Art. 15. (Convalida degli effetti
dei precedenti decreti-legge) 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 497, 24 gennaio 1996, n. 29, 25 marzo 1996, n. 153, 25 maggio 1996, n. 284, 22 luglio 1996, n. 387, e 20 settembre 1996, n. 490 . ((1)) 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto le disposizioni di cui al decreto-legge 21 novembre 1996, n. 589 . Sono comunque fatti salvi gli atti adottati dagli organi dell'AAAVTAG sulla base del citato decreto-legge 21 novembre 1996, n. 589 .
------------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 gennaio - 5 febbraio 1999 (in G.U. 1a s.s. 10/2/1999, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 15, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 665 (Trasformazione in ente di diritto pubblico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490 , limitatamente alla convalida - ivi prevista - delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite ai sensi dell'art. 107, comma secondo, del regolamento del personale dell'A.A.A.V.T.A.G., approvato con d.P.R. 7 aprile 1983, n. 279 ."
dei precedenti decreti-legge) 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 497, 24 gennaio 1996, n. 29, 25 marzo 1996, n. 153, 25 maggio 1996, n. 284, 22 luglio 1996, n. 387, e 20 settembre 1996, n. 490 . ((1)) 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto le disposizioni di cui al decreto-legge 21 novembre 1996, n. 589 . Sono comunque fatti salvi gli atti adottati dagli organi dell'AAAVTAG sulla base del citato decreto-legge 21 novembre 1996, n. 589 .
------------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 gennaio - 5 febbraio 1999 (in G.U. 1a s.s. 10/2/1999, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 15, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 665 (Trasformazione in ente di diritto pubblico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490 , limitatamente alla convalida - ivi prevista - delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite ai sensi dell'art. 107, comma secondo, del regolamento del personale dell'A.A.A.V.T.A.G., approvato con d.P.R. 7 aprile 1983, n. 279 ."