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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/06/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr. ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2201 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], nella qualità di geni- Parte_1
tore dei figli, nata a [...], il [...] ed Parte_2 [...]
, nato a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_3
dall'avv. Alfonso Ciotta, giusta procura in atti attrice
CONTRO
nata a [...], l'[...], rap- Controparte_1
presentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Cappello e dall'avv. Mariangela Gentile, giusta procura in atti
Convenuta e attrice in via riconvenzionale
E CON L'INTERVENTO DI nata a [...], il [...] ed , nato Parte_2 Parte_3
a Canicattì, il 28 dicembre 2002, rappresentati e difesi dall'avv. Alfonso Ciotta, giusta procura in atti
Intervenienti
OGGETTO: Azione di riduzione per lesione di legittima;
simulazione; scio- glimento di comunione ereditaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza del 17 gennaio 2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, nella qua- Parte_1
lità di genitore dei minori, ed premet- Parte_2 Parte_3
tendo che questi ultimi sono figli del premorto ER
( deceduto nel 2008) ed eredi per rappresentazione di ( de- Parte_3
ceduto nel 2012) e ( deceduta nel 2018), ha convenuto in giu- Persona_2
dizio , lamentando la lesione della quota di riserva spet- Controparte_1
tante ai minori, chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della propria quota, nonché lo scioglimento della comunione ereditaria, con condanna della controparte al rilascio dei beni e alla correspon- sione dei frutti percepiti.
In particolare, a sostegno della domanda, l'attrice ha esposto che il 12 agosto
2012 era deceduto a OB di LI , il quale con te- Parte_3
stamento olografo del 10 maggio 2012, pubblicato il 10 dicembre 2012, aveva nominato erede universale la figlia e il genero Controparte_1 [...]
legando alla figlia la quota del 50 % della nuda proprietà Per_3
dell'immobile sito in Largo Martiri di Modena, 29, piano terra, 1 e 2 piano e
- 2 - lasciando alla moglie l'usufrutto.
Inoltre, il de cuius, secondo le allegazioni dell'attrice, in vita si sarebbe spogliato di tutti i suoi beni, mediante i seguenti atti: con atto del 7 luglio 2008, rogato dal notaio , lo stesso, unitamente Per_4
al coniuge avrebbe donato alla figlia la Persona_2 Controparte_1
piena proprietà dell'appartamento, sito in OB di LI, in via Luigi
Giglia, 92 , secondo piano ( in catasto al foglio 26, part. 1729, sub. 5 ) e il lo- cale di pertinenza adibito a garage ( in catasto al foglio 26, part. 1729, sub. 3); nonché la nuda proprietà dell'appartamento, sito in OB di LI, in via Giglia, 92, primo piano ( in catasto a foglio 26, part. 1729, sub. 4); con atto di compravendita del 7 luglio 2008, rogato dal notaio , Per_4
avrebbe trasferito alla figlia la nuda Parte_3 Controparte_1
proprietà del fondo rustico con annesso fabbricato rurale, sito in OB di LI, in c/da IL PP ( in catasto al foglio 29, part. 112, 257, 130,
166, 167, 113, 114 e 115) al prezzo di € 14.000,00; con atto di compravendita del 7 gennaio 2010, rogato dal notaio , Per_4
e avrebbero trasferito alla figlia Parte_3 Persona_2 [...]
la nuda proprietà del fondo rustico, sito in OB di Lica- CP_1
ta, in c/da IL PP ( in catasto al foglio 43, part. 399, 401 e 403) al prezzo di € 12.000,00; con atto di compravendita del 9 marzo 2011, rogato dal notaio , Per_4
e avrebbero trasferito alla figlia, Parte_3 Persona_2 [...]
, la nuda proprietà dell'appezzamento di terreno, sito in Campo- CP_1
bello di LI, in c/da IL PP ( in catasto al foglio 43, part. 398, 400,
402), al prezzo di € 12000,00.
- 3 - Ebbene, secondo le allegazioni dell'attrice, i suddetti atti di compravendita in realtà simulerebbero delle donazioni, tenuto conto dello stretto rapporto di parentela esistente tra venditore e acquirente, della irrisorietà dei prezzi dichia- rati in contratto a fronte del valore reale dei beni trasferiti, del pagamento ef- fettuato tramite assegni circolari emessi con provvista fornita dal de cuius e la presenza di due testimoni al momento della stipula.
Inoltre, l'attrice ha allegato che il 13 febbraio 2018 era deceduta a OB di LI la quale avrebbe disposto in vita di tutti i suoi beni Persona_2
immobili, trasferendoli alla figlia, e trasferendo, prima Controparte_1
della morte, la propria quota del 50 % del diritto di proprietà sul fabbricato sito in OB di LI, Largo Martiri di Modena a terzi.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice, previa ricostruzione del relictum dei de cuius, considerando anche le donazioni di somme di denaro, e di altri beni mobili ( quali, autoveicoli, attrezzature e arredi) che questi ultimi avrebbero fatto alla figlia e previo accertamento della simulazione dei contratti di com- pravendita suddetti, ha chiesto la reintegra della quota di riserva dei minori sia in relazione alla successione di , sia in relazione alla succes- Parte_3
sione di domandando lo scioglimento della comunione eredi- Persona_2
taria, con la condanna della convenuta alla corresponsione della quota di frut- tificazione degli immobili alla stessa spettante dall'apertura della successione fino al soddisfo e al pagamento delle spese di lite.
Costituitisi con comparsa, depositata l'8 ottobre 2018, Controparte_1
ha contestato la domanda, chiedendone il rigetto, evidenziando, in particolare, che i contratti di compravendita, oggetto della domanda di simulazione, non celerebbero alcuna donazione, stante l'effettivo pagamento del prezzo tramite
- 4 - assegni e tenuto conto della congruità del prezzo in relazione al trasferimento della nuda proprietà dei terreni, ha eccepito, inoltre, la natura remuneratoria della donazione di cui all'atto pubblico del 7 luglio 2008, da escludere dall'azione di riduzione.
Ancora, la medesima convenuta ha contestato la lesione della quota di riserva dei minori, tenuto conto delle liberalità che il loro congiunto, ER
, avrebbe ricevuto dai de cuius e in particolare, della somma di €
[...]
32.000,00, della somma destinata all'acquisto di una autovettura e della som- ma di 17.000,00, corrisposta mediante assegni bancari alla , nella qua- Pt_1
lità di genitore dei minori e considerate le spese funerarie del figlio premorto sostenute dal de cuius . Parte_3
Infine, la convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento della simulazione del contratto di compravendita del 2 ottobre 2002 rogato dal no- taio , con cui l' avrebbero trasferito a Per_4 Pt_3 ER
, padre dei minori, il diritto di proprietà sul fondo rustico sito in
[...]
OB di LI – Contrada IL PP, ( in catasto al foglio 43 part. 4, 5, 6 e 7), deducendo che lo stesso celerebbe una donazione e del con- tratto di compravendita del 30 ottobre 2001, rogato dal notaio , Per_4
con cui dei terzi venditori avrebbero trasferito a ER
il diritto di proprietà sul terreno agricolo con annesso fabbricato, siti in Cam- pobello di LI ( in catasto, terreni foglio 43 particella 226 e in catasto fab- bricati, foglio 43 particella 289) acquistato con somme di denaro corrisposte da , originario promissario acquirente del bene venduto. Parte_3
Secondo la prospettazione della convenuta, tali atti di compravendita sarebbe- ro dei contratti di donazione sulla scorta di numerosi indici, quali l'assenza di
- 5 - prova del pagamento del prezzo;
l'irrisorietà del prezzo indicato, anche alla luce del valore attuale di mercato degli stessi;
nonché, in relazione alla secon- da compravendita stipulata con terzi venditori, la convenuta ha stigmatizzato la precedente stipula di un contratto preliminare da parte di Parte_3
e la successiva stipula del contratto di compravendita da parte di
[...]
, così come riscontrato nelle scritture della de cuius Parte_4 Per_2
la quale sarebbe stata solita annotare i vari atti dispositivi.
[...]
Pertanto, la convenuta, previo accertamento della causa liberale dei contratti di compravendita in questione e previa valutazione delle migliorie apportate da quest'ultima ai beni ereditari, detratte le spese funerarie sostenute dalla stessa per i genitori, ha chiesto il rigetto della domanda, stante l'assenza di le- sione della quota di riserva spettante agli eredi per rappresentazione.
All'udienza di prima comparizione l'attrice ha eccepito il decorso del termine di prescrizione dell'azione di simulazione proposta dalla convenuta in via ri- convenzionale e ha disconosciuto la propria sottoscrizione nello scritto redat- to dalla e relativo alla consegna degli assegni di importo complessivo Per_2
di € 17.000,00 alla stessa per i minori, contestando le deduzioni di contropar- te.
Con comparsa, depositata il 3 gennaio 2025, si sono costituiti Controparte_2
[.. ed , divenuti maggiorenni, ratificando le difese della Parte_3 CP_3
liana, nella qualità di genitore.
