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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/12/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa SE BE, all'udienza del 19 dicembre 2025 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 243 R.G. Cont. anno 2024
VERTENTE TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (c.f. ) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. SPINA MARIO giusta procura in atti e domiciliato in Benevento presso il suo studio
-appellante-
(c.f. ) Parte_2 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avvocato FALIVENE ACHILLE giusta procura in atti e domiciliato in Piedimonte Matese (Ce) presso il suo studio
-appellato-
Avente ad oggetto: Appello avverso la Sentenza n.329/2023
(RG.287/23) del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi.
Sulle conclusioni delle parti, come formulate all'udienza odierna.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato l'appellante ha proposto appello avverso la Sentenza n.329/2023 emessa dal Giudice di Pace
-1 di 7- di Guardia Sanframondi, chiedendone la riforma integrale con dichiarazione di legittimità del verbale di contestazione n.
2203/23 e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Ha dedotto ed allegato a sostegno della domanda:
-che l'appellato aveva proposto con ricorso al Giudice di pace di
Guardia Sanframondi, opposizione avverso il verbale di contestazione n.2203/2023 elevato a suo carico dalla Polizia
Municipale del Parte_1
-che si era costituito in giudizio l'odierno appellante depositando tutta la documentazione relativa al verbale impugnato impugnando e contestando tutti i motivi di appello proposti con vittoria di spese;
-che il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione sull'unico motivo assorbente dell'eccezione relativa alla mancata visibilità dell'autovelox coperto da vegetazione, ritenendo che era onere dell'Ente provare la prefetta visibilità dell'autovelox;
-che erronea era la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non assolto dal l'onere della prova in ordine alla visibilità Pt_1 dell'autovelox, in quanto il aveva regolarmente adempiuto a Pt_1 tutti i propri doveri e obblighi normativi, in quanto sulla SS 372 erano collocati segnali verticali che preavvisano l'esistenza di postazioni di controllo elettronico della velocità in virtù del
Decreto del Prefetto di Benevento Prot. n.13339/Area III Sist.
Sanz ed in particolare che la postazione di controllo del
[...]
è preannunciata da segnaletica con fondo blu, di Parte_1 tipo fisso, collocata in maniera idonea e conforme alle disposizioni del C.d.S. apposta previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada, della Prefettura e degli organi della
Polizia Stradale che ne avevano preventivamente verificato la legittimità e correttezza, anche in ordine agli obblighi di informazione all'utenza;
-che l'attestazione sul rispetto delle prescrizioni gode di fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., e non può essere
-2 di 7- disattesa dal Giudice di merito se non dopo la proposizione della querela di falso.
nel costituirsi in giudizio, ha impugnato Parte_2 ogni avverso dedotto in quanto illegittimo ed infondato e chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con annullamento del verbale di contravvenzione n. 2203/23 eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e riproponendo tutti i motivi di gravame già proposti in sede di opposizione.
In via preliminare, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Il motivo di appello formulato dal è Parte_1 fondato. Avendo l'opposto contestato la non visibilità dell'autovelox, per la presenza di fogliame che ne impediva la visibilità, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace e conformemente a quanto chiarito in diverse occasioni dalla Corte di Cassazione, si ritiene che era l'appellante ad essere gravato dall'onere della prova della sua non visibilità ( sul punto cfr.
Cass. ord. 30129/2024 e Cass. 24166/2023) prova non fornita nel corso del giudizio.
Avendo l'appellato riproposto tutti i motivi di opposizione già formulati in primo grado e ritenuti assorbiti dal giudice, è necessario procedere ad un loro esame in appello.
Assorbente è la contestazione, mossa fin dal giudizio di primo grado, relativa alla mancata omologazione dell'apparecchio di autovelox. A fronte della detta contestazione, formulata, sia pur in modo molto sintetico, nel ricorso introduttivo di primo grado
( cfr. pag. 5 punto 4 del ricorso) e richiamata in appello -ove il ha riproposto tutti i motivi già formulati in primo grado- Pt_2
-3 di 7- occorre rilevare che non risulta fornita, in primo grado, la prova dell'avvenuta omologazione dell'apparecchiatura.
Occorre infatti rilevare che, il verbale di accertamento indica l'avvenuta omologazione dell'apparecchio da parte del Ministero dei trasporti, indicando i relativi provvedimenti amministrativi ossia i decreti 5298/2011, 4910/2014 e 5072/2014. Gli stessi, prodotti dal odierno appellante, sono però i decreti di Pt_1 approvazione dello strumento, come si evince dalla loro lettura.
Occorre a questo punto verificare se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio. Ebbene, in materia è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, sopendo un acceso contrasto giurisprudenziale tra i giudici di merito, e statuendo per la prima volta che è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, come evincibile dalla lettura della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (così Cass. Ord. 10505 del 18 aprile 2024)
La Cassazione, nella citata ordinanza, in particolare ha ritenuto che:
-l'art. 142, comma 6, c.d.s. prevede che solo le risultanze delle
“apparecchiature debitamente omologate” sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità;
-che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992), che disciplina i “controlli ed omologazioni”, contempla distinte
-4 di 7- attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni;
-che dalla lettura della detta normativa si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico
(ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità;
-che in particolare l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento;
-che pertanto l'omologazione consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.;
-che l'art. 45 comma 6 c.d.s. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione, ma al contrario distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la
-5 di 7- preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire
“fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione;
-che pertanto l'approvazione non è sufficiente, in assenza di omologazione, a far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox.
La Corte di Cassazione ha con ordinanza del 2025 dato continuità al detto orientamento, cui anche questo giudice aderisce.
Pertanto, non avendo il fornito la prova dell'omologazione Pt_1 dell'apparecchio -in quanto ha prodotto agli atti i soli decreti di approvazione- il citato motivo di contestazione proposto fin dal primo grado dal deve essere accolto. Per_1
Pertanto deve essere confermata la sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione e annullamento del verbale di accertamento, per un motivo diverso rispetto a quello indicato dal giudice di primo grado ossia per mancata prova, da parte del della omologazione dell'apparecchio. Va del pari Pt_1 confermata la decisione di primo grado sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, la conferma della sentenza impugnata per un motivo diverso da quello indicato dal giudice di pace e l'esistenza, in materia di omologazione e differenza con approvazione, di decisioni contrastanti della giurisprudenza di merito, solo recentemente sopite dai citati interventi chiarificatori della Corte di Cassazione, giustificano la compensazione delle spese di lite anche del giudizio di appello.
Occorre infine attestare che con la presente sentenza si è proceduto al rigetto dell'appello, alla luce di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale nel caso di pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo della parte impugnante di versare nuovamente
-6 di 7- il contributo unificato iniziale (sul punto cfr. Cass. SS.UU.
4315/2020 che ha chiarito che la sussistenza del presupposto di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; l'accertamento del secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, spetta invece all'amministrazione giudiziaria).
p.q.m.
Il tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 329/2023 così decide:
-conferma la sentenza del Giudice di pace di Guardia Sanframondi per i motivi esposti;
compensa tra le parti le spese del giudizio di appello;
-dà atto dell'avvenuto rigetto dell'appello, agli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
Benevento, 19 dicembre 2025
Il Giudice
SE BE
-7 di 7-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa SE BE, all'udienza del 19 dicembre 2025 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 243 R.G. Cont. anno 2024
VERTENTE TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (c.f. ) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. SPINA MARIO giusta procura in atti e domiciliato in Benevento presso il suo studio
-appellante-
(c.f. ) Parte_2 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avvocato FALIVENE ACHILLE giusta procura in atti e domiciliato in Piedimonte Matese (Ce) presso il suo studio
-appellato-
Avente ad oggetto: Appello avverso la Sentenza n.329/2023
(RG.287/23) del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi.
Sulle conclusioni delle parti, come formulate all'udienza odierna.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato l'appellante ha proposto appello avverso la Sentenza n.329/2023 emessa dal Giudice di Pace
-1 di 7- di Guardia Sanframondi, chiedendone la riforma integrale con dichiarazione di legittimità del verbale di contestazione n.
2203/23 e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Ha dedotto ed allegato a sostegno della domanda:
-che l'appellato aveva proposto con ricorso al Giudice di pace di
Guardia Sanframondi, opposizione avverso il verbale di contestazione n.2203/2023 elevato a suo carico dalla Polizia
Municipale del Parte_1
-che si era costituito in giudizio l'odierno appellante depositando tutta la documentazione relativa al verbale impugnato impugnando e contestando tutti i motivi di appello proposti con vittoria di spese;
-che il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione sull'unico motivo assorbente dell'eccezione relativa alla mancata visibilità dell'autovelox coperto da vegetazione, ritenendo che era onere dell'Ente provare la prefetta visibilità dell'autovelox;
-che erronea era la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non assolto dal l'onere della prova in ordine alla visibilità Pt_1 dell'autovelox, in quanto il aveva regolarmente adempiuto a Pt_1 tutti i propri doveri e obblighi normativi, in quanto sulla SS 372 erano collocati segnali verticali che preavvisano l'esistenza di postazioni di controllo elettronico della velocità in virtù del
Decreto del Prefetto di Benevento Prot. n.13339/Area III Sist.
Sanz ed in particolare che la postazione di controllo del
[...]
