Versione
14 gennaio 1997
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Versione
11 febbraio 1999
11 febbraio 1999
Art. 15. (Convalida degli effetti
dei precedenti decreti-legge) 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 497, 24 gennaio 1996, n. 29, 25 marzo 1996, n. 153, 25 maggio 1996, n. 284, 22 luglio 1996, n. 387, e 20 settembre 1996, n. 490 . ((1)) 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto le disposizioni di cui al decreto-legge 21 novembre 1996, n. 589 . Sono comunque fatti salvi gli atti adottati dagli organi dell'AAAVTAG sulla base del citato decreto-legge 21 novembre 1996, n. 589 .
------------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 gennaio - 5 febbraio 1999 (in G.U. 1a s.s. 10/2/1999, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 15, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 665 (Trasformazione in ente di diritto pubblico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490 , limitatamente alla convalida - ivi prevista - delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite ai sensi dell'art. 107, comma secondo, del regolamento del personale dell'A.A.A.V.T.A.G., approvato con d.P.R. 7 aprile 1983, n. 279 ."
dei precedenti decreti-legge) 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 497, 24 gennaio 1996, n. 29, 25 marzo 1996, n. 153, 25 maggio 1996, n. 284, 22 luglio 1996, n. 387, e 20 settembre 1996, n. 490 . ((1)) 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto le disposizioni di cui al decreto-legge 21 novembre 1996, n. 589 . Sono comunque fatti salvi gli atti adottati dagli organi dell'AAAVTAG sulla base del citato decreto-legge 21 novembre 1996, n. 589 .
------------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 gennaio - 5 febbraio 1999 (in G.U. 1a s.s. 10/2/1999, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 15, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 665 (Trasformazione in ente di diritto pubblico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490 , limitatamente alla convalida - ivi prevista - delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite ai sensi dell'art. 107, comma secondo, del regolamento del personale dell'A.A.A.V.T.A.G., approvato con d.P.R. 7 aprile 1983, n. 279 ."
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/08/2002, n. 11484Provvedimento: […] Deve quindi ritenersi provata, se non la consapevolezza ELl'infondatezza EL ricorso, quanto meno ELla negligenza nella acquisizione di tale consapevolezza, anche perché già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 EL 1999, di dichiarazione di illegittimità costituzionale ELla sanatoria degli effetti derivanti dai concorsi EL 1988 disposta con l'art. 15, primo comma ELla legge n. 665 EL 1996, aveva pesantemente censurato l'intento di legittimare quanto attribuito in modo illegittimo a determinati soggetti con effetti premiali palesemente non giustificati, definendolo (in conformità con quanto già affermato con la sentenza n. 16 EL 1992) "un esempio di diseducazione civile". […]Leggi di più...
- fattispecie·
- esorbitanza dei limiti della giurisdizione·
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- cassazione (ricorso per)