La causa, istruita con prove documentali, con prove testimoniali, con l'espletamento della ctu grafologica e tecnica, mutato il giudice relatore, è stata posta in decisione, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 gennaio 2025, pre- via assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
- 6 - Così tratteggiato l'oggetto del contendere, appare opportuno, prima di entrare nel merito della controversia, esaminare le questioni preliminari.
Innanzitutto, va correttamente qualificata la domanda riconvenzionale propo- sta dalla convenuta, chiarendo che la ha inteso proporre contestual- Pt_3
mente azione di accertamento della simulazione del contratto di compraven- dita del 2 ottobre 2002 stipulato da e Parte_3 ER
e azione di accertamento della donazione indiretta di
[...]
un'automobile, del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di compravendita del 30 ottobre 2001 e della donazione diretta di somme di denaro.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione dell'azione di simulazione, sollevata dall'attrice e contestata dalla convenuta, la quale ha invocato il nesso esistente tra tale azione e quella di collazione.
Sul punto, è sufficiente ricordare che il legittimario, che esercita l'azione di simulazione, al fine di includere il bene oggetto della donazione dissimulata, agisce nella veste di terzo e, conseguentemente, il termine di prescrizione della relativa azione decorre dal momento dell'apertura della successione e non già dal compimento dell'atto ( cfr. Cassazione civile sez. II, 29/05/2024, n.15043:
“il legittimario è ammesso a provare la simulazione di una vendita fatta dal de cuius nella veste di terzo, senza soggiacere ai limiti fissati dagli articoli 2721 e 2729 del codice civile, a condizione che la simulazione sia fatta valere per una esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia. In questo senso il legittimario deve essere consi- derato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'in- clusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima, in conformità a quanto dispone l'articolo 553 del codice civile).
Chiarito ciò e, seguendo un ordine di pregiudizialità logico-giuridica, pare op-
- 7 - portuno esaminare la domanda di simulazione proposta dall'attrice e quella proposta dalla convenuta in via riconvenzionale.
A tal proposito, va ricordato che la prova della simulazione può essere fornita dai legittimari, che agiscono quali terzi, anche per mezzo di elementi presunti- vi.
Infatti, ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti.
La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni.
Si ritiene che in tema di prova della simulazione, essendo la presunzione sem- plice affidata alla “prudente” valutazione del decidente ex art. 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a fondamento della presunzione e le regole d'esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge. Trattandosi, appunto, di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato
(cfr. Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015; Sez. 3, Sentenza n.
8023 del 02/04/2009; Sez. L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003; Sez. L, Sen- tenza n. 11906 del 06/08/2003).
Inoltre, sia il ricorso al meccanismo della presunzione, che la verifica della ri-
- 8 - correnza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per la valorizzazione degli elementi di fatto come fonti presuntive, rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito (cfr. Cassazione civile sez.
III, 27/03/2018, n.7512), il quale è tenuto ad apprezzare l'efficacia sintomati- ca dei fatti noti, non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi.
Applicando i summenzionati principi al caso di specie e venendo alla doman- da di simulazione proposta dall'attrice, si ritiene che i trasferimenti immobilia- ri posti in essere dai de cuius con i contratti di compravendita del 7 luglio 2008, del 7 gennaio 2010 e del 9 marzo 2011 in favore della figlia, CP_1
, dissimulino delle donazioni, stante la ricorrenza di una serie di indizi
[...]
gravi, precisi e concordanti, che complessivamente considerati, convergono nel senso della causa liberale del contratto, solo apparentemente onerosa.
In particolare, vanno considerate le seguenti circostanze di fatto ricorrenti in tutti e tre i contratti in esame: il rapporto di genitore e figlia tra venditore e acquirente;
la presenza di due testimoni al momento del rogito;
la dichiarazione della Ausilia, confermata dal coniuge interve- CP_1
nuto, di acquisto del bene, quale bene personale con proventi di una prece- dente vendita, smentita dalla visura ipocatastale, prodotta dall'attrice, da cui non emergono trascrizioni contro la di precedenti contratti di com- Pt_3
pravendite, dai cui corrispettivi quest'ultima avrebbe tratto la provvista per i successivi acquisti immobiliari;
infine, pur prescindendo da una valutazione di congruità dell'importo dichia- rato nei contratti di compravendita rispetto ai valori stimati di ciascun immo-
- 9 - bile, si sottolinea che non vi è prova dell'avvenuto pagamento delle relative somme indicate in ciascun contratto da parte della , non essendo, a tal Pt_3
fine, sufficiente né la quietanza di pagamento contenuta nel rogito ( stante la terzietà dell'attrice), nè la mera produzione degli assegni indicati in contratto, non essendo stato provato l'effettivo incasso dei medesimi su un conto cor- rente intestato al de cuius ( o ai de cuius) e l'effettivo addebito delle relative somme sul conto corrente intestato alla . Pt_3
A tal proposito, si ritiene che, in caso di pagamento effettuato mediante asse- gni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo" ( cfr. Cassazione civile sez. II, 02/03/2017, n.5326, secondo cui: “ qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere appa- rente del contratto”).
Ne discende, dunque, che in accoglimento della domanda di simulazione, i contratti in questione vanno considerati alla stregua di donazioni valide, in quanto stipulate con atto pubblico e alla presenza di due testimoni.
Venendo, adesso, alla domanda di simulazione proposta in via riconvenziona- le dalla convenuta con riferimento al contratto di compravendita del 2 ottobre
2002 con cui aveva venduto al figlio Parte_3 ER
un fondo rustico con annesso fabbricato rurale al prezzo di €
[...]
10.427,00, si ritengono anche in tal caso sussistenti gravi e precisi indici che
- 10 - depongono nel senso della simulazione e della causa liberale dei contratti.
Infatti, sulla scorta dei seguenti indici, complessivamente considerati: stretto rapporto di parentale tra venditore e acquirente;
presenza di due testimoni al momento della stipula e, infine, al di là della irrisorietà del prezzo di vendita, totale assenza di prova dell'avvenuto pagamento della somma indicata ( asseri- tamente ricevuta in diverse soluzioni), si ritiene che tale contratto di compra- vendita dissimuli una donazione, valida, in quanto stipulata con atto pubblico e alla presenza di due testimoni.
A questo punto, accertata la natura liberale dei contratti di compravendita suddetti, è necessario esaminare la domanda di accertamento di donazioni di- rette e indirette proposta dalla attrice e dalla convenuta in via riconvenziona- le.
Va ricordato che la donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, po- sto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'ar- ricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la presta- zione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contrat- to apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito ( cfr. Cass. n. 19230/2024).
Innanzitutto, va detto che l'attrice ha chiesto l'accertamento di donazioni di somme di denaro che i de cuius avrebbero fatto alla figlia prelevando delle somme dei conti correnti intrattenuti presso il Banco di Sicilia e presso la
Banca San Francesco.
Sul punto, è sufficiente osservare che non è stata fornita alcuna prova di da- zioni di denaro, stante la genericità dell'allegazione con riferimento al quando e al come ciò si sarebbe verificato, non supportata da alcun riscontro docu-
- 11 - mentale e tenuto conto dell'inammissibilità dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dall'attrice nei confronti della Banca San Francesco, avente a oggetto la documentazione bancaria inerente la movimentazione del conto corrente del decennio precedente all'instaurazione del giudizio, non preceduto da alcuna preventiva richiesta stragiudiziale.
Pertanto, la domanda va disattesa.
Parimenti, non merita accoglimento la domanda della convenuta di accerta- mento della donazione indiretta dell'automobile, non essendo sufficiente a tal fine la produzione dell'atto di acquisto del mezzo per il prezzo di 12.000.000 di lire e dei cedolini percepiti da in quel periodo di € 800,00 ER
circa, che non dimostrano affatto che il prezzo di acquisto dell'auto sia stato corrisposto dal de cuius; neppure si ritiene dimostrata la donazione del diritto di proprietà sul fabbricato rurale e fondo rustico, trasferito con contratto di compravendita del 30 ottobre 2001 da parte di terzi venditori, stante l'assenza di prova di un chiaro collegamento negoziale tra il contratto preliminare stipu- lato in precedenza dal de cuius, e i medesimi terzi venditori Parte_3
con oggetto lo stesso immobile e il successivo contratto di compravendita sti- pulato dal solo figlio . ER
In particolare, si osserva come sia rimasto del tutto indimostrato che il de cuius avesse corrisposto la provvista per il pagamento del prezzo di vendita, né ul- teriori elementi di convincimento possono trarsi dall'eventuale conferimento della caparra confirmatoria di cinque milioni di lire (corrisposti dal de cuius al momento della stipula del preliminare di compravendita) quale acconto del prezzo della compravendita ( definitiva), stante la mancata produzione in giu- dizio del contratto di compravendita del 30 ottobre 2001, stipulato da Espo-
- 12 - sto AN e i terzi venditori o di altri indizi gravi precisi e Parte_5
concordanti da cui presumere la circostanza.
