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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/12/2024, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1365 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1365 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il ) Parte_1 CodiceFiscale_1
v ( v. CodiceFiscale_2
CANALETTI HI (C.F. ) C.F._3
e nato a [...] ) con il Parte_2 C.F._4
(C.F. LETTI C.F._5
HI (C.F. ) C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 09/08/2024 con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 25.09.2001, a Volla (NA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a IM (RN), la figlia , maggiorenne, ma Per_1
non ancora economicamente autosufficiente e, in data 27.10.2008, il figlio Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.08.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Il signor provvederà a trasferire la propria residenza altrove entro il 30.09.2024; Pt_2
2) la NO continuerà a vivere ed ad essere collocata nella casa coniugale di proprietà Parte_1
al 50% sita in IM (RN), Via Salvatore Barzialai n. 31 con i figli e Per_1 Per_2
3) i signori e sono consapevoli che i figli e hanno il diritto di Parte_1 Pt_2 Per_1 Per_2
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre, sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le parti danno atto che e hanno un buon Per_1 Per_2
rapporto con entrambi i genitori, nonché con le rispettive famiglie di appartenenza e intendono garantire la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo delle famiglie di origine di entrambi.
4) Ciò premesso il signor e la NO concordano di assumere la responsabilità Pt_2 Parte_1
dell'affidamento condiviso dei figli ormai maggiorenne e di minorenne;
Per_1 Per_2
5) La responsabilità genitoriale sul figlio minore sarà esercitata secondo quanto previsto Per_2
dall' art. 337 ter, III comma c.c.; pertanto i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione
( decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé), mentre le decisioni di maggior interesse relative all' istruzione, all' educazione ed alla salute di saranno assunte di comune accordo tra i genitori;
Per_2
6) La figlia maggiorenne ed il figlio minorenne manterranno stabile collocazione Per_1 Per_2
e residenza anagrafica unitamente alla NO , presso l' abitazione in IM (RN), Via Parte_1
Barzilai n. 31;
7) Piano genitoriale
Il figlio minore potrà frequentare liberamente il padre, previo accordo e dietro avviso dei Per_2
genitori in rapporto agli obblighi lavorativi e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi, ricreativi del figlio. In via assolutamente esemplificativa si stabilisce che il figlio starà con il padre signor almeno due week end al mese a partire dal sabato dopo scuola alla domenica sera. La Pt_2
figlia maggiorenne si è diplomata e il figlio minore deve frequentare il Per_1 Persona_3
terzo anno dell'Istituto “ITIS”. Salvo diversi accordi , la frequenza del diritto di visita padre/ figlio suindicata è da intendersi minima in termini elastici, nel rispetto delle esigenze e degli impegni del minore, senza escludere variazioni o, al contrario, ulteriori incontri, ove il minore stesso lo richieda;
8) Stabilire inoltre che il figlio trascorrerà le festività più importanti, ad anni alterni, con la madre o il padre. Pertanto, se il Natale e il Capodanno lo trascorrerà con la madre, il giorno di ANto Stefano
e del primo dell'anno lo trascorreranno con il papà. Oppure una settimana con il papà ed una settimana con la mamma dalla fine della scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre al gennaio con l' altro.
Lo stesso dicasi per Pasqua e il Lunedì dell'Angelo oppure il pranzo con l' uno e la cena con l' altro. 9) I coniugi potranno trascorrere un periodo di ferie o vacanze personali senza il figlio per un periodo massimo di 14 (quattordici) giorni anche non continuativi all' anno, da concordarsi preventivamente tra i coniugi e comunque con un preavviso di almeno 15 ( quindici) giorni. In questo caso sarà onere dell' altro genitore occuparsi del figlio minore Per_2
10) I coniugi intendono collaborare nell' interesse del figlio e sin d' ora prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti d' identità personale validi per l' espatrio nonché l' autorizzazione al rilascio/ rinnovo dei medesimi documenti per il figlio minore
Per_2
11) I coniugi avranno l'obbligo di comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico e dovranno comunicare gli eventuali spostamenti fuori sede quando hanno con sé il minore;
12) I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica;
13) Il signor contribuirà al mantenimento ordinario della figlia e del figlio Pt_2 Per_1 Per_2
versando mensilmente alla NO , a mezzo di bonifico bancario ( sul c/c a lei intestato, Parte_1
identificato con iban) entro il giorno 25( venticinque/00) di ogni mese , importo complessivo di euro 700,00= ( settecento/00) pari ad euro 250,00= (duecentocinquanta/00) mensili per i figli e , soggetta ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Istat oltre il Per_1 Per_2
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna ed euro
200,00=( duecento/00) come contributo per il pagamento del mutuo alla NO;
Parte_1
14) Tutte le spese straordinarie afferenti la scuola, sanitarie, ludico ricreative e sportive sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, previa idonea giustificazione documentale da parte del genitore che le ha sostenute e dovranno essere previamente concordate ( salvo quelle urgenti) secondo il protocollo del Tribunale di Bologna.
