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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/07/2024, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. R.G. n. 154/2024 avente per oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa all'avv. Palladino
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
nato ad [...] il [...] C.F. rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Costoli
- CONVENUTO -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 3.7.2024:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo,
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio civile in Santo Stefano di Magra (SP) il giorno 13.06.2019; - La casa coniugale, sita in Santo Stefano di Magra alla Via Erta n. 1, in comproprietà fra i coniugi, viene posta in vendita per il prezzo di euro 160.000,00. Nel caso in cui non si reperisca acquirente entro 4 mesi, il prezzo di vendita sarà diminuito ad euro 150.000,00 (con possibilità di ulteriore diminuzione solo su accordo di entrambe le parti).
Con il ricavato dalla vendita sarà estinto il mutuo che ad oggi ha un debito residuo di euro
116.000,00 e la rimanenza sarà divisa fra le parti nella misura del 50% ciascuno.
All'esito della vendita gli arredi e suppellettili saranno divisi fra le parti in pari misura. Le parti si impegnano ad affidare la vendita dell'immobile a più agenzie immobiliari e a collaborare per agevolare le visite e la cessione a terzi nel più breve tempo possibile.
Le parti sono consapevoli che ad oggi è stato omesso il pagamento delle rate del mutuo ipotecario relativamente ai mesi di aprile, maggio e giugno 2024 e che anche per il prosieguo non sarà possibile sostenere detto esborso. Fino a quando l'immobile non sarà venduto, sarà utilizzato dalle parti in base alla frequentazione dei figli e precisamente: il genitore, nel periodo in cui risulta “collocatario” dei minori, avrà diritto di utilizzo di tutti gli spazi dell'abitazione ad esclusione di quelli che le parti si “assegnano in via esclusiva” ovverosia, la camera da letto matrimoniale ed il bagno per la SI.ra Parte_1
e la stanza da letto ed il bagno al primo piano per il SI. Pertanto le
[...] Controparte_1 parti si impegnano ad evitare di essere presenti contestualmente negli spazi comuni (cucina, balconi, disimpegno, corridoio...) e a non interferire l'un l'altro nella cura dei figli nei periodi reciproci di cura degli stessi.
Fino a quando le parti vivranno nella casa coniugale, le spese relative alle utenze e agli oneri condominiali della stessa saranno sostenute con le somme percepite a titolo di Assegno Unico. Nel caso in cui le predette somme non fossero sufficienti, la differenza delle spese sarà sostenuta dalle parti al 50% ciascuno, nel caso in cui invece residuassero importi dalle predette somme, saranno utilizzati per il pagamento della mensa scolastica del figlio minore e, in caso di ulteriore residuo, per il pagamento di spese per il campus dei figli o altre loro esigenze.
Fino a quando permarrà la coabitazione, le parti dovranno mantenere puliti ed in ordine gli spazi comuni della casa coniugale – in particolare dovrà essere curato l'igiene e la pulizia del cane della
SI.ra - e provvederanno allo smaltimento dei rifiuti autonomamente prodotti. Parte_1
Ogni parte dovrà provvedere alle spese relative alla propria sistemazione alloggiativa una volta venuta meno la convivenza nella casa coniugale. affidare i figli minori (28.01.2016) e (12.07.2022) ai genitori in forma condivisa Per_1 Per_2 paritetica alternata.
I genitori dovranno impegnarsi ad adoperarsi per mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli che riceveranno pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso, i genitori sono obbligati al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse dei minori;
le decisioni che li riguardano dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita dei figli.
I genitori si alterneranno nella cura e custodia dei figli con le seguenti modalità:
PRIMA SETTIMANA
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato domenica
Parte_2 alle ore 7,40 il alle ore 7,40 la alle ore 7,40 il padre prende in madre prende in padre prende in c on segn a consegna i figli c on segn a dalla mamma i già preparati e dalla mamma i figli già p r o n t i p e r l figli già preparati e p r a scuola/campus preparati e p r o n t i p e r l a o n t i p e r l a scuola/campus Email_1
SECONDA SETTIMANA
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato domenica
Parte_2 Parte_2
alle ore 7,40 il alle ore 7,40 la alle ore 7,40 la alle ore 7,40 il alle ore 7,40 la madre prende in padre prende in madre prende in padre prende in madre prende in consegna i figli c on segn a consegna i figli c on segn a consegna i figli già preparati e dalla mamma i già preparati e dalla mamma i già preparati e p r o n t i p e r l figli già p r o n t i p e r l figli già pronti a scuola/campus preparati e p r a scuola/campus preparati e p r o n t i p e r l a o n t i p e r l a scuola/campus Email_1
Quando la coabitazione delle parti nella casa coniugale cesserà, gli scambi avverranno con le medesime modalità con la precisazione che sarà sempre il genitore che termina il suo periodo di collocazione che li accompagnerà all'abitazione dell'altro
Nel caso di malattia che impedisca lo spostamento dalla residenza del genitore presso il quale si trovano, i minori resteranno ove si trovano fino al momento della guarigione e sarà garantita la possibilità di visita da parte del genitore al momento non “collocatario”. L'altro genitore recupererà i tempi di frequentazione perduti a causa della malattia nella settimana immediatamente successiva a quella in cui termina l'indisposizione.
