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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/04/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5458/2024
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 7/04/2025, ad ore 10,30, avanti al Giudice Onorario Alessandra Focaccia sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Luca Parrillo e per la resistente Capitaneria di Porto della
Spezia il Comandante e il Comandante . Persona_1 Persona_2
L'avv. Parrillo chiede concedersi breve rinvio per consentire lo svincolo dei sigilli apposti dalla
Capitaneria di Porto e depositare relativo processo verbale finalizzato a dimostrare che il prodotto sequestrato era adeguatamente etichettato.
Il Comandante chiede che la causa sia decisa in questa sede riportandosi a quanto già Per_1
dedotto in atti.
I procuratori delle parti insistono nelle rispettive conclusioni già precisate agli atti.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice Onorario
Alessandra Focaccia
pagina 1 di 6 N. R.G. 5458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Alessandra Focaccia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5458/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) e ( ), con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Roberto Morelli e dell'avv. Luca Parrillo
RICORRENTI contro
, con il patrocinio del Comandante Controparte_1
e del Comandante Persona_1 Persona_2
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D. Lgs.
150/2011.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, , in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante della proponeva opposizione avverso: 1) l'ordinanza-ingiunzione di Parte_2
pagamento e confisca n. 97/2024 del 4/10/2024, con cui la Controparte_1
ingiungeva loro – a S. AT quale trasgressore e alla quale obbligata in
[...] Parte_2
solido – il pagamento della sanzione amministrativa di € 750,00, per violazione degli art. 10, comma 1, lettera z) del D. Lgs. n. 4/2012, art. 35 del Reg. (UE) n. 1379/2013 e art. 58 del Reg. (CE)
n. 1224/2009 – sanzionata ai sensi degli art. 11, comma 4, e art. 12, comma 1, dello stesso D. Lgs.
pagina 2 di 6 n. 4/2012 – e disponeva la confisca dei prodotti ittici già posti sotto sequestro amministrativo;
2) la successiva ordinanza di distruzione n. 100/2024 del 10/10/2024, con cui la Capitaneria di Porto della Spezia disponeva la distruzione dei prodotti ittici già sequestrati e confiscati.
- La violazione era stata accertata a seguito di un controllo effettuato in data 4/09/2024 da ufficiali della Capitaneria di Porto della Spezia presso la pescheria a Modena, Via Vignolese Parte_2
766, ove erano stati rinvenuti, nelle celle frigo del locale, prodotti ittici congelati – dettagliatamente elencati del verbale di contestazione di illecito – "pronti per la vendita e privi di etichettatura che consentisse di garantire la tracciabilità del prodotto". Veniva quindi elevato verbale di accertamento e contestazione n. 224/2024 e i suddetti prodotti ittici erano posti sotto sequestro (per un totale di 54,84 kg.).
- L'opponente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione e confisca impugnata e ne chiedeva l'annullamento, deducendo, nello specifico, come primo motivo di opposizione, il difetto di motivazione e l'applicabilità al caso di specie dell'art. 18 Reg. (UE) 178/2002, che disciplina in via generale la rintracciabilità degli alimenti senza prescrivere specifiche modalità di etichettatura;
come secondo motivo di opposizione, deduceva il mancato rispetto, da parte della Capitaneria di
Porto, del termine di cui all'art. 19 L. n. 689/1981, con effetto di silenzio assenso sulla opposizione al sequestro, tempestivamente proposta dal ricorrente e non rigettata entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 19 cit.. Chiedeva altresì la sospensione e l'annullamento dell'ordinanza di distruzione n. 100/2024 e la rimozione dei sigilli apposti dalla Capitaneria di Porto della Spezia sui frigoriferi e congelatori ove era stata riposta la merce confiscata, domanda quest'ultima reiterata con separata istanza del 17/12/2024. Proponeva poi domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del provvedimento gravato, quantificati in € 2.432,70.
- Si costituiva la Capitaneria di Porto della Spezia insistendo nella piena legittimità delle ordinanze impugnate e chiedendo il rigetto del ricorso.