Dette spese straordinarie devono essere documentate ( fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali) ed il pagamento della quota del 50% dovrà essere effettuato in favore del coniuge che ha sostenuto l'intera spese con il pagamento del mantenimento. 15) L' assegno unico che ammonta ad oggi ad euro 300,00=( trecento/00) circa sarà percepito al
50% tra i coniugi dalla NO ed il signor come previsto per legge;
Parte_1 Pt_2
16) Il signor è proprietario di un' autovettura marca Dacia “Logan“ targata EY729CH e la Pt_2
NO di un' autovettura modello Peugeot 208 targata EV510LB e un scooter 125 Parte_1
marca KYMCO targato EV07985 intestato al signor;
Parte_2
17) Le parti dichiarano di avere definito ogni aspetto economico e patrimoniale e di null'altro avere a pretendere l' uno dall' altro;
19 ) La casa coniugale è gravata da mutuo acceso presso SA AN PA , sede di IM la cui rata ammonta ad euro 898,00= (ottocentonovantotto/00) circa e le parti pagheranno la propria quota al 50% ciascuno;
20) Il conto corrente comune acceso presso la Banca SA AN LO , sede di IM , viale
Tripoli, verrà chiuso, le parti apriranno ognuna il proprio conto, e vi porranno mensilmente la quota del mutuo della casa coniugale sita in IM (RN), Via Barzilai n. 31;
21) I coniugi continueranno a sostenere le spese ( utenze, mutuo ecc.) della casa coniugale come hanno fatto fino ad oggi sino a quando il signor non lascerà la casa coniugale sita in IM, Pt_2
via Barzilai n. 31 e comunque entro il 30/09/2024;
22) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, con rinunzia dei procuratori al beneficio della solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge 31 dicembre 2021
n. 247. 22) Le parti dichiarano che il figlio minore non è sottoposte ad alcun procedimento Per_2
dell' Autorità giudiziaria;
23) Per quanto occorrer possa le parti si autorizzano, reciprocamente, all' utilizzo dei rispettivi dati personali per dare piena ed integrale esecuzione al presente accordo.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Pt_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Volla (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 32 Parte II Serie A Anno 2001);
c) spese come da accordi.
Così deciso in IM, nella camera di consiglio del 12.12.2024. Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1365 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il ) Parte_1 CodiceFiscale_1
v ( v. CodiceFiscale_2
CANALETTI HI (C.F. ) C.F._3
e nato a [...] ) con il Parte_2 C.F._4
(C.F. LETTI C.F._5
HI (C.F. ) C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 09/08/2024 con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 25.09.2001, a Volla (NA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a IM (RN), la figlia , maggiorenne, ma Per_1
non ancora economicamente autosufficiente e, in data 27.10.2008, il figlio Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.08.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Il signor provvederà a trasferire la propria residenza altrove entro il 30.09.2024; Pt_2
2) la NO continuerà a vivere ed ad essere collocata nella casa coniugale di proprietà Parte_1
al 50% sita in IM (RN), Via Salvatore Barzialai n. 31 con i figli e Per_1 Per_2
3) i signori e sono consapevoli che i figli e hanno il diritto di Parte_1 Pt_2 Per_1 Per_2
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre, sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le parti danno atto che e hanno un buon Per_1 Per_2
rapporto con entrambi i genitori, nonché con le rispettive famiglie di appartenenza e intendono garantire la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo delle famiglie di origine di entrambi.
4) Ciò premesso il signor e la NO concordano di assumere la responsabilità Pt_2 Parte_1
dell'affidamento condiviso dei figli ormai maggiorenne e di minorenne;
Per_1 Per_2
5) La responsabilità genitoriale sul figlio minore sarà esercitata secondo quanto previsto Per_2
dall' art. 337 ter, III comma c.c.; pertanto i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione
( decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé), mentre le decisioni di maggior interesse relative all' istruzione, all' educazione ed alla salute di saranno assunte di comune accordo tra i genitori;
Per_2
6) La figlia maggiorenne ed il figlio minorenne manterranno stabile collocazione Per_1 Per_2
e residenza anagrafica unitamente alla NO , presso l' abitazione in IM (RN), Via Parte_1
Barzilai n. 31;
7) Piano genitoriale
Il figlio minore potrà frequentare liberamente il padre, previo accordo e dietro avviso dei Per_2
genitori in rapporto agli obblighi lavorativi e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi, ricreativi del figlio. In via assolutamente esemplificativa si stabilisce che il figlio starà con il padre signor almeno due week end al mese a partire dal sabato dopo scuola alla domenica sera. La Pt_2
figlia maggiorenne si è diplomata e il figlio minore deve frequentare il Per_1 Persona_3
terzo anno dell'Istituto “ITIS”. Salvo diversi accordi , la frequenza del diritto di visita padre/ figlio suindicata è da intendersi minima in termini elastici, nel rispetto delle esigenze e degli impegni del minore, senza escludere variazioni o, al contrario, ulteriori incontri, ove il minore stesso lo richieda;
8) Stabilire inoltre che il figlio trascorrerà le festività più importanti, ad anni alterni, con la madre o il padre. Pertanto, se il Natale e il Capodanno lo trascorrerà con la madre, il giorno di ANto Stefano
e del primo dell'anno lo trascorreranno con il papà. Oppure una settimana con il papà ed una settimana con la mamma dalla fine della scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre al gennaio con l' altro.