I minori saranno con i genitori per le varie festività, religiose e laiche, secondo il principio dell'alternanza: fin da ora i genitori si impegnano a modificare l'alternanza in base alle rispettive esigenze lavorative. I minori festeggeranno i loro compleanni con i loro amici e alla presenza di entrambi i genitori che,
a loro volta, li avranno con loro nei giorni dei loro compleanni e delle ricorrenze dedicate (festa della mamma e festa del papà).
I minori saranno con i genitori per le festività natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza e precisamente: trascorreranno un anno con il padre il 25 e 31 dicembre e 6 gennaio e con la madre il 24 e 26 dicembre e primo gennaio con la madre mentre nell'anno successivo sarà il contrario. Fin da ora le parti si impegnano a concordare diverse modalità di frequentazione del periodo natalizio per consentire ai bambini di raggiungere le famiglie di origine o organizzare trasferimenti: in tal caso il periodo di sospensione delle lezioni sarà diviso in due moduli– dal 24 al
30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio – che i minori trascorreranno, in via alternata di anno in anno, con i due genitori.
I bambini trascorreranno con ognuno dei genitori un periodo di vacanza estiva di una settimana: per l'anno 2024 le parti hanno concordato che il SI. sarà con i figli in vacanza presso la CP_1 sua famiglia di origine nella prima settimana di luglio.
- disporre che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento dei figli dividendo al 50% tutte le spese straordinarie secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia. In particolare le parti sosterranno le spese per la frequentazione dell'asilo nido da parte del figlio pagando Per_2 interamente la retta e la mensa a mesi alternati ed inviandosi la relativa ricevuta di adempimento curando che sia intestata in modo valido per poter ottenere il rimborso dalla Regione di Org_ appartenenza o dall'
- L'autovettura Fiat Panda tg. FT367WA, intestata al SI. ma da sempre in uso Controparte_1 esclusivo alla SI.ra , diverrà di esclusiva proprietà della stessa che si Parte_1 impegna a perfezionare la volturazione entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione e assume l'onere del pagamento dei 2 bolli relativi alla tassa di proprietà che risulta omesso per gli anni 2023 e 2024.
- nulla disporre in merito al contributo di mantenimento per le parti che, entrambe occupate, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni assegno
- prevedere che le condizioni economiche saranno riviste e ridefinite dalle parti all'esito della situazione al momento della vendita della casa coniugale
− A seguito della rinuncia/accettazione delle parti alla domanda e agli atti di scioglimento del matrimonio civile, dichiarare l'estinzione del procedimento di divorzio che sarà presentato, sussistendone i termini, con apposita separata domanda.
− Spese di lite compensate fra le parti (la SI.ra è stata ammessa in via anticipata e provvisoria Pt_1 al Patrocinio a Spese dello Stato)”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso del 24.1.2024, con il quale ha dedotto: Parte_1 di aver contratto matrimonio civile con in data 13.6.2019 in Santo Stefano di Magra (SP); CP_1 che dall'unione sono nati i figli (28.01.2016) ed (12.7.2022); di essere Per_1 Per_2 comproprietaria con il marito della casa sita in Santo Stefano di Magra, via Erta n. 1, dove la famiglia ha sempre vissuto;
di essere cointestataria del mutuo fondiario acceso al momento dell'acquisto dell'immobile, nel 2017; che sono sopravvenute incomprensioni e contrasti che hanno reso intollerabile la convivenza e la vita in comune;
di continuare a vivere con il marito nel solito appartamento, intervallandosi nella gestione dei figli;
di godere quale cameriera di un reddito mensile di 800,00 euro.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione, con previsione: dell'affidamento dei due minori in via condivisa;
della collocazione preferenziale degli stessi presso di sé, con conseguente assegnazione della casa famigliare;
di un calendario delle visite paterne;
di un contributo per il mantenimento della prole a carico di di 500,00 euro complessivamente, CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto si è costituito con comparsa del 5.4.2024, deducendo, tra le altre cose: di comportamenti, abitudini e fragilità della moglie, a suo dire indicativi dell'inaffidabilità della stessa nella cura dei minori;
di essere genitore anche di , figlio nato il giorno 30.09.2008 dalle precedenti nozze;
Per_3 di tenere con sé il minore tutti i giorni, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00, dovendo altresì versare all'altro genitore 180,00 euro mensili a titolo di mantenimento;
che il suo stipendio, quale appartenente al corpo della Guardia di Finanza, è gravato da trattenute varie, come documentate.
