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Sentenza 30 marzo 2024
Sentenza 30 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/03/2024, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2024 |
Testo completo
N. 3185/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa MA Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.12.2023 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CULEDDU DORE CATERINA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CUBEDDU Controparte_1 C.F._2
PIERFRANCESCO e dall'avv. VAGNONI PAOLA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti innanzi al Giudice hanno precisato congiuntamente le conclusioni all'udienza del 5.3.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso del 12.12.2023, premesso di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1
con in Uri in data 13.8.2011 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune Controparte_1
di Uri - anno 2011, n. 6, P. 2, S. A), dalla cui unione è nata la figlia MA (3.12.2015), dalla quale si pagina 1 di 4 era separato consensualmente con decreto del Tribunale di Sassari n. 8502 del 7.9.2022, chiedeva a questo Tribunale la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte ricorrente chiedeva, altresì, la conferma di quanto previsto in sede di separazione.
Con comparsa del 13.2.2024, aderiva alla domanda di divorzio e alle condizioni Controparte_1
riportate dal ricorrente, chiedendo però la revisione del diritto di visita così come riportata nelle conclusioni.
All'udienza di comparizione delle parti del 5.3.2024, il Giudice relatore, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentiva personalmente le parti e, all'esito, quest'ultime trovavano un accordo per la definizione condivisa della vertenza, precisando congiuntamente le conclusioni come da verbale della medesima udienza, che si riportano di seguito:
“conclusioni come da comparsa di costituzione, con modifica al punto 4 nel senso di prevedere
“disporre che MA trascorrerà con il padre due fine settimana al mese, alternati con la madre, dalle ore 16:30 del venerdì (mediante prelievo diretto da scuola o, in periodo di sospensione dalla didattica, da casa), sempre sino alle ore 15:30 della domenica. Quando MA trascorrerà i weekend con la madre, il padre vedrà e starà con la figlia le giornate del martedì e del giovedì dalle ore 16:30 in orario scolastico e, in orario estivo (quando la minore non frequenta la scuola) dalle ore 11 (mediante prelievo diretto da scuola o, in periodo di sospensione dalla didattica, da casa) sino alle ore 21:00 quando, dopo cena, riaccompagnerà la bambina presso la madre. Inoltre, il padre vedrà e starà con la propria figlia anche nelle giornate del martedì ricadenti nelle due settimane in cui MA trascorrerà con lui il fine settimana”.
Viste le conclusioni congiunte delle parti come sopra riportate, il Giudice relatore assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza e rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art 473 bis. 21, co. 3 c.p.c.
*
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1
in Uri in data 13.8.2011 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Uri – anno 2011, n. 6,
P. 2, Serie A), dalla cui unione è nata la figlia MA (3.12.2015).
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 7.9.2022.
pagina 2 di 4 Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dagli art. 3, n. 2, lett b), L. 898/70 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Responsabilità genitoriale
Per quanto concerne la responsabilità genitoriale, il Tribunale osserva come le parti abbiano raggiunto conclusioni congiunte sull'affidamento, domandando un affidamento condiviso della figlia minore
MA, con collocamento prevalente presso la madre, presso cui manterrà la residenza anagrafica.
Per la regolamentazione delle visite del padre con la figlia, le parti concordavano la modalità di frequentazione come da conclusioni congiunte.
Il Collegio ritiene che tale assetto sia congruo all'interesse della figlia, il quale garantisce un'effettiva e continuativa partecipazione del genitore non convivente nella vita della minore.
Il mantenimento della figlia
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento all'assegno di mantenimento a favore della figlia, il Tribunale, alla luce dei dati e delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto dell'accordo oggetto di conclusioni congiunte, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare a MA condizioni di vita funzionali alla sua crescita e alle sue esigenze.
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Stante la natura del presente procedimento e la formulazione di precisazioni congiunte, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Uri in data 13.8.2011 (trascritto presso Controparte_1
gli atti dello Stato civile del Comune di Uri – anno 2011, n. 6, P. 2, serie A);
pagina 3 di 4 2) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte (cfr. conclusioni congiunte di cui all'udienza del 5.3.2024);
3) compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Uri per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 27.3.2024.