Lo stesso dicasi per Pasqua e il Lunedì dell'Angelo oppure il pranzo con l' uno e la cena con l' altro. 9) I coniugi potranno trascorrere un periodo di ferie o vacanze personali senza il figlio per un periodo massimo di 14 (quattordici) giorni anche non continuativi all' anno, da concordarsi preventivamente tra i coniugi e comunque con un preavviso di almeno 15 ( quindici) giorni. In questo caso sarà onere dell' altro genitore occuparsi del figlio minore Per_2
10) I coniugi intendono collaborare nell' interesse del figlio e sin d' ora prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti d' identità personale validi per l' espatrio nonché l' autorizzazione al rilascio/ rinnovo dei medesimi documenti per il figlio minore
Per_2
11) I coniugi avranno l'obbligo di comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico e dovranno comunicare gli eventuali spostamenti fuori sede quando hanno con sé il minore;
12) I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica;
13) Il signor contribuirà al mantenimento ordinario della figlia e del figlio Pt_2 Per_1 Per_2
versando mensilmente alla NO , a mezzo di bonifico bancario ( sul c/c a lei intestato, Parte_1
identificato con iban) entro il giorno 25( venticinque/00) di ogni mese , importo complessivo di euro 700,00= ( settecento/00) pari ad euro 250,00= (duecentocinquanta/00) mensili per i figli e , soggetta ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Istat oltre il Per_1 Per_2
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna ed euro
200,00=( duecento/00) come contributo per il pagamento del mutuo alla NO;
Parte_1
14) Tutte le spese straordinarie afferenti la scuola, sanitarie, ludico ricreative e sportive sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, previa idonea giustificazione documentale da parte del genitore che le ha sostenute e dovranno essere previamente concordate ( salvo quelle urgenti) secondo il protocollo del Tribunale di Bologna.
Dette spese straordinarie devono essere documentate ( fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali) ed il pagamento della quota del 50% dovrà essere effettuato in favore del coniuge che ha sostenuto l'intera spese con il pagamento del mantenimento. 15) L' assegno unico che ammonta ad oggi ad euro 300,00=( trecento/00) circa sarà percepito al
50% tra i coniugi dalla NO ed il signor come previsto per legge;
Parte_1 Pt_2
16) Il signor è proprietario di un' autovettura marca Dacia “Logan“ targata EY729CH e la Pt_2
NO di un' autovettura modello Peugeot 208 targata EV510LB e un scooter 125 Parte_1
marca KYMCO targato EV07985 intestato al signor;
Parte_2
17) Le parti dichiarano di avere definito ogni aspetto economico e patrimoniale e di null'altro avere a pretendere l' uno dall' altro;
19 ) La casa coniugale è gravata da mutuo acceso presso SA AN PA , sede di IM la cui rata ammonta ad euro 898,00= (ottocentonovantotto/00) circa e le parti pagheranno la propria quota al 50% ciascuno;
20) Il conto corrente comune acceso presso la Banca SA AN LO , sede di IM , viale
Tripoli, verrà chiuso, le parti apriranno ognuna il proprio conto, e vi porranno mensilmente la quota del mutuo della casa coniugale sita in IM (RN), Via Barzilai n. 31;
21) I coniugi continueranno a sostenere le spese ( utenze, mutuo ecc.) della casa coniugale come hanno fatto fino ad oggi sino a quando il signor non lascerà la casa coniugale sita in IM, Pt_2
via Barzilai n. 31 e comunque entro il 30/09/2024;
22) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, con rinunzia dei procuratori al beneficio della solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge 31 dicembre 2021
n. 247. 22) Le parti dichiarano che il figlio minore non è sottoposte ad alcun procedimento Per_2
dell' Autorità giudiziaria;
23) Per quanto occorrer possa le parti si autorizzano, reciprocamente, all' utilizzo dei rispettivi dati personali per dare piena ed integrale esecuzione al presente accordo.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Pt_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Volla (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 32 Parte II Serie A Anno 2001);
c) spese come da accordi.
Così deciso in IM, nella camera di consiglio del 12.12.2024. Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi