instavano per il rigetto della domanda per totale infondatezza, con vittoria di spese di giudizio.
Richiesti e concessi i termini ex art. 183, 6 comma n. 3 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova orale e - ritenuta matura per la decisione - veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo qualche rinvio e mutamento della persona fisica del giudice istruttore, all'udienza del
10.11.2022 il processo veniva dichiarato interrotto, avendo il difensore dei convenuti dichiarato il decesso del convenuto Riassunto ritualmente il giudizio a cura di RS TE
, si costituiva in sede di riassunzione mentre l'erede di
[...] Controparte_1 RS
tale rimaneva contumace. Controparte_2 La presente controversia, nelle more smistata sul ruolo della scrivente, all'udienza del 16.04.2024,
sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex
art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente Controparte_2
evocato in giudizio in sede di riassunzione, non si è costituito.
In diritto, ritiene preliminarmente questo Giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente (cfr.: Cass.
12002/2014; Cass. 17214/2016).
Nel merito, la domanda dell'attore non può trovare accoglimento per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre.
Ed invero, ai sensi dell'art. 2697 c.c. - che sancisce il generale criterio dell'onere della prova -
chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve fornire le prove necessarie per dimostrare i fatti a fondamento del medesimo.
Ebbene, l'attore -condomino del ha dedotto la natura condominiale della Controparte_4
parte del marciapiede adiacente l'unità immobiliare al piano terra individuato con il subalterno 4,
confinante con la proprietà esclusiva di esso istante identificato con il sub. 5) ed ha contestato l'istallazione, da parte dei convenuti, di una rete metallica lungo tale area, che - a suo dire- verrebbe illegittimamente sottratta all'uso comune, vieppiù rappresenterebbe ostacolo al libero passaggio dei condomini su di essa e costituirebbe un pericolo per la pubblica e privata incolumità, in ragione della sua conformazione. Gli assunti attorei sono rimasti privi di serio e concreto riscontro probatorio ed anzi risultano seriamente contraddetti e smentiti dalle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio.
Ed invero, l'attore vorrebbe far discendere la natura condominiale dell'area oggetto di contestazione dalle planimetrie catastali, le quali vengono richiamate ed allegate alla consulenza tecnica di parte a firma dell'ing. , versata in atti. Epperò, giova evidenziare che tale documentazione non Persona_2
è prova sufficiente e idonea a dimostrare la titolarità comune dell'area in contesa, ma al più può
essere utilizzata quale dato indiziario, presuntivo e sussidiario (ex multis, Cass. Civ. 22298/2010),
da valutare in aggiunta ad ulteriori elementi di prova;
ciò nel caso di specie, manca del tutto.
Al contrario, invece, i convenuti hanno dimostrato la titolarità esclusiva dell'area, sconfessando sul punto la tesi attorea.
I , invero, hanno versato in atti il loro titolo di proprietà, il regolamento condominiale Per_1
della “Coop. AGAPE”, che risulta espressamente richiamato negli atti di trasferimento delle proprietà, in uno alle tabelle millesimali ed una perizia di parte corredata da rilievi fotografici.
Dall'atto di compravendita del 26.06.2002 del notaio si evince che l'immobile acquistato dai Per_3
convenuti è un appartamento residenziale con annessa area scoperta esclusiva e relativa cantinola;
tale immobile identificato al catasto al foglio 52, part.lla 5273, sub 4, ed è stato venduto e acquistato a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova così come posseduto dalla parte alienante. Nel
medesimo atto sono riportati i confini e i confinanti, l'area scoperta e il regolamento condominiale con annesse tabelle millesimali.
Dal regolamento condominiale, in particolare dall'art. 3 di esso, si evince che ai piani rialzati del condominio de quo sono annesse aree scoperte esclusive ad uso giardino, che quindi ricadono per espressa pattuizione all'interno delle proprietà esclusive dei titolari dei piani rialzati.
Il consulente tecnico di parte convenuta, nella dettagliata relazione peritale allegata in sede di memorie ex art. 183 c.p.c., ha rilevato che “tenuto conto dello stato dei luoghi esistente rilevato ed accertato;
del Regolamento di Condominio che è parte integrante dell'atto notarile di
compravendita del 26/06/2002 del notaio in cui sono sanciti tutti i diritti di proprietà Per_3
esclusivi e di proprietà condominiali, con i relativi confini privati e quelli condominiali individuati
con elementi fissi e certi, quali muri, siepi vive e recinzioni, si può ben affermare che, allo stato
attuale, alcuna porzione di area condominiale è stata annessa alla proprietà e RS
ed in particolare, all'area scoperta esclusiva adibita a giardino” e ha anche Controparte_1
contestato “l'ipotetica funzione d'uso della sistemazione esterna superficiale a “marciapiede” non
è riportato in nessun atto notarile;
in nessun articolo di regolamento di condominio” (cfr: ctp, a firma dell'ing. ). Persona_4
Ne consegue che, essendo espressamente sancita nel regolamento condominiale, richiamato ed allegato ai titoli di proprietà, la titolarità esclusiva della porzione d'interesse ai proprietari dei piani rialzati, ed in assenza di altri elementi di prova e/o convincimento di segno contrario e diverso, la domanda attorea va disattesa e alcuna pretesa può essere avanzata da parte istante in merito alla rimozione della contestata ringhiera metallica, che risulta ricadere all'interno della proprietà
esclusiva di parte convenuta, tenuto -altresì- conto del contenuto del verbale di riconoscimento di confini del 18.11.2013, redatto a conclusione di un precedente giudizio possessorio tra le proprietà
oggetto di causa (non disconosciuto), avente ad oggetto proprio la contestata area d'interesse, dal quale emerge che le parti a delimitazione dello stato dei luoghi dei due piani rialzati specificavano quanto segue: “lo stato dei luoghi si presenterà con la unica delimitazione di una rete metallica
esistente al momento della stesura del presente verbale”.
Il suddetto verbale, invero, sconfessa la ricostruzione dell'attore secondo cui parte convenuta in maniera del tutto arbitraria avrebbe delimitato la propria proprietà attraverso l'istallazione di una rete metallica posta a confine con la proprietà del tra la fine di novembre e gli inizi di Pt_1
dicembre dell'anno 2015, tenuto conto che il suddetto verbale è stato redatto nell'anno 2013. In conclusione, quindi, anche le censure mosse dall'attore in relazione alla contestata opera installata dai convenuti si appalesano prive di rilievo giuridico e, pertanto, la domanda di parte attrice va rigettata.
Le ulteriori doglianze restano assorbite - e quindi se ne omette la disamina- pur in ossequio del già
richiamato principio della “ragione più liquida” del decisum.
Le spese processuali tra l'attore e i convenuti seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori del D.M. 55/2014 dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale e difensiva effettivamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in sede di riassunzione da nei confronti di e di quale erede di TE Controparte_1 Controparte_2
disattesa ed assorbita ogni diversa istanza e conclusione, così provvede: RS
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) rigetta la domanda di parte attrice;
3) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali nei confronti del convenuto costituito, che liquida in complessivi €. 1.278,00 oltre al rimborso spese forfetarie del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 28.07.2025
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)