Art. 16. Acquisto di materiale usato 1. L'acquisto di materiale usato e' spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
b) il prezzo del materiale usato non e' superiore al suo valore di mercato ed e' inferiore al costo di materiale simile nuovo;
c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.
a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
b) il prezzo del materiale usato non e' superiore al suo valore di mercato ed e' inferiore al costo di materiale simile nuovo;
c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.