- La causa, istruita documentalmente, respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti e la richiesta di rinvio formulata a verbale dalla difesa opponente (la causa può essere decisa sulla base del materiale istruttorio acquisito), è discussa e decisa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta non è fondata e, pertanto, dev'essere rigettata.
Il quadro normativo applicabile alla fattispecie è costituito dal D. Lgs. n. 4/2012 (art. 10, comma 1, lettera z) e dagli art. 35 del Reg. (UE) n. 1379/2013 e art. 58 del Reg. (CE) n. 1224/2009, che pagina 3 di 6 stabiliscono i requisiti obbligatori di etichettatura e rintracciabilità riferiti ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, non osservati nel caso di specie (e certamente non rispondono agli obblighi previsti dalla normativa citata il cartellino prodotto sub doc. 6 e il foglio del "registro abbattimento pesce destinato al consumo crudo" prodotto sub doc. 7 dalla difesa opponente).
Nel verbale di contestazione di illecito n. 224/2024, gli ufficiali verbalizzanti dichiarano di avere accertato che il trasgressore S. AT "esponeva nelle celle frigo del locale, nella disponibilità del trasgressore, i sottonotati prodotti congelati pronti per la vendita e privi di etichettatura che consentisse di garantire la tracciabilità del prodotto (segue elenco dei prodotti ittici) TOT KG
54,84".
Queste circostanze devono ritenersi, per l'effetto, accertate, dal momento che "i verbali redatti da pubblico ufficiale... fanno prova, fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti" (cfr. Cass. civ. sez. lav.,
10/12/2002, n.17555; conformi Cass. civ. sez. III, 25/06/2003, n.10128 e Cass. civ. sez. lav.,
19/04/2010, n.9251) e "per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria" (cfr. Cass. civ. sez. III, 09/09/2008,
n.22662).
La valutazione degli ufficiali della Capitaneria di Porto della Spezia verbalizzanti deve ritenersi sufficientemente certa, fondandosi su elementi oggettivi quali la presenza nelle celle frigo del locale di prodotti ittici congelati pronti per la vendita, privi di adeguata etichettatura che ne garantisse la tracciabilità e in mancanza delle informazioni obbligatorie di cui alla normativa sopra citata.
Da parte sua, la difesa opponente non ha fornito un quadro probatorio convincente e sufficiente a contrastare quanto accertato dagli agenti verbalizzanti nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni e, alla luce della documentazione in atti, non possono non condividersi gli esiti ispettivi cui è pervenuta Capitaneria di Porto della Spezia (le produzioni documentali di parte ricorrente non inducono a una valutazione dei fatti diversa da quella cui è pervenuta la Capitaneria di Porto della
Spezia e ritenuta di giustizia).
Né può ritenersi fondata l'eccezione sollevata dalla difesa opponente secondo cui la Parte_2
opera nel settore della ristorazione e in quanto tale sarebbe sottratta agli obblighi informativi di pagina 4 di 6 cui si contesta l'inosservanza; in realtà, gli obblighi informativi e i requisiti di rintracciabilità, previsti dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 1224/2009 per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, gravano su tutti gli operatori della filiera economica e devono ritenersi applicabili in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, compreso il trasporto e la ristorazione.
Infondata è altresì l'eccezione di difetto di motivazione posto che nel verbale di contestazione di illecito e nella successiva ordinanza di ingiunzione e confisca impugnata sono indicate con esattezza le violazioni addebitate.
Con riferimento al secondo motivo di opposizione, relativo al mancato rispetto da parte della
Capitaneria di Porto del termine di cui all'art. 19 L. n. 689/1981, con effetto di silenzio assenso sulla opposizione al sequestro, tempestivamente proposta dal ricorrente e non rigettata entro il termine di legge, si osserva che – a prescindere dalle ragioni addotte dalla resistente (un errore materiale correlato al proprio sistema di protocollo informatico) – la confisca dei prodotti ittici sequestrati è stata legittimamente disposta ai sensi dell'art. 20 L. n. 689/1981 trattandosi di cose per cui è prevista la confisca obbligatoria.