La parte ha quindi concluso associandosi alla pronuncia in punto status e chiedendo, da un lato, il licenziamento di CTU psicologica sulle capacità genitoriali delle parti, dall'altro, di disporre in via provvisoria l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione degli stessi nell'abitazione già casa coniugale e previsione che siano i genitori ad alternarsi di settimana in settimana.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
In sede di prima udienza (cfr. verbale del 5.6.2024) sono stati sentiti personalmente i coniugi, i quali hanno espresso la volontà di non riconciliarsi.
Il giudice delegato ha tentato la conciliazione della lite.
E' stato quindi disposto un rinvio per verificare la possibilità di un accordo.
Detto accordo è stato successivamente raggiunto e le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, la causa essendo stata quindi trattenuta in decisione. Tanto premesso, può osservarsi in termini generali che ex art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale ritiene di poter pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Non osta la circostanza che le condizioni concordate prevedano che, allo stato, i coniugi continuino a coabitare nello stesso immobile.
Trattasi infatti di situazione prevista come meramente temporanea, essendo condizionata alla prossima programmata vendita dell'immobile e caratterizzata semplicemente dalla condivisione
(parziale) dei relativi spazi (comunque adeguati), per via di una contingente situazione di difficoltà economica del nucleo, come documentata, oltre che di ragioni di opportunità legate, nella presente fase, a una migliore gestione dei figli minori.
Può quindi anche richiamarsi quella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. sent. n.
19535/2014) che ha costantemente affermato il principio secondo cui la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati (all'uopo essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale).
Per il resto, l'accordo raggiunto va senz'altro omologato, le pattuizioni concordate fra i coniugi essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne (in assenza di elementi idonei in atti per sostenere la fondatezza delle allegazioni di comparsa in merito alle presunte inidoneità genitoriali materne).
Deve, infine, darsi atto che l'originaria domanda di divorzio pure formulata negli atti introduttivi dalle parti è stata da ultimo rinunciata;
sicchè nella presente sede sulla stessa non vi è più luogo a provvedere da parte del Collegio.
Possono, pertanto, essere qui regolamentate anche le spese di lite, che vanno compensate.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe: pronuncia la separazione personale tra e , generalizzati Parte_1 Controparte_1 come in epigrafe e coniugatisi a Santo Stefano di Magra in data 13.6.2019, con trascrizione nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019, atto n. 6, parte I, alle seguenti condizioni:
- La casa coniugale, sita in Santo Stefano di Magra alla Via Erta n. 1, in comproprietà fra i coniugi, viene posta in vendita per il prezzo di euro 160.000,00. Nel caso in cui non si reperisca acquirente entro 4 mesi, il prezzo di vendita sarà diminuito ad euro 150.000,00 (con possibilità di ulteriore diminuzione solo su accordo di entrambe le parti). Con il ricavato dalla vendita sarà estinto il mutuo che ad oggi ha un debito residuo di euro
116.000,00 e la rimanenza sarà divisa fra le parti nella misura del 50% ciascuno.
All'esito della vendita gli arredi e suppellettili saranno divisi fra le parti in pari misura.
Le parti si impegnano ad affidare la vendita dell'immobile a più agenzie immobiliari e a collaborare per agevolare le visite e la cessione a terzi nel più breve tempo possibile. Le parti sono consapevoli che ad oggi è stato omesso il pagamento delle rate del mutuo ipotecario relativamente ai mesi di aprile, maggio e giugno 2024 e che anche per il prosieguo non sarà possibile sostenere detto esborso.
Fino a quando l'immobile non sarà venduto, sarà utilizzato dalle parti in base alla frequentazione dei figli e precisamente: il genitore, nel periodo in cui risulta “collocatario” dei minori, avrà diritto di utilizzo di tutti gli spazi dell'abitazione ad esclusione di quelli che le parti si “assegnano in via esclusiva” ovverosia, la camera da letto matrimoniale ed il bagno per la SI.ra Parte_1
e la stanza da letto ed il bagno al primo piano per il SI. Pertanto le
[...] Controparte_1 parti si impegnano ad evitare di essere presenti contestualmente negli spazi comuni (cucina, balconi, disimpegno, corridoio...) e a non interferire l'un l'altro nella cura dei figli nei periodi reciproci di cura degli stessi.
Fino a quando le parti vivranno nella casa coniugale, le spese relative alle utenze e agli oneri condominiali della stessa saranno sostenute con le somme percepite a titolo di Assegno Unico. Nel caso in cui le predette somme non fossero sufficienti, la differenza delle spese sarà sostenuta dalle parti al 50% ciascuno, nel caso in cui invece residuassero importi dalle predette somme, saranno utilizzati per il pagamento della mensa scolastica del figlio minore e, in caso di ulteriore residuo, per il pagamento di spese per il campus dei figli o altre loro esigenze. Fino a quando permarrà la coabitazione, le parti dovranno mantenere puliti ed in ordine gli spazi comuni della casa coniugale – in particolare dovrà essere curato l'igiene e la pulizia del cane della
SI.ra - e provvederanno allo smaltimento dei rifiuti autonomamente prodotti. Parte_1
Ogni parte dovrà provvedere alle spese relative alla propria sistemazione alloggiativa una volta venuta meno la convivenza nella casa coniugale. affidare i figli minori (28.01.2016) e (12.07.2022) ai genitori in forma condivisa Per_1 Per_2 paritetica alternata.