è preannunciata da segnaletica con fondo blu, di Parte_1 tipo fisso, collocata in maniera idonea e conforme alle disposizioni del C.d.S. apposta previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada, della Prefettura e degli organi della
Polizia Stradale che ne avevano preventivamente verificato la legittimità e correttezza, anche in ordine agli obblighi di informazione all'utenza;
-che l'attestazione sul rispetto delle prescrizioni gode di fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., e non può essere
-2 di 7- disattesa dal Giudice di merito se non dopo la proposizione della querela di falso.
nel costituirsi in giudizio, ha impugnato Parte_2 ogni avverso dedotto in quanto illegittimo ed infondato e chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con annullamento del verbale di contravvenzione n. 2203/23 eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e riproponendo tutti i motivi di gravame già proposti in sede di opposizione.
In via preliminare, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Il motivo di appello formulato dal è Parte_1 fondato. Avendo l'opposto contestato la non visibilità dell'autovelox, per la presenza di fogliame che ne impediva la visibilità, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace e conformemente a quanto chiarito in diverse occasioni dalla Corte di Cassazione, si ritiene che era l'appellante ad essere gravato dall'onere della prova della sua non visibilità ( sul punto cfr.
Cass. ord. 30129/2024 e Cass. 24166/2023) prova non fornita nel corso del giudizio.
Avendo l'appellato riproposto tutti i motivi di opposizione già formulati in primo grado e ritenuti assorbiti dal giudice, è necessario procedere ad un loro esame in appello.
Assorbente è la contestazione, mossa fin dal giudizio di primo grado, relativa alla mancata omologazione dell'apparecchio di autovelox. A fronte della detta contestazione, formulata, sia pur in modo molto sintetico, nel ricorso introduttivo di primo grado
( cfr. pag. 5 punto 4 del ricorso) e richiamata in appello -ove il ha riproposto tutti i motivi già formulati in primo grado- Pt_2
-3 di 7- occorre rilevare che non risulta fornita, in primo grado, la prova dell'avvenuta omologazione dell'apparecchiatura.
Occorre infatti rilevare che, il verbale di accertamento indica l'avvenuta omologazione dell'apparecchio da parte del Ministero dei trasporti, indicando i relativi provvedimenti amministrativi ossia i decreti 5298/2011, 4910/2014 e 5072/2014. Gli stessi, prodotti dal odierno appellante, sono però i decreti di Pt_1 approvazione dello strumento, come si evince dalla loro lettura.
Occorre a questo punto verificare se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio. Ebbene, in materia è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, sopendo un acceso contrasto giurisprudenziale tra i giudici di merito, e statuendo per la prima volta che è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, come evincibile dalla lettura della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (così Cass. Ord. 10505 del 18 aprile 2024)
La Cassazione, nella citata ordinanza, in particolare ha ritenuto che:
-l'art. 142, comma 6, c.d.s. prevede che solo le risultanze delle
“apparecchiature debitamente omologate” sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità;
-che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992), che disciplina i “controlli ed omologazioni”, contempla distinte
-4 di 7- attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni;
-che dalla lettura della detta normativa si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico
(ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità;
-che in particolare l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento;
-che pertanto l'omologazione consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.;
-che l'art. 45 comma 6 c.d.s. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione, ma al contrario distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la
-5 di 7- preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire
“fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione;
-che pertanto l'approvazione non è sufficiente, in assenza di omologazione, a far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox.
La Corte di Cassazione ha con ordinanza del 2025 dato continuità al detto orientamento, cui anche questo giudice aderisce.
Pertanto, non avendo il fornito la prova dell'omologazione Pt_1 dell'apparecchio -in quanto ha prodotto agli atti i soli decreti di approvazione- il citato motivo di contestazione proposto fin dal primo grado dal deve essere accolto. Per_1
Pertanto deve essere confermata la sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione e annullamento del verbale di accertamento, per un motivo diverso rispetto a quello indicato dal giudice di primo grado ossia per mancata prova, da parte del della omologazione dell'apparecchio. Va del pari Pt_1 confermata la decisione di primo grado sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, la conferma della sentenza impugnata per un motivo diverso da quello indicato dal giudice di pace e l'esistenza, in materia di omologazione e differenza con approvazione, di decisioni contrastanti della giurisprudenza di merito, solo recentemente sopite dai citati interventi chiarificatori della Corte di Cassazione, giustificano la compensazione delle spese di lite anche del giudizio di appello.
Occorre infine attestare che con la presente sentenza si è proceduto al rigetto dell'appello, alla luce di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale nel caso di pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo della parte impugnante di versare nuovamente
-6 di 7- il contributo unificato iniziale (sul punto cfr. Cass. SS.UU.
4315/2020 che ha chiarito che la sussistenza del presupposto di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; l'accertamento del secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, spetta invece all'amministrazione giudiziaria).
p.q.m.
Il tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 329/2023 così decide:
-conferma la sentenza del Giudice di pace di Guardia Sanframondi per i motivi esposti;
compensa tra le parti le spese del giudizio di appello;
-dà atto dell'avvenuto rigetto dell'appello, agli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
Benevento, 19 dicembre 2025
Il Giudice
SE BE
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