Sentenza 29 luglio 2015
Massime • 1
In tema di azione di risarcimento per diffamazione (nella specie, ai danni di un sostituto procuratore della Repubblica) ad opera di un parlamentare europeo (nella specie, mediante la distribuzione di volantini contenenti affermazioni ingiuriose), qualora l'interessato non chieda al Parlamento la procedura a "difesa dei privilegi e delle immunità", ex art. 7 del Regolamento del Parlamento europeo, il giudice nazionale non è tenuto a sospendere il giudizio, né a chiedere informazioni al Parlamento, ma può valutare in totale autonomia se i fatti ascritti al parlamentare rientrino o meno nell'ambito della insindacabilità di cui all'art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee siglato a Bruxelles l'8 aprile 1965, mentre, ove la procedura sia stata attivata, e il giudice nazionale ne sia informato, deve sospendere il giudizio e chiedere al Parlamento europeo di emettere un parere, ancorchè non vincolante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2015, n. 16058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16058 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11366-2013 proposto da:
RA ON LU [...], considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RA ON LU difensore di sè medesimo e dall'avvocato CUCINELLA LU ALDO con studio in NAPOLI, CENTRO DIREZIONALE IS. G1 procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DE GO AR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato DE TULLIO Rossella, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SIPORSO giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4024/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/12/2012, R.G.N. 831/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2015 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l'Avvocato LU ALDO CUCINELLA;
udito l'Avvocato ON LU RA;
udito l'Avvocato GIUSEPPE SIPORSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1998 De IO AR, all'epoca Sostituto Procuratore della Repubblica, convenne dinanzi al Tribunale di Napoli AR AL IG, all'epoca parlamentare Europeo, chiedendone la condanna al risarcimento del danno da diffamazione. A fondamento della domanda l'attore allegò che il convenuto aveva distribuito dei volantini contenenti affermazioni ingiuriose ed offensive nei suoi confronti.
2. Nel 2001 il Tribunale di Napoli accolse la domanda e condannò il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di 80 milioni di lire.
3. La sentenza venne appellata in via principale dal soccombente, ed in via incidentale dall'attore vittorioso. Il primo chiese il rigetto della domanda di risarcimento, il secondo una più cospicua liquidazione. Nel 2002 la Corte d'appello di Napoli rigettò l'appello principale ed accolse quello incidentale, elevando il risarcimento a 100 milioni di lire.
4. La sentenza d'appello venne impugnata per cassazione da AR AL IG.
Questa Corte con ordinanza 19.3.2007 n. 6447 chiese alla Corte di giustizia dell'Unione Europea (all'epoca, Corte di giustizia della Comunità Europea) di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'art. 6 del Regolamento del Parlamento Europeo, e art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee siglato a Bruxelles l'8 aprile 1965.
Il quesito posto da questa Corte riguardava la conformità al diritto comunitario di una interpretazione del diritto interno che consentisse al giudice nazionale di non sospendere il giudizio proposto nei confronti di un parlamentare Europeo, in attesa delle deliberazioni del Parlamento Europeo.
5. Con sentenza 21.10.2008, AR, in causa C-200/07, la Corte di giustizia, per quanto in questa sede rileva, stabilì che:
(a) il giudice nazionale, dinanzi al quale sia convenuto un parlamentare Europeo, non è tenuto sospendere il giudizio e sottoporre al Parlamento Europeo la questione se gli atti compiuti dal parlamentare siano stati compiuti nell'esercizio delle funzioni, qualora non abbia ricevuto alcuna informazione di richieste presentate dal deputato al Parlamento per ottenere la difesa dell'immunità di cui all'art. 9 del Protocollo sopra ricordato;
(b) se però il giudice nazionale è stato informato dell'avvio di una "procedura di difesa dei privilegi" del parlamentare, ex art. 6 del Regolamento del parlamento, deve sospendere il procedimento e chiedere al parlamento di emettere un parere.
6. Riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte, con sentenza 10.12.2009 n. 25814 venne cassata con rinvio la sentenza impugnata, affinché la Corte d'appello valutasse nuovamente il caso alla luce della sentenza della Corte di giustizia.
7. Con sentenza 5.12.2012 n. 4024, la Corte d'appello di Napoli, quale giudice del rinvio, tornò a condannare AR AL IG al risarcimento del danno in favore dell'attore, quantificato questa volta in Euro 80.000. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d'appello ritenne:
(a) di non essere tenuta a sospendere il giudizio, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia;
(b) che la valutazione della pertinenza o meno delle opinioni espresse dal parlamentare Europeo nell'adempimento del proprio mandato spetta al giudice nazionale;
(c) la circostanza che il Parlamento Europeo, su istanza di AR AL IG, avesse dichiarato prima facie l'insindacabilità delle opinioni da questo espresse ed oggetto del contendere, chiedendo al giudice nazionale la trasmissione degli atti, non aveva alcun rilievo ai fini del decidere, perché non era stata prodotta in giudizio e dunque non se ne conoscevano "gli elementi di fatto e di diritto alla base della sua adozione".
6. La sentenza di rinvio è stata nuovamente impugnata per cassazione da AR AL IG, sulla base di quindici motivi di ricorso. Ha resistito con controricorso De IO AR.
8. Nel corso della discussione orale alla pubblica udienza del 30 aprile 2015, il ricorrente ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 c.p.c., nella parte in cui consente che i giudizi proposti da o contro magistrati, siano decisi da altri magistrati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
1.1. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente nella pubblica udienza è manifestamente infondata: sia per difetto di rilevanza della norma sospettata di illegittimità costituzionale;
sia perché il Giudice delle leggi ha ripetutamente affermato che non essendo consentita l'istituzione di giudici speciali, solo gli appartenenti all'ordine giudiziario possono giudicare altri magistrati, con le garanzie previste dall'ordinamento a tutela della imparzialità (ex multis, da ultimo, Corte cost., 25- 05-2004, n. 147).
2. Il primo, secondo e terzo motivo di ricorso.
2.1. I primi tre motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perché pongono questioni analoghe. Con essi il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., n. 3, (si assumono violati l'art. 6 del Regolamento del Parlamento
Europeo; art. 9 del Protocollo sulle immunità 8.4.1965); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
5. Espone, in sintesi, che nel 2002 il Parlamento Europeo, su sua istanza, aveva dichiarato che le opinioni da lui espresse erano prima facie rientranti nelle ipotesi di insindacabilità, ed aveva invitato i giudici nazionali a sospendere il procedimento e trasmettere gli atti al Parlamento, per migliore valutazione.
La Corte d'appello di Napoli tuttavia non aveva provveduto a tale adempimento, violando così i principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nella sentenza sopra ricordata.
2.2. Il motivo è fondato.
Nella sentenza 21.10.2008, la Corte di giustizia aveva fissato chiari principi, affermando che quando un parlamentare Europeo è convenuto in giudizio, vanno distinte due ipotesi:
(a) se il deputato non chiede al Parlamento una procedura a difesa dell'immunità, il giudice nazionale va avanti per la sua strada: non deve ne' sospendere il giudizio, ne' chiedere informazioni al Parlamento;
e potrà valutare in totale autonomia se i fatti ascritti al parlamentare rientrano o meno nell'ambito della insindacabilità di cui all'art. 9 del Protocollo;
(b) se, invece, la procedura a difesa dei privilegi è stata attivata, e il giudice ne è stato informato, questi deve sospendere il giudice e chiedere al Parlamento che "emetta al più presto un parere" (così la sentenza 21.10.2008, AR, in causa C- 200/07, al p. 43 della motivazione).
È vero che il parere del Parlamento non è vincolante per il giudice nazionale (così si afferma nel 39 della suddetta sentenza della Corte di Lussemburgo), ma in virtù del principio di leale collaborazione tra le istituzioni nazionali e quelle comunitarie, il parere del parlamento andava comunque chiesto (pp. 42 e 43). La Corte d'appello di Napoli, invece, ha giudicato sulla domanda proposta nei confronti di AR AL IG come se il Parlamento Europeo non si fosse mai pronunciato sulla insindacabilità, il che non le era consentito.
2.3. Le argomentazioni con le quali la Corte d'appello ha ritenuto di potere prescindere dalla trasmissione degli atti al Parlamento Europeo non possono essere condivise.
Nulla rileva, in primo luogo, che la risoluzione di insindacabilità prima facie, adottata dal Parlamento, non sia stata prodotta in atti. Di quella risoluzione infatti si dava atto sia nella sentenza della Corte di giustizia, sia nella sentenza 25814/09 di questa Corte:
sicché la Corte d'appello non poteva ignorarla.
Nemmeno rileva, in secondo luogo, che la Corte d'appello non abbia potuto esaminare "gli elementi di fatto e di diritto alla base della sua adozione". Per quanto sopra esposto, infatti, Parlamento Europeo e giudici nazionali hanno il dovere di collaborare, e collaborare in modo leale: e rifiutare di mettere il Parlamento in condizione di esprimere il proprio parere - sebbene non vincolante -, attraverso la trasmissione di copia degli atti, non può dirsi una condotta collaborativa.
Nemmeno rileva, infine, che la risoluzione del parlamento di "insindacabilità prima facie" sia stata adottata dopo la pronuncia della prima sentenza d'appello, come invocato dalla difesa dell'intimato. L'avvio di una procedura a tutela del parlamentare, infatti, in quanto atto extraprocessuale non è soggetto a preclusioni e decadenze, e dell'esito di essa deve tenersi conto quale che sia lo stato in cui si trovi il processo, quando il Parlamento Europeo adotti la propria risoluzione.
3. Gli altri motivi di ricorso.
3.1. Gli altri motivi di ricorso investono la qualificazione come diffamatori degli scritti diffusi da AR AL IG (motivi 4- 9); la stima del danno (motivi 10-13); le spese di lite (motivi 14- 15). Essi sono tutti assorbiti dall'accoglimento dei primi tre motivi.
4. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, la quale, nei caso di tempestiva riassunzione del giudizio, provvederà a sospenderlo e trasmettere gli atti al parlamento Europeo, affinché esprima il proprio compiuto parere sulla insindacabilità invocata da AR AL IG.
5. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.:
-) accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione;
-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 30 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2015