I genitori dovranno impegnarsi ad adoperarsi per mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli che riceveranno pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso, i genitori sono obbligati al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse dei minori;
le decisioni che li riguardano dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita dei figli.
I genitori si alterneranno nella cura e custodia dei figli con le seguenti modalità:
PRIMA SETTIMANA
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Parte_2
alle ore 7,40 il alle ore 7,40 la alle ore 7,40 il padre prende in madre prende in padre prende in c on segn a consegna i figli c on segn a dalla mamma i già preparati e dalla mamma i figli già p r o n t i p e r l figli già preparati e p r a scuola/campus preparati e p r o n t i p e r l a o n t i p e r l a scuola/campus Email_1
SECONDA SETTIMANA
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Parte_2 Parte_2 Parte_2 alle ore 7,40 la alle ore 7,40 il alle ore 7,40 la alle ore 7,40 il alle ore 7,40 la madre prende in padre prende in madre prende in padre prende in madre prende in consegna i figli c on segn a consegna i figli c on segn a consegna i figli già preparati e dalla mamma i già preparati e dalla mamma i già preparati e p r o n t i p e r l figli già p r o n t i p e r l figli già pronti a scuola/campus preparati e p r a scuola/campus preparati e p r o n t i p e r l a o n t i p e r l a scuola/campus Email_1
Quando la coabitazione delle parti nella casa coniugale cesserà, gli scambi avverranno con le medesime modalità con la precisazione che sarà sempre il genitore che termina il suo periodo di collocazione che li accompagnerà all'abitazione dell'altro
Nel caso di malattia che impedisca lo spostamento dalla residenza del genitore presso il quale si trovano, i minori resteranno ove si trovano fino al momento della guarigione e sarà garantita la possibilità di visita da parte del genitore al momento non “collocatario”. L'altro genitore recupererà i tempi di frequentazione perduti a causa della malattia nella settimana immediatamente successiva a quella in cui termina l'indisposizione.
I minori saranno con i genitori per le varie festività, religiose e laiche, secondo il principio dell'alternanza: fin da ora i genitori si impegnano a modificare l'alternanza in base alle rispettive esigenze lavorative.
I minori festeggeranno i loro compleanni con i loro amici e alla presenza di entrambi i genitori che,
a loro volta, li avranno con loro nei giorni dei loro compleanni e delle ricorrenze dedicate (festa della mamma e festa del papà). I minori saranno con i genitori per le festività natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza e precisamente: trascorreranno un anno con il padre il 25 e 31 dicembre e 6 gennaio e con la madre il 24 e 26 dicembre e primo gennaio con la madre mentre nell'anno successivo sarà il contrario. Fin da ora le parti si impegnano a concordare diverse modalità di frequentazione del periodo natalizio per consentire ai bambini di raggiungere le famiglie di origine o organizzare trasferimenti: in tal caso il periodo di sospensione delle lezioni sarà diviso in due moduli– dal 24 al
30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio – che i minori trascorreranno, in via alternata di anno in anno, con i due genitori.
I bambini trascorreranno con ognuno dei genitori un periodo di vacanza estiva di una settimana: per l'anno 2024 le parti hanno concordato che il SI. sarà con i figli in vacanza presso la CP_1 sua famiglia di origine nella prima settimana di luglio.
- disporre che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento dei figli dividendo al 50% tutte le spese straordinarie secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia. In particolare le parti sosterranno le spese per la frequentazione dell'asilo nido da parte del figlio pagando Per_2 interamente la retta e la mensa a mesi alternati ed inviandosi la relativa ricevuta di adempimento curando che sia intestata in modo valido per poter ottenere il rimborso dalla Regione di Org_ appartenenza o dall
- L'autovettura Fiat Panda tg. FT367WA, intestata al SI. ma da sempre in uso Controparte_1 esclusivo alla SI.ra , diverrà di esclusiva proprietà della stessa che si Parte_1 impegna a perfezionare la volturazione entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione e assume l'onere del pagamento dei 2 bolli relativi alla tassa di proprietà che risulta omesso per gli anni 2023 e 2024.
- nulla disporre in merito al contributo di mantenimento per le parti che, entrambe occupate, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni assegno
- prevedere che le condizioni economiche saranno riviste e ridefinite dalle parti all'esito della situazione al momento della vendita della casa coniugale
− A seguito della rinuncia/accettazione delle parti alla domanda e agli atti di scioglimento del matrimonio civile, dichiarare l'estinzione del procedimento di divorzio che sarà presentato, sussistendone i termini, con apposita separata domanda.