Va, invece, ritenuta dimostrata la donazione della sola somma di € 17.000,00 che i de cuius hanno fatto ai nipoti, consegnando degli assegni circolari non trasferibili intestati alla loro madre, . Parte_1
Ciò risulta dimostrato, innanzitutto, dalla produzione dei suddetti titoli di cre- di, con indicazione del beneficiario “ , recanti Parte_1
l'importo complessivo di € 17.000,00, nonché dalla scrittura privata prove- niente dalla ( doc. 7 comparsa di cost.) sottoscritta alla da Per_2 Pt_1
cui si evince la consegna a quest'ultima degli assegni circolari predetti.
Tale sottoscrizione, disconosciuta dalla , è certamente riferibile alla Pt_1
stessa, tenuto conto della produzione degli assegni circolari non trasferibili in- testati alla medesima e delle conclusioni della ctu grafologica, secondo cui la sottoscrizione di “ contenuta nella scrittura è riconducibi- Parte_6
le proprio alla stessa ( cfr. Relazione ctu in atti). Parte_1
Non colgono nel segno le eccezioni di nullità mosse dall'attrice alla ctu grafo- logica, in quanto ha avuto a oggetto il documento in copia e non l'originale, atteso che, al di là della genericità della contestazione di difformità, va richia- mato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di impossibilità di eseguire una perizia grafologica attendibile (sul piano scientifi- co) sulla copia fotostatica della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, non esclude, infatti, la possibilità di chiedere, comunque, la ve- rificazione dell'autenticità della sottoscrizione disconosciuta, in quanto tale au- tenticità può essere dimostrata non solo con una perizia grafologica che, come tale, ha di norma carattere decisivo ed assorbente in proposito ma anche con
- 13 - qualunque altro mezzo di prova, purché ammissibile e, ovviamente, ugual- mente attendibile ( cfr. Cass. n. 2777/2025).
In tale ottica, considerata la buona qualità della fotocopia, oggetto di verifica, che ha consentito, peraltro, al medesimo ctp di parte attrice di muovere delle puntuali osservazioni tecniche, cui il ctu ha risposto in modo esaustivo, tenuto conto, come detto, anche della produzione documentale degli assegni, si ritie- ne dimostrato che la abbia sottoscritto lo scritto prodotto, ricevendo Pt_1
una donazione ( in favore dei minori) di € 17.000,00.
Esaurite le questioni preliminari, è ora possibile esaminare la domanda degli eredi per rappresentazione, divenuti maggiorenni nel corso del giudizio e in- tervenuti, diretta a ottenere la reintegra della quota di riserva a loto spettante in relazione alla successione di e di Parte_3 Persona_2
Giova ricordare che, in tema di azione di riduzione per lesione di legittima, la decisione in ordine al superamento da parte dell'autonomia testamentaria, del principio di intangibilità dei diritti riservati ai legittimari (artt. 457, 536 ss. e
549 c.c.), postula il compimento di tre operazioni di calcolo: innanzitutto, oc- corre accertare la massa dei beni lasciati dal de cuius al momento della morte;
a essa devono poi essere sottratti i debiti ereditari;
infine, all'importo così otte- nuto vanno riuniti i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, c.d. riunione fittizia ( cfr. Cassazione n. 12919/2012, secondo cui in tema di succes- sione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valo- re al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei de- biti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè me-
- 14 - ramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto
a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con rife- rimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.).
Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quo- ta ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).
Sempre in via preliminare, va premesso che, ai fini dell'azione di riduzione, e precisamente in vista della riunione fittizia ex art. 556 c.c., la stima dei beni donati va fatta con riferimento al valore che gli stessi hanno alla data di apertura della successione. Pertanto, ove sia stata fatta dal "de cuius" una donazione con riserva di usufrutto in proprio favore, estinguendosi tale diritto con la morte del donante, la stima deve effettuarsi in relazione al valore della piena proprietà (cfr. Cass. n. 18211/2020).
Tanto premesso, è necessario, quindi, procedere secondo le regole della c.d. riunione fittizia, individuando, in primo luogo, la consistenza del relictum di
. Parte_3
Ebbene, è incontestato, nonché provato documentalmente, che Persona_5
vatore, nato a [...], il [...], e deceduto il 17 luglio
2012, con testamento olografo del 10 maggio 2012, pubblicato il 10 dicembre
2012, aveva nominato erede universale la figlia e il ge- Controparte_1
nero legando alla prima la quota la quota indivisa di Persona_3
500/1000 (cinquecento/millesimi) della nuda proprietà dell' immobile, sito a
OB di LI, via Largo Martiri di Modena (annotato in catasto fab-
- 15 - bricati del Comune di OB di LI, al foglio 26, particella 664 sub 1
e sub. 3) e alla moglie il diritto di usufrutto su detto bene, Persona_2
nonché la piena proprietà dell'auto di guida alla figlia . Controparte_1
Va detto che non è stato dimostrato che effettivamente al momento dell'apertura della successione dell' fossero esistenti sia l'automobile, Pt_3
sia altri beni mobili ( somme di denaro, attrezzi e altro), come genericamente allegato dall'attrice, ritenendo, peraltro, insussistente l'obbligo della Pt_3
di redigere un inventario.
Inoltre, dalla produzione documentale e dagli accertamenti compiuti da que- sto Collegio, è emerso che il medesimo de cuius aveva donato in vita i beni, di seguito elencati:
a , Controparte_1
con atto di donazione del 7 luglio 2008 la piena proprietà della quota del 50% dell'immobile sito in OB di LI, in via Giglia, 92, piano terra e se- condo piano, identificati in catasto al foglio 26, part. 1729, sub. 5 e sub. 3; la nuda proprietà della quota del 50 % dell'immobile, sito in OB di
LI, in via Giglia, 92, primo piano, identificato in catasto al foglio 26, part. 1729, sub. 4.
Vale la pena precisare, a proposito del suddetto atto di donazione, con cui il de cuius aveva trasferito i suddetti beni in considerazione delle prestazioni di assistenza alla persona, morale e materiale che la parte donataria ha effettuato nei confronti dei donan- ti e che si impegna a prestare vita natural durante, che tale donazione va considera- ta in parte remuneratoria (atteso che dal tenore di essa si evince che con tale lascito il de cuius ha inteso remunerare la figlia dei servizi resi in vita) ed in par- te modale, poiché è stata effettuata in cambio di assistenza della medesima fi-
- 16 - glia fino al momento della morte del genitore.
La natura di tale donazione non la sottrae dall'applicazione della disciplina dell'azione di riduzione.
Invero, va evidenziato che, per ciò che riguarda la donazione remuneratoria, prevista dall'art. 770 c.c. , che la stessa, anche se fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario, è assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari e, di conseguenza, all'azio- ne di riduzione (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. II, 24/12/2021,
n.41480).
Parimenti, anche con riferimento alla donazione modale, si osserva che lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiario, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto di libe- ralità della donazione. Tali considerazioni inducono a ritenere che, poiché
l'imposizione di un onere non snatura l'essenza della donazione, trasforman- dola in un contratto a titolo oneroso, in caso di proposizione di azione di riduzione le donazioni modali non possono ritenersi escluse dalla riunione fittizia .
Nel caso di specie, dal tenore delle clausole di cui al predetto atto di donazio- ne non si evince la volontà del donante di attribuire i beni immobili quale cor- rispettivo, stante la genericità delle espressioni utilizzate che non consentono di individuare - in base al criterio della prevalenza - un vero e proprio intento retributivo, rispetto a quello evidentemente liberale.
Procedendo oltre, sempre alla medesima , il de cuius ave- Controparte_1
va donato:
- 17 - con contratto simulato del 7 luglio 2008 la nuda proprietà sul fondo rustico sito in OB di LI, in c/da IL PP e sul fabbricato rurale
( identificati in catasto al foglio 29, partt. 112, 257, 130, 166, 167, 113, 114 e
115; foglio 29 part. 537); con contratto simulato del 7 gennaio 2010 la quota del 50 % della nuda pro- prietà sul terreno sito in OB di LI, c/da IL PP ( identi- ficato in catasto al foglio 43, partt. 399, 401 e 403); con contratto simulato del 9 marzo 2011 la quota del 50 % della nuda pro- prietà del terreno, sito in OB, c/da IL CO ( identificato in catasto al foglio 43, part. 398, 400, 402);
a , invece, il de cuius aveva donato: ER
con contratto simulato del 2 ottobre 2002 la piena proprietà del terreno sito in
OB di LI, c/da IL PP ( identificato in catasto al foglio
43, part. 4, 5, 6, 7);
a ed la somma di € 17.000,00, nonché la Parte_2 Parte_3
somma di € 3900,00, quale pagamento delle spese funebri del premorto
[...]
( ritenuta dimostrato tenuto conto del documento Persona_6
prodotto, genericamente contestato dall'attrice.
