Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 30 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dagli articoli 6 e 9 degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
Versione
21 ottobre 2017
21 ottobre 2017