Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/02/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3153/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. TROSO UGO e l'avv. TROSO ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. ORSINGHER LUCIA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto:
1. Dichiarare il diritto del ricorrente ad avere riliquidata la pensione VOS n.
45002965 ab origine, in quanto errata nella determinazione della anzianità assicurativa della quota
A, relativamente al periodo lavorativo estero, concomitante col lavoro bracciantile in Italia CP_ arbitrariamente annullato per intero;
2. Condannare l' al pagamento in favore del ricorrente, dei ratei differenziali di pensione, come determinati, nei limiti di legge, oltre interessi legali.
L' ha chiesto: a. Accertare e dichiarare la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 d.P.R. CP_1
639/70; b. Accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c.; c. Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto a richiedere l'aggiornamento/rettifica/modifica del proprio trattamento pensionistico, nonché a richiedere la rivalutazione della retribuzione imponibile In via principale subordinata;
d. Rigettare integralmente il ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze di fatto: Il ricorrente è pensionato cat. VOS n. 45002965, con decorrenza 1/4/1999, per un importo in pagamento alla data del gennaio 2020 di € 854,86 mensili, come risulta dal certificato di pensione del 1/3/2020 in atti (allegato n. 1).
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22/10/2013 (allegato n. 3) ed il modello analitico indicante il lavoro effettuato dal ricorrente in
Germania (allegato n. 4). Dall'esame dei suddetti documenti ed il confronto con i dati risultanti dall'estratto conto previdenziale del 16/10/2020 (allegato n.5), è risultato che il provvedimento di liquidazione della pensione MOD. CI28 bis e PLCI del 22/10/2013 (allegato n. 6) contiene il seguente errore. Dall'esame della pag. 5/5 del mod. Retr Pens, risulta che la rilevazione automatica del numero delle settimane di contribuzione ha evidenziato n. 1543 settimane di anzianità assicurativa, relativamente alla contribuzione della quota A (ante 1992).
Con annotazione a penna di un funzionario amministrativo, viene corretto il numero con la seguente dicitura: si confermano n.1430 settimane per sovrapposizione con contribuzione estera.
Difatti nel provvedimento di riliquidazione della pensione mod. PLCI del 22/10/2013, rilevano in totale, ai fini del calcolo della pensione, solo n.1622 settimane di cui n.1430 relative alla quota A.
Senza informare il pensionato, l' ha ridotto l'anzianità assicurativa del ricorrente di ben CP_2
n.113 settimane per “sovrapposizione con la contribuzione estera”.
L'assunto di parte ricorrente appare smentito a seguito della memoria di costituzione dell . CP_1
In senso contrario, l ha infatti dedotto che “4. Il sig. è titolare di pensione di anzianità CP_1 Pt_1 in regime internazionale con decorrenza aprile 1999 (doc.1).
5. Tale pensione è stata calcolata, contrariamente agli assunti avversi, tenendo presente sino a marzo 1999 un totale di 1571 + 34 settimane, di cui 1430 ai fini della quota A (doc.2). Inoltre, sono stati considerati integralmente sia i mesi di contribuzione in Germania sia le giornate agricole effettuate in Italia;
infatti, se si esamina l'estratto conto allegato al calcolo ed alla liquidazione originari della pensione (doc.3) compaiono tutti i periodi di lavoro agricolo (per gli anni 1963-1965
51 gg annui, per l'anno 1966 45 gg. per 1967 51 gg., per gli anni 1968 e 1969 111 gg.).
6. A tali giornate agricole sono poi stati aggiunti e computati i mesi lavorati in Germania. Ciò si evince altresì se si considera un estratto conto aggiornato (doc.4) che riporta per gli anni sopra visti, 1961-1969, sia i periodi esteri sia quelli lavorati in Italia: ebbene i periodi contributivi italiani sono accreditati su mesi diversi rispetto a quelli svolti in Germania (p.es. anno 1961 i 51 gg. sono accreditati nel periodo gennaio- giugno 1961, mentre il periodo estero va a coprire i mesi luglio- dicembre 1961). Ergo non vi è stato alcun taglio per sovrapposizione a periodi esteri. CP_
7. La problematica sollevata da controparte afferisce ai calcoli fatti dall' in seguito alla domanda del 25.9.2013, con la quale il ricorrente ha presentato domanda per ricostituzione della propria pensione, chiedendo l'accreditamento dei periodi di contribuzione figurativa per malattia.
(doc.5) 8. Tale domanda è stata accolta e ciò ha comportato un aumento dei contributi utili ai fini del calcolo della pensione (oltre ai periodi esteri).
2 9. L'Unicarpe è stato stampato solo per l'accredito della malattia e, quindi, per la ricostituzione della malattia ha distribuito le giornate agricole su tutto l'anno, senza considerare i periodi lavorativi svolti all'estero (p.es. se si prende, dell'all.3 di controparte, l'anno 1961, si vede che i 51 gg. sono computati come svolti da gennaio a dicembre;
si riallega quale doc. 7 l'all. 3 di parte avversa con evidenziato quanto appena dedotto).
Questo ha comportato un aumento fittizio/errato delle settimane contributive, portandole, per la quota A, da 1430 a 1543, in quanto è come se il sig. avesse lavorato come bracciante Pt_1 agricolo tutto l'anno e non solo per i mesi in cui non era in Germania. Ma trattasi di una stampa fatta solo al fine di acquisire i periodi di malattia all'interno del calcolo pensionistico. 10. Se si volesse seguire l'errato ragionamento di cui in ricorso e tenere 1543 settimane contributive al fine di calcolare la pensione, le giornate agricole sventagliate su tutto l'anno andrebbero a sovrapporsi ai periodi di lavoro estero ed allora, effettivamente, non potendo computarsi i periodi contributivi coincidenti (si deve considerare un solo periodo contributivo) dovrebbe essere espunto uno dei periodi coincidenti. MA CIO' NON E' ACCADUTO. PROPRIO PER SALVAGUARDARE L'INTEREZZA
DEI PERIODI E DELLA CONTRIBUZIONE VERSATA, COME DA ESTRATTO CONTO RELATIVO ALLA
LIQUIDAZIONE ORIGINARIA DELLA PENSIONE (doc.3), LE SONO STATE Parte_2
INSERITE NEI MESI NON COPERTI DAL LAVORO PRESTATO IN GERMANIA.
11. La ricostituzione per malattia, di fatto, ha comportato una modifica della sola quota B (passata a 192 settimane, non a 121 come indicato in ricorso) e non della quota A che è rimasta immutata.
12. Sia avverso l'originaria liquidazione della pensione, sia avverso la riliquidazione in seguiti a domanda del 25.9.2013 il sig. non ha presentato alcun ricorso amministrativo. (doc.6). Pt_1
Tali circostanze risultano dalla documentazione in atti e non sono smentite da deduzioni di segno contrario;
il ricorso deve essere quindi rigettato, non essendovi stata una decurtazione in relazione alla contribuzione per la quota A, per le ragioni innanzi esposte.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 14/03/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 21/02/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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