Venendo al debitum, va ritenuta dimostrata, anche alla luce della genericità del- la contestazione dell'attrice con riferimento al pagamento delle spese funerarie
( certamente sostenute) di cui al documento prodotto, sostenute dalla conve- nuta in occasione della morte del padre, , pari a € 3200,00. Parte_3
A questo punto, fatte le superiori precisazioni, è possibile ricostruire l'asse ereditario, richiamando sia le stime degli immobili di cui alla consulenza tecni- ca espletata in corso di causa, sia le valutazioni di cui in premessa compiute
- 18 - dall'odierno Collegio.
Pare opportuno evidenziare che il Tribunale condivide l'approccio metodolo- gico seguito dall'ausiliario nella valutazione del compendio di causa, orientato alla ricerca del più probabile valore venale degli immobili, oggetto di stima, applicando il criterio c.d. sintetico che, in relazione alle caratteristiche intrin- seche ed estrinseche dei beni, è in grado di fornire i risultati più attendibili
(cfr. Relazione definitiva).
Chiarito ciò, il relictum di al momento dell'apertura della Parte_3
successione era pari a € 44.275,74 ( stima del 50 % dell'immobile legato), cui va detratto il debitum di € 3200,00 e a cui va aggiunto il donatum complessivo di
€ 447.245,07 ( di cui € 8.500,00, quale quota parte della donazione fatta ai ni- poti ed tramite assegni e considerando Parte_2 Parte_3
ovviamente i valori stimati dal ctu degli immobili donati ai figli anche tramite i contratti simulati al momento dell'apertura della successione nell'anno 2012).
Pertanto, l'asse ereditario di alla data di apertura della suc- Parte_3
cessione era pari a € 488.320,81.
Su tale valore va calcolata la quota disponibile e la quota di riserva spettante al coniuge che, ai sensi dell'art. 542, comma 2, c.c., è pari a ¼ Persona_2
del patrimonio e quella spettante ai figli, che è pari alla metà del patrimonio.
Il valore della quota disponibile è pari a € 122.080,20; parimenti, la quota di riserva, spettante al coniuge, ammonta ad € 122.080,20, men- Persona_2
tre la quota di riserva spettante ai figli ammonta ad € 244.160,40, somma che, ripartita per il numero dei due figli conduce al medesimo risultato di €
122.080,20 per ciascuno.
In relazione a tale successione, gli eredi per rappresentazione, CP_4
- 19 - rica ed , imputando le donazioni ricevute, ossia la somma di Parte_3
€ 12.400 (donazione di denaro tramite assegni e spese funebri sostenute dal de cuius in occasione della morte del loro padre) e il bene immobile, di cui al con- tratto simulato del 2 ottobre 2002, stimato dal ctu in € 122.781,30, non vi è una lesione nella quota di riserva, avendo ricevuto donazioni dal valore mag- giore della loro quota.
Con riferimento alla successione di va, innanzitutto, chiarito Persona_2
che, al momento della morte, avvenuta nel 2018 nell'asse ereditario non vi fosse alcun relictum, atteso che la quota del 50 % del diritto di proprietà sull'immobile sito in OB di LI, Largo Martiri di Modena, era stata trasferita dalla medesima con contratto di compravendita del 17 aprile 2015 a terzi soggetti.
Dunque, richiamando le stesse considerazioni già espresse con riferimento al- la successione di , va considerato il valore del donatum, riva- Parte_3
lutato al 2018, pari a € 113.716.36 ( considerando la stima della quota del 50
% del diritto di proprietà sui beni di cui all'atto di donazione del 7 luglio 2010
e degli atti simulati del 7 gennaio 2010 e del 9 marzo 2010 e infine, la quota di
€ 8500,00 della donazione di denaro tramite assegni), detratto il debitum di €
3200,00, pari alle spese funebri sostenute dalla convenuta.
Su tale valore, pari a € 110.516,36, va calcolata, ex art. 537 c.c., la quota di- sponibile e la quota di riserva spettante ai figli, pari a due terzi del patrimonio.
Pertanto, il valore della quota disponibile è pari a € 36.838,79 la quota di ri- serva spettante ai figli ammonta a euro 73.677,57, somma che, ripartita per il numero dei due figli, conduce all'importo di euro 36.838,79 per ciascuno.
Anche con riferimento a tale successione, gli eredi per rappresentazione de-
- 20 - vono imputare alla propria quota la donazione ricevuta, che è pari a €
8500,00, residuando, in tal modo, una lesione della propria quota di riserva per un valore di € 28.338,79.
Pertanto, a questo punto, va individuata la modalità di reintegrazione della quota di riserva spettante agli eredi per rappresentazione, ricordando che, a mente dell'art. 555 c.c., è necessario dapprima esaurire il relictum e successiva- mente ridurre le donazioni, il cui valore eccede la quota disponibile.
Non essendoci, come anticipato, relictum è necessario procedere, alla riduzio- ne delle donazioni, seguendo il disposto di cui all'art. 559 c.c., a mente del quale le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
Nel caso di specie, l'ultima donazione è quella del 9 marzo 2010 con cui la aveva trasferito la propria quota del diritto di proprietà di un terreno, Per_2
sito in OB di LI, in c/da IL PP (identificato in catasto al foglio 43, part. 398, 400, 402) il cui valore è stata stimata al 2018 dal ctu in €
47.016,11 ( cfr. pag. 23 Relazione ctu).
Orbene, sebbene l'immobile oggetto di donazione sia un terreno con una su- perficie catastale di 6075,00, in astratto separabile, essendo costituito dalle part. 398 ( stimata in € 22.121,04), part. 400 ( stimata in € 193,37) e part. 402
( stimata in € 24.701,70), tuttavia, tenuto conto della fisiologica diminuzione di valore che inevitabilmente un frazionamento determinerebbe, considerata la difficoltà di individuare l'esatta collocazione della porzione di terreno da separare, richiamato l'art. 560, comma 2 (che regola il caso in cui un legittima- rio abbia ottenuto la riduzione contro colui, anch'egli legittimario, che abbia ricevuto il legato o la donazione, secondo cui quest'ultimo può imputare la di-
- 21 - sposizione, per la parte che eccede la disponibile, alla propria quota di riserva, al fine di evitare la riduzione), considerato che, nel caso di specie, il valore dell'immobile ( € 47.016,11) non eccede l'ammontare complessivo della legit- tima e della disponibile ( € 73.677,57), si ritiene che Controparte_1
possa ritenere l'intero immobile, compensando in denaro i legittimari.
Ne consegue che va condannata a corrispondere a Controparte_1
e a la somma di € 28.338,79, oltre inte- Parte_2 Parte_3
ressi dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Va, infine, disattesa la domanda dell'attrice volta a ottenere la condanna della convenuta al pagamento dei frutti percepiti, stante la mancata formazione tra le parti di una comunione ereditaria sui beni relitti.
Parimenti, non merita accoglimento la domanda della convenuta di dedur- re migliorie e spese a norma dell'art. 748 cod. civ. che la stessa avrebbe appor- tato sui beni oggetto di donazione già prima dell'apertura della successione a proprie spese.
Invero, nel corso dell'istruttoria è emerso che i lavori commissionati dalla e dalla medesima pagati sono stati destinati alla realizzazione di una Pt_3
mansarda nell'immobile sito in via Giglia, mansarda, che, secondo gli accer- tamenti del ctu, è priva di un titolo edilizio.
Pertanto, trattandosi di opere destinate alla realizzazione di un immobile abu- sivo non può applicarsi la disciplina in questione, ritenendo che una condotta antigiuridica non possa legittimare tale richiesta economica.
Quanto alla richiesta di riconoscimento dei miglioramenti ( impianti produtti- vi e pozzi artesiani) asseritamente apportati dalla convenuta sui terreni ogget- to di donazione, si osserva che non è stato dimostrato quando tali opere siano
- 22 - state realizzate e quale sarebbe stata la relativa spesa, non essendo stata pro- dotta alcune documentazione (relazioni tecniche, fascicolo aziendale, fatture), sufficiente a dimostrare i propri assunti.
Ne discende il rigetto della domanda.
Venendo alle spese di lite, tenuto conto della natura interpretativa delle que- stioni trattate e della soccombenza reciproca, le stesse vanno integralmente compensate.
Le spese di c.t.u. tecnica, liquidate con separato decreto, vanno definitiva- mente poste a carico di entrambe le parti in solido.
Le spese di ctu grafologiche, liquidate con separato decreto, vanno definiti- vamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza, eccezione, domanda: in parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice, condanna a reintegrare la quota di ed Controparte_1 Parte_2 [...]
in relazione alla successione di mediante il paga- Parte_3 Persona_2
mento dell'importo di euro 28.338,79, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
compensa le spese di lite;
pone le spese di c.t.u. tecnica, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di tutte le parti in solido;
pone le spese di ctu grafologica, liquidate con separato decreto, definitiva- mente a carico di parte attrice;
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri-
- 23 - bunale, il 5 giugno 2025.
Il Giudice est.