− Spese di lite compensate fra le parti (la SI.ra è stata ammessa in via anticipata e provvisoria Pt_1 al Patrocinio a Spese dello Stato); dichiara il non luogo a provvedere sull'originaria domanda di divorzio;
dispone la compensazione delle spese di lite.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 11.7.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. R.G. n. 154/2024 avente per oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa all'avv. Palladino
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
nato ad [...] il [...] C.F. rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Costoli
- CONVENUTO -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 3.7.2024:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo,
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio civile in Santo Stefano di Magra (SP) il giorno 13.06.2019; - La casa coniugale, sita in Santo Stefano di Magra alla Via Erta n. 1, in comproprietà fra i coniugi, viene posta in vendita per il prezzo di euro 160.000,00. Nel caso in cui non si reperisca acquirente entro 4 mesi, il prezzo di vendita sarà diminuito ad euro 150.000,00 (con possibilità di ulteriore diminuzione solo su accordo di entrambe le parti).
Con il ricavato dalla vendita sarà estinto il mutuo che ad oggi ha un debito residuo di euro
116.000,00 e la rimanenza sarà divisa fra le parti nella misura del 50% ciascuno.
All'esito della vendita gli arredi e suppellettili saranno divisi fra le parti in pari misura. Le parti si impegnano ad affidare la vendita dell'immobile a più agenzie immobiliari e a collaborare per agevolare le visite e la cessione a terzi nel più breve tempo possibile.
Le parti sono consapevoli che ad oggi è stato omesso il pagamento delle rate del mutuo ipotecario relativamente ai mesi di aprile, maggio e giugno 2024 e che anche per il prosieguo non sarà possibile sostenere detto esborso. Fino a quando l'immobile non sarà venduto, sarà utilizzato dalle parti in base alla frequentazione dei figli e precisamente: il genitore, nel periodo in cui risulta “collocatario” dei minori, avrà diritto di utilizzo di tutti gli spazi dell'abitazione ad esclusione di quelli che le parti si “assegnano in via esclusiva” ovverosia, la camera da letto matrimoniale ed il bagno per la SI.ra Parte_1
e la stanza da letto ed il bagno al primo piano per il SI. Pertanto le
[...] Controparte_1 parti si impegnano ad evitare di essere presenti contestualmente negli spazi comuni (cucina, balconi, disimpegno, corridoio...) e a non interferire l'un l'altro nella cura dei figli nei periodi reciproci di cura degli stessi.
Fino a quando le parti vivranno nella casa coniugale, le spese relative alle utenze e agli oneri condominiali della stessa saranno sostenute con le somme percepite a titolo di Assegno Unico. Nel caso in cui le predette somme non fossero sufficienti, la differenza delle spese sarà sostenuta dalle parti al 50% ciascuno, nel caso in cui invece residuassero importi dalle predette somme, saranno utilizzati per il pagamento della mensa scolastica del figlio minore e, in caso di ulteriore residuo, per il pagamento di spese per il campus dei figli o altre loro esigenze.
Fino a quando permarrà la coabitazione, le parti dovranno mantenere puliti ed in ordine gli spazi comuni della casa coniugale – in particolare dovrà essere curato l'igiene e la pulizia del cane della
SI.ra - e provvederanno allo smaltimento dei rifiuti autonomamente prodotti. Parte_1
Ogni parte dovrà provvedere alle spese relative alla propria sistemazione alloggiativa una volta venuta meno la convivenza nella casa coniugale. affidare i figli minori (28.01.2016) e (12.07.2022) ai genitori in forma condivisa Per_1 Per_2 paritetica alternata.
I genitori dovranno impegnarsi ad adoperarsi per mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli che riceveranno pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso, i genitori sono obbligati al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse dei minori;
le decisioni che li riguardano dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita dei figli.
I genitori si alterneranno nella cura e custodia dei figli con le seguenti modalità:
PRIMA SETTIMANA
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato domenica
Parte_2 alle ore 7,40 il alle ore 7,40 la alle ore 7,40 il padre prende in madre prende in padre prende in c on segn a consegna i figli c on segn a dalla mamma i già preparati e dalla mamma i figli già p r o n t i p e r l figli già preparati e p r a scuola/campus preparati e p r o n t i p e r l a o n t i p e r l a scuola/campus Email_1
SECONDA SETTIMANA
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato domenica
Parte_2 Parte_2
alle ore 7,40 il alle ore 7,40 la alle ore 7,40 la alle ore 7,40 il alle ore 7,40 la madre prende in padre prende in madre prende in padre prende in madre prende in consegna i figli c on segn a consegna i figli c on segn a consegna i figli già preparati e dalla mamma i già preparati e dalla mamma i già preparati e p r o n t i p e r l figli già p r o n t i p e r l figli già pronti a scuola/campus preparati e p r a scuola/campus preparati e p r o n t i p e r l a o n t i p e r l a scuola/campus Email_1
Quando la coabitazione delle parti nella casa coniugale cesserà, gli scambi avverranno con le medesime modalità con la precisazione che sarà sempre il genitore che termina il suo periodo di collocazione che li accompagnerà all'abitazione dell'altro
Nel caso di malattia che impedisca lo spostamento dalla residenza del genitore presso il quale si trovano, i minori resteranno ove si trovano fino al momento della guarigione e sarà garantita la possibilità di visita da parte del genitore al momento non “collocatario”. L'altro genitore recupererà i tempi di frequentazione perduti a causa della malattia nella settimana immediatamente successiva a quella in cui termina l'indisposizione.