Il Presidente il Giudice rel. dott.ssa MA Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa MA Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.12.2023 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CULEDDU DORE CATERINA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CUBEDDU Controparte_1 C.F._2
PIERFRANCESCO e dall'avv. VAGNONI PAOLA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti innanzi al Giudice hanno precisato congiuntamente le conclusioni all'udienza del 5.3.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso del 12.12.2023, premesso di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1
con in Uri in data 13.8.2011 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune Controparte_1
di Uri - anno 2011, n. 6, P. 2, S. A), dalla cui unione è nata la figlia MA (3.12.2015), dalla quale si pagina 1 di 4 era separato consensualmente con decreto del Tribunale di Sassari n. 8502 del 7.9.2022, chiedeva a questo Tribunale la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte ricorrente chiedeva, altresì, la conferma di quanto previsto in sede di separazione.
Con comparsa del 13.2.2024, aderiva alla domanda di divorzio e alle condizioni Controparte_1
riportate dal ricorrente, chiedendo però la revisione del diritto di visita così come riportata nelle conclusioni.
All'udienza di comparizione delle parti del 5.3.2024, il Giudice relatore, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentiva personalmente le parti e, all'esito, quest'ultime trovavano un accordo per la definizione condivisa della vertenza, precisando congiuntamente le conclusioni come da verbale della medesima udienza, che si riportano di seguito:
“conclusioni come da comparsa di costituzione, con modifica al punto 4 nel senso di prevedere
“disporre che MA trascorrerà con il padre due fine settimana al mese, alternati con la madre, dalle ore 16:30 del venerdì (mediante prelievo diretto da scuola o, in periodo di sospensione dalla didattica, da casa), sempre sino alle ore 15:30 della domenica. Quando MA trascorrerà i weekend con la madre, il padre vedrà e starà con la figlia le giornate del martedì e del giovedì dalle ore 16:30 in orario scolastico e, in orario estivo (quando la minore non frequenta la scuola) dalle ore 11 (mediante prelievo diretto da scuola o, in periodo di sospensione dalla didattica, da casa) sino alle ore 21:00 quando, dopo cena, riaccompagnerà la bambina presso la madre. Inoltre, il padre vedrà e starà con la propria figlia anche nelle giornate del martedì ricadenti nelle due settimane in cui MA trascorrerà con lui il fine settimana”.
Viste le conclusioni congiunte delle parti come sopra riportate, il Giudice relatore assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza e rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art 473 bis. 21, co. 3 c.p.c.
*
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1
in Uri in data 13.8.2011 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Uri – anno 2011, n. 6,
P. 2, Serie A), dalla cui unione è nata la figlia MA (3.12.2015).
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 7.9.2022.
pagina 2 di 4 Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dagli art. 3, n. 2, lett b), L. 898/70 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Responsabilità genitoriale
Per quanto concerne la responsabilità genitoriale, il Tribunale osserva come le parti abbiano raggiunto conclusioni congiunte sull'affidamento, domandando un affidamento condiviso della figlia minore
MA, con collocamento prevalente presso la madre, presso cui manterrà la residenza anagrafica.
Per la regolamentazione delle visite del padre con la figlia, le parti concordavano la modalità di frequentazione come da conclusioni congiunte.
Il Collegio ritiene che tale assetto sia congruo all'interesse della figlia, il quale garantisce un'effettiva e continuativa partecipazione del genitore non convivente nella vita della minore.
Il mantenimento della figlia
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento all'assegno di mantenimento a favore della figlia, il Tribunale, alla luce dei dati e delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto dell'accordo oggetto di conclusioni congiunte, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare a MA condizioni di vita funzionali alla sua crescita e alle sue esigenze.
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Stante la natura del presente procedimento e la formulazione di precisazioni congiunte, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Uri in data 13.8.2011 (trascritto presso Controparte_1
gli atti dello Stato civile del Comune di Uri – anno 2011, n. 6, P. 2, serie A);
pagina 3 di 4 2) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte (cfr. conclusioni congiunte di cui all'udienza del 5.3.2024);
3) compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Uri per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 27.3.2024.
Il Presidente il Giudice rel. dott.ssa MA Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
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