G. Claudia Ragusa
- 24 -
Il Presidente
Marco Salvatori
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr. ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2201 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], nella qualità di geni- Parte_1
tore dei figli, nata a [...], il [...] ed Parte_2 [...]
, nato a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_3
dall'avv. Alfonso Ciotta, giusta procura in atti attrice
CONTRO
nata a [...], l'[...], rap- Controparte_1
presentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Cappello e dall'avv. Mariangela Gentile, giusta procura in atti
Convenuta e attrice in via riconvenzionale
E CON L'INTERVENTO DI nata a [...], il [...] ed , nato Parte_2 Parte_3
a Canicattì, il 28 dicembre 2002, rappresentati e difesi dall'avv. Alfonso Ciotta, giusta procura in atti
Intervenienti
OGGETTO: Azione di riduzione per lesione di legittima;
simulazione; scio- glimento di comunione ereditaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza del 17 gennaio 2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, nella qua- Parte_1
lità di genitore dei minori, ed premet- Parte_2 Parte_3
tendo che questi ultimi sono figli del premorto ER
( deceduto nel 2008) ed eredi per rappresentazione di ( de- Parte_3
ceduto nel 2012) e ( deceduta nel 2018), ha convenuto in giu- Persona_2
dizio , lamentando la lesione della quota di riserva spet- Controparte_1
tante ai minori, chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della propria quota, nonché lo scioglimento della comunione ereditaria, con condanna della controparte al rilascio dei beni e alla correspon- sione dei frutti percepiti.
In particolare, a sostegno della domanda, l'attrice ha esposto che il 12 agosto
2012 era deceduto a OB di LI , il quale con te- Parte_3
stamento olografo del 10 maggio 2012, pubblicato il 10 dicembre 2012, aveva nominato erede universale la figlia e il genero Controparte_1 [...]
legando alla figlia la quota del 50 % della nuda proprietà Per_3
dell'immobile sito in Largo Martiri di Modena, 29, piano terra, 1 e 2 piano e
- 2 - lasciando alla moglie l'usufrutto.
Inoltre, il de cuius, secondo le allegazioni dell'attrice, in vita si sarebbe spogliato di tutti i suoi beni, mediante i seguenti atti: con atto del 7 luglio 2008, rogato dal notaio , lo stesso, unitamente Per_4
al coniuge avrebbe donato alla figlia la Persona_2 Controparte_1
piena proprietà dell'appartamento, sito in OB di LI, in via Luigi
Giglia, 92 , secondo piano ( in catasto al foglio 26, part. 1729, sub. 5 ) e il lo- cale di pertinenza adibito a garage ( in catasto al foglio 26, part. 1729, sub. 3); nonché la nuda proprietà dell'appartamento, sito in OB di LI, in via Giglia, 92, primo piano ( in catasto a foglio 26, part. 1729, sub. 4); con atto di compravendita del 7 luglio 2008, rogato dal notaio , Per_4
avrebbe trasferito alla figlia la nuda Parte_3 Controparte_1
proprietà del fondo rustico con annesso fabbricato rurale, sito in OB di LI, in c/da IL PP ( in catasto al foglio 29, part. 112, 257, 130,
166, 167, 113, 114 e 115) al prezzo di € 14.000,00; con atto di compravendita del 7 gennaio 2010, rogato dal notaio , Per_4
e avrebbero trasferito alla figlia Parte_3 Persona_2 [...]
la nuda proprietà del fondo rustico, sito in OB di Lica- CP_1
ta, in c/da IL PP ( in catasto al foglio 43, part. 399, 401 e 403) al prezzo di € 12.000,00; con atto di compravendita del 9 marzo 2011, rogato dal notaio , Per_4
e avrebbero trasferito alla figlia, Parte_3 Persona_2 [...]
, la nuda proprietà dell'appezzamento di terreno, sito in Campo- CP_1
bello di LI, in c/da IL PP ( in catasto al foglio 43, part. 398, 400,
402), al prezzo di € 12000,00.
- 3 - Ebbene, secondo le allegazioni dell'attrice, i suddetti atti di compravendita in realtà simulerebbero delle donazioni, tenuto conto dello stretto rapporto di parentela esistente tra venditore e acquirente, della irrisorietà dei prezzi dichia- rati in contratto a fronte del valore reale dei beni trasferiti, del pagamento ef- fettuato tramite assegni circolari emessi con provvista fornita dal de cuius e la presenza di due testimoni al momento della stipula.
Inoltre, l'attrice ha allegato che il 13 febbraio 2018 era deceduta a OB di LI la quale avrebbe disposto in vita di tutti i suoi beni Persona_2
immobili, trasferendoli alla figlia, e trasferendo, prima Controparte_1
della morte, la propria quota del 50 % del diritto di proprietà sul fabbricato sito in OB di LI, Largo Martiri di Modena a terzi.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice, previa ricostruzione del relictum dei de cuius, considerando anche le donazioni di somme di denaro, e di altri beni mobili ( quali, autoveicoli, attrezzature e arredi) che questi ultimi avrebbero fatto alla figlia e previo accertamento della simulazione dei contratti di com- pravendita suddetti, ha chiesto la reintegra della quota di riserva dei minori sia in relazione alla successione di , sia in relazione alla succes- Parte_3
sione di domandando lo scioglimento della comunione eredi- Persona_2
taria, con la condanna della convenuta alla corresponsione della quota di frut- tificazione degli immobili alla stessa spettante dall'apertura della successione fino al soddisfo e al pagamento delle spese di lite.
Costituitisi con comparsa, depositata l'8 ottobre 2018, Controparte_1
ha contestato la domanda, chiedendone il rigetto, evidenziando, in particolare, che i contratti di compravendita, oggetto della domanda di simulazione, non celerebbero alcuna donazione, stante l'effettivo pagamento del prezzo tramite
- 4 - assegni e tenuto conto della congruità del prezzo in relazione al trasferimento della nuda proprietà dei terreni, ha eccepito, inoltre, la natura remuneratoria della donazione di cui all'atto pubblico del 7 luglio 2008, da escludere dall'azione di riduzione.
Ancora, la medesima convenuta ha contestato la lesione della quota di riserva dei minori, tenuto conto delle liberalità che il loro congiunto, ER
, avrebbe ricevuto dai de cuius e in particolare, della somma di €
[...]
32.000,00, della somma destinata all'acquisto di una autovettura e della som- ma di 17.000,00, corrisposta mediante assegni bancari alla , nella qua- Pt_1
lità di genitore dei minori e considerate le spese funerarie del figlio premorto sostenute dal de cuius . Parte_3
Infine, la convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento della simulazione del contratto di compravendita del 2 ottobre 2002 rogato dal no- taio , con cui l' avrebbero trasferito a Per_4 Pt_3 ER
, padre dei minori, il diritto di proprietà sul fondo rustico sito in
[...]
OB di LI – Contrada IL PP, ( in catasto al foglio 43 part. 4, 5, 6 e 7), deducendo che lo stesso celerebbe una donazione e del con- tratto di compravendita del 30 ottobre 2001, rogato dal notaio , Per_4
con cui dei terzi venditori avrebbero trasferito a ER
il diritto di proprietà sul terreno agricolo con annesso fabbricato, siti in Cam- pobello di LI ( in catasto, terreni foglio 43 particella 226 e in catasto fab- bricati, foglio 43 particella 289) acquistato con somme di denaro corrisposte da , originario promissario acquirente del bene venduto. Parte_3
Secondo la prospettazione della convenuta, tali atti di compravendita sarebbe- ro dei contratti di donazione sulla scorta di numerosi indici, quali l'assenza di
- 5 - prova del pagamento del prezzo;
l'irrisorietà del prezzo indicato, anche alla luce del valore attuale di mercato degli stessi;
nonché, in relazione alla secon- da compravendita stipulata con terzi venditori, la convenuta ha stigmatizzato la precedente stipula di un contratto preliminare da parte di Parte_3
e la successiva stipula del contratto di compravendita da parte di
[...]
, così come riscontrato nelle scritture della de cuius Parte_4 Per_2
la quale sarebbe stata solita annotare i vari atti dispositivi.
[...]
Pertanto, la convenuta, previo accertamento della causa liberale dei contratti di compravendita in questione e previa valutazione delle migliorie apportate da quest'ultima ai beni ereditari, detratte le spese funerarie sostenute dalla stessa per i genitori, ha chiesto il rigetto della domanda, stante l'assenza di le- sione della quota di riserva spettante agli eredi per rappresentazione.
All'udienza di prima comparizione l'attrice ha eccepito il decorso del termine di prescrizione dell'azione di simulazione proposta dalla convenuta in via ri- convenzionale e ha disconosciuto la propria sottoscrizione nello scritto redat- to dalla e relativo alla consegna degli assegni di importo complessivo Per_2
di € 17.000,00 alla stessa per i minori, contestando le deduzioni di contropar- te.
Con comparsa, depositata il 3 gennaio 2025, si sono costituiti Controparte_2
[.. ed , divenuti maggiorenni, ratificando le difese della Parte_3 CP_3
liana, nella qualità di genitore.