I minori saranno con i genitori per le varie festività, religiose e laiche, secondo il principio dell'alternanza: fin da ora i genitori si impegnano a modificare l'alternanza in base alle rispettive esigenze lavorative. I minori festeggeranno i loro compleanni con i loro amici e alla presenza di entrambi i genitori che,
a loro volta, li avranno con loro nei giorni dei loro compleanni e delle ricorrenze dedicate (festa della mamma e festa del papà).
I minori saranno con i genitori per le festività natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza e precisamente: trascorreranno un anno con il padre il 25 e 31 dicembre e 6 gennaio e con la madre il 24 e 26 dicembre e primo gennaio con la madre mentre nell'anno successivo sarà il contrario. Fin da ora le parti si impegnano a concordare diverse modalità di frequentazione del periodo natalizio per consentire ai bambini di raggiungere le famiglie di origine o organizzare trasferimenti: in tal caso il periodo di sospensione delle lezioni sarà diviso in due moduli– dal 24 al
30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio – che i minori trascorreranno, in via alternata di anno in anno, con i due genitori.
I bambini trascorreranno con ognuno dei genitori un periodo di vacanza estiva di una settimana: per l'anno 2024 le parti hanno concordato che il SI. sarà con i figli in vacanza presso la CP_1 sua famiglia di origine nella prima settimana di luglio.
- disporre che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento dei figli dividendo al 50% tutte le spese straordinarie secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia. In particolare le parti sosterranno le spese per la frequentazione dell'asilo nido da parte del figlio pagando Per_2 interamente la retta e la mensa a mesi alternati ed inviandosi la relativa ricevuta di adempimento curando che sia intestata in modo valido per poter ottenere il rimborso dalla Regione di Org_ appartenenza o dall'
- L'autovettura Fiat Panda tg. FT367WA, intestata al SI. ma da sempre in uso Controparte_1 esclusivo alla SI.ra , diverrà di esclusiva proprietà della stessa che si Parte_1 impegna a perfezionare la volturazione entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione e assume l'onere del pagamento dei 2 bolli relativi alla tassa di proprietà che risulta omesso per gli anni 2023 e 2024.
- nulla disporre in merito al contributo di mantenimento per le parti che, entrambe occupate, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni assegno
- prevedere che le condizioni economiche saranno riviste e ridefinite dalle parti all'esito della situazione al momento della vendita della casa coniugale
− A seguito della rinuncia/accettazione delle parti alla domanda e agli atti di scioglimento del matrimonio civile, dichiarare l'estinzione del procedimento di divorzio che sarà presentato, sussistendone i termini, con apposita separata domanda.
− Spese di lite compensate fra le parti (la SI.ra è stata ammessa in via anticipata e provvisoria Pt_1 al Patrocinio a Spese dello Stato)”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso del 24.1.2024, con il quale ha dedotto: Parte_1 di aver contratto matrimonio civile con in data 13.6.2019 in Santo Stefano di Magra (SP); CP_1 che dall'unione sono nati i figli (28.01.2016) ed (12.7.2022); di essere Per_1 Per_2 comproprietaria con il marito della casa sita in Santo Stefano di Magra, via Erta n. 1, dove la famiglia ha sempre vissuto;
di essere cointestataria del mutuo fondiario acceso al momento dell'acquisto dell'immobile, nel 2017; che sono sopravvenute incomprensioni e contrasti che hanno reso intollerabile la convivenza e la vita in comune;
di continuare a vivere con il marito nel solito appartamento, intervallandosi nella gestione dei figli;
di godere quale cameriera di un reddito mensile di 800,00 euro.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione, con previsione: dell'affidamento dei due minori in via condivisa;
della collocazione preferenziale degli stessi presso di sé, con conseguente assegnazione della casa famigliare;
di un calendario delle visite paterne;
di un contributo per il mantenimento della prole a carico di di 500,00 euro complessivamente, CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto si è costituito con comparsa del 5.4.2024, deducendo, tra le altre cose: di comportamenti, abitudini e fragilità della moglie, a suo dire indicativi dell'inaffidabilità della stessa nella cura dei minori;
di essere genitore anche di , figlio nato il giorno 30.09.2008 dalle precedenti nozze;
Per_3 di tenere con sé il minore tutti i giorni, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00, dovendo altresì versare all'altro genitore 180,00 euro mensili a titolo di mantenimento;
che il suo stipendio, quale appartenente al corpo della Guardia di Finanza, è gravato da trattenute varie, come documentate.
La parte ha quindi concluso associandosi alla pronuncia in punto status e chiedendo, da un lato, il licenziamento di CTU psicologica sulle capacità genitoriali delle parti, dall'altro, di disporre in via provvisoria l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione degli stessi nell'abitazione già casa coniugale e previsione che siano i genitori ad alternarsi di settimana in settimana.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
In sede di prima udienza (cfr. verbale del 5.6.2024) sono stati sentiti personalmente i coniugi, i quali hanno espresso la volontà di non riconciliarsi.