Né può essere condiviso quanto dedotto dalla difesa opponente secondo cui per effetto dell'entrata in vigore della L. 241/1990 l'istituto del silenzio-assenso avrebbe assunto rango di regola generale in materia di atti amministrativi;
al riguardo, si deve considerare che è principio consolidato in giurisprudenza e non può essere posto in dubbio che la L. n. 689/1981 ha natura di legislazione speciale, destinata a prevalere, anche se anteriore, rispetto alla normativa generale contenuta nella L. n. 241/1990. Mentre quest'ultima riguarda tutti i procedimenti amministrativi, la L. n. 689/1981 disciplina, in particolare, quelli destinati all'irrogazione di sanzioni amministrative, con disposizioni che "costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti esterni" (v. Cass. civile sez. un., n. 9591/2006; Cass. civile sez. II, n.
5898/2007; Cass. civile sez. II, n. 8482/2007).
Accertata la sussistenza dell'illecito, ne discendono la legittimità dell'ordinanza di ingiunzione e confisca impugnata e della successiva ordinanza di distruzione n. 100/2024 e il rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'opponente in via riconvenzionale, che comunque non poteva essere proposta in questa sede posto che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il cui oggetto è limitato all'accertamento della legittimità della pretesa punitiva fatta valere dall'amministrazione nei confronti del destinatario, non possono essere introdotte domande fondate su titoli diversi da quello tipico configurato dalla legge (come ad esempio una domanda pagina 5 di 6 riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dall'opponente, v. Tribunale Bari sez. III,
14/06/2012, n. 2063).
Spese di lite compensate essendosi la Capitaneria di Porto costituita a mezzo di funzionari delegati, per cui in tale ipotesi essa avrebbe diritto solo alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota, che nel caso di specie non risulta depositata.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, visti gli artt. 22 L. 689/1981, 6 D. Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c., definitivamente decidendo nella causa in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma i provvedimenti opposti;
- spese legali compensate.
Sentenza resa a verbale d'udienza.
Modena, 7 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Alessandra Focaccia
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 7/04/2025, ad ore 10,30, avanti al Giudice Onorario Alessandra Focaccia sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Luca Parrillo e per la resistente Capitaneria di Porto della
Spezia il Comandante e il Comandante . Persona_1 Persona_2
L'avv. Parrillo chiede concedersi breve rinvio per consentire lo svincolo dei sigilli apposti dalla
Capitaneria di Porto e depositare relativo processo verbale finalizzato a dimostrare che il prodotto sequestrato era adeguatamente etichettato.
Il Comandante chiede che la causa sia decisa in questa sede riportandosi a quanto già Per_1
dedotto in atti.
I procuratori delle parti insistono nelle rispettive conclusioni già precisate agli atti.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice Onorario
Alessandra Focaccia
pagina 1 di 6 N. R.G. 5458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Alessandra Focaccia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5458/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) e ( ), con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Roberto Morelli e dell'avv. Luca Parrillo
RICORRENTI contro
, con il patrocinio del Comandante Controparte_1
e del Comandante Persona_1 Persona_2
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D. Lgs.
150/2011.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, , in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante della proponeva opposizione avverso: 1) l'ordinanza-ingiunzione di Parte_2
pagamento e confisca n. 97/2024 del 4/10/2024, con cui la Controparte_1
ingiungeva loro – a S. AT quale trasgressore e alla quale obbligata in
[...] Parte_2
solido – il pagamento della sanzione amministrativa di € 750,00, per violazione degli art. 10, comma 1, lettera z) del D. Lgs. n. 4/2012, art. 35 del Reg. (UE) n. 1379/2013 e art. 58 del Reg. (CE)
n. 1224/2009 – sanzionata ai sensi degli art. 11, comma 4, e art. 12, comma 1, dello stesso D. Lgs.
pagina 2 di 6 n. 4/2012 – e disponeva la confisca dei prodotti ittici già posti sotto sequestro amministrativo;
2) la successiva ordinanza di distruzione n. 100/2024 del 10/10/2024, con cui la Capitaneria di Porto della Spezia disponeva la distruzione dei prodotti ittici già sequestrati e confiscati.