La causa, istruita con prove documentali, con prove testimoniali, con l'espletamento della ctu grafologica e tecnica, mutato il giudice relatore, è stata posta in decisione, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 gennaio 2025, pre- via assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
- 6 - Così tratteggiato l'oggetto del contendere, appare opportuno, prima di entrare nel merito della controversia, esaminare le questioni preliminari.
Innanzitutto, va correttamente qualificata la domanda riconvenzionale propo- sta dalla convenuta, chiarendo che la ha inteso proporre contestual- Pt_3
mente azione di accertamento della simulazione del contratto di compraven- dita del 2 ottobre 2002 stipulato da e Parte_3 ER
e azione di accertamento della donazione indiretta di
[...]
un'automobile, del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di compravendita del 30 ottobre 2001 e della donazione diretta di somme di denaro.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione dell'azione di simulazione, sollevata dall'attrice e contestata dalla convenuta, la quale ha invocato il nesso esistente tra tale azione e quella di collazione.
Sul punto, è sufficiente ricordare che il legittimario, che esercita l'azione di simulazione, al fine di includere il bene oggetto della donazione dissimulata, agisce nella veste di terzo e, conseguentemente, il termine di prescrizione della relativa azione decorre dal momento dell'apertura della successione e non già dal compimento dell'atto ( cfr. Cassazione civile sez. II, 29/05/2024, n.15043:
“il legittimario è ammesso a provare la simulazione di una vendita fatta dal de cuius nella veste di terzo, senza soggiacere ai limiti fissati dagli articoli 2721 e 2729 del codice civile, a condizione che la simulazione sia fatta valere per una esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia. In questo senso il legittimario deve essere consi- derato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'in- clusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima, in conformità a quanto dispone l'articolo 553 del codice civile).
Chiarito ciò e, seguendo un ordine di pregiudizialità logico-giuridica, pare op-
- 7 - portuno esaminare la domanda di simulazione proposta dall'attrice e quella proposta dalla convenuta in via riconvenzionale.
A tal proposito, va ricordato che la prova della simulazione può essere fornita dai legittimari, che agiscono quali terzi, anche per mezzo di elementi presunti- vi.
Infatti, ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti.
La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni.
Si ritiene che in tema di prova della simulazione, essendo la presunzione sem- plice affidata alla “prudente” valutazione del decidente ex art. 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a fondamento della presunzione e le regole d'esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge. Trattandosi, appunto, di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato
(cfr. Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015; Sez. 3, Sentenza n.
8023 del 02/04/2009; Sez. L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003; Sez. L, Sen- tenza n. 11906 del 06/08/2003).
Inoltre, sia il ricorso al meccanismo della presunzione, che la verifica della ri-
- 8 - correnza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per la valorizzazione degli elementi di fatto come fonti presuntive, rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito (cfr. Cassazione civile sez.
III, 27/03/2018, n.7512), il quale è tenuto ad apprezzare l'efficacia sintomati- ca dei fatti noti, non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi.
Applicando i summenzionati principi al caso di specie e venendo alla doman- da di simulazione proposta dall'attrice, si ritiene che i trasferimenti immobilia- ri posti in essere dai de cuius con i contratti di compravendita del 7 luglio 2008, del 7 gennaio 2010 e del 9 marzo 2011 in favore della figlia, CP_1
, dissimulino delle donazioni, stante la ricorrenza di una serie di indizi
[...]
gravi, precisi e concordanti, che complessivamente considerati, convergono nel senso della causa liberale del contratto, solo apparentemente onerosa.
In particolare, vanno considerate le seguenti circostanze di fatto ricorrenti in tutti e tre i contratti in esame: il rapporto di genitore e figlia tra venditore e acquirente;
la presenza di due testimoni al momento del rogito;
la dichiarazione della Ausilia, confermata dal coniuge interve- CP_1
nuto, di acquisto del bene, quale bene personale con proventi di una prece- dente vendita, smentita dalla visura ipocatastale, prodotta dall'attrice, da cui non emergono trascrizioni contro la di precedenti contratti di com- Pt_3
pravendite, dai cui corrispettivi quest'ultima avrebbe tratto la provvista per i successivi acquisti immobiliari;
infine, pur prescindendo da una valutazione di congruità dell'importo dichia- rato nei contratti di compravendita rispetto ai valori stimati di ciascun immo-
- 9 - bile, si sottolinea che non vi è prova dell'avvenuto pagamento delle relative somme indicate in ciascun contratto da parte della , non essendo, a tal Pt_3
fine, sufficiente né la quietanza di pagamento contenuta nel rogito ( stante la terzietà dell'attrice), nè la mera produzione degli assegni indicati in contratto, non essendo stato provato l'effettivo incasso dei medesimi su un conto cor- rente intestato al de cuius ( o ai de cuius) e l'effettivo addebito delle relative somme sul conto corrente intestato alla . Pt_3
A tal proposito, si ritiene che, in caso di pagamento effettuato mediante asse- gni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo" ( cfr. Cassazione civile sez. II, 02/03/2017, n.5326, secondo cui: “ qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere appa- rente del contratto”).
Ne discende, dunque, che in accoglimento della domanda di simulazione, i contratti in questione vanno considerati alla stregua di donazioni valide, in quanto stipulate con atto pubblico e alla presenza di due testimoni.
Venendo, adesso, alla domanda di simulazione proposta in via riconvenziona- le dalla convenuta con riferimento al contratto di compravendita del 2 ottobre
2002 con cui aveva venduto al figlio Parte_3 ER
un fondo rustico con annesso fabbricato rurale al prezzo di €
[...]
10.427,00, si ritengono anche in tal caso sussistenti gravi e precisi indici che
- 10 - depongono nel senso della simulazione e della causa liberale dei contratti.
Infatti, sulla scorta dei seguenti indici, complessivamente considerati: stretto rapporto di parentale tra venditore e acquirente;
presenza di due testimoni al momento della stipula e, infine, al di là della irrisorietà del prezzo di vendita, totale assenza di prova dell'avvenuto pagamento della somma indicata ( asseri- tamente ricevuta in diverse soluzioni), si ritiene che tale contratto di compra- vendita dissimuli una donazione, valida, in quanto stipulata con atto pubblico e alla presenza di due testimoni.
A questo punto, accertata la natura liberale dei contratti di compravendita suddetti, è necessario esaminare la domanda di accertamento di donazioni di- rette e indirette proposta dalla attrice e dalla convenuta in via riconvenziona- le.
Va ricordato che la donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, po- sto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'ar- ricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la presta- zione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contrat- to apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito ( cfr. Cass. n. 19230/2024).
Innanzitutto, va detto che l'attrice ha chiesto l'accertamento di donazioni di somme di denaro che i de cuius avrebbero fatto alla figlia prelevando delle somme dei conti correnti intrattenuti presso il Banco di Sicilia e presso la
Banca San Francesco.
Sul punto, è sufficiente osservare che non è stata fornita alcuna prova di da- zioni di denaro, stante la genericità dell'allegazione con riferimento al quando e al come ciò si sarebbe verificato, non supportata da alcun riscontro docu-
- 11 - mentale e tenuto conto dell'inammissibilità dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dall'attrice nei confronti della Banca San Francesco, avente a oggetto la documentazione bancaria inerente la movimentazione del conto corrente del decennio precedente all'instaurazione del giudizio, non preceduto da alcuna preventiva richiesta stragiudiziale.
Pertanto, la domanda va disattesa.
Parimenti, non merita accoglimento la domanda della convenuta di accerta- mento della donazione indiretta dell'automobile, non essendo sufficiente a tal fine la produzione dell'atto di acquisto del mezzo per il prezzo di 12.000.000 di lire e dei cedolini percepiti da in quel periodo di € 800,00 ER
circa, che non dimostrano affatto che il prezzo di acquisto dell'auto sia stato corrisposto dal de cuius; neppure si ritiene dimostrata la donazione del diritto di proprietà sul fabbricato rurale e fondo rustico, trasferito con contratto di compravendita del 30 ottobre 2001 da parte di terzi venditori, stante l'assenza di prova di un chiaro collegamento negoziale tra il contratto preliminare stipu- lato in precedenza dal de cuius, e i medesimi terzi venditori Parte_3
con oggetto lo stesso immobile e il successivo contratto di compravendita sti- pulato dal solo figlio . ER
In particolare, si osserva come sia rimasto del tutto indimostrato che il de cuius avesse corrisposto la provvista per il pagamento del prezzo di vendita, né ul- teriori elementi di convincimento possono trarsi dall'eventuale conferimento della caparra confirmatoria di cinque milioni di lire (corrisposti dal de cuius al momento della stipula del preliminare di compravendita) quale acconto del prezzo della compravendita ( definitiva), stante la mancata produzione in giu- dizio del contratto di compravendita del 30 ottobre 2001, stipulato da Espo-
- 12 - sto AN e i terzi venditori o di altri indizi gravi precisi e Parte_5
concordanti da cui presumere la circostanza.
Va, invece, ritenuta dimostrata la donazione della sola somma di € 17.000,00 che i de cuius hanno fatto ai nipoti, consegnando degli assegni circolari non trasferibili intestati alla loro madre, . Parte_1
Ciò risulta dimostrato, innanzitutto, dalla produzione dei suddetti titoli di cre- di, con indicazione del beneficiario “ , recanti Parte_1
l'importo complessivo di € 17.000,00, nonché dalla scrittura privata prove- niente dalla ( doc. 7 comparsa di cost.) sottoscritta alla da Per_2 Pt_1
cui si evince la consegna a quest'ultima degli assegni circolari predetti.
Tale sottoscrizione, disconosciuta dalla , è certamente riferibile alla Pt_1
stessa, tenuto conto della produzione degli assegni circolari non trasferibili in- testati alla medesima e delle conclusioni della ctu grafologica, secondo cui la sottoscrizione di “ contenuta nella scrittura è riconducibi- Parte_6
le proprio alla stessa ( cfr. Relazione ctu in atti). Parte_1
Non colgono nel segno le eccezioni di nullità mosse dall'attrice alla ctu grafo- logica, in quanto ha avuto a oggetto il documento in copia e non l'originale, atteso che, al di là della genericità della contestazione di difformità, va richia- mato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di impossibilità di eseguire una perizia grafologica attendibile (sul piano scientifi- co) sulla copia fotostatica della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, non esclude, infatti, la possibilità di chiedere, comunque, la ve- rificazione dell'autenticità della sottoscrizione disconosciuta, in quanto tale au- tenticità può essere dimostrata non solo con una perizia grafologica che, come tale, ha di norma carattere decisivo ed assorbente in proposito ma anche con
- 13 - qualunque altro mezzo di prova, purché ammissibile e, ovviamente, ugual- mente attendibile ( cfr. Cass. n. 2777/2025).
In tale ottica, considerata la buona qualità della fotocopia, oggetto di verifica, che ha consentito, peraltro, al medesimo ctp di parte attrice di muovere delle puntuali osservazioni tecniche, cui il ctu ha risposto in modo esaustivo, tenuto conto, come detto, anche della produzione documentale degli assegni, si ritie- ne dimostrato che la abbia sottoscritto lo scritto prodotto, ricevendo Pt_1
una donazione ( in favore dei minori) di € 17.000,00.
Esaurite le questioni preliminari, è ora possibile esaminare la domanda degli eredi per rappresentazione, divenuti maggiorenni nel corso del giudizio e in- tervenuti, diretta a ottenere la reintegra della quota di riserva a loto spettante in relazione alla successione di e di Parte_3 Persona_2
Giova ricordare che, in tema di azione di riduzione per lesione di legittima, la decisione in ordine al superamento da parte dell'autonomia testamentaria, del principio di intangibilità dei diritti riservati ai legittimari (artt. 457, 536 ss. e
549 c.c.), postula il compimento di tre operazioni di calcolo: innanzitutto, oc- corre accertare la massa dei beni lasciati dal de cuius al momento della morte;
a essa devono poi essere sottratti i debiti ereditari;
infine, all'importo così otte- nuto vanno riuniti i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, c.d. riunione fittizia ( cfr. Cassazione n. 12919/2012, secondo cui in tema di succes- sione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valo- re al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei de- biti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè me-
- 14 - ramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto
a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con rife- rimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.).
Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quo- ta ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).
Sempre in via preliminare, va premesso che, ai fini dell'azione di riduzione, e precisamente in vista della riunione fittizia ex art. 556 c.c., la stima dei beni donati va fatta con riferimento al valore che gli stessi hanno alla data di apertura della successione. Pertanto, ove sia stata fatta dal "de cuius" una donazione con riserva di usufrutto in proprio favore, estinguendosi tale diritto con la morte del donante, la stima deve effettuarsi in relazione al valore della piena proprietà (cfr. Cass. n. 18211/2020).
Tanto premesso, è necessario, quindi, procedere secondo le regole della c.d. riunione fittizia, individuando, in primo luogo, la consistenza del relictum di
. Parte_3
Ebbene, è incontestato, nonché provato documentalmente, che Persona_5
vatore, nato a [...], il [...], e deceduto il 17 luglio
2012, con testamento olografo del 10 maggio 2012, pubblicato il 10 dicembre
2012, aveva nominato erede universale la figlia e il ge- Controparte_1
nero legando alla prima la quota la quota indivisa di Persona_3
500/1000 (cinquecento/millesimi) della nuda proprietà dell' immobile, sito a
OB di LI, via Largo Martiri di Modena (annotato in catasto fab-
- 15 - bricati del Comune di OB di LI, al foglio 26, particella 664 sub 1
e sub. 3) e alla moglie il diritto di usufrutto su detto bene, Persona_2
nonché la piena proprietà dell'auto di guida alla figlia . Controparte_1
Va detto che non è stato dimostrato che effettivamente al momento dell'apertura della successione dell' fossero esistenti sia l'automobile, Pt_3
sia altri beni mobili ( somme di denaro, attrezzi e altro), come genericamente allegato dall'attrice, ritenendo, peraltro, insussistente l'obbligo della Pt_3
di redigere un inventario.
Inoltre, dalla produzione documentale e dagli accertamenti compiuti da que- sto Collegio, è emerso che il medesimo de cuius aveva donato in vita i beni, di seguito elencati:
a , Controparte_1
con atto di donazione del 7 luglio 2008 la piena proprietà della quota del 50% dell'immobile sito in OB di LI, in via Giglia, 92, piano terra e se- condo piano, identificati in catasto al foglio 26, part. 1729, sub. 5 e sub. 3; la nuda proprietà della quota del 50 % dell'immobile, sito in OB di
LI, in via Giglia, 92, primo piano, identificato in catasto al foglio 26, part. 1729, sub. 4.
Vale la pena precisare, a proposito del suddetto atto di donazione, con cui il de cuius aveva trasferito i suddetti beni in considerazione delle prestazioni di assistenza alla persona, morale e materiale che la parte donataria ha effettuato nei confronti dei donan- ti e che si impegna a prestare vita natural durante, che tale donazione va considera- ta in parte remuneratoria (atteso che dal tenore di essa si evince che con tale lascito il de cuius ha inteso remunerare la figlia dei servizi resi in vita) ed in par- te modale, poiché è stata effettuata in cambio di assistenza della medesima fi-
- 16 - glia fino al momento della morte del genitore.
La natura di tale donazione non la sottrae dall'applicazione della disciplina dell'azione di riduzione.
Invero, va evidenziato che, per ciò che riguarda la donazione remuneratoria, prevista dall'art. 770 c.c. , che la stessa, anche se fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario, è assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari e, di conseguenza, all'azio- ne di riduzione (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. II, 24/12/2021,
n.41480).
Parimenti, anche con riferimento alla donazione modale, si osserva che lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiario, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto di libe- ralità della donazione. Tali considerazioni inducono a ritenere che, poiché
l'imposizione di un onere non snatura l'essenza della donazione, trasforman- dola in un contratto a titolo oneroso, in caso di proposizione di azione di riduzione le donazioni modali non possono ritenersi escluse dalla riunione fittizia .
Nel caso di specie, dal tenore delle clausole di cui al predetto atto di donazio- ne non si evince la volontà del donante di attribuire i beni immobili quale cor- rispettivo, stante la genericità delle espressioni utilizzate che non consentono di individuare - in base al criterio della prevalenza - un vero e proprio intento retributivo, rispetto a quello evidentemente liberale.
Procedendo oltre, sempre alla medesima , il de cuius ave- Controparte_1
va donato:
- 17 - con contratto simulato del 7 luglio 2008 la nuda proprietà sul fondo rustico sito in OB di LI, in c/da IL PP e sul fabbricato rurale
( identificati in catasto al foglio 29, partt. 112, 257, 130, 166, 167, 113, 114 e
115; foglio 29 part. 537); con contratto simulato del 7 gennaio 2010 la quota del 50 % della nuda pro- prietà sul terreno sito in OB di LI, c/da IL PP ( identi- ficato in catasto al foglio 43, partt. 399, 401 e 403); con contratto simulato del 9 marzo 2011 la quota del 50 % della nuda pro- prietà del terreno, sito in OB, c/da IL CO ( identificato in catasto al foglio 43, part. 398, 400, 402);
a , invece, il de cuius aveva donato: ER
con contratto simulato del 2 ottobre 2002 la piena proprietà del terreno sito in
OB di LI, c/da IL PP ( identificato in catasto al foglio
43, part. 4, 5, 6, 7);
a ed la somma di € 17.000,00, nonché la Parte_2 Parte_3
somma di € 3900,00, quale pagamento delle spese funebri del premorto
[...]
( ritenuta dimostrato tenuto conto del documento Persona_6
prodotto, genericamente contestato dall'attrice.