Il giudice delegato ha tentato la conciliazione della lite.
E' stato quindi disposto un rinvio per verificare la possibilità di un accordo.
Detto accordo è stato successivamente raggiunto e le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, la causa essendo stata quindi trattenuta in decisione. Tanto premesso, può osservarsi in termini generali che ex art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale ritiene di poter pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Non osta la circostanza che le condizioni concordate prevedano che, allo stato, i coniugi continuino a coabitare nello stesso immobile.
Trattasi infatti di situazione prevista come meramente temporanea, essendo condizionata alla prossima programmata vendita dell'immobile e caratterizzata semplicemente dalla condivisione
(parziale) dei relativi spazi (comunque adeguati), per via di una contingente situazione di difficoltà economica del nucleo, come documentata, oltre che di ragioni di opportunità legate, nella presente fase, a una migliore gestione dei figli minori.
Può quindi anche richiamarsi quella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. sent. n.
19535/2014) che ha costantemente affermato il principio secondo cui la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati (all'uopo essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale).
Per il resto, l'accordo raggiunto va senz'altro omologato, le pattuizioni concordate fra i coniugi essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne (in assenza di elementi idonei in atti per sostenere la fondatezza delle allegazioni di comparsa in merito alle presunte inidoneità genitoriali materne).
Deve, infine, darsi atto che l'originaria domanda di divorzio pure formulata negli atti introduttivi dalle parti è stata da ultimo rinunciata;
sicchè nella presente sede sulla stessa non vi è più luogo a provvedere da parte del Collegio.
Possono, pertanto, essere qui regolamentate anche le spese di lite, che vanno compensate.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe: pronuncia la separazione personale tra e , generalizzati Parte_1 Controparte_1 come in epigrafe e coniugatisi a Santo Stefano di Magra in data 13.6.2019, con trascrizione nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019, atto n. 6, parte I, alle seguenti condizioni:
- La casa coniugale, sita in Santo Stefano di Magra alla Via Erta n. 1, in comproprietà fra i coniugi, viene posta in vendita per il prezzo di euro 160.000,00. Nel caso in cui non si reperisca acquirente entro 4 mesi, il prezzo di vendita sarà diminuito ad euro 150.000,00 (con possibilità di ulteriore diminuzione solo su accordo di entrambe le parti). Con il ricavato dalla vendita sarà estinto il mutuo che ad oggi ha un debito residuo di euro
116.000,00 e la rimanenza sarà divisa fra le parti nella misura del 50% ciascuno.
All'esito della vendita gli arredi e suppellettili saranno divisi fra le parti in pari misura.
Le parti si impegnano ad affidare la vendita dell'immobile a più agenzie immobiliari e a collaborare per agevolare le visite e la cessione a terzi nel più breve tempo possibile. Le parti sono consapevoli che ad oggi è stato omesso il pagamento delle rate del mutuo ipotecario relativamente ai mesi di aprile, maggio e giugno 2024 e che anche per il prosieguo non sarà possibile sostenere detto esborso.
Fino a quando l'immobile non sarà venduto, sarà utilizzato dalle parti in base alla frequentazione dei figli e precisamente: il genitore, nel periodo in cui risulta “collocatario” dei minori, avrà diritto di utilizzo di tutti gli spazi dell'abitazione ad esclusione di quelli che le parti si “assegnano in via esclusiva” ovverosia, la camera da letto matrimoniale ed il bagno per la SI.ra Parte_1
e la stanza da letto ed il bagno al primo piano per il SI. Pertanto le
[...] Controparte_1 parti si impegnano ad evitare di essere presenti contestualmente negli spazi comuni (cucina, balconi, disimpegno, corridoio...) e a non interferire l'un l'altro nella cura dei figli nei periodi reciproci di cura degli stessi.
Fino a quando le parti vivranno nella casa coniugale, le spese relative alle utenze e agli oneri condominiali della stessa saranno sostenute con le somme percepite a titolo di Assegno Unico. Nel caso in cui le predette somme non fossero sufficienti, la differenza delle spese sarà sostenuta dalle parti al 50% ciascuno, nel caso in cui invece residuassero importi dalle predette somme, saranno utilizzati per il pagamento della mensa scolastica del figlio minore e, in caso di ulteriore residuo, per il pagamento di spese per il campus dei figli o altre loro esigenze. Fino a quando permarrà la coabitazione, le parti dovranno mantenere puliti ed in ordine gli spazi comuni della casa coniugale – in particolare dovrà essere curato l'igiene e la pulizia del cane della
SI.ra - e provvederanno allo smaltimento dei rifiuti autonomamente prodotti. Parte_1
Ogni parte dovrà provvedere alle spese relative alla propria sistemazione alloggiativa una volta venuta meno la convivenza nella casa coniugale. affidare i figli minori (28.01.2016) e (12.07.2022) ai genitori in forma condivisa Per_1 Per_2 paritetica alternata.