- La violazione era stata accertata a seguito di un controllo effettuato in data 4/09/2024 da ufficiali della Capitaneria di Porto della Spezia presso la pescheria a Modena, Via Vignolese Parte_2
766, ove erano stati rinvenuti, nelle celle frigo del locale, prodotti ittici congelati – dettagliatamente elencati del verbale di contestazione di illecito – "pronti per la vendita e privi di etichettatura che consentisse di garantire la tracciabilità del prodotto". Veniva quindi elevato verbale di accertamento e contestazione n. 224/2024 e i suddetti prodotti ittici erano posti sotto sequestro (per un totale di 54,84 kg.).
- L'opponente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione e confisca impugnata e ne chiedeva l'annullamento, deducendo, nello specifico, come primo motivo di opposizione, il difetto di motivazione e l'applicabilità al caso di specie dell'art. 18 Reg. (UE) 178/2002, che disciplina in via generale la rintracciabilità degli alimenti senza prescrivere specifiche modalità di etichettatura;
come secondo motivo di opposizione, deduceva il mancato rispetto, da parte della Capitaneria di
Porto, del termine di cui all'art. 19 L. n. 689/1981, con effetto di silenzio assenso sulla opposizione al sequestro, tempestivamente proposta dal ricorrente e non rigettata entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 19 cit.. Chiedeva altresì la sospensione e l'annullamento dell'ordinanza di distruzione n. 100/2024 e la rimozione dei sigilli apposti dalla Capitaneria di Porto della Spezia sui frigoriferi e congelatori ove era stata riposta la merce confiscata, domanda quest'ultima reiterata con separata istanza del 17/12/2024. Proponeva poi domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del provvedimento gravato, quantificati in € 2.432,70.
- Si costituiva la Capitaneria di Porto della Spezia insistendo nella piena legittimità delle ordinanze impugnate e chiedendo il rigetto del ricorso.
- La causa, istruita documentalmente, respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti e la richiesta di rinvio formulata a verbale dalla difesa opponente (la causa può essere decisa sulla base del materiale istruttorio acquisito), è discussa e decisa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta non è fondata e, pertanto, dev'essere rigettata.
Il quadro normativo applicabile alla fattispecie è costituito dal D. Lgs. n. 4/2012 (art. 10, comma 1, lettera z) e dagli art. 35 del Reg. (UE) n. 1379/2013 e art. 58 del Reg. (CE) n. 1224/2009, che pagina 3 di 6 stabiliscono i requisiti obbligatori di etichettatura e rintracciabilità riferiti ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, non osservati nel caso di specie (e certamente non rispondono agli obblighi previsti dalla normativa citata il cartellino prodotto sub doc. 6 e il foglio del "registro abbattimento pesce destinato al consumo crudo" prodotto sub doc. 7 dalla difesa opponente).
Nel verbale di contestazione di illecito n. 224/2024, gli ufficiali verbalizzanti dichiarano di avere accertato che il trasgressore S. AT "esponeva nelle celle frigo del locale, nella disponibilità del trasgressore, i sottonotati prodotti congelati pronti per la vendita e privi di etichettatura che consentisse di garantire la tracciabilità del prodotto (segue elenco dei prodotti ittici) TOT KG
54,84".
Queste circostanze devono ritenersi, per l'effetto, accertate, dal momento che "i verbali redatti da pubblico ufficiale... fanno prova, fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti" (cfr. Cass. civ. sez. lav.,
10/12/2002, n.17555; conformi Cass. civ. sez. III, 25/06/2003, n.10128 e Cass. civ. sez. lav.,
19/04/2010, n.9251) e "per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria" (cfr. Cass. civ. sez. III, 09/09/2008,
n.22662).
La valutazione degli ufficiali della Capitaneria di Porto della Spezia verbalizzanti deve ritenersi sufficientemente certa, fondandosi su elementi oggettivi quali la presenza nelle celle frigo del locale di prodotti ittici congelati pronti per la vendita, privi di adeguata etichettatura che ne garantisse la tracciabilità e in mancanza delle informazioni obbligatorie di cui alla normativa sopra citata.
Da parte sua, la difesa opponente non ha fornito un quadro probatorio convincente e sufficiente a contrastare quanto accertato dagli agenti verbalizzanti nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni e, alla luce della documentazione in atti, non possono non condividersi gli esiti ispettivi cui è pervenuta Capitaneria di Porto della Spezia (le produzioni documentali di parte ricorrente non inducono a una valutazione dei fatti diversa da quella cui è pervenuta la Capitaneria di Porto della
Spezia e ritenuta di giustizia).
Né può ritenersi fondata l'eccezione sollevata dalla difesa opponente secondo cui la Parte_2
opera nel settore della ristorazione e in quanto tale sarebbe sottratta agli obblighi informativi di pagina 4 di 6 cui si contesta l'inosservanza; in realtà, gli obblighi informativi e i requisiti di rintracciabilità, previsti dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 1224/2009 per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, gravano su tutti gli operatori della filiera economica e devono ritenersi applicabili in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, compreso il trasporto e la ristorazione.
Infondata è altresì l'eccezione di difetto di motivazione posto che nel verbale di contestazione di illecito e nella successiva ordinanza di ingiunzione e confisca impugnata sono indicate con esattezza le violazioni addebitate.
Con riferimento al secondo motivo di opposizione, relativo al mancato rispetto da parte della
Capitaneria di Porto del termine di cui all'art. 19 L. n. 689/1981, con effetto di silenzio assenso sulla opposizione al sequestro, tempestivamente proposta dal ricorrente e non rigettata entro il termine di legge, si osserva che – a prescindere dalle ragioni addotte dalla resistente (un errore materiale correlato al proprio sistema di protocollo informatico) – la confisca dei prodotti ittici sequestrati è stata legittimamente disposta ai sensi dell'art. 20 L. n. 689/1981 trattandosi di cose per cui è prevista la confisca obbligatoria.
Né può essere condiviso quanto dedotto dalla difesa opponente secondo cui per effetto dell'entrata in vigore della L. 241/1990 l'istituto del silenzio-assenso avrebbe assunto rango di regola generale in materia di atti amministrativi;
al riguardo, si deve considerare che è principio consolidato in giurisprudenza e non può essere posto in dubbio che la L. n. 689/1981 ha natura di legislazione speciale, destinata a prevalere, anche se anteriore, rispetto alla normativa generale contenuta nella L. n. 241/1990. Mentre quest'ultima riguarda tutti i procedimenti amministrativi, la L. n. 689/1981 disciplina, in particolare, quelli destinati all'irrogazione di sanzioni amministrative, con disposizioni che "costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti esterni" (v. Cass. civile sez. un., n. 9591/2006; Cass. civile sez. II, n.
5898/2007; Cass. civile sez. II, n. 8482/2007).
Accertata la sussistenza dell'illecito, ne discendono la legittimità dell'ordinanza di ingiunzione e confisca impugnata e della successiva ordinanza di distruzione n. 100/2024 e il rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'opponente in via riconvenzionale, che comunque non poteva essere proposta in questa sede posto che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il cui oggetto è limitato all'accertamento della legittimità della pretesa punitiva fatta valere dall'amministrazione nei confronti del destinatario, non possono essere introdotte domande fondate su titoli diversi da quello tipico configurato dalla legge (come ad esempio una domanda pagina 5 di 6 riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dall'opponente, v. Tribunale Bari sez. III,
14/06/2012, n. 2063).
Spese di lite compensate essendosi la Capitaneria di Porto costituita a mezzo di funzionari delegati, per cui in tale ipotesi essa avrebbe diritto solo alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota, che nel caso di specie non risulta depositata.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, visti gli artt. 22 L. 689/1981, 6 D. Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c., definitivamente decidendo nella causa in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma i provvedimenti opposti;
- spese legali compensate.
Sentenza resa a verbale d'udienza.
Modena, 7 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Alessandra Focaccia
pagina 6 di 6