Venendo al debitum, va ritenuta dimostrata, anche alla luce della genericità del- la contestazione dell'attrice con riferimento al pagamento delle spese funerarie
( certamente sostenute) di cui al documento prodotto, sostenute dalla conve- nuta in occasione della morte del padre, , pari a € 3200,00. Parte_3
A questo punto, fatte le superiori precisazioni, è possibile ricostruire l'asse ereditario, richiamando sia le stime degli immobili di cui alla consulenza tecni- ca espletata in corso di causa, sia le valutazioni di cui in premessa compiute
- 18 - dall'odierno Collegio.
Pare opportuno evidenziare che il Tribunale condivide l'approccio metodolo- gico seguito dall'ausiliario nella valutazione del compendio di causa, orientato alla ricerca del più probabile valore venale degli immobili, oggetto di stima, applicando il criterio c.d. sintetico che, in relazione alle caratteristiche intrin- seche ed estrinseche dei beni, è in grado di fornire i risultati più attendibili
(cfr. Relazione definitiva).
Chiarito ciò, il relictum di al momento dell'apertura della Parte_3
successione era pari a € 44.275,74 ( stima del 50 % dell'immobile legato), cui va detratto il debitum di € 3200,00 e a cui va aggiunto il donatum complessivo di
€ 447.245,07 ( di cui € 8.500,00, quale quota parte della donazione fatta ai ni- poti ed tramite assegni e considerando Parte_2 Parte_3
ovviamente i valori stimati dal ctu degli immobili donati ai figli anche tramite i contratti simulati al momento dell'apertura della successione nell'anno 2012).
Pertanto, l'asse ereditario di alla data di apertura della suc- Parte_3
cessione era pari a € 488.320,81.
Su tale valore va calcolata la quota disponibile e la quota di riserva spettante al coniuge che, ai sensi dell'art. 542, comma 2, c.c., è pari a ¼ Persona_2
del patrimonio e quella spettante ai figli, che è pari alla metà del patrimonio.
Il valore della quota disponibile è pari a € 122.080,20; parimenti, la quota di riserva, spettante al coniuge, ammonta ad € 122.080,20, men- Persona_2
tre la quota di riserva spettante ai figli ammonta ad € 244.160,40, somma che, ripartita per il numero dei due figli conduce al medesimo risultato di €
122.080,20 per ciascuno.
In relazione a tale successione, gli eredi per rappresentazione, CP_4
- 19 - rica ed , imputando le donazioni ricevute, ossia la somma di Parte_3
€ 12.400 (donazione di denaro tramite assegni e spese funebri sostenute dal de cuius in occasione della morte del loro padre) e il bene immobile, di cui al con- tratto simulato del 2 ottobre 2002, stimato dal ctu in € 122.781,30, non vi è una lesione nella quota di riserva, avendo ricevuto donazioni dal valore mag- giore della loro quota.
Con riferimento alla successione di va, innanzitutto, chiarito Persona_2
che, al momento della morte, avvenuta nel 2018 nell'asse ereditario non vi fosse alcun relictum, atteso che la quota del 50 % del diritto di proprietà sull'immobile sito in OB di LI, Largo Martiri di Modena, era stata trasferita dalla medesima con contratto di compravendita del 17 aprile 2015 a terzi soggetti.
Dunque, richiamando le stesse considerazioni già espresse con riferimento al- la successione di , va considerato il valore del donatum, riva- Parte_3
lutato al 2018, pari a € 113.716.36 ( considerando la stima della quota del 50
% del diritto di proprietà sui beni di cui all'atto di donazione del 7 luglio 2010
e degli atti simulati del 7 gennaio 2010 e del 9 marzo 2010 e infine, la quota di
€ 8500,00 della donazione di denaro tramite assegni), detratto il debitum di €
3200,00, pari alle spese funebri sostenute dalla convenuta.
Su tale valore, pari a € 110.516,36, va calcolata, ex art. 537 c.c., la quota di- sponibile e la quota di riserva spettante ai figli, pari a due terzi del patrimonio.
Pertanto, il valore della quota disponibile è pari a € 36.838,79 la quota di ri- serva spettante ai figli ammonta a euro 73.677,57, somma che, ripartita per il numero dei due figli, conduce all'importo di euro 36.838,79 per ciascuno.
Anche con riferimento a tale successione, gli eredi per rappresentazione de-
- 20 - vono imputare alla propria quota la donazione ricevuta, che è pari a €
8500,00, residuando, in tal modo, una lesione della propria quota di riserva per un valore di € 28.338,79.
Pertanto, a questo punto, va individuata la modalità di reintegrazione della quota di riserva spettante agli eredi per rappresentazione, ricordando che, a mente dell'art. 555 c.c., è necessario dapprima esaurire il relictum e successiva- mente ridurre le donazioni, il cui valore eccede la quota disponibile.
Non essendoci, come anticipato, relictum è necessario procedere, alla riduzio- ne delle donazioni, seguendo il disposto di cui all'art. 559 c.c., a mente del quale le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
Nel caso di specie, l'ultima donazione è quella del 9 marzo 2010 con cui la aveva trasferito la propria quota del diritto di proprietà di un terreno, Per_2
sito in OB di LI, in c/da IL PP (identificato in catasto al foglio 43, part. 398, 400, 402) il cui valore è stata stimata al 2018 dal ctu in €
47.016,11 ( cfr. pag. 23 Relazione ctu).
Orbene, sebbene l'immobile oggetto di donazione sia un terreno con una su- perficie catastale di 6075,00, in astratto separabile, essendo costituito dalle part. 398 ( stimata in € 22.121,04), part. 400 ( stimata in € 193,37) e part. 402
( stimata in € 24.701,70), tuttavia, tenuto conto della fisiologica diminuzione di valore che inevitabilmente un frazionamento determinerebbe, considerata la difficoltà di individuare l'esatta collocazione della porzione di terreno da separare, richiamato l'art. 560, comma 2 (che regola il caso in cui un legittima- rio abbia ottenuto la riduzione contro colui, anch'egli legittimario, che abbia ricevuto il legato o la donazione, secondo cui quest'ultimo può imputare la di-
- 21 - sposizione, per la parte che eccede la disponibile, alla propria quota di riserva, al fine di evitare la riduzione), considerato che, nel caso di specie, il valore dell'immobile ( € 47.016,11) non eccede l'ammontare complessivo della legit- tima e della disponibile ( € 73.677,57), si ritiene che Controparte_1
possa ritenere l'intero immobile, compensando in denaro i legittimari.
Ne consegue che va condannata a corrispondere a Controparte_1
e a la somma di € 28.338,79, oltre inte- Parte_2 Parte_3
ressi dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Va, infine, disattesa la domanda dell'attrice volta a ottenere la condanna della convenuta al pagamento dei frutti percepiti, stante la mancata formazione tra le parti di una comunione ereditaria sui beni relitti.
Parimenti, non merita accoglimento la domanda della convenuta di dedur- re migliorie e spese a norma dell'art. 748 cod. civ. che la stessa avrebbe appor- tato sui beni oggetto di donazione già prima dell'apertura della successione a proprie spese.
Invero, nel corso dell'istruttoria è emerso che i lavori commissionati dalla e dalla medesima pagati sono stati destinati alla realizzazione di una Pt_3
mansarda nell'immobile sito in via Giglia, mansarda, che, secondo gli accer- tamenti del ctu, è priva di un titolo edilizio.
Pertanto, trattandosi di opere destinate alla realizzazione di un immobile abu- sivo non può applicarsi la disciplina in questione, ritenendo che una condotta antigiuridica non possa legittimare tale richiesta economica.
Quanto alla richiesta di riconoscimento dei miglioramenti ( impianti produtti- vi e pozzi artesiani) asseritamente apportati dalla convenuta sui terreni ogget- to di donazione, si osserva che non è stato dimostrato quando tali opere siano
- 22 - state realizzate e quale sarebbe stata la relativa spesa, non essendo stata pro- dotta alcune documentazione (relazioni tecniche, fascicolo aziendale, fatture), sufficiente a dimostrare i propri assunti.
Ne discende il rigetto della domanda.
Venendo alle spese di lite, tenuto conto della natura interpretativa delle que- stioni trattate e della soccombenza reciproca, le stesse vanno integralmente compensate.
Le spese di c.t.u. tecnica, liquidate con separato decreto, vanno definitiva- mente poste a carico di entrambe le parti in solido.
Le spese di ctu grafologiche, liquidate con separato decreto, vanno definiti- vamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza, eccezione, domanda: in parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice, condanna a reintegrare la quota di ed Controparte_1 Parte_2 [...]
in relazione alla successione di mediante il paga- Parte_3 Persona_2
mento dell'importo di euro 28.338,79, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
compensa le spese di lite;
pone le spese di c.t.u. tecnica, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di tutte le parti in solido;
pone le spese di ctu grafologica, liquidate con separato decreto, definitiva- mente a carico di parte attrice;
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri-
- 23 - bunale, il 5 giugno 2025.
Il Giudice est.
G. Claudia Ragusa
- 24 -
Il Presidente
Marco Salvatori