I genitori dovranno impegnarsi ad adoperarsi per mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli che riceveranno pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso, i genitori sono obbligati al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse dei minori;
le decisioni che li riguardano dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita dei figli.
I genitori si alterneranno nella cura e custodia dei figli con le seguenti modalità:
PRIMA SETTIMANA
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Parte_2
alle ore 7,40 il alle ore 7,40 la alle ore 7,40 il padre prende in madre prende in padre prende in c on segn a consegna i figli c on segn a dalla mamma i già preparati e dalla mamma i figli già p r o n t i p e r l figli già preparati e p r a scuola/campus preparati e p r o n t i p e r l a o n t i p e r l a scuola/campus Email_1
SECONDA SETTIMANA
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Parte_2 Parte_2 Parte_2 alle ore 7,40 la alle ore 7,40 il alle ore 7,40 la alle ore 7,40 il alle ore 7,40 la madre prende in padre prende in madre prende in padre prende in madre prende in consegna i figli c on segn a consegna i figli c on segn a consegna i figli già preparati e dalla mamma i già preparati e dalla mamma i già preparati e p r o n t i p e r l figli già p r o n t i p e r l figli già pronti a scuola/campus preparati e p r a scuola/campus preparati e p r o n t i p e r l a o n t i p e r l a scuola/campus Email_1
Quando la coabitazione delle parti nella casa coniugale cesserà, gli scambi avverranno con le medesime modalità con la precisazione che sarà sempre il genitore che termina il suo periodo di collocazione che li accompagnerà all'abitazione dell'altro
Nel caso di malattia che impedisca lo spostamento dalla residenza del genitore presso il quale si trovano, i minori resteranno ove si trovano fino al momento della guarigione e sarà garantita la possibilità di visita da parte del genitore al momento non “collocatario”. L'altro genitore recupererà i tempi di frequentazione perduti a causa della malattia nella settimana immediatamente successiva a quella in cui termina l'indisposizione.
I minori saranno con i genitori per le varie festività, religiose e laiche, secondo il principio dell'alternanza: fin da ora i genitori si impegnano a modificare l'alternanza in base alle rispettive esigenze lavorative.
I minori festeggeranno i loro compleanni con i loro amici e alla presenza di entrambi i genitori che,
a loro volta, li avranno con loro nei giorni dei loro compleanni e delle ricorrenze dedicate (festa della mamma e festa del papà). I minori saranno con i genitori per le festività natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza e precisamente: trascorreranno un anno con il padre il 25 e 31 dicembre e 6 gennaio e con la madre il 24 e 26 dicembre e primo gennaio con la madre mentre nell'anno successivo sarà il contrario. Fin da ora le parti si impegnano a concordare diverse modalità di frequentazione del periodo natalizio per consentire ai bambini di raggiungere le famiglie di origine o organizzare trasferimenti: in tal caso il periodo di sospensione delle lezioni sarà diviso in due moduli– dal 24 al
30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio – che i minori trascorreranno, in via alternata di anno in anno, con i due genitori.
I bambini trascorreranno con ognuno dei genitori un periodo di vacanza estiva di una settimana: per l'anno 2024 le parti hanno concordato che il SI. sarà con i figli in vacanza presso la CP_1 sua famiglia di origine nella prima settimana di luglio.
- disporre che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento dei figli dividendo al 50% tutte le spese straordinarie secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia. In particolare le parti sosterranno le spese per la frequentazione dell'asilo nido da parte del figlio pagando Per_2 interamente la retta e la mensa a mesi alternati ed inviandosi la relativa ricevuta di adempimento curando che sia intestata in modo valido per poter ottenere il rimborso dalla Regione di Org_ appartenenza o dall
- L'autovettura Fiat Panda tg. FT367WA, intestata al SI. ma da sempre in uso Controparte_1 esclusivo alla SI.ra , diverrà di esclusiva proprietà della stessa che si Parte_1 impegna a perfezionare la volturazione entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione e assume l'onere del pagamento dei 2 bolli relativi alla tassa di proprietà che risulta omesso per gli anni 2023 e 2024.
- nulla disporre in merito al contributo di mantenimento per le parti che, entrambe occupate, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni assegno
- prevedere che le condizioni economiche saranno riviste e ridefinite dalle parti all'esito della situazione al momento della vendita della casa coniugale
− A seguito della rinuncia/accettazione delle parti alla domanda e agli atti di scioglimento del matrimonio civile, dichiarare l'estinzione del procedimento di divorzio che sarà presentato, sussistendone i termini, con apposita separata domanda.
− Spese di lite compensate fra le parti (la SI.ra è stata ammessa in via anticipata e provvisoria Pt_1 al Patrocinio a Spese dello Stato); dichiara il non luogo a provvedere sull'originaria domanda di divorzio;
dispone la compensazione delle spese di lite.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